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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 347/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FERRARI SILVIA ( ) C.F._1
VIA C. BATTISTI 48 41100 MODENA,
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BENINI FABIO e dell'avv. SALCIARINI LUIGI ( ) C/O AVV. BENINI IN VIA EMILIA CENTRO 72 MO C.F._4
MODENA,
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n.
pagina 1 di 11 ; oggetto: condominio – impugnazione deliberazione assembleare. P.IVA_2
Assegnata a decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, come da provvedimento di correzione del 31.12.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.01.2021, i signori e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il
[...] [...]
corrente in Modena, via S. Pietro n 4 Controparte_3 CP_4
(di seguito anche il “ ”), allegando:
[...] Parte_1
− di essere proprietari di più unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale;
− che in data 08.07.2020, l'assemblea, assenti gli attori, aveva adottato alcune decisioni illegittime e invalide;
− che, in particolare, erano stati approvati i bilanci consuntivi relativi a n.
6 esercizi (dal 2014 al 2019), nonché il preventivo per l'anno 2020;
− che agli attori non era stato consentito di prendere preventiva visione della documentazione contabile inerente ai bilanci poi approvati;
− che l'assemblea aveva approvato una illegittima maggiorazione del compenso dell'amministratore per ogni anno di gestione (sette anni), decisione che si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c., norma che prevede che l'importo del compenso sia chiaro e determinato preventivamente;
− che, peraltro, tale maggiorazione era stata richiesta e riconosciuta per attività ordinaria;
pagina 2 di 11 − che i bilanci erano stati redatti in violazione di quanto deciso nella precedente deliberazione del 19.03.2019, ove era stata stabilita l'applicazione, a decorrere dalla gestione dell'annualità 2014, delle tabelle millesimali redatte dal geom. mentre nei consuntivi era CP_5
stata applicata la tabella millesimale previgente;
− che nel bilancio preventivo era stata inserita erroneamente una spesa di importo parti a Euro 8.500,00 con la causale “nuove tabelle millesimali”, nonostante il relativo onere fosse già stato in precedenza saldato dai condomini direttamente a favore del professionista;
− che non era stato inserito in contabilità un credito a favore degli attori in forza di spese sostenute nell'interesse comune, per Euro 1.500,00;
− che le spese relative ai costi per l'impianto di ascensore erano state addebitate anche a unità immobiliari che non usufruivano del servizio;
− che era illegittima la ripartizione delle spese per la manutenzione fognaria;
− che erano state addebitate agli attori le spese per un procedimento di mediazione (n. 478/2016 – c/o Ordine Avvocati di Modena), relativo a procedimento nel quale questi erano “controparte” del Parte_1
− che relativamente alla gestione 2017, risultava ingiustificato l'inserimento di un'entrata di Euro 3.360,31 e di un'uscita di uro
2.900,00;
− che, relativamente alla gestione 2018, era stata omessa la registrazione del subentro della comodataria signora più volte Parte_2
richiesta, alla quale avrebbero dovuto essere addebitati gli oneri di competenza;
− che erano stati contabilizzati senza giustificazione debiti nei confronti della precedente amministratrice e del condominio “Palazzo Corni”;
pagina 3 di 11 − che era stato erroneamente contabilizzato un pagamento degli attori nei confronti della ditta B&B Ascensori;
− che sfornito di prova era un debito contabilizzato nei confronti dell'amministratore.
Gli attori concludevano chiedendo la declaratoria di invalidità/inesistenza della deliberazione impugnata.
