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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/06/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BARZAGLI FEDERICO ed elettivamente domiciliati in PIAZZA
NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. BARZAGLI FEDERICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione d'udienza da sostituirsi mediante deposito di note scritte, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, accogliere la domanda di separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
1)I coniugi vivranno rispettandosi e senza interferire nelle pagina 1 di 4 rispettive vite private, con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno. Si rilasciano sin d'ora ampio e reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; essi altresì esprimono consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto individuale e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori, con l'indicazione, sui medesimi, dei nomi di entrambi i genitori, quali accompagnatori.
2)La proprietà della casa coniugale è già stata trasferita a terzi ed i coniugi hanno già autonomamente regolato i reciproci diritti patrimoniali sulla stessa inerenti e sui rispettivi risparmi presenti su conto corrente.
3)La residenza anagrafica dei figli verrà mantenuta presso la casa ora acquistata dalla moglie ed in cui la stessa attualmente risiede unitamente a loro.
4)Il padre avrà facoltà di vedere i figli due giorni alla settimana da concordare di volta in volta con la madre, oltre che a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera.
5)Le vacanze scolastiche di Natale, Pasqua e di Carnevale saranno suddivise equamente tra i genitori, in modalità da concordare ogni volta.
6)Nel periodo estivo, ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli per un periodo di vacanza di 15 giorni consecutivi.
7) Atteso che i figli trascorreranno il tempo in via quasi paritaria con i genitori e che i coniugi godono di redditi sufficienti a garantirne la rispettiva autonomia patrimoniale, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica relativa al mantenimento dei figli, fatto salvo il concorso al 50% delle spese pagina 2 di 4 secondo il Protocollo del Tribunale di Aosta vigente, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
8)Le Parti dichiarano espressamente che non avranno più nulla a pretendere reciprocamente a titolo economico, patrimoniale o personale, né ora né in futuro, relativamente al loro rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto qui pattuito con riferimento al mantenimento dei figli. Ogni altra pretesa economica, presente o futura, si intende definitivamente estinta.
9)Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 4 marzo 2025
e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto pagina 3 di 4 congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Sa) il 14.08.1984
e
(C.F.: , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
23.07.1976
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 17 aprile 2010 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Aosta al n.8 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BARZAGLI FEDERICO ed elettivamente domiciliati in PIAZZA
NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. BARZAGLI FEDERICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione d'udienza da sostituirsi mediante deposito di note scritte, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, accogliere la domanda di separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
1)I coniugi vivranno rispettandosi e senza interferire nelle pagina 1 di 4 rispettive vite private, con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno. Si rilasciano sin d'ora ampio e reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; essi altresì esprimono consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto individuale e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori, con l'indicazione, sui medesimi, dei nomi di entrambi i genitori, quali accompagnatori.
2)La proprietà della casa coniugale è già stata trasferita a terzi ed i coniugi hanno già autonomamente regolato i reciproci diritti patrimoniali sulla stessa inerenti e sui rispettivi risparmi presenti su conto corrente.
3)La residenza anagrafica dei figli verrà mantenuta presso la casa ora acquistata dalla moglie ed in cui la stessa attualmente risiede unitamente a loro.
4)Il padre avrà facoltà di vedere i figli due giorni alla settimana da concordare di volta in volta con la madre, oltre che a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera.
5)Le vacanze scolastiche di Natale, Pasqua e di Carnevale saranno suddivise equamente tra i genitori, in modalità da concordare ogni volta.
6)Nel periodo estivo, ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli per un periodo di vacanza di 15 giorni consecutivi.
7) Atteso che i figli trascorreranno il tempo in via quasi paritaria con i genitori e che i coniugi godono di redditi sufficienti a garantirne la rispettiva autonomia patrimoniale, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica relativa al mantenimento dei figli, fatto salvo il concorso al 50% delle spese pagina 2 di 4 secondo il Protocollo del Tribunale di Aosta vigente, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
8)Le Parti dichiarano espressamente che non avranno più nulla a pretendere reciprocamente a titolo economico, patrimoniale o personale, né ora né in futuro, relativamente al loro rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto qui pattuito con riferimento al mantenimento dei figli. Ogni altra pretesa economica, presente o futura, si intende definitivamente estinta.
9)Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 4 marzo 2025
e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto pagina 3 di 4 congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Sa) il 14.08.1984
e
(C.F.: , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
23.07.1976
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 17 aprile 2010 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Aosta al n.8 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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