TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11074/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. NICOLINA FONTATA (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(olim: , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GAETANO SCINTI (CF:
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nell'atto introduttivo
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO:
Opposizione al d.i. n. 2420/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 16.6.2021, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 6689/2021
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
ha proposto opposizione al d.i. n. 2420/2021, emesso dall'intestato
[...]
Tribunale in data 16.6.2021, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 6689/2021.
2. Riferisce l'opponente: a) che in data 7.9.2021 gli veniva notificato il predetto decreto ingiuntivo;
b) che lo stesso conteneva la condanna al pagamento di euro 45.799,09, oltre ad accessori e spese;
c) che nel libello monitorio l'odierna opposta
“asseriva di essere creditrice (…) della somma di euro 34.883,01 per la fornitura di gas naturale, per uso di civile abitazione, in forza del contratto del 27.7.2021, utenza n. 0022023900. 3. L'opponente assume: a) la inesistenza totale del credito richiesto, stante l'omessa fornitura della prova circa l'effettiva erogazione del servizio ed il regolare funzionamento del contatore;
b) che i consumi, per importi normalmente oscillanti tra i 150 e 250 euro mensili, subirono, in corrispondenza dei periodi di giugno e luglio 2017, una improvvisa “impennata”, dal che – stante la natura domestica della fornitura in questione – non che “presumersi un macroscopico errore di calcolo ovvero un palese malfunzionamento del contatore”; c) che ad ogni modo, le fatture non sarebbero idonee a provare la sussistenza del credito.
4. Si è costituita la (subentrata alla , che Controparte_1 CP_2 ha rilevato: 1) che l'opponente “non ha mai contestato al FORNITORE né alcun addebito di consumo anomalo (…) né alcuna incongruenza dei consumi”; 2) che al contrario fu la a chiedere al distributore una verifica del contatore CP_2 del , dallo stesso mai richiesta;
3) che il distributore – in riscontro alla mail Pt_1 con cui il fornitore chiedeva “una verifica del pdr in oggetto nel Comune di Casapesenna” – trasmetteva verbale di attività, con annessa documentazione fotografica, dalla quale si desumeva che il contatore funzionante riportava una lettura di 47.327 msc;
4) che, con ulteriore mail, illustrando le precedenti letture reali, si evidenziava la necessità di una ulteriore verifica “appunto perché si era resa conto dell'anomalia dei consumi per una semplice utenza domestica”; 5) che, a riscontro di tale ulteriore richiesta, il distributore, con lettera raccomandata spedita anche al
[...]
, osservava che “dai controlli eseguiti in campo non risultano irregolarità sulla
Pt_1 parte di impianto di nostra competenza”; contestualmente richiedeva al sig.
Pt_1 la consegna di “copia della dichiarazione di conformità rilasciatale dall'impresa installatrice a seguito delle modifiche sull'impianto interno al servizio della sua utenza”, dal momento che “i consumi attualmente rilevati sul misuratore G$ matricola 6955743 non sono infatti compatibili con la portata termica dichiarata in fase di attivazione della fornitura”; 6) che, dato il mancato riscontro da parte del ,
Pt_1 la comunicava al fornitore l'avvenuta sospensione della Controparte_3 fornitura relativa al PDR dell'utenza intestata al , onde “è di tutta evidenza
Pt_1
(…) come il consumo da parte del , relativo all'utenza al prefato intestata, Pt_1 sia effettivo ed incontestabile, essendo stato verificato dal DISTRIBUTORE (…), il quale ha accertato e confermato l'abnormità e l'anomalia dei consumi rilevati sul misuratore, avendo altresì verificato l'assenza di qualsiasi malfunzionamento.
5. In merito alla rilevata insufficienza probatoria delle fatture, richiamando giurisprudenza a supporto, ha osservato che “il gas sia stato fornito al nelle Pt_1 quantità fatturate (…)”, come provato “dall'attività di distribuzione e successivi controlli sul contatore effettuati da (…)” sull'utenza in Controparte_3 questione.
6. A seguito dell'istruzione della causa (verbali del 7.7.2022, 17.10.2022 e 12.1.2023), la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 18.11.2024, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., innanzi allo scrivente (frattanto subentrato sul ruolo, a far data dal 30.9.2024), le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e concluso in conformità.
7. Con provvedimento dell'8.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Negli scritti conclusionali le parti hanno ulteriormente ribadito le proprie difese e concluso in conformità.
9. L'opposizione va respinta per i motivi che si vanno a dire.
10. In linea di premessa, va ricordato, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
11. Ancora, è costante l'affermazione secondo cui “la fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”.
Se quanto sopra è vero, è però anche vero che tali affermazioni vanno coordinate - nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore - “con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore” (tra le più recenti v. Cass. 14.3.2024, n. 6959).