Si costituiva il corrente in Modena, via S. Parte_1
Pietro n. 4, chiedendo il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto, deducendo:
− che non era fondata la contestazione riguardante la mancata lesione del diritto a esaminare preventivamente la documentazione contabile, perché, ove richiesta, questa avrebbe potuto essere visionata dagli attori;
inoltre, le censure riguardanti addebiti e ripartizioni dimostrano il contrario;
− che l'assemblea era legittimata a riconoscere un compenso aggiuntivo all'amministratore senza per questo violare l'art. 1129 c.c.;
− che nei rendiconti erano state applicate le tabelle millesimali corrette e, in ogni caso, la presunta mancata adozione delle nuove tabelle approvate nel 2019 ai rendiconti per gli anni precedenti non avrebbe integrato un errore;
− che l'assemblea del giorno 08.07.2020 aveva approvato i rendiconti senza alcuna modifica o riserva, facendo espresso riferimento alle tabelle millesimali usate per redigerli, sicché l'effetto della volontà espressa dall'assemblea si estendeva a tutti gli elementi del rendiconto stesso, compresi riparti e tabelle, quand'anche differenti rispetto a quelle di cui l'assemblea aveva in precedenza disposto l'applicazione retroattiva, ma corrispondenti a quelle vigenti nel momento in cui le spese erano maturate;
pagina 4 di 11 − che non era precluso a un'assemblea successiva di deliberare in modo difforme rispetto alla precedenza, soprattutto se si considerava che era esclusa l'applicazione retroattiva delle nuove tabelle millesimali;
− che la somma di Euro 8.500,00 non costituiva una spesa già sostenuta del ma una semplice previsione, sottratta a qualunque Parte_1
sindacato giudiziale di merito;
− che i presunti crediti degli attori erano contestati, non provati e non erano state allegate le ragioni di necessità che avevano giustificato la spese;
− che il riparto delle spese dell'impianto di ascensore era stato effettuato sulla base delle tabelle millesimali, non contestate dagli attori;
− che le spese di mediazione riguardavano la gestione della cosa comune e, pertanto, erano state correttamente ripartite;
− che le altre contestazioni riguardanti addebiti erano generiche e documentalmente infondate;
− che il subentro della comodataria non era mai stato portato a conoscenza dell'amministratore.
In pendenza del giudizio, il procedeva in via ingiuntiva e gli attori Parte_1
proponevano opposizione con atto di citazione del 10.03.2021.
Il credito era costituito da quote condominiali portate dalla deliberazione impugnata, avverso il cui pagamento, i signori e eccepivano Parte_1 CP_2
la invalidità della deliberazione.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa di opposizione a decreto ingiuntivo veniva riunita a quella di impugnativa della deliberazione condominiale.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Modena, con sentenza n.
1303 depositata il giorno 01.08.2023, accoglieva le domande attoree, annullando la deliberazione impugnata e revocando il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 11 Richiamate le conclusioni del CTU, il primo giudice riteneva assorbente il motivo di impugnazione con il quale gli attori avevano censurato la deliberazione del giorno 08.07.2020 per applicazione delle tabelle millesimali non vigenti (tabelle “Pignatti” anziché tabelle “Pallastri”).
Sul punto, la difesa del non teneva conto del fatto che con Parte_1
deliberazione del 19.03.2019, l'ente avesse deciso di utilizzare le nuove tabelle
(“ ) anche per l'elaborazione dei riparti consuntivi a decorrere dal CP_5
2014.
Data, quindi, l'approvazione di suddette nuove tabelle, non poteva ritenersi che nella successiva assemblea la maggioranza dei condomini ne avesse approvato la ulteriore modifica, non risultando nell'ordine del giorno tale argomento.
Né tale modificazione poteva essere avvenuta per fatti concludenti, implicando questa ipotesi l'applicazione ripetuta e incontestata nel tempo, non sussistente nel caso in esame.
Il vizio riscontrato determinava la annullabilità della deliberazione impugnata.
Gli effetti di tale invalidità riverberavano sul decreto ingiuntivo opposto che sulla deliberazione si fondava.
