Articolo 15 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
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Versione
13 agosto 1965
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Versione
21 novembre 1987
Art. 15.
I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di eta' stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, numero 1499 , possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o continuativo, sino al compimento del 59° anno di eta', purche' conservino piena efficienza artistica e idoneita' fisica.
Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del comandante generale. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987