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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5459/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la ordinanza emessa in data 10.11.2022 dal Tribunale di Benevento nel procedimento ex art. 702 bis ss. c.p.c. avente R.G. n. 303/2022, vertente
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Francesco Izzo
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentano e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonietta Coviello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 702 bis ss. c.p.c., depositato presso il Tribunale di
Benevento in data 27.1.2022, esponeva di essere creditore, CP_1
nei confronti di della somma di euro 15.000,00, oltre Parte_1
interessi legali, risultante dal buono fruttifero postale n.0221639214 Serie
AF sottoscritto in data 09/04/1997, e pari alla somma iniziale di lire 10 milioni, a favore di e con pari facoltà di CP_1 Controparte_2
rimborso.
Chiedeva di accertare la mancata maturazione della prescrizione del diritto a riscuotere il Buono fruttifero e dichiarare la violazione da parte dell'intermediario dei doveri di trasparenza e di informazione, e per l'effetto condannare parte resistente a liquidare il capitale e gli interessi maturati del buono fruttifero pari a € 15.000, oltre interessi legali, nonché al risarcimento del danno in via equitativa. Chiedeva, altresì, di condannare il convenuto al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge. si costituiva in giudizio, contestando l'avversa Parte_1
domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
La causa veniva decisa dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza sopra indicata, che così statuiva: “…omissis… Accoglie la domanda e per
l'effetto condanna a liquidare il capitale e gli interessi Parte_1
maturati del buono fruttifero, pari a € 15.000,00, oltre interessi legali dalla domanda;
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite,
Pagina 2 liquidate in € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge”;
Avverso la predetta ordinanza, spiegava appello in data Parte_1
12.12.2022 assumendo che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, il rimborso del titolo era stato legittimamente rifiutato per intervenuta prescrizione del diritto vantato dal titolare del Buono fruttifero. Chiedeva, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “…annullare e/o riformare
l'ordinanza appellata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
condannare parte appellata alla restituzione delle somme liquidate in esecuzione della sentenza appellata”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese ed attribuzione.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****************
1. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere interamene respinto.
2. La sentenza di prime cure ha accolto la domanda attorea sulla base dei seguenti passaggi argomentativi:
A) il buono fruttifero postale del scadeva il 9 aprile 2011, ossia CP_1
nell'ultimo giorno del quattordicesimo anno successivo all'emissione del titolo, e avrebbe dovuto essere riscosso nei dieci anni successivi, quindi entro il 9 aprile 2021;
B) i buoni fruttiferi prescritti durante il periodo emergenziale Covid compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2021 erano esigibili sino al
30 settembre 2021, per effetto dell'art. 34 comma 3 D.L. 29.5.2020 n. 34,
Pagina 3 conv. con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dell'art. 72 D.L.
14 agosto 2020 n. 104, come modificato dalla Legge 13 ottobre 2020 n.
126 e dell'art. 19 D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21;
C) prima della scadenza del 30 settembre 2021, il ricorrente aveva azionato il proprio diritto, avendone inoltrato domanda il 26/27 agosto 2021 e reclamo in data 3 settembre 2021.
Parte appellante si dilunga ampiamente sul quadro normativo di riferimento, sulla disciplina del diritto al rimborso dei Buoni Postali
Fruttiferi nonché sulla natura dell'atto interruttivo della prescrizione, ma, in realtà, non contesta le affermazioni contenute nei punti A) e B) sopra riportati, ed in particolare che il diritto al rimborso del titolo in questione si prescriveva il 30 settembre 2021. In tal senso, del resto, è la comunicazione di all'epoca affissa negli uffici postali, in cui si avvisavano Parte_1
gli utenti che “I buoni fruttiferi postali cartacei, il cui termine di prescrizione cade nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 luglio 2021, sono esigibili fino al 30 settembre 2021”.
, in sostanza, assume che il diritto di credito vantato Parte_1
dall'istante si è prescritto solo perché “non risulta dedotto né provato alcun atto interruttivo della prescrizione, che avrebbe potuto fondare il riconoscimento del diritto al rimborso” (pag. 9 dell'atto di appello).
3. Osserva la Corte che, con tale rilievo, l'appellante reitera le difese spiegate nella comparsa di costituzione in primo grado ma non prende in considerazione né tantomeno confuta le precise circostanze fattuali rappresentate dal primo giudice, ossia l'esistenza di tempestivi atti interruttivi, quali la domanda ed il reclamo rispettivamente avanzati il
26/27 agosto 2021 ed il 3 settembre 2021.