12. In applicazione dei sovrastanti principi, deve osservarsi: a) che tra le parti (rectius: tra la e l'opposto) intercorreva un contratto di fornitura;
b) CP_2 che il corretto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi fu oggetto di controllo, su impulso della da parte del distributore e che, in CP_2 particolare, i consumi rilevati furono ritenuti incompatibili con la portata termica dichiarata, donde la necessità del relativo aggiornamento della documentazione versata in sede di attivazione dell'utenza; c) che il contegno serbato dal in Pt_1 merito a questo profilo è stato, al contrario, di totale indifferenza: in specie, in sede di interrogatorio formale, lo stesso ha dichiarato “non ho mai effettuato una verifica per accertare il regolare funzionamento del contatore ovvero non mi sono mai preoccupato di accertare se il contatore continuava a registrare un consumo anche se non avevo il gas aperto a casa”.
13. Oltretutto, sempre in applicazione dei predetti principi giurisprudenziali, deve porsi in evidenza che, nel caso oggetto di odierno scrutinio, l'opposto procede ad una contestazione dei consumi che appare alquanto generica, limitandosi a chiedere all'adita giustizia di accertare la non corrispondenza degli importi delle fatture ai consumi effettivi senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Sulla questione, la Suprema Corte è di recente ritornata con ordinanza n. 297 del 09- 01-2020, in cui ha affermato che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” chiarendo su punto che, "applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)".
14. Per quanto emerso nel presente giudizio, deve quindi osservarsi che l'utente non si sia diligentemente attivato nel senso sopra indicato e, per altro verso, i controlli effettuati, su impulso del fornitore, dal distributore, hanno evidenziato l'assenza di cause di malfunzionamento, suffragando la presunzione di corrispondenza del consumo misurato e di quello effettivo;
presunzione per superare la quale l'opponente non ha offerto concreti elementi probatori.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento ed applicata la riduzione del 40%, ex art. 4, comma 1, d.m. cit., in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in complessivi euro 4.569,60.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11074/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2420/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 16.6.2021, dichiarandone l'esecutività;
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese in favore di parte opposta, spese quantificate in complessivi euro 4.569,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 23.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11074/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. NICOLINA FONTATA (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(olim: , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GAETANO SCINTI (CF:
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nell'atto introduttivo
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO:
Opposizione al d.i. n. 2420/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 16.6.2021, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 6689/2021
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
ha proposto opposizione al d.i. n. 2420/2021, emesso dall'intestato
[...]
Tribunale in data 16.6.2021, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 6689/2021.
2. Riferisce l'opponente: a) che in data 7.9.2021 gli veniva notificato il predetto decreto ingiuntivo;
b) che lo stesso conteneva la condanna al pagamento di euro 45.799,09, oltre ad accessori e spese;
c) che nel libello monitorio l'odierna opposta
“asseriva di essere creditrice (…) della somma di euro 34.883,01 per la fornitura di gas naturale, per uso di civile abitazione, in forza del contratto del 27.7.2021, utenza n. 0022023900. 3. L'opponente assume: a) la inesistenza totale del credito richiesto, stante l'omessa fornitura della prova circa l'effettiva erogazione del servizio ed il regolare funzionamento del contatore;
b) che i consumi, per importi normalmente oscillanti tra i 150 e 250 euro mensili, subirono, in corrispondenza dei periodi di giugno e luglio 2017, una improvvisa “impennata”, dal che – stante la natura domestica della fornitura in questione – non che “presumersi un macroscopico errore di calcolo ovvero un palese malfunzionamento del contatore”; c) che ad ogni modo, le fatture non sarebbero idonee a provare la sussistenza del credito.
4. Si è costituita la (subentrata alla , che Controparte_1 CP_2 ha rilevato: 1) che l'opponente “non ha mai contestato al FORNITORE né alcun addebito di consumo anomalo (…) né alcuna incongruenza dei consumi”; 2) che al contrario fu la a chiedere al distributore una verifica del contatore CP_2 del , dallo stesso mai richiesta;
3) che il distributore – in riscontro alla mail Pt_1 con cui il fornitore chiedeva “una verifica del pdr in oggetto nel Comune di Casapesenna” – trasmetteva verbale di attività, con annessa documentazione fotografica, dalla quale si desumeva che il contatore funzionante riportava una lettura di 47.327 msc;
4) che, con ulteriore mail, illustrando le precedenti letture reali, si evidenziava la necessità di una ulteriore verifica “appunto perché si era resa conto dell'anomalia dei consumi per una semplice utenza domestica”; 5) che, a riscontro di tale ulteriore richiesta, il distributore, con lettera raccomandata spedita anche al
[...]
, osservava che “dai controlli eseguiti in campo non risultano irregolarità sulla
Pt_1 parte di impianto di nostra competenza”; contestualmente richiedeva al sig.
Pt_1 la consegna di “copia della dichiarazione di conformità rilasciatale dall'impresa installatrice a seguito delle modifiche sull'impianto interno al servizio della sua utenza”, dal momento che “i consumi attualmente rilevati sul misuratore G$ matricola 6955743 non sono infatti compatibili con la portata termica dichiarata in fase di attivazione della fornitura”; 6) che, dato il mancato riscontro da parte del ,
Pt_1 la comunicava al fornitore l'avvenuta sospensione della Controparte_3 fornitura relativa al PDR dell'utenza intestata al , onde “è di tutta evidenza
Pt_1
(…) come il consumo da parte del , relativo all'utenza al prefato intestata, Pt_1 sia effettivo ed incontestabile, essendo stato verificato dal DISTRIBUTORE (…), il quale ha accertato e confermato l'abnormità e l'anomalia dei consumi rilevati sul misuratore, avendo altresì verificato l'assenza di qualsiasi malfunzionamento.
5. In merito alla rilevata insufficienza probatoria delle fatture, richiamando giurisprudenza a supporto, ha osservato che “il gas sia stato fornito al nelle Pt_1 quantità fatturate (…)”, come provato “dall'attività di distribuzione e successivi controlli sul contatore effettuati da (…)” sull'utenza in Controparte_3 questione.
6. A seguito dell'istruzione della causa (verbali del 7.7.2022, 17.10.2022 e 12.1.2023), la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 18.11.2024, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., innanzi allo scrivente (frattanto subentrato sul ruolo, a far data dal 30.9.2024), le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e concluso in conformità.
7. Con provvedimento dell'8.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Negli scritti conclusionali le parti hanno ulteriormente ribadito le proprie difese e concluso in conformità.
9. L'opposizione va respinta per i motivi che si vanno a dire.
10. In linea di premessa, va ricordato, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
11. Ancora, è costante l'affermazione secondo cui “la fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”.
Se quanto sopra è vero, è però anche vero che tali affermazioni vanno coordinate - nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore - “con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore” (tra le più recenti v. Cass. 14.3.2024, n. 6959).
12. In applicazione dei sovrastanti principi, deve osservarsi: a) che tra le parti (rectius: tra la e l'opposto) intercorreva un contratto di fornitura;
b) CP_2 che il corretto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi fu oggetto di controllo, su impulso della da parte del distributore e che, in CP_2 particolare, i consumi rilevati furono ritenuti incompatibili con la portata termica dichiarata, donde la necessità del relativo aggiornamento della documentazione versata in sede di attivazione dell'utenza; c) che il contegno serbato dal in Pt_1 merito a questo profilo è stato, al contrario, di totale indifferenza: in specie, in sede di interrogatorio formale, lo stesso ha dichiarato “non ho mai effettuato una verifica per accertare il regolare funzionamento del contatore ovvero non mi sono mai preoccupato di accertare se il contatore continuava a registrare un consumo anche se non avevo il gas aperto a casa”.
13. Oltretutto, sempre in applicazione dei predetti principi giurisprudenziali, deve porsi in evidenza che, nel caso oggetto di odierno scrutinio, l'opposto procede ad una contestazione dei consumi che appare alquanto generica, limitandosi a chiedere all'adita giustizia di accertare la non corrispondenza degli importi delle fatture ai consumi effettivi senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Sulla questione, la Suprema Corte è di recente ritornata con ordinanza n. 297 del 09- 01-2020, in cui ha affermato che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” chiarendo su punto che, "applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)".
14. Per quanto emerso nel presente giudizio, deve quindi osservarsi che l'utente non si sia diligentemente attivato nel senso sopra indicato e, per altro verso, i controlli effettuati, su impulso del fornitore, dal distributore, hanno evidenziato l'assenza di cause di malfunzionamento, suffragando la presunzione di corrispondenza del consumo misurato e di quello effettivo;
presunzione per superare la quale l'opponente non ha offerto concreti elementi probatori.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento ed applicata la riduzione del 40%, ex art. 4, comma 1, d.m. cit., in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in complessivi euro 4.569,60.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11074/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2420/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 16.6.2021, dichiarandone l'esecutività;
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese in favore di parte opposta, spese quantificate in complessivi euro 4.569,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 23.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta