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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2025
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA LEPRI e PA C.F._1 dell'avv. NICCOLÓ PINO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via Guido Monaco,
16 Arezzo
PARTE RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 07.05.2025.
La parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso, ossia nel modo seguente: “nel merito: accertare, dichiarare e rettificare l'attribuzione di sesso relativa a nato ad [...] il PA
13.01.2000, attribuendogli il sesso femminile e il nome di e per l'effetto, ordinare PA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arezzo di rettificare nell'atto di nascita relativo a
[...]
(atto n. 12 parte 1 serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 2000 del Comune di PA
pagina 1 di 5 Arezzo), in ogni altro atto di stato civile e nei documenti anagrafici, l'attribuzione del sesso da maschile a femminile, nonché di rettificare il prenome in essi indicato da a , con PA Pt_1
ogni occorrendo provvedimento conseguente;
”.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, senza coniuge né figli, adiva il PA
Tribunale di Arezzo per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertare, dichiarare e rettificare l'attribuzione di sesso relativa a nato ad [...] il [...], PA attribuendogli il sesso femminile e il nome di e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello PA
Stato Civile del Comune di Arezzo di rettificare nell'atto di nascita relativo a (atto PA
n. 12 parte 1 serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 2000 del Comune di Arezzo), in ogni altro atto di stato civile e nei documenti anagrafici, l'attribuzione del sesso da maschile a femminile, nonché di rettificare il prenome in essi indicato da a , con ogni occorrendo PA Pt_1 provvedimento conseguente.”.
In particolare, con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha rappresentato di aver vissuto sin dall'infanzia la propria identità psicosessuale come femminile, anziché come maschile, rappresentando di aver sempre teso “ad assumere comportamenti conformi al genere femminile. Ciò è sempre avvenuto in tutti gli ambienti in cui si è formata la sua personalità, da quello familiare a quello scolastico, fino a quello lavorativo ed interpersonale.”, e che solo una volta raggiunta la piena consapevolezza della propria discrasia di genere, la parte ricorrente avrebbe sviluppato la necessità di ottenere un allineamento tra il proprio aspetto e il proprio sentito, dal sesso maschile a quello femminile.
Pertanto, la parte ricorrente ha dedotto di essersi rivolta, nel mese di marzo 2024, al centro del servizio sanitario pubblico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria GG, Dipartimento DAI materno- infantile sessualità/andrologia, e di aver intrapreso “un percorso psicologico di affermazione di genere presso il centro multidisciplinare per Incongruenza di Genere AOUC”, percorso che la stessa sta tuttora seguendo.
La ricorrente ha altresì rappresentato di avere necessità di rettificare il proprio sesso anagrafico e dunque ha chiesto che venisse disposta la rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a nome che la parte ricorrente ha utilizzato sin dall'inizio del percorso di PA Pt_1
affermazione di genere.
pagina 2 di 5 All'udienza del 07.05.2025, la parte ricorrente compariva personalmente, in aspetto e abiti femminili, confermando quanto indicato nel ricorso, nonché la volontà di procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Alla medesima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa acquisizione del parere del P.M.
* * *
La domanda, alla luce della documentazione medica in atti, proveniente da una struttura sanitaria pubblica (Azienda Ospedaliera e Controparte_1 Controparte_2 incongruenza di genere dipartimento materno infantile presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di
GG ), appare fondata. CP_3
Occorre ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 15138 del 2015 “deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L. n.
164/1982 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei carattere sessuali anatomici primari”, risulta piuttosto necessario basarsi su di “un giudizio interpretativo fondato sul bilanciamento degli interessi in gioco”, secondo cui “il diritto al mutamento del sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei genere”, tenuto conto, tuttavia, che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi (…) non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria identità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, in quanto “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché sia accertata la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale”.
Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalle pronunce n. 221/2015 e n. 180/2017 della Corte
Costituzionale, secondo cui “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, in quanto
“l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisc(e) senz'altro espressione del diritto al riconoscimento all'identità di genere” ; d'altra parte, il ragionevole punto di equilibrio tra tale diritto individuale e l'esigenza pubblicistica di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici, è realizzato, nel sistema della L. 164/1982,
“affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.” (C. Cost. sentenza n. 180/2017).
pagina 3 di 5 Ebbene, nella fattispecie, nelle conclusioni di cui alla relazione a firma del Prof. e Persona_1 della dott.ssa , viene riportato che “La paziente si presenta alla visita come concordato Persona_2
(…). In carico psicologico presso il centro multidisciplinare per Incongruenza di genere AOUC dal
Luglio 2023. In data 28/03/2024 effettuava visita endocrinologica per valutare inizio di terapia ormonale femminilizzante per il percorso di affermazione di genere. In data 08/04/2024 effettuava crioconservazione. (…) Paziente lucida, vigile ed orientata nei tre assi di spazio, tempo e persona.
Aspetto ed atteggiamenti congrui al contesto. Mimica e gestualità congrue al contenuto ideoaffettivo.
(…) Alla luce di quanto obiettivato alla visita odierna non si pongono controindicazioni dal punto di vista psicologico alla prescrizione di terapia ormonale per il percorso di affermazione di genere.” (si veda doc. 6 allegato al ricorso, visita ambulatoriale del Centro di GG del 17.06.2024).
È altresì documentato che la parte ricorrente ha iniziato un percorso a base ormonale: in particolare assume una terapia ormonale a base di estradiolo e ciproterone acetato al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con l'identità di genere femminile, programma che la parte ricorrente segue oramai da marzo 2024.
Il percorso terapeutico sin qui seguito da parte ricorrente non lascia dubbi sulla radicalità della sua scelta di genere e, quindi, “sulla serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale” (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Ciò premesso, quanto all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve essere rilevato che recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico, “anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Sussistono pertanto le condizioni di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 164/82 per disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla suddetta rettificazione nell'atto di nascita.
In ordine alla domanda di mutamento del nome (con sostituzione del prenome da a , PA Pt_1 deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, poiché non è concepibile che alla rettificazione del sesso non corrisponda immediatamente il cambiamento del nome nello stesso senso, si deve affermare che anche il nuovo nome vada disposto con la stessa sentenza, mentre sarebbe illogico rimetterlo ad una procedura successiva ed eventuale;
d'altra parte, poiché nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere e poiché esistono nomi maschili non traducibili al femminile e viceversa, non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa pagina 4 di 5 parte interessata, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto: può, quindi, aderirsi alla richiesta della parte ricorrente di mutare il prenome da a . PA Pt_1
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso ex legge n. 164/1982 proposto da , con PA
l'intervento del Procuratore della Repubblica, ogni diversa istanza disattesa, dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei confronti di PA
, nato ad [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._1
attribuisce alla parte ricorrente il nuovo prenome ” (in sostituzione del prenome ”); Pt_1 PA
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune ove fu compilato l'atto di nascita di procedere, dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, alle necessarie annotazioni nel relativo registro.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2025
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA LEPRI e PA C.F._1 dell'avv. NICCOLÓ PINO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via Guido Monaco,
16 Arezzo
PARTE RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 07.05.2025.
La parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso, ossia nel modo seguente: “nel merito: accertare, dichiarare e rettificare l'attribuzione di sesso relativa a nato ad [...] il PA
13.01.2000, attribuendogli il sesso femminile e il nome di e per l'effetto, ordinare PA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arezzo di rettificare nell'atto di nascita relativo a
[...]
(atto n. 12 parte 1 serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 2000 del Comune di PA
pagina 1 di 5 Arezzo), in ogni altro atto di stato civile e nei documenti anagrafici, l'attribuzione del sesso da maschile a femminile, nonché di rettificare il prenome in essi indicato da a , con PA Pt_1
ogni occorrendo provvedimento conseguente;
”.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, senza coniuge né figli, adiva il PA
Tribunale di Arezzo per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertare, dichiarare e rettificare l'attribuzione di sesso relativa a nato ad [...] il [...], PA attribuendogli il sesso femminile e il nome di e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello PA
Stato Civile del Comune di Arezzo di rettificare nell'atto di nascita relativo a (atto PA
n. 12 parte 1 serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 2000 del Comune di Arezzo), in ogni altro atto di stato civile e nei documenti anagrafici, l'attribuzione del sesso da maschile a femminile, nonché di rettificare il prenome in essi indicato da a , con ogni occorrendo PA Pt_1 provvedimento conseguente.”.
In particolare, con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha rappresentato di aver vissuto sin dall'infanzia la propria identità psicosessuale come femminile, anziché come maschile, rappresentando di aver sempre teso “ad assumere comportamenti conformi al genere femminile. Ciò è sempre avvenuto in tutti gli ambienti in cui si è formata la sua personalità, da quello familiare a quello scolastico, fino a quello lavorativo ed interpersonale.”, e che solo una volta raggiunta la piena consapevolezza della propria discrasia di genere, la parte ricorrente avrebbe sviluppato la necessità di ottenere un allineamento tra il proprio aspetto e il proprio sentito, dal sesso maschile a quello femminile.