Se, infatti, in sede di opposizione il non poteva far valere i vizi Parte_1
della deliberazione, ma solo fatti estintivi sopravvenuti, tale principio non poteva trovare applicazione nel caso in cui la deliberazione fosse stata oggetto di tempestiva impugnazione prima che venisse introdotto il giudizio di opposizione, come nel caso in esame, o anche nel medesimo processo di opposizione, ove non fosse ancora decorso il termine decadenziale stabilito dall'art. 1137, secondo comma, c.c.; salva la libera impugnabilità in caso di nullità della deliberazione, da escludersi, tuttavia, nel caso di specie.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il Parte_1
corrente in Modena, via S. Pietro n. 4, per i seguenti
[...]
motivi.
pagina 6 di 11 1. Il Tribunale ha errato nel concludere per l'annullamento della deliberazione del giorno 08.07.2020, non sussistendo alcun vizio nella mancata applicazione ai rendiconti 2014-2018 delle tabelle millesimali vigenti.
La delibera impugnata non integra alcuna modificazione rispetto alle tabelle millesimali vigenti. L'assemblea non ha, infatti, approvato alcuna modifica/rettifica delle tabelle millesimali, né vi è stata discussione sul punto, avendo, anzi, espressamente deciso di applicare quelle redatte dal geom. per i rendiconti dal 2014 al 2018 e Per_1
quelle predisposte dal geom. per il rendiconto 2019 e CP_5
successivi.
La circostanza che la modificazione delle tabelle millesimali non fosse compresa nell'ordine del giorno è irrilevante, poiché non si è proceduto ad alcuna modifica, mentre è stata deliberata solo l'approvazione di rendiconti e consuntivi, come riportato nell'ordine del giorno.
L'assemblea aveva il potere di decidere anche in merito a quali tabelle applicare, senza alcuna modificazione delle stesse.
Quanto deliberato il 19.03.2019 non conteneva un disposto vincolante per le successive assemblee, in punto applicazione retroattiva delle tabelle millesimali. Le tabelle millesimali non possono, infatti, essere applicate retroattivamente, sicché non sarebbe stato possibile per il
Condominio applicare quelle redatte dal geom. a decorrere da Per_1
cinque anni prima (2014).
Non è corretto l'aver ritenuto che l'assemblea abbia disapplicato le tabelle vigenti, approvando un criterio di riparto fondato su tabelle non più in vigore. La costituzione dell'assemblea è, infatti, stata correttamente determinata sulla base delle tabelle “ (nuove), CP_5
mentre quelle previgenti sono state applicate per la redazione dei rendiconti ossia per la ripartizione delle spese relative al periodo pagina 7 di 11 antecedente all'approvazione delle nuove tabelle, in forza del principio secondo cui le spese condominiali vanno ripartite secondo le tabelle vigenti al tempo del sostenimento della spesa, perché solo così può essere rispettato il disposto dell'art. 1123, primo comma, c.c.
L'assemblea del giorno 08.07.2020 ha deliberato nel modo più corretto.
2. Il Tribunale non si è pronunciato sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dal e sulla Parte_1
quantificazione del credito, pronunciandosi per la mera revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che l'opposizione dà luogo a un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il giudice deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti, pronunciandosi sul merito della pretesa creditoria.
Il Tribunale ha omesso ogni disamina e conseguente statuizione sul merito.
3. Il Tribunale ha errato nel ritenere che assumano valore decisivo nella controversia tutte le conclusioni del CTU, nonostante la sentenza abbia recepito solo quelle relative alla questione delle tabelle millesimali e dei criteri di riparto. Le conclusioni del consulente meritano, quindi, le critiche già formulate nel corso del giudizio di primo grado e riproposte in questa fase.
Si sono costituiti i signori e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e riproponendo, in via subordinata, le domande ed eccezioni già formulate nel corso del primo grado di giudizio ex art. 346 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata rimessa in decisione come da provvedimento di correzione/rettifica del 31 dicembre 2024.
pagina 8 di 11 ∞ ∞ ∞
L'appello non è fondato.
