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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/08/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 245/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BELTRAM BORIS elett. Dom Via XXIV Maggio 6, 34133 Trieste
appellante e
(CF ) e , (CF . ), CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele a Beccara di Trento con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Trento, in via Rosmini n. 45
appellati e
(C.F. ), CP C.F._3 appellato contumace avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.912/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.8.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento accogliere, per tutti i motivi dedotti, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 912/2024 emessa dal Tribunale di Trento in data 8.10.2024 all'esito del processo sub RG n. 2746/2023, pubblicata in data 8.10.2024 e notificata in data 25.11.2024:
NEL MERITO
- In accoglimento dei motivi di appello, riformare la sentenza n. 912/2024 emessa dal Tribunale
di Trento in data 8.10.2024 all'esito del processo sub RG n. 2746/2023, accertando il concorso di colpa quantomeno paritario ex art.2054,2°co. c.c. dell'attrice nella causazione CP_1
dell'incidente stradale per cui è causa, accertando e liquidando di conseguenza i danni effettivamente risarcibili in favore della stessa, detratto l'acconto previamente rivalutato pagato all'attrice ante causam per complessivi euro 2.000,00 a totale ristoro del danno subito dal veicolo e con condanna a carico dell'attrice alla restituzione di quanto pagatole CP_1
da parte della Società esponente sulla scorta della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per pag. 2/17 legge per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Disporre CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro per accertare il concorso di colpa dell'attrice e l'incidenza causale della sua condotta di guida sull'accadimento del sinistro.
PARTE APPELLATA:
respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
- compenso professionale del grado oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 21.9.23, e convenivano in giudizio dinanzi Parte_2 CP_2
al Tribunale di Trento la e , esponendo che: Parte_1 CP
in data 22/12/22, alle 18.00 circa, l'autovettura OD Superb targ. FA315KC di proprietà di e da lui condotta, mentre procedeva lungo la strada statale che collega Trento CP
a Rovereto, con direzione Rovereto, in località Acquaviva invadeva l'opposta corsia di marcia ed impattava violentemente con l'autovettura Opel GI targ EN128BH di proprietà e condotta da , che viaggiava in senso contrario;
CP_1
in conseguenza dell'impatto l'autovettura Opel GI veniva completamente distrutta e CP_1
riportava gravissime lesioni personali;
[...]
il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva di il quale, provenendo CP
dall'opposta direzione di marcia rispetto a quella tenuta da , a velocità sostenuta, CP_1
aveva invaso la corsia di marcia di quest'ultima;
pag. 3/17 a seguito di lesioni riportate da , anche il marito aveva subito dei CP_1 CP_2
danni a causa dell'alterazione del normale menage familiare.
Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali (spese mediche e danno occorso l'autovettura Opel GI) e non patrimoniali subiti dagli attori.
Mentre rimaneva contumace, si costituiva in giudizio la CP_4 Parte_1
eccependo in primo luogo l' improponibilità della domanda dell' attrice
[...] CP_1
per violazione degli articoli 145-148 codice delle assicurazioni, mancando attestazione
[...]
medica comprovante l'avvenuta guarigione e non avendo la stessa inviato le informazioni richieste dalla compagnia assicuratrice sicché non era decorso lo spazium deliberandi previsto dall'art. 148 Cod. Ass.ni al momento della notifica dell'atto di citazione. La domanda da entrambi gli attori doveva ritenersi improponibile anche per violazione della procedura di negoziazione assistita.
Quanto alla dinamica del sinistro, sosteneva che il sinistro si era verificato in quanto l'attrice poco prima del sinistro viaggiava nella corsia di marcia opposta a quella di sua CP_1
pertinenza tanto che, dopo averla avvistata, il convenuto , per evitare il CP
prevedibile impatto, aveva sterzato a sinistra invadendo l'altra corsia ma proprio nello stesso istante anche era rientrata nella propria corsia di marcia, rendendo inevitabile lo CP_1
scontro frontale tra le tue autovetture. Sosteneva in ogni caso che, nell'impossibilità di accertare l'esatta dinamica del sinistro, era applicabile la presunzione di cui all'articolo 2054
co. 2 c.c.
Contestava le richieste risarcitorie degli attori, aggiungendo di aver versato l'importo di euro
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo Opel GI sul presupposto di una pari responsabilità di entrambi i conducenti circa la verificazione del sinistro, avendo pag. 4/17 quantificato tale importo sulla base del valore antesinistro del veicolo di euro 4.000,00, stante la antieconomicità delle riparazioni.
Chiedeva pertanto che la domanda degli attori fosse dichiarata improponibile e, in via subordinata, sulla base di un concorso di colpa paritario ai sensi dell'art. 2054 comma 2 cc circa la causazione del sinistro, che fosse accertato che l'acconto versato di euro 2000 era idoneo a coprire integralmente il danno subito dal veicolo. Chiedeva che le ulteriori domande di risarcimento del danno fossero rigettate.
Si procedeva all'istruzione della causa mediante l'acquisizione di documenti prodotti dalle parti.
Con sentenza numero 912/24 il tribunale di Trento condannava i convenuti al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.000,00 oltre accessori, compensando tra le parti le CP_1
spese di lite.
Rilevava il tribunale che, con memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter numero 1 c.p.c., i procuratori di parte attrice avevano dichiarato di limitare le proprie domande al solo accertamento dell'esclusiva responsabilità di ed alla condanna dei convenuti al CP
risarcimento del danno riportato dalla vettura Opel GI, per l'ulteriore importo di euro 2000
in aggiunta a quello già versato dalla compagnia assicuratrice, con la conseguenza che la domanda doveva ritenersi limitata all'individuazione del soggetto responsabile del sinistro ed al solo residuo danno patrimoniale riguardante la perdita dell'autovettura. Riteneva il tribunale che, con riferimento al danno patrimoniale, fosse stato garantito alla compagnia assicuratrice lo spatium deliberandi di cui all'art. 145 comma 1 Cod. Ass.ni e che si fosse verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 DL 132/14 conv. L. 162/14, sempre con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni al veicolo. Riteneva il tribunale che fosse stata acquisita pag. 5/17 prova che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_3
e ciò sulla base dell'annotazione circa l' incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti nella immediatezza del fatto, dalla quale si evinceva che il sinistro si era verificato nel tardo pomeriggio del 22/12/22 lungo la strada extraurbana con unica carreggiata a doppio senso di marcia;
che entrambi i veicoli presentavano la parte anteriore completamente distrutta e che non erano stati spostati dalla posizione statica assunta dopo la fase terminale dell'occorso; che secondo i rilievi foto-planimetrici eseguiti dai Carabinieri entrambi i veicoli si trovavano all'interno della corsia di marcia percorsa e di pertinenza di , entrambi con la parte CP_1
anteriore rivolta verso l'opposta direzione, circostanza della quale era possibile desumere che a seguito dello scontro, evidentemente di apprezzabile violenza come desumibile dei danni riportati le due autovetture, il veicolo dell'attrice aveva subito una rotazione di 180°. Il giudice rilevava che nella planimetria redatta dai Carabinieri figuravano all'interno della corsia di marcia di pertinenza di due diverse raschiature con un buco dell'asfalto, CP_1
verosimilmente corrispondenti alla zona in cui due veicoli erano entrati in contatto.
Da tali rilievi il tribunale argomentava che l'urto si era verificato all'interno della corsia di marcia percorsa da e che era quindi stato a sconfinare nella opposta CP_1 CP
corsia di marcia rispetto alla propria. Richiamava il tribunale il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di sconto tra veicoli, la prova liberatoria per superare la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cc poteva essere fornita dal conducente non solo in modo diretto, dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale di comune prudenza, ma anche indirettamente, mediante l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente. Nel caso concreto, ritenuta accertata la commissione da parte di CP
di una grave infrazione stradale rappresentata dall'invasione dell'opposta corsia di
[...]
pag. 6/17 marcia, doveva ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054
comma 2 cc in capo a , anche in considerazione del fatto che l'invasione della corsia CP_1
di percorrenza da parte di un altro veicolo proveniente dall'opposto senso costituisce una turbativa non rientrante nelle normali situazioni dinamiche che un utente medio della strada è
pronto da affrontare con una corretta manovra evasiva. Risultava inoltre che la corsia di marcia percorsa dalla nel punto del sinistro, aveva una larghezza di 3,5 m e che sul CP_1
ciglio della strada era presente un fabbricato;
pertanto l'attrice si era trovata nella sostanziale l'impossibilità di adottare una manovra di emergenza, per evitare gli effetti pregiudizievoli dell'occupazione della propria corsia da parte del veicolo che proveniva dall'opposta direzione.
Riteneva il tribunale che dalle risultanze fotografiche non potesse ritenersi dimostrato in termini sufficientemente chiari ed univoci la corrispondenza della dinamica del sinistro a quanto narrato dopo il sinistro dal convenuto ai Carabinieri, riferendo di aver invaso CP
l'opposta corsia di marcia solo per evitare la vettura condotta dalla che prima del sinistro CP_1
transitava all'interno della corsia da lui percorsa, sostenendo quindi che lo scontro si era verificato in quanto contemporaneamente anche la aveva improvvisamente sterzato CP_1
verso destra, per immettersi nella propria corsia di pertinenza. Riteneva il tribunale che gli elementi di fatto invocati da parte convenuta a sostegno di tale tesi (traccia di scarrocciamento/frenata della ruota anteriore sinistra della e la posizione delle ruote CP_5
anteriori di tale autovettura nello stato di quiete) non erano idonei a provare che era stata l'attrice di invadere per prima l'opposta corsia di marcia e che il convenuto aveva posto in essere una manovra d'emergenza per evitare lo scontro frontale nella propria corsia. Riteneva
altresì il tribunale che, se la dinamica del sinistro fosse stata quella descritta dal convenuto
, i danni sull'autovettura Opel GI si sarebbero collocati nella parte anteriore sinistra;
CP
inoltre l'orientamento a sinistra delle ruote anteriori della OD sembrava, in difetto di pag. 7/17 ulteriori elementi in senso contrario, confermare la direzione di marcia verso la corsia opposta prima dell'impatto e non provava che la decisione di spostarsi nell'altra corsia di marcia era stata assunta dal convenuto solo per evitare la collisione con la Opel GI che si CP
sarebbe trovato di fronte. Per tali ragioni il tribunale non riteneva necessario l'espletamento di CTU cinematica e attribuiva la verificazione del sinistro alla responsabilità esclusiva di CP
. Posto che la quantificazione in euro 4.000,00 del danno riportato dal veicolo Opel
[...]
GI non era stato oggetto di contestazione e tenuto conto del fatto che l'attrice aveva già
ricevuto l'importo di euro 2.000,00, condannava i convenuti al pagamento di ulteriori euro
2.000,00, oltre accessori, mentre riteneva inammissibile la domanda attorea di ottenere pagamento di euro 500,00 quale incentivo forfettario di immatricolazione per l'acquisto di nuova autovettura, trattandosi di voce di danno non esposta in atto di citazione nè nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter cpc. In considerazione del fatto che la rinuncia alla domanda risarcimento dei danni non patrimoniali era stata espressa degli attori in corso di causa e tenuto conto della soccombenza dei convenuti circa il danno relativo al veicolo di proprietà dell'attrice, compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolando i motivi Parte_3
di impugnazione di seguito esaminati.
Mentre è rimasto convenuto, si sono costituiti in giudizio e CP Parte_2
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.25 e decisa nella camera di consiglio del 7.8.25.
* * * *
pag. 8/17 Con unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove circa la ricostruzione del sinistro e la violazione dell'articolo 2054 comma 2 cc.
In particolare la società appellante sostiene la necessità dell'espletamento di c.t.u. al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, evidenziando che avrebbero dovuto essere valorizzate le dichiarazioni rese nell'immediatezza di sinistro dal convenuto , soprattutto se CP
raffrontate alla genericità delle dichiarazioni rese da . CP_1
Sostiene l'appellante che plurimi elementi dimostrano che il sinistro si è verificato con le modalità indicate da e ciò per le seguenti ragioni: CP
- dalle foto allegate al verbale dei Carabinieri risulta una traccia ignorata sia dei stessi
Carabinieri, che dal consulente di parte attrice che dal tribunale costituita da un segno di scarrocciamento/ frenata dell'autovettura condotta da che dimostra la CP
deviazione a sinistra e quindi la manovra di emergenza attuata dello stesso;
- tale traccia devia rispetto alla linea di mezzeria notevolmente in contromano con un angolo di circa 20° rispetto all'asse stradale a dimostrazione del fatto che il conducente era in CP
forte deviazione e frenata da destra verso sinistra al momento dell'urto;
- le ruote anteriori l'autovettura da lui condotta il momento dell'urto erano sterzate tutte a sinistra, a dimostrazione dall'assunto dell'appellante e la ruota anteriore destra era stata schiacciata da una forza che proveniva dal fianco destro dell'autovettura e non frontalmente;
- nell'autovettura l'airbag a tendina laterale di destra era scoppiato, a dimostrazione di CP_5
come la centralina dell'airbag aveva avvertito un urto non frontale ma laterale;
- i danni subiti dalla vettura Opel si collocano prevalentemente su settore anteriore destro con piegatura del cofano a rientro sul settore centro -destro;
pag. 9/17 - alla luce delle risultanze del materiale fotografico il tribunale doveva concludere che al momento dell'urto il veicolo di parte attrice era in spostamento relativo da sinistra verso destra in rientro verso la sua corsia da contromano ed era possibile concludere che l'invasione della opposta corsia da parte del conducente costitutiva una sua manovra di emergenza CP
nel tentativo estremo di evitare lo scontro con il veicolo condotto dalla che per prima CP_1
aveva sbandato contromano, invadendo la corsia percorsa dalla per poi rientrare CP_5
all'ultimo momento della propria corsia di marcia.
- la presenza di segni sull'asfalto confermavano tale valutazione in quanto posti sul margine sinistro della corsia percorsa dal veicolo condotto dalla;
CP_1
- i rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti ed in particolare le tracce di raschiatura sull'asfalto provavano comunque che non viaggiava tenendo il margine destro CP_1
della carreggiata;
- entrambi i veicoli riportavano danni maggiormente nella parte anteriore destra, circostanza dalla quale desumere che o il veicolo della viaggiava a ridosso della linea di mezzeria, CP_1
non mantenendo la destra, o che il veicolo da lei condotto aveva dapprima invaso la corsia di marcia opposta, per poi rientrare nella corsia di propria pertinenza.
Parte appellante richiama le valutazioni del proprio consulente di parte a sostegno della verificazione del sinistro con le modalità indicate nell'appello e ritiene che in ogni caso la verificazione dello stesso debba essere ricondotta a responsabilità di entrambi i conducenti ai sensi dell'art. 2054 comma 2 cc qualora si ritenesse non possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
L'appello in esame deve essere rigettato.
pag. 10/17 Nemmeno parte appellante contesta che lo scontro tra due veicoli si sia verificato nella corsia di marcia di pertinenza di lungo una strada extraurbana con unica carreggiata, a CP_1
doppio senso di marcia.
Del resto in tal senso depongono gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro, i quali hanno trovato entrambi i mezzi coinvolti nella corsia di pertinenza di , mezzi che non erano stati spostati dalla posizione assunta dopo la CP_1
collisione. La verificazione dello scontro nella corsia di pertinenza di è provata CP_1
anche dalla presenza di due raschiature-buchi nell'asfalto (punti 7 e 8 della planimetria redatta dai Carabinieri), segni determinati dallo scontro tra i due veicoli e posti all'interno della corsia di marcia della CP_1
Sostiene la società appellante che lo scontro si sarebbe verificato l'interno della corsia di marcia di pertinenza di in quanto nei momenti prima del sinistro la stessa viaggiava CP_1
contromano e, accortosi di tale circostanza, , con una manovra di emergenza, si CP
era spostato completamente verso sinistra, invadendo l'opposta corsia , al fine di evitare l'impatto frontale;
lo scontro tra i vicoli era invece avvenuto comunque in quanto CP_1
era improvvisamente rientrata nella propria corsia.
A sostegno di tale ricostruzione del sinistro la società appellante richiama le dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro da , che aveva dichiarato di essere stato costretto CP
a sterzare verso sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia, solo perché il veicolo proveniente dal senso opposto aveva invaso la sua corsia di marcia, rientrando poi improvvisamente nella sua corsia di destra in modo da rendere inevitabile la collisione.
Richiama le foto scattate dai Carabinieri dalle quali emerge una traccia di scarrocciamento/frenata lasciata dalla ruota anteriore sinistra dell'auto condotta da CP
pag. 11/17 , con andamento verso sinistra, che confermerebbe la manovra di emergenza dallo CP
stesso attuata e che dimostrerebbe la forte deviazione del conducente da destra verso sinistra al momento dell'urto. Evidenzia la posizione delle ruote anteriori dell'autovettura condotta da al momento dell'urto che erano sterzate tutte a sinistra e l'attivazione Controparte_3
dell'airbag laterale di destra, a dimostrazione di come la centralina dell'airbag aveva avvertito l'urto tanto frontale quanto laterale. Sostiene la società attrice che sono sintomatici di un urto da destra a sinistra i danni subiti dall'auto condotta da che a presentava danni CP_1
principalmente nel settore destro, circostanza che dimostrava che la stessa si stava spostando da sinistra verso destra, rientrando dalla posizione in contromano.
Gli elementi sopra indicati invocati dalla società appellante non costituiscono elementi indiziari univoci per poter affermare che la dinamica del sinistro sia quella dalla stessa sostenuta.
Le dichiarazioni rese il giorno successivo al sinistro da ai Carabinieri vanno CP
complessivamente valutate con le dichiarazioni di contenuto opposto rese da , CP_1
sentita dai Carabinieri pochi giorni dopo (nell'immediatezza di sinistro la stessa infatti era stata ricoverata in ospedale per lesioni riportate), la quale ha riferito che aveva notato l'autovettura che proveniva dall'opposto senso di marcia che invadeva la propria corsia.
La circostanza che il segno di frenata lasciata dalla ruota dell'auto condotta da CP_6
si sviluppi completamente all'interno della corsia di marcia opposta a quella di sua pertinenza dimostra che l'azione di frenata, che evidentemente il conducente ha posto in essere al momento in cui avvertito il pericolo di una collisione, è stata posta in essere quando si CP
trovava all'interno della corsia di marcia opposta e quindi quando egli aveva già invaso tale corsia. Se avesse deviato verso sinistra solo per evitare lo scontro frontale con CP
pag. 12/17 l'autovettura condotta da che aveva invaso la corsia di marcia di pertinenza del CP_1
medesimo , i segni di frenata dell'autovettura di quest'ultimo avrebbero cominciato a CP
imprimersi sull'asfalto nella sua corsia di destra che egli afferma stesse percorrendo. Al
contrario la circostanza che tali segni di frenata siano presenti solo sull'opposta corsia di marcia, rende evidente che la reazione di frenata posta in essere dal conducente sia CP
avvenuta quando egli aveva già invaso l'opposta corsia di marcia e si è trovato davanti l'auto condotta da . Tale conclusione è suffragata dal fatto che il segno di frenata ha inizio CP_1
e si sviluppa ben all'interno della corsia di pertinenza di come rappresentato nella CP_1
foto scattata dai Carabinieri ed inserita nella perizia di parta appellata (doc. 5 parta appellata pag. 3)
La circostanza che le ruote anteriori dell'autovettura condotta da fossero girate verso CP
sinistra costituiscono al contrario prova dell'invasione dell'opposta corsia di marcia al momento del sinistro.
Dalla annotazione dei Carabinieri intervenuti in occasione del sinistro risulta che gli airbag dell'auto condotta da sotto tutti esplosi, sia quelli anteriori che quelli laterali, CP
circostanza del resto giustificata dalla violenza dell'impatto tra le due vetture , come emerge dall'importanza dei danni subiti dai mezzi rappresentati nelle foto allegate all'annotazione dei
Carabinieri. Quindi anche gli airbag anteriori dell'autovettura condotta da sono CP
esplosi, e non solo quelli laterali.
Se è vero che le parti anteriori di entrambi i veicoli maggiormente deformate sono quelle destre, dalle foto allegate al rapporto dei Carabinieri emerge che comunque tutta la parte anteriore dei entrambi mezzi è stata gravemente danneggiata. Al contrario, come del resto già
ritenuto dal giudice di primo grado, se l' autovettura condotta da fosse stata in fase CP_1
pag. 13/17 di rientro verso la sua carreggiata al momento della collisione, i danni si sarebbero verificati principalmente nella parte sinistra dell'auto da lei condotta. La stessa posizione dei veicoli al momento della collisione, raffigurati a pagina 9 dell'atto di citazione d'appello nell'ipotesi di scontro con le modalità sostenute da parte appellante, imporrebbe la presenza di danneggiamenti solo nella parte destra dell'autovettura condotta da , mentre al CP
contrario anche tale autovettura ha riportato importanti danni su tutta la parte anteriore dell'autovettura.
La stessa planimetria contenuta nella perizia di parte appellante (pag.33 doc. 5) che rappresenta l'ipotesi della posizione delle autovetture al momento della collisione mostra i due veicoli in posizione parallela rispetto alla carreggiata ed in particolare l'autovettura condotta da non si trova affatto in posizione diagonale, come avrebbe dovuto CP_1
essere se la stessa stesse effettuando una manovra di rientro verso destra, riportarsi nella corsia di marcia di sua pertinenza.
L'ipotesi secondo cui , pur avendo sempre viaggiato all'interno della sua corsia, CP_1
non tenesse strettamente la destra negli istanti che hanno proceduto lo scontro (circostanza che avrebbe determinato la manifestazione dei maggiori danni della parte destra della autovettura, sempre richiamando la planimetria raffigurata pagina 33 della perizia di parte appellante doc.5) indica una condotta della stessa che non è causale rispetto alla verificazione del sinistro. Anche a volere in ipotesi accedere a tali eventualità, accertato che il veicolo condotto da si trovava completamente all'interno dell'opposta corsia, lo CP
scontro si sarebbe comunque verificato, anche se l'auto condotta avesse viaggiato CP_1
tenendo strettamente la destra.
pag. 14/17 Pure irrilevante è la circostanza che al momento del sinistro l'autovettura condotta da CP_1
circolava priva di revisione, posto che anche tale circostanza non risulta causale rispetto
[...]
alla verificazione delle sinistro (e nemmeno la soc. appellante indica ragioni in senso contrario).
Si deve pertanto concludere che il sinistro in questione si è verificato a causa del fatto che,
tenendo una condotta di guida pericolosa ed imprevedibile, ha completamente CP
invaso l'opposta corsia di marcia. Deve quindi ritenersi superata la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2054 comma 2 c.c.. da parte dell'appellata . CP_1
In fattispecie analoga la Suprema Corte ha ritenuto che (Cass. n. 3929/84) “L'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, ove non attuata per una cogente e scusabile necessità ma determinata, invece, dal mancato adeguamento della velocità alle particolari condizioni di luogo e di tempo, importa la colpa esclusiva del conducente, che abbia oltrepassato la propria mezzeria ponendo l'altro conducente nell'impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di fortuna per evitare la collisione, e,
conseguentemente, libera quest'ultimo dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054,
secondo comma, cod. civ." Va anche considerato che come emerge dalle foto scattate dai
Carabinieri intervenuti immediatamente, sul