Pertanto, la parte ricorrente ha dedotto di essersi rivolta, nel mese di marzo 2024, al centro del servizio sanitario pubblico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria GG, Dipartimento DAI materno- infantile sessualità/andrologia, e di aver intrapreso “un percorso psicologico di affermazione di genere presso il centro multidisciplinare per Incongruenza di Genere AOUC”, percorso che la stessa sta tuttora seguendo.
La ricorrente ha altresì rappresentato di avere necessità di rettificare il proprio sesso anagrafico e dunque ha chiesto che venisse disposta la rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a nome che la parte ricorrente ha utilizzato sin dall'inizio del percorso di PA Pt_1
affermazione di genere.
pagina 2 di 5 All'udienza del 07.05.2025, la parte ricorrente compariva personalmente, in aspetto e abiti femminili, confermando quanto indicato nel ricorso, nonché la volontà di procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Alla medesima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa acquisizione del parere del P.M.
* * *
La domanda, alla luce della documentazione medica in atti, proveniente da una struttura sanitaria pubblica (Azienda Ospedaliera e Controparte_1 Controparte_2 incongruenza di genere dipartimento materno infantile presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di
GG ), appare fondata. CP_3
Occorre ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 15138 del 2015 “deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L. n.
164/1982 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei carattere sessuali anatomici primari”, risulta piuttosto necessario basarsi su di “un giudizio interpretativo fondato sul bilanciamento degli interessi in gioco”, secondo cui “il diritto al mutamento del sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei genere”, tenuto conto, tuttavia, che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi (…) non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria identità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, in quanto “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché sia accertata la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale”.
Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalle pronunce n. 221/2015 e n. 180/2017 della Corte
Costituzionale, secondo cui “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, in quanto
“l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisc(e) senz'altro espressione del diritto al riconoscimento all'identità di genere” ; d'altra parte, il ragionevole punto di equilibrio tra tale diritto individuale e l'esigenza pubblicistica di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici, è realizzato, nel sistema della L. 164/1982,
“affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.” (C. Cost. sentenza n. 180/2017).
pagina 3 di 5 Ebbene, nella fattispecie, nelle conclusioni di cui alla relazione a firma del Prof. e Persona_1 della dott.ssa , viene riportato che “La paziente si presenta alla visita come concordato Persona_2
(…). In carico psicologico presso il centro multidisciplinare per Incongruenza di genere AOUC dal
Luglio 2023. In data 28/03/2024 effettuava visita endocrinologica per valutare inizio di terapia ormonale femminilizzante per il percorso di affermazione di genere. In data 08/04/2024 effettuava crioconservazione. (…) Paziente lucida, vigile ed orientata nei tre assi di spazio, tempo e persona.
Aspetto ed atteggiamenti congrui al contesto. Mimica e gestualità congrue al contenuto ideoaffettivo.
(…) Alla luce di quanto obiettivato alla visita odierna non si pongono controindicazioni dal punto di vista psicologico alla prescrizione di terapia ormonale per il percorso di affermazione di genere.” (si veda doc. 6 allegato al ricorso, visita ambulatoriale del Centro di GG del 17.06.2024).
È altresì documentato che la parte ricorrente ha iniziato un percorso a base ormonale: in particolare assume una terapia ormonale a base di estradiolo e ciproterone acetato al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con l'identità di genere femminile, programma che la parte ricorrente segue oramai da marzo 2024.
Il percorso terapeutico sin qui seguito da parte ricorrente non lascia dubbi sulla radicalità della sua scelta di genere e, quindi, “sulla serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale” (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Ciò premesso, quanto all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve essere rilevato che recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico, “anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Sussistono pertanto le condizioni di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 164/82 per disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla suddetta rettificazione nell'atto di nascita.
In ordine alla domanda di mutamento del nome (con sostituzione del prenome da a , PA Pt_1 deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, poiché non è concepibile che alla rettificazione del sesso non corrisponda immediatamente il cambiamento del nome nello stesso senso, si deve affermare che anche il nuovo nome vada disposto con la stessa sentenza, mentre sarebbe illogico rimetterlo ad una procedura successiva ed eventuale;
d'altra parte, poiché nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere e poiché esistono nomi maschili non traducibili al femminile e viceversa, non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa pagina 4 di 5 parte interessata, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto: può, quindi, aderirsi alla richiesta della parte ricorrente di mutare il prenome da a . PA Pt_1
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso ex legge n. 164/1982 proposto da , con PA
l'intervento del Procuratore della Repubblica, ogni diversa istanza disattesa, dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei confronti di PA
, nato ad [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._1
attribuisce alla parte ricorrente il nuovo prenome ” (in sostituzione del prenome ”); Pt_1 PA
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune ove fu compilato l'atto di nascita di procedere, dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, alle necessarie annotazioni nel relativo registro.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
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