Non è in contestazione che il nella precedente assemblea del Parte_1
19.03.2019, avesse deliberato di utilizzare le nuove tabelle millesimali
(“ ) per i rendiconti e i riparti relativi a tutte le gestioni con decorrenza CP_5
2014, in luogo delle tabelle previgenti (“ ). Per_1
Tale decisione, non impugnata e non contestata, è stata disattesa nella assemblea del giorno 08.07.2020 ove si è deliberato di approvare i rendiconti dal 2014 al 2018 che erano stati elaborati sulla base delle vecchie tabelle.
In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'applicazione delle nuove tabelle anche a esercizi antecedenti a quello di approvazione delle medesime è senz'altro legittimo purché sia frutto della decisione dell'assemblea adottata con le maggioranze prescritte dalla legge, circostanza quest'ultima che non è in contestazione.
Il Condominio, nell'esercizio della propria autonomia, ben può decidere di far retroagire l'efficacia delle nuove tabelle in deroga al principio sancito dalla giurisprudenza consolidata che, tuttavia, regola la diversa fattispecie in cui l'ente proceda all'adozione di nuovi criteri di riparto senza disciplinare espressamente quale sia il loro tempo di applicazione: in questo caso, le nuove tabelle si applicano solo all'esercizio in corso e ai successivi, ma se il decide di farne applicazione retroattiva (a titolo di esempio perché Parte_1
le previgenti erano palesemente errate), tale decisione è senz'altro legittima anche al fine di evitare di esporre il a eventuali azioni di recupero Parte_1 introdotte dai condomini danneggiati ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La volontà comune di attribuire effetto retroattivo alle nuove tabelle, delle quali è riconosciuta la correttezza, non viola norme imperative e, pertanto, è legittima.
Alla luce di quanto sopra, l'avere il successivamente rispetto Parte_1
all'approvazione delle nuove tabelle e alla espressa estensione del loro periodo pagina 9 di 11 di applicazione, approvato rendiconti predisposti sulla base delle vecchie tabelle determina un profilo di invalidità della decisione correttamente individuato dal primo giudice.
Né può ritenersi che, approvando i rendiconti, il abbia inteso Parte_1
revocare i criteri di applicazione delle tabelle millesimali stabiliti con deliberazione del 19.03.2019.
Se, infatti, nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di modificazione delle tabelle millesimali, la approvazione di rendiconti elaborati utilizzando criteri difformi rispetto a quelli precedentemente approvati può essere ricondotta all'ipotesi di deroga dai criteri di ripartizione stabiliti dalle tabelle, per la quale
è necessario il consenso di tutti i condomini (Cass. civ., ord. n. 18044/2020).
Come si desume anche dalla decisione impugnata, nel caso in esame non è, quindi, configurabile una revoca, tantomeno implicita, della precedente deliberazione che aveva stabilito i criteri di applicazione delle tabelle, in conformità a quanto previsto dall'art. 1123 c.c.
L'approvazione dei consuntivi elaborati sulla base di criteri diversi rispetto a quelli deliberati il 19.03.2019 non è, quindi, legittima e, pertanto, devono essere confermate le conclusioni del Tribunale sul punto.
∞ ∞ ∞
Ritiene la Corte che, con riguardo all'esame del secondo e del terzo motivo di impugnazione, sia necessario l'approfondimento istruttorio richiesto da parte appellante, da svolgersi mediante integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata nel corso del giudizio di prime cure.
In particolare, per verificare l'eventuale sussistenza delle ragioni di credito del fatte valere nel corso del presente giudizio, si deve procedere alla Parte_1
predisposizione dei conteggi tenendo conto dei parametri applicabili sulla base di quanto qui statuito con riferimento alle tabelle millesimali di riferimento.
All'esito di tale approfondimento tecnico, sarà possibile per la Corte effettuare ogni opportuna valutazione.
pagina 10 di 11 La causa deve, pertanto, essere rimessa in istruttoria per le finalità suddette.
∞ ∞ ∞
Trattandosi nel caso in esame di pronuncia parziale che definisce solo uno dei motivi di impugnazione, la decisione in punto spesa è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
La Corte così dispone:
I – respinge il primo motivo di appello e, per l'effetto, conferma sul punto, la sentenza impugnata;
II – rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
III – spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 347/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FERRARI SILVIA ( ) C.F._1
VIA C. BATTISTI 48 41100 MODENA,
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BENINI FABIO e dell'avv. SALCIARINI LUIGI ( ) C/O AVV. BENINI IN VIA EMILIA CENTRO 72 MO C.F._4
MODENA,
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n.
pagina 1 di 11 ; oggetto: condominio – impugnazione deliberazione assembleare. P.IVA_2
Assegnata a decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, come da provvedimento di correzione del 31.12.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.01.2021, i signori e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il
[...] [...]
corrente in Modena, via S. Pietro n 4 Controparte_3 CP_4
(di seguito anche il “ ”), allegando:
[...] Parte_1
− di essere proprietari di più unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale;
− che in data 08.07.2020, l'assemblea, assenti gli attori, aveva adottato alcune decisioni illegittime e invalide;
− che, in particolare, erano stati approvati i bilanci consuntivi relativi a n.
6 esercizi (dal 2014 al 2019), nonché il preventivo per l'anno 2020;
− che agli attori non era stato consentito di prendere preventiva visione della documentazione contabile inerente ai bilanci poi approvati;
− che l'assemblea aveva approvato una illegittima maggiorazione del compenso dell'amministratore per ogni anno di gestione (sette anni), decisione che si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c., norma che prevede che l'importo del compenso sia chiaro e determinato preventivamente;
− che, peraltro, tale maggiorazione era stata richiesta e riconosciuta per attività ordinaria;
pagina 2 di 11 − che i bilanci erano stati redatti in violazione di quanto deciso nella precedente deliberazione del 19.03.2019, ove era stata stabilita l'applicazione, a decorrere dalla gestione dell'annualità 2014, delle tabelle millesimali redatte dal geom. mentre nei consuntivi era CP_5
stata applicata la tabella millesimale previgente;
− che nel bilancio preventivo era stata inserita erroneamente una spesa di importo parti a Euro 8.500,00 con la causale “nuove tabelle millesimali”, nonostante il relativo onere fosse già stato in precedenza saldato dai condomini direttamente a favore del professionista;
− che non era stato inserito in contabilità un credito a favore degli attori in forza di spese sostenute nell'interesse comune, per Euro 1.500,00;
− che le spese relative ai costi per l'impianto di ascensore erano state addebitate anche a unità immobiliari che non usufruivano del servizio;
− che era illegittima la ripartizione delle spese per la manutenzione fognaria;
− che erano state addebitate agli attori le spese per un procedimento di mediazione (n. 478/2016 – c/o Ordine Avvocati di Modena), relativo a procedimento nel quale questi erano “controparte” del Parte_1
− che relativamente alla gestione 2017, risultava ingiustificato l'inserimento di un'entrata di Euro 3.360,31 e di un'uscita di uro
2.900,00;
− che, relativamente alla gestione 2018, era stata omessa la registrazione del subentro della comodataria signora più volte Parte_2
richiesta, alla quale avrebbero dovuto essere addebitati gli oneri di competenza;
− che erano stati contabilizzati senza giustificazione debiti nei confronti della precedente amministratrice e del condominio “Palazzo Corni”;
pagina 3 di 11 − che era stato erroneamente contabilizzato un pagamento degli attori nei confronti della ditta B&B Ascensori;
− che sfornito di prova era un debito contabilizzato nei confronti dell'amministratore.
Gli attori concludevano chiedendo la declaratoria di invalidità/inesistenza della deliberazione impugnata.
Si costituiva il corrente in Modena, via S. Parte_1
Pietro n. 4, chiedendo il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto, deducendo:
− che non era fondata la contestazione riguardante la mancata lesione del diritto a esaminare preventivamente la documentazione contabile, perché, ove richiesta, questa avrebbe potuto essere visionata dagli attori;
inoltre, le censure riguardanti addebiti e ripartizioni dimostrano il contrario;
− che l'assemblea era legittimata a riconoscere un compenso aggiuntivo all'amministratore senza per questo violare l'art. 1129 c.c.;
− che nei rendiconti erano state applicate le tabelle millesimali corrette e, in ogni caso, la presunta mancata adozione delle nuove tabelle approvate nel 2019 ai rendiconti per gli anni precedenti non avrebbe integrato un errore;
− che l'assemblea del giorno 08.07.2020 aveva approvato i rendiconti senza alcuna modifica o riserva, facendo espresso riferimento alle tabelle millesimali usate per redigerli, sicché l'effetto della volontà espressa dall'assemblea si estendeva a tutti gli elementi del rendiconto stesso, compresi riparti e tabelle, quand'anche differenti rispetto a quelle di cui l'assemblea aveva in precedenza disposto l'applicazione retroattiva, ma corrispondenti a quelle vigenti nel momento in cui le spese erano maturate;
pagina 4 di 11 − che non era precluso a un'assemblea successiva di deliberare in modo difforme rispetto alla precedenza, soprattutto se si considerava che era esclusa l'applicazione retroattiva delle nuove tabelle millesimali;
− che la somma di Euro 8.500,00 non costituiva una spesa già sostenuta del ma una semplice previsione, sottratta a qualunque Parte_1
sindacato giudiziale di merito;
− che i presunti crediti degli attori erano contestati, non provati e non erano state allegate le ragioni di necessità che avevano giustificato la spese;
− che il riparto delle spese dell'impianto di ascensore era stato effettuato sulla base delle tabelle millesimali, non contestate dagli attori;
− che le spese di mediazione riguardavano la gestione della cosa comune e, pertanto, erano state correttamente ripartite;
− che le altre contestazioni riguardanti addebiti erano generiche e documentalmente infondate;
− che il subentro della comodataria non era mai stato portato a conoscenza dell'amministratore.
In pendenza del giudizio, il procedeva in via ingiuntiva e gli attori Parte_1
proponevano opposizione con atto di citazione del 10.03.2021.
Il credito era costituito da quote condominiali portate dalla deliberazione impugnata, avverso il cui pagamento, i signori e eccepivano Parte_1 CP_2
la invalidità della deliberazione.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa di opposizione a decreto ingiuntivo veniva riunita a quella di impugnativa della deliberazione condominiale.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Modena, con sentenza n.
1303 depositata il giorno 01.08.2023, accoglieva le domande attoree, annullando la deliberazione impugnata e revocando il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 11 Richiamate le conclusioni del CTU, il primo giudice riteneva assorbente il motivo di impugnazione con il quale gli attori avevano censurato la deliberazione del giorno 08.07.2020 per applicazione delle tabelle millesimali non vigenti (tabelle “Pignatti” anziché tabelle “Pallastri”).
Sul punto, la difesa del non teneva conto del fatto che con Parte_1
deliberazione del 19.03.2019, l'ente avesse deciso di utilizzare le nuove tabelle
(“ ) anche per l'elaborazione dei riparti consuntivi a decorrere dal CP_5
2014.
Data, quindi, l'approvazione di suddette nuove tabelle, non poteva ritenersi che nella successiva assemblea la maggioranza dei condomini ne avesse approvato la ulteriore modifica, non risultando nell'ordine del giorno tale argomento.
Né tale modificazione poteva essere avvenuta per fatti concludenti, implicando questa ipotesi l'applicazione ripetuta e incontestata nel tempo, non sussistente nel caso in esame.
Il vizio riscontrato determinava la annullabilità della deliberazione impugnata.
Gli effetti di tale invalidità riverberavano sul decreto ingiuntivo opposto che sulla deliberazione si fondava.
Se, infatti, in sede di opposizione il non poteva far valere i vizi Parte_1
della deliberazione, ma solo fatti estintivi sopravvenuti, tale principio non poteva trovare applicazione nel caso in cui la deliberazione fosse stata oggetto di tempestiva impugnazione prima che venisse introdotto il giudizio di opposizione, come nel caso in esame, o anche nel medesimo processo di opposizione, ove non fosse ancora decorso il termine decadenziale stabilito dall'art. 1137, secondo comma, c.c.; salva la libera impugnabilità in caso di nullità della deliberazione, da escludersi, tuttavia, nel caso di specie.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il Parte_1
corrente in Modena, via S. Pietro n. 4, per i seguenti
[...]
motivi.
pagina 6 di 11 1. Il Tribunale ha errato nel concludere per l'annullamento della deliberazione del giorno 08.07.2020, non sussistendo alcun vizio nella mancata applicazione ai rendiconti 2014-2018 delle tabelle millesimali vigenti.
La delibera impugnata non integra alcuna modificazione rispetto alle tabelle millesimali vigenti. L'assemblea non ha, infatti, approvato alcuna modifica/rettifica delle tabelle millesimali, né vi è stata discussione sul punto, avendo, anzi, espressamente deciso di applicare quelle redatte dal geom. per i rendiconti dal 2014 al 2018 e Per_1
quelle predisposte dal geom. per il rendiconto 2019 e CP_5
successivi.
La circostanza che la modificazione delle tabelle millesimali non fosse compresa nell'ordine del giorno è irrilevante, poiché non si è proceduto ad alcuna modifica, mentre è stata deliberata solo l'approvazione di rendiconti e consuntivi, come riportato nell'ordine del giorno.
L'assemblea aveva il potere di decidere anche in merito a quali tabelle applicare, senza alcuna modificazione delle stesse.
Quanto deliberato il 19.03.2019 non conteneva un disposto vincolante per le successive assemblee, in punto applicazione retroattiva delle tabelle millesimali. Le tabelle millesimali non possono, infatti, essere applicate retroattivamente, sicché non sarebbe stato possibile per il
Condominio applicare quelle redatte dal geom. a decorrere da Per_1
cinque anni prima (2014).
Non è corretto l'aver ritenuto che l'assemblea abbia disapplicato le tabelle vigenti, approvando un criterio di riparto fondato su tabelle non più in vigore. La costituzione dell'assemblea è, infatti, stata correttamente determinata sulla base delle tabelle “ (nuove), CP_5
mentre quelle previgenti sono state applicate per la redazione dei rendiconti ossia per la ripartizione delle spese relative al periodo pagina 7 di 11 antecedente all'approvazione delle nuove tabelle, in forza del principio secondo cui le spese condominiali vanno ripartite secondo le tabelle vigenti al tempo del sostenimento della spesa, perché solo così può essere rispettato il disposto dell'art. 1123, primo comma, c.c.
L'assemblea del giorno 08.07.2020 ha deliberato nel modo più corretto.
2. Il Tribunale non si è pronunciato sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dal e sulla Parte_1
quantificazione del credito, pronunciandosi per la mera revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che l'opposizione dà luogo a un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il giudice deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti, pronunciandosi sul merito della pretesa creditoria.
Il Tribunale ha omesso ogni disamina e conseguente statuizione sul merito.
3. Il Tribunale ha errato nel ritenere che assumano valore decisivo nella controversia tutte le conclusioni del CTU, nonostante la sentenza abbia recepito solo quelle relative alla questione delle tabelle millesimali e dei criteri di riparto. Le conclusioni del consulente meritano, quindi, le critiche già formulate nel corso del giudizio di primo grado e riproposte in questa fase.
Si sono costituiti i signori e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e riproponendo, in via subordinata, le domande ed eccezioni già formulate nel corso del primo grado di giudizio ex art. 346 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata rimessa in decisione come da provvedimento di correzione/rettifica del 31 dicembre 2024.
pagina 8 di 11 ∞ ∞ ∞
L'appello non è fondato.
