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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/11/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
rg 5249 /24
verbale del 27/11/25
Discussione e sentenza
Avanti al Giudice Istruttore dott. De Giovanni compare l'avv. Colasanto che chiede che si dia inizio all'assunzione della prova.
Viene dunque introdotto il testimone richiesto da parte attrice, il quale dichiara:
Mi chiamo , nato a [...] il [...] e residente in [...]
9/B, di professione imprenditore;
figlio della s.ra NA
Il giudice avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, quindi lo invita a rendere la dichiarazione d'impegno.
Resa la dichiarazione, si interroga il teste sulla memoria n. 2:
2, sì, è vero, da quando ne ho ricordi,
4, confermo, si tratta della parte segnata in rosso;
6, è vero, lo posso affermare per visione diretta, e prima abitavo anche nel Comune di Tezze;
8, è vero,
10, sì, lo confermo,
12, è vero, lo confermo.
Il teste viene congedato, e non firma il verbale in quanto telematico.
Viene dunque introdotto il testimone richiesto da parte attrice, il quale dichiara:
Mi chiamo nato a [...] il [...] e residente in [...]di AR, Testimone_2
via Cattaneo 13, pensionato, figlio di . Parte_1
Il giudice avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, quindi lo invita a rendere la dichiarazione d'impegno.
Resa la dichiarazione, si interroga il teste sulla memoria n. 2:
1, sì, è vero, ed ho anche abitato nell'immobile “principale”,
1 3, sì, lo confermo,
5, sì, è vero, lo affermo per visione diretta,
7, sì, ho ben presente la porta con la chiave;
9, al di là della foto, confermo che si tratta di una corte privata che è chiusa da case tutto intorno,
11, è esatto, non ci sono mai state contestazioni.
Il teste non firma il verbale in quanto telematico, e viene congedato.
A questo punto l'avv. Colasanto chiede che si pronunzi sentenza, e, invitata dal Giudice, ai fini della emissione di sentenza a verbale, illustra la causa, e conclude come da atto di citazione.
Il Giudice si ritira per la decisione, mentre l'avv. Colasanto dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
* * *
Alle ore 12,30 il Giudice rientra in aula, e, in assenza delle parti, dà lettura e deposita la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5249/24 del Ruolo Generale fra
Parte_2 CodiceFiscale_1
Parte_1 CodiceFiscale_2
2 entrambe con l'avvocato SOFIA COLASANTO
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_3
Controparte_2 CodiceFiscale_4
e gli eredi o aventi causa della sig.ra (deceduta)
, nata ad [...] Controparte_3 CodiceFiscale_5
(Vi), il 21.02.1870 e ivi deceduta in data 24.07.1963,
(contumaci)
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Le due sorelle oggi attrici esponevano, in atto di citazione:
di esercitare, da decenni, anche mediante unione di più possessi, la signoria su un bene immobile sito nel Comune di AR (Vi), frazione di Tezze: fabbricato rurale ad uso abitativo sito nel Comune
di AR (Vi), censito al Catasto Fabbricati, foglio 30, mappale n. 690, categoria A/6, classe 2,
vani 3,5, RCE 144,61;
che si tratta di una piccola costruzione adibita, in epoca fine '800-primi del '900 ad abitazione e, dagli anni '70 in poi, a portico e cantina, pertinenziale al seguente fabbricato ad uso abitativo, attualmente intestato alle attrici, dislocato su piani terra e primo composto di 5,5 vani e accessori, censito nel C.F.
del Comune di AR, come da planimetrie depositate in Catasto, foglio 30, di cui al mappale n.
361, via Chiesa Nuova n. 2, P.T-1, Categ. A/4, classe 6, vani 5,5, RCE 369,27;
che il fabbricato “principale” (mappale 361) è in titolarità delle attrici come segue: NA
TRAFICO: per 2/3; e : per 1/3; Parte_1
che invece il mappale n. 690 risulta, secondo visura catastale dell'Agenzia delle Entrate, nella seguente proprietà: deceduta in data 24.07.1963, nata ad [...], il Controparte_3
21.02.1870, titolare della piena proprietà per 1000/1000 (all. 4, visura catastale storica del mappale n. 690);
3 che allo stato, non risultano volture catastali a favore di eredi o aventi causa dell'intestatario del fabbricato in discorso né è stato possibile ricostruire un completo ed esaustivo albero genealogico dell'intestatario catastale, ormai deceduto da oltre un sessantennio;
che il Comune di AR aveva comunicato che il coniuge e tutti i figli della sig.ra
[...]
sono deceduti;
ed anche i figli degli eredi della sig.ra ad CP_3 Controparte_3
eccezione di: , figlia della figlia , odierna attrice;
Parte_2 Parte_3
, figlia della figlia , odierna attrice;
Parte_1 Parte_3 Controparte_1
, figlio della figlia , residente in [...], int. 2, AR
[...] Parte_4
(Vi); e , figlio della figlia , residente in [...] Parte_4
Ghisa, 46, AR (Vi),
che, sempre dagli accertamenti compiuti presso il Comune di AR risulta che 15 nipoti (figli delle sue figlie) della sig.ra siano deceduti, ma non è dato conoscere i Controparte_3
rispettivi discendenti e, cosa più rilevante, quali di essi abbiano eventualmente accettato le diverse eredità, né, con riferimento ai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
, è stato possibile sapere se abbiano o meno mai accettato l'eredità della loro madre
[...]
, a sua volta erede dell'intestataria catastale . Parte_4 Controparte_3
Di conseguenza, la notifica dell'atto di citazione è avvenuta per pubblici proclami.
Nel merito, le attrici hanno esposto:
che proprio , nonna materna delle odierne attrici, ha risieduto dalla fine dell'800 Controparte_3
nell'immobile per cui è causa assieme alla sua famiglia (trasferendovi la sua residenza dal 1961);
che il mappale 361 fu ristrutturato dal padre delle attrici, sig. , per renderlo Parte_5
definitivamente nell'attuale veste di portico e cantina;
che dopo la morte di (1969) vi hanno abitato la coniuge sig.ra e i loro Parte_5 Parte_3
figli, ossia le attrici e il loro fratello defunto sig. ; Parte_6
4 che dal 1994, data della morte di , il possesso è stato esercitato da parte del figlio sig. Parte_3
; Parte_6
che, dal 2023 (data della morte di ) il possesso è passato alle attrici, sue sorelle ed eredi. Parte_6
* * *
Sono stati sentiti quali testi due soggetti sicuramente attendibili, e ottimamente a conoscenza dello stato dei luoghi, per lo meno dalla loro nascita, e cioè e , vale a Testimone_2 Testimone_1
dire i figli delle due attrici.
Essi hanno confermato:
che da quando sono nati (negli anni '60 e '70) hanno frequentato l'abitazione che fu della signora in via Chiesa Nuova n. 2 a Tezze di AR (Vi); Controparte_3
che essa ha sempe avuto come pertinenza una piccola costruzione adibita a portico, cantina e deposito,
censita al Catasto Fabbricati, foglio 30, mappale n. 690,
che e , poi e, infine, e Parte_5 Parte_3 Parte_6 Parte_2 Parte_1
hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile adibito a portico, cantina e deposito, mediante operazioni periodiche, necessarie per conservarlo in ottimo stato, quali, ad esempio, piccole riparazioni, pulizia e custodia;
che e , poi e, infine, e Parte_5 Parte_3 Parte_6 Parte_2 Parte_1
hanno impedito ai terzi l'accesso all'immobile adibito a portico, cantina e deposito, dotando i suddetti locali di porta con relativa chiave, che è oggi detenuta in modo esclusivo dalle attrici,
che, sin dal 1965 e sino ad oggi, l'immobile adibito a portico, cantina e deposito, è a sua volta all'interno di una corte privata che è stata chiusa ai terzi da cancello elettrico da parte di Pt_5
e , poi da e, infine, da e ,
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_2 Parte_1
che da quell'epoca l'immobile adibito a portico, cantina e deposito è stato goduto in modo pacifico,
palese, continuato e ininterrotto da e , poi da e, infine, Parte_5 Parte_3 Parte_6
5 da e , i quali ne sono sempre apparsi pubblicamente come gli unici Parte_2 Parte_1
ed esclusivi proprietari, senza essere disturbati da terzi né dover rendere conto a nessuno.
PER QUESTI MOTIVI
1. accerta e dichiara in capo alle sig.re e , Parte_2 Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., anche attraverso l'unione del possesso dei loro danti causa ex art. 1146 c.c., del diritto di piena proprietà (al 50% ciascuna) dell'intero bene immobile costituito da fabbricato rurale ad uso abitativo sito nel Comune di AR
(Vi), censito al Catasto Fabbricati, foglio 30, mappale n. 690, categoria A/6, classe 2, vani
3,5, RCE 144,61,
2. - conseguentemente ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e all'ufficio del Catasto competente (ora Agenzia delle Entrate – Territorio), di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali e relative trascrizioni, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
3. nulla sulle spese.
Vicenza, il 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
6
verbale del 27/11/25
Discussione e sentenza
Avanti al Giudice Istruttore dott. De Giovanni compare l'avv. Colasanto che chiede che si dia inizio all'assunzione della prova.
Viene dunque introdotto il testimone richiesto da parte attrice, il quale dichiara:
Mi chiamo , nato a [...] il [...] e residente in [...]
9/B, di professione imprenditore;
figlio della s.ra NA
Il giudice avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, quindi lo invita a rendere la dichiarazione d'impegno.
Resa la dichiarazione, si interroga il teste sulla memoria n. 2:
2, sì, è vero, da quando ne ho ricordi,
4, confermo, si tratta della parte segnata in rosso;
6, è vero, lo posso affermare per visione diretta, e prima abitavo anche nel Comune di Tezze;
8, è vero,
10, sì, lo confermo,
12, è vero, lo confermo.
Il teste viene congedato, e non firma il verbale in quanto telematico.
Viene dunque introdotto il testimone richiesto da parte attrice, il quale dichiara:
Mi chiamo nato a [...] il [...] e residente in [...]di AR, Testimone_2
via Cattaneo 13, pensionato, figlio di . Parte_1
Il giudice avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, quindi lo invita a rendere la dichiarazione d'impegno.
Resa la dichiarazione, si interroga il teste sulla memoria n. 2:
1, sì, è vero, ed ho anche abitato nell'immobile “principale”,
1 3, sì, lo confermo,
5, sì, è vero, lo affermo per visione diretta,
7, sì, ho ben presente la porta con la chiave;
9, al di là della foto, confermo che si tratta di una corte privata che è chiusa da case tutto intorno,
11, è esatto, non ci sono mai state contestazioni.
Il teste non firma il verbale in quanto telematico, e viene congedato.
A questo punto l'avv. Colasanto chiede che si pronunzi sentenza, e, invitata dal Giudice, ai fini della emissione di sentenza a verbale, illustra la causa, e conclude come da atto di citazione.
Il Giudice si ritira per la decisione, mentre l'avv. Colasanto dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
* * *
Alle ore 12,30 il Giudice rientra in aula, e, in assenza delle parti, dà lettura e deposita la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5249/24 del Ruolo Generale fra
Parte_2 CodiceFiscale_1
Parte_1 CodiceFiscale_2
2 entrambe con l'avvocato SOFIA COLASANTO
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_3
Controparte_2 CodiceFiscale_4
e gli eredi o aventi causa della sig.ra (deceduta)
, nata ad [...] Controparte_3 CodiceFiscale_5
(Vi), il 21.02.1870 e ivi deceduta in data 24.07.1963,
(contumaci)
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Le due sorelle oggi attrici esponevano, in atto di citazione:
di esercitare, da decenni, anche mediante unione di più possessi, la signoria su un bene immobile sito nel Comune di AR (Vi), frazione di Tezze: fabbricato rurale ad uso abitativo sito nel Comune
di AR (Vi), censito al Catasto Fabbricati, foglio 30, mappale n. 690, categoria A/6, classe 2,
vani 3,5, RCE 144,61;
che si tratta di una piccola costruzione adibita, in epoca fine '800-primi del '900 ad abitazione e, dagli anni '70 in poi, a portico e cantina, pertinenziale al seguente fabbricato ad uso abitativo, attualmente intestato alle attrici, dislocato su piani terra e primo composto di 5,5 vani e accessori, censito nel C.F.
del Comune di AR, come da planimetrie depositate in Catasto, foglio 30, di cui al mappale n.
361, via Chiesa Nuova n. 2, P.T-1, Categ. A/4, classe 6, vani 5,5, RCE 369,27;
che il fabbricato “principale” (mappale 361) è in titolarità delle attrici come segue: NA
TRAFICO: per 2/3; e : per 1/3; Parte_1
che invece il mappale n. 690 risulta, secondo visura catastale dell'Agenzia delle Entrate, nella seguente proprietà: deceduta in data 24.07.1963, nata ad [...], il Controparte_3
21.02.1870, titolare della piena proprietà per 1000/1000 (all. 4, visura catastale storica del mappale n. 690);
3 che allo stato, non risultano volture catastali a favore di eredi o aventi causa dell'intestatario del fabbricato in discorso né è stato possibile ricostruire un completo ed esaustivo albero genealogico dell'intestatario catastale, ormai deceduto da oltre un sessantennio;
che il Comune di AR aveva comunicato che il coniuge e tutti i figli della sig.ra
[...]
sono deceduti;
ed anche i figli degli eredi della sig.ra ad CP_3 Controparte_3
eccezione di: , figlia della figlia , odierna attrice;
Parte_2 Parte_3
, figlia della figlia , odierna attrice;
Parte_1 Parte_3 Controparte_1
, figlio della figlia , residente in [...], int. 2, AR
[...] Parte_4
(Vi); e , figlio della figlia , residente in [...] Parte_4
Ghisa, 46, AR (Vi),
che, sempre dagli accertamenti compiuti presso il Comune di AR risulta che 15 nipoti (figli delle sue figlie) della sig.ra siano deceduti, ma non è dato conoscere i Controparte_3
rispettivi discendenti e, cosa più rilevante, quali di essi abbiano eventualmente accettato le diverse eredità, né, con riferimento ai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
, è stato possibile sapere se abbiano o meno mai accettato l'eredità della loro madre
[...]
, a sua volta erede dell'intestataria catastale . Parte_4 Controparte_3
Di conseguenza, la notifica dell'atto di citazione è avvenuta per pubblici proclami.
Nel merito, le attrici hanno esposto:
che proprio , nonna materna delle odierne attrici, ha risieduto dalla fine dell'800 Controparte_3
nell'immobile per cui è causa assieme alla sua famiglia (trasferendovi la sua residenza dal 1961);
che il mappale 361 fu ristrutturato dal padre delle attrici, sig. , per renderlo Parte_5
definitivamente nell'attuale veste di portico e cantina;
che dopo la morte di (1969) vi hanno abitato la coniuge sig.ra e i loro Parte_5 Parte_3
figli, ossia le attrici e il loro fratello defunto sig. ; Parte_6
4 che dal 1994, data della morte di , il possesso è stato esercitato da parte del figlio sig. Parte_3
; Parte_6
che, dal 2023 (data della morte di ) il possesso è passato alle attrici, sue sorelle ed eredi. Parte_6
* * *
Sono stati sentiti quali testi due soggetti sicuramente attendibili, e ottimamente a conoscenza dello stato dei luoghi, per lo meno dalla loro nascita, e cioè e , vale a Testimone_2 Testimone_1
dire i figli delle due attrici.
Essi hanno confermato:
che da quando sono nati (negli anni '60 e '70) hanno frequentato l'abitazione che fu della signora in via Chiesa Nuova n. 2 a Tezze di AR (Vi); Controparte_3
che essa ha sempe avuto come pertinenza una piccola costruzione adibita a portico, cantina e deposito,
censita al Catasto Fabbricati, foglio 30, mappale n. 690,
che e , poi e, infine, e Parte_5 Parte_3 Parte_6 Parte_2 Parte_1
hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile adibito a portico, cantina e deposito, mediante operazioni periodiche, necessarie per conservarlo in ottimo stato, quali, ad esempio, piccole riparazioni, pulizia e custodia;
che e , poi e, infine, e Parte_5 Parte_3 Parte_6 Parte_2 Parte_1
hanno impedito ai terzi l'accesso all'immobile adibito a portico, cantina e deposito, dotando i suddetti locali di porta con relativa chiave, che è oggi detenuta in modo esclusivo dalle attrici,
che, sin dal 1965 e sino ad oggi, l'immobile adibito a portico, cantina e deposito, è a sua volta all'interno di una corte privata che è stata chiusa ai terzi da cancello elettrico da parte di Pt_5
e , poi da e, infine, da e ,
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_2 Parte_1
che da quell'epoca l'immobile adibito a portico, cantina e deposito è stato goduto in modo pacifico,
palese, continuato e ininterrotto da e , poi da e, infine, Parte_5 Parte_3 Parte_6
5 da e , i quali ne sono sempre apparsi pubblicamente come gli unici Parte_2 Parte_1
ed esclusivi proprietari, senza essere disturbati da terzi né dover rendere conto a nessuno.
PER QUESTI MOTIVI
1. accerta e dichiara in capo alle sig.re e , Parte_2 Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., anche attraverso l'unione del possesso dei loro danti causa ex art. 1146 c.c., del diritto di piena proprietà (al 50% ciascuna) dell'intero bene immobile costituito da fabbricato rurale ad uso abitativo sito nel Comune di AR
(Vi), censito al Catasto Fabbricati, foglio 30, mappale n. 690, categoria A/6, classe 2, vani
3,5, RCE 144,61,
2. - conseguentemente ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e all'ufficio del Catasto competente (ora Agenzia delle Entrate – Territorio), di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali e relative trascrizioni, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
3. nulla sulle spese.
Vicenza, il 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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