Pagina 4 Non vi è, quindi, una specifica e concreta contestazione da parte dell'appellante sia della presentazione di dette richieste sia dell'idoneità delle stesse ad interrompere il termine prescrizionale. Addirittura,
[...]
afferma che non sarebbe stato neppure “dedotto” alcun atto Pt_1
interruttivo, nonostante che il avesse rappresentato, sin dal ricorso CP_1
introduttivo, che “il ricorrente il 26 /27 agosto 2021 si è recato presso
l'ufficio postale di Ravarino(MO) richiedendo la riscossione del buono fruttifero e invece si è visto negare l'incasso dello stesso perché l'addetto riferiva è prescritto;
5) il 03/09/2021 su consiglio della direttrice e con il suo aiuto veniva inoltrato reclamo alla sede legale di ” (pag. 2 del Parte_1
ricorso).
Vi è anche un riscontro documentale di quanto affermato dal . CP_1
Difatti, dalla nota di datata 16/09/2021, anch'essa Parte_1
completamente negletta della difesa dell'appellante, Parte_1
riconosceva di aver ricevuto il reclamo del rispondendo “che con CP_1
riferimento alla richiesta da lei trasmessa si comunica di aver interessato la struttura Gestione reclami competente”.
Deve, pertanto, ritenersi che il diritto azionato dal non fosse CP_1
prescritto nel momento in cui egli ha agito in giudizio.
In definitiva, non essendovi altre contestazioni in merito, risulta del tutto corretta e condivisibile la decisione del giudice di prime cure che ha riconosciuto il diritto dell'istante al rimborso del Buono Postale in questione.
Ne deriva che i motivi di appello risultano infondati e deve pienamente confermarsi l'ordinanza impugnata.
Pagina 5 Per quanto concerne le spese del giudizio, non vi è ragione di derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. e, quindi, esse devono essere poste a carico dell'appellante, pienamente soccombente, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo Possono applicarsi, avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed alla natura delle questioni controverse, i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) ex D.M.
n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa in data 10.11.2022 dal Tribunale di Benevento nel procedimento ex art. 702 bis ss. c.p.c. avente R.G. n. 303/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Antonietta Coviello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 6
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la ordinanza emessa in data 10.11.2022 dal Tribunale di Benevento nel procedimento ex art. 702 bis ss. c.p.c. avente R.G. n. 303/2022, vertente
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Francesco Izzo
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentano e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonietta Coviello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 702 bis ss. c.p.c., depositato presso il Tribunale di
Benevento in data 27.1.2022, esponeva di essere creditore, CP_1
nei confronti di della somma di euro 15.000,00, oltre Parte_1
interessi legali, risultante dal buono fruttifero postale n.0221639214 Serie
AF sottoscritto in data 09/04/1997, e pari alla somma iniziale di lire 10 milioni, a favore di e con pari facoltà di CP_1 Controparte_2
rimborso.
Chiedeva di accertare la mancata maturazione della prescrizione del diritto a riscuotere il Buono fruttifero e dichiarare la violazione da parte dell'intermediario dei doveri di trasparenza e di informazione, e per l'effetto condannare parte resistente a liquidare il capitale e gli interessi maturati del buono fruttifero pari a € 15.000, oltre interessi legali, nonché al risarcimento del danno in via equitativa. Chiedeva, altresì, di condannare il convenuto al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge. si costituiva in giudizio, contestando l'avversa Parte_1
domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
La causa veniva decisa dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza sopra indicata, che così statuiva: “…omissis… Accoglie la domanda e per
l'effetto condanna a liquidare il capitale e gli interessi Parte_1
maturati del buono fruttifero, pari a € 15.000,00, oltre interessi legali dalla domanda;
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite,
Pagina 2 liquidate in € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge”;
Avverso la predetta ordinanza, spiegava appello in data Parte_1
12.12.2022 assumendo che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, il rimborso del titolo era stato legittimamente rifiutato per intervenuta prescrizione del diritto vantato dal titolare del Buono fruttifero. Chiedeva, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “…annullare e/o riformare
l'ordinanza appellata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
condannare parte appellata alla restituzione delle somme liquidate in esecuzione della sentenza appellata”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese ed attribuzione.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****************
1. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere interamene respinto.
2. La sentenza di prime cure ha accolto la domanda attorea sulla base dei seguenti passaggi argomentativi:
A) il buono fruttifero postale del scadeva il 9 aprile 2011, ossia CP_1
nell'ultimo giorno del quattordicesimo anno successivo all'emissione del titolo, e avrebbe dovuto essere riscosso nei dieci anni successivi, quindi entro il 9 aprile 2021;
B) i buoni fruttiferi prescritti durante il periodo emergenziale Covid compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2021 erano esigibili sino al
30 settembre 2021, per effetto dell'art. 34 comma 3 D.L. 29.5.2020 n. 34,
Pagina 3 conv. con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dell'art. 72 D.L.
14 agosto 2020 n. 104, come modificato dalla Legge 13 ottobre 2020 n.
126 e dell'art. 19 D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21;
C) prima della scadenza del 30 settembre 2021, il ricorrente aveva azionato il proprio diritto, avendone inoltrato domanda il 26/27 agosto 2021 e reclamo in data 3 settembre 2021.
Parte appellante si dilunga ampiamente sul quadro normativo di riferimento, sulla disciplina del diritto al rimborso dei Buoni Postali
Fruttiferi nonché sulla natura dell'atto interruttivo della prescrizione, ma, in realtà, non contesta le affermazioni contenute nei punti A) e B) sopra riportati, ed in particolare che il diritto al rimborso del titolo in questione si prescriveva il 30 settembre 2021. In tal senso, del resto, è la comunicazione di all'epoca affissa negli uffici postali, in cui si avvisavano Parte_1
gli utenti che “I buoni fruttiferi postali cartacei, il cui termine di prescrizione cade nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 luglio 2021, sono esigibili fino al 30 settembre 2021”.
, in sostanza, assume che il diritto di credito vantato Parte_1
dall'istante si è prescritto solo perché “non risulta dedotto né provato alcun atto interruttivo della prescrizione, che avrebbe potuto fondare il riconoscimento del diritto al rimborso” (pag. 9 dell'atto di appello).
3. Osserva la Corte che, con tale rilievo, l'appellante reitera le difese spiegate nella comparsa di costituzione in primo grado ma non prende in considerazione né tantomeno confuta le precise circostanze fattuali rappresentate dal primo giudice, ossia l'esistenza di tempestivi atti interruttivi, quali la domanda ed il reclamo rispettivamente avanzati il
26/27 agosto 2021 ed il 3 settembre 2021.
Pagina 4 Non vi è, quindi, una specifica e concreta contestazione da parte dell'appellante sia della presentazione di dette richieste sia dell'idoneità delle stesse ad interrompere il termine prescrizionale. Addirittura,
[...]
afferma che non sarebbe stato neppure “dedotto” alcun atto Pt_1
interruttivo, nonostante che il avesse rappresentato, sin dal ricorso CP_1
introduttivo, che “il ricorrente il 26 /27 agosto 2021 si è recato presso
l'ufficio postale di Ravarino(MO) richiedendo la riscossione del buono fruttifero e invece si è visto negare l'incasso dello stesso perché l'addetto riferiva è prescritto;
5) il 03/09/2021 su consiglio della direttrice e con il suo aiuto veniva inoltrato reclamo alla sede legale di ” (pag. 2 del Parte_1
ricorso).
Vi è anche un riscontro documentale di quanto affermato dal . CP_1
Difatti, dalla nota di datata 16/09/2021, anch'essa Parte_1
completamente negletta della difesa dell'appellante, Parte_1
riconosceva di aver ricevuto il reclamo del rispondendo “che con CP_1
riferimento alla richiesta da lei trasmessa si comunica di aver interessato la struttura Gestione reclami competente”.
Deve, pertanto, ritenersi che il diritto azionato dal non fosse CP_1
prescritto nel momento in cui egli ha agito in giudizio.
In definitiva, non essendovi altre contestazioni in merito, risulta del tutto corretta e condivisibile la decisione del giudice di prime cure che ha riconosciuto il diritto dell'istante al rimborso del Buono Postale in questione.
Ne deriva che i motivi di appello risultano infondati e deve pienamente confermarsi l'ordinanza impugnata.
Pagina 5 Per quanto concerne le spese del giudizio, non vi è ragione di derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. e, quindi, esse devono essere poste a carico dell'appellante, pienamente soccombente, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo Possono applicarsi, avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed alla natura delle questioni controverse, i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) ex D.M.
n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa in data 10.11.2022 dal Tribunale di Benevento nel procedimento ex art. 702 bis ss. c.p.c. avente R.G. n. 303/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Antonietta Coviello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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