Non è in contestazione che il nella precedente assemblea del Parte_1
19.03.2019, avesse deliberato di utilizzare le nuove tabelle millesimali
(“ ) per i rendiconti e i riparti relativi a tutte le gestioni con decorrenza CP_5
2014, in luogo delle tabelle previgenti (“ ). Per_1
Tale decisione, non impugnata e non contestata, è stata disattesa nella assemblea del giorno 08.07.2020 ove si è deliberato di approvare i rendiconti dal 2014 al 2018 che erano stati elaborati sulla base delle vecchie tabelle.
In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'applicazione delle nuove tabelle anche a esercizi antecedenti a quello di approvazione delle medesime è senz'altro legittimo purché sia frutto della decisione dell'assemblea adottata con le maggioranze prescritte dalla legge, circostanza quest'ultima che non è in contestazione.
Il Condominio, nell'esercizio della propria autonomia, ben può decidere di far retroagire l'efficacia delle nuove tabelle in deroga al principio sancito dalla giurisprudenza consolidata che, tuttavia, regola la diversa fattispecie in cui l'ente proceda all'adozione di nuovi criteri di riparto senza disciplinare espressamente quale sia il loro tempo di applicazione: in questo caso, le nuove tabelle si applicano solo all'esercizio in corso e ai successivi, ma se il decide di farne applicazione retroattiva (a titolo di esempio perché Parte_1
le previgenti erano palesemente errate), tale decisione è senz'altro legittima anche al fine di evitare di esporre il a eventuali azioni di recupero Parte_1 introdotte dai condomini danneggiati ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La volontà comune di attribuire effetto retroattivo alle nuove tabelle, delle quali è riconosciuta la correttezza, non viola norme imperative e, pertanto, è legittima.
Alla luce di quanto sopra, l'avere il successivamente rispetto Parte_1
all'approvazione delle nuove tabelle e alla espressa estensione del loro periodo pagina 9 di 11 di applicazione, approvato rendiconti predisposti sulla base delle vecchie tabelle determina un profilo di invalidità della decisione correttamente individuato dal primo giudice.
Né può ritenersi che, approvando i rendiconti, il abbia inteso Parte_1
revocare i criteri di applicazione delle tabelle millesimali stabiliti con deliberazione del 19.03.2019.
Se, infatti, nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di modificazione delle tabelle millesimali, la approvazione di rendiconti elaborati utilizzando criteri difformi rispetto a quelli precedentemente approvati può essere ricondotta all'ipotesi di deroga dai criteri di ripartizione stabiliti dalle tabelle, per la quale
è necessario il consenso di tutti i condomini (Cass. civ., ord. n. 18044/2020).
Come si desume anche dalla decisione impugnata, nel caso in esame non è, quindi, configurabile una revoca, tantomeno implicita, della precedente deliberazione che aveva stabilito i criteri di applicazione delle tabelle, in conformità a quanto previsto dall'art. 1123 c.c.
L'approvazione dei consuntivi elaborati sulla base di criteri diversi rispetto a quelli deliberati il 19.03.2019 non è, quindi, legittima e, pertanto, devono essere confermate le conclusioni del Tribunale sul punto.
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Ritiene la Corte che, con riguardo all'esame del secondo e del terzo motivo di impugnazione, sia necessario l'approfondimento istruttorio richiesto da parte appellante, da svolgersi mediante integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata nel corso del giudizio di prime cure.
In particolare, per verificare l'eventuale sussistenza delle ragioni di credito del fatte valere nel corso del presente giudizio, si deve procedere alla Parte_1
predisposizione dei conteggi tenendo conto dei parametri applicabili sulla base di quanto qui statuito con riferimento alle tabelle millesimali di riferimento.
All'esito di tale approfondimento tecnico, sarà possibile per la Corte effettuare ogni opportuna valutazione.
pagina 10 di 11 La causa deve, pertanto, essere rimessa in istruttoria per le finalità suddette.
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Trattandosi nel caso in esame di pronuncia parziale che definisce solo uno dei motivi di impugnazione, la decisione in punto spesa è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
La Corte così dispone:
I – respinge il primo motivo di appello e, per l'effetto, conferma sul punto, la sentenza impugnata;
II – rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
III – spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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