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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. TO ER CI Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott.ssa IA TO Consigliere rel. est. all'esito della camera di consiglio, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1474 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021, pendente: tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese dall'avv.to Stefano Cultrera, giusta procura alle liti C.F._2 in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 18.4.2024;
Appellanti
e
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Carlo Racalbuto, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 912/2021 emessa in data 24.02.2021, con riserva di deposito delle motivazioni, e depositata integralmente in data 16.03.2021, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e , con compensazione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite tra le parti.
In particolare, le odierne appellanti, con ricorso ex art. 152 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, proposto con le forme del rito del lavoro, avevano chiesto al Tribunale adito di accertare l'illegittimità del trattamento dei dati personali posto in essere dall' Controparte_1
e conseguentemente, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni non patrimoniali
[...] lamentati dalle stesse, nella misura di € 20.000,00, con vittoria delle spese di lite. A tal fine avevano esposto: a) di essere entrambe proprietarie, dal 27.12.2011, di un immobile sito in via Paride n. 18, in località in Carini (Pa) e di avere rilevato, a novembre Controparte_1
2015, la presenza di tre telecamere di videosorveglianza sui pali opposti della menzionata via, strada d'accesso alla loro abitazione, installate dall' , senza che avessero a ciò acconsentito;
b) CP_1 che il Tribunale di Palermo aveva disposto in via cautelare, con ordinanza del 25.2.2016, l'immediata rimozione delle stesse;
c) di avere patito un danno rilevante da tale fatto, stante l'idoneità dei dispositivi a determinare una situazione lesiva della riservatezza e della loro vita privata, tale da provocare in loro un costante stato di stress e ansia, nonché un mutamento delle abitudini di vita diretto a evitare di portare a conoscenza di soggetti terzi i propri spostamenti.
Avverso la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, le appellanti hanno proposto il presente gravame, con ricorso depositato il 20.9.2021, censurando la statuizione per i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza in ragione della rimessione in termini concessa a controparte per la produzione di documentazione, utilizzata poi ai fini della decisione;
b) illogicità della motivazione per aver, il Tribunale, per un verso accertato l'esistenza del pregiudizio e, per altro verso, non riconosciuto il risarcimento del danno.
Le appellanti hanno dunque chiesto: “preliminarmente, revocare l'ordinanza di rimessione in termini emessa dal Dott. sulla richiesta presentata dall' resistente, e Per_1 CP_1 conseguentemente dichiarare inutilizzabili i documenti prodotti dalla detta Associazione;
Nel merito, in riforma della sentenza emessa in primo grado, accertato l'illecito trattamento dei dati personali,
[…] condannare l' al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale patito dalle sig.re nella misura richiesta, ossia €.20.000,00 o in quella minore Pt_1
o maggiore somma che riterrà equa. Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
L costituendosi con comparsa del 4.11.2021, ha Controparte_1 contestato le ragioni del gravame, chiedendo preliminarmente dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 10, n. 10 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Senza incombenti istruttori, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata decisa all'esito della discussione svolta dalle parti ex art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo.
*****
Ciò premesso, l'appello è inammissibile ex art. dell'art. 10, comma 10 del D. Lgs. n. 150 del
2011, come pure eccepito da parte appellata.
Il citato articolo prevede infatti espressamente, al primo comma che “le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo” e, in punto di gravame, al comma 10, che “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile…”. Orbene, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità avente riguardo ad ipotesi analoghe a quella che viene qui in rilievo, “nel giudizio avente ad oggetto tanto la lesione del diritto alla protezione dei dati personali, cui si applica la disciplina processuale speciale di cui al D.Lgs. n.
150 del 2011 (che non prevede la ricorribilità in appello), quanto la domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all'immagine, cui si applica il rito ordinario, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile, in ossequio al principio dell'apparenza, deve farsi riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice;
pertanto, qualora il Tribunale abbia ritenuto di giudicare unitariamente sulle domande, applicando il rito speciale, in quanto i danni risarcibili erano stati prospettati come conseguenza dell'illecita diffusione dei dati personali, il ricorso in appello avverso la decisione del Tribunale è inammissibile” (Cass.,
n. 24372 del 2024; Cass., n. 1974 del 2023; Cass., n. 29336 del 2020).
È stato infatti precisato che tale principio risulta oltretutto conforme all'ulteriore principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui “l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice” (Cass. S.U., n. 4617 del 2011; cfr. anche Cass., n. 24372 del 2024). Ciò in applicazione del principio di apparenza, secondo il quale “l'identificazione del mezzo di impugnazione richiede di operare a tutela dell'affidamento della parte con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato” (Cass., n. 20811 del 2015, cui rinvia espressamente App. Napoli, n.1222 del 2024).
La medesima giurisprudenza ha altresì precisato, per quanto in questa sede più rileva, che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è costituzionalmente sancito (Cass. Sez. U.
n. 22610 del 2014), sicché, dalla circostanza che il processo disciplinato in rito dall'art. 10 del D. lgs.
n. 150/2011, richiamato dall'art. 152 del D. Lgs. n.196/2003 si svolga in un unico grado di merito, con facoltà di proporre ricorso per cassazione, non può ricavarsi alcun giudizio di incongruenza o aporia del sistema e neppure può dedursi un vulnus difensivo (cfr., in questi termini, Cass. n. 24372 del 2024).
Tanto rilevato, nel caso di specie il Giudice di primo grado ha deciso la domanda delle ricorrenti, correttamente applicando il rito speciale (oltretutto dalle medesime esperito), poiché i danni risarcibili erano stati prospettati come diretta conseguenza del lamentato illecito trattamento dei dati personali.
Conseguentemente, la sentenza oggetto del presente gravame non poteva essere impugnata tramite appello, ma doveva essere impugnata con ricorso per cassazione, in applicazione del citato art. 10, comma 10 del D. Lgs. n. 150 del 2011. Né coglie nel segno l'assunto delle appellanti, secondo cui l'ipotesi in esame non ricadrebbe nell'ambito di applicazione della citata normativa, non trattandosi, nel caso di specie, di ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al comma terzo del citato art. 10, bensì di domanda risarcitoria formulata dinanzi al Tribunale.
A ciò osta invero il tenore letterale dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150 del 2011, il quale – come già ricordato – al primo comma prevede che “le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo” e, in punto di gravame, al comma 10, che “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”, senza operare alcuna distinzione tra le diverse fattispecie previste dal medesimo articolo 10.
Non vi è dunque ragione di ritenere che la disciplina prevista dal comma 10 del citato articolo
10 sia circoscritta ad alcune soltanto delle ipotesi ivi contemplate e, segnatamente alle controversie introdotte innanzi al Garante. Ciò in considerazione, tra l'altro, della portata del primo comma del citato articolo, riferito, in generale, alle controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
Si osserva inoltre – come già sopra rammentato – che la circostanza per cui il processo disciplinato in rito dalla citata normativa si svolga in un unico grado di merito, con facoltà di proporre ricorso per cassazione, non determina alcuna incongruenza o aporia del sistema né alcun vulnus difensivo (Cass. n. 24372 del 2024; Cass. Sez. U. n. 22610 del 2014).
Ad ulteriore rincalzo, vale appena evidenziare che i precedenti giurisprudenziali sopra ricordati (che hanno statuito l'inammissibilità, ex art. 10 del D. Lgs. n. 150 del 2011, del ricorso in appello avverso la decisione del Tribunale), hanno tutti riguardo ad ipotesi analoghe a quella qui in esame, ovvero a domande di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza e all'immagine introdotte, ex art. 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, direttamente dinanzi al Tribunale.
Alla luce di quanto sin qui rilevato, l'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile.
In accordo al canone della soccombenza, le appellanti devono essere condannate, in solido, alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni svolte e dell'attività effettivamente svolta dalle parti;
e che si distraggono in favore dell'Avv. Giovanni Carlo Racalbuto, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non si ritengono invece sussistenti i presupposti per condannare alcuna delle parti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con riguardo alla richiesta risarcitoria formulata dalle appellanti in danno dell'associazione appellata, è sufficiente osservare che difetta il presupposto stesso della soccombenza della parte.
Quanto invece alla domanda di risarcimento formulata da parte appellata nei confronti delle appellanti, occorre rammentare che il citato art. 96 c.p.c. presta una tutela di tipo aquiliano, avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall'art. 2043 c.c., per sanzionare il comportamento tenuto dalla parte in ambito processuale e prevede la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata come reazione, non solo all'abuso dell'agire o del resistere in giudizio, ma, in generale, per un uso strumentale del processo per scopi diversi da quelli a cui esso è preordinato.
Di conseguenza, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., n. 9080 del 2013; conf. Cass. S.U., n. 7583 del 2004).
È dunque onere della parte istante fornire gli elementi probatori a suffragio sia dell'elemento soggettivo della consapevolezza o dell'ignoranza colpevole della propria tesi, sia dell'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Orbene, nel caso di specie, l'istante non ha assolto siffatto onere probatorio: la relativa domanda va pertanto rigettata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese: dichiara inammissibile l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2 condanna e in solido tra loro, alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge, e che distrae in favore dell'Avv. Giovanni Carlo Racalbuto;
dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002
n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 19.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA TO TO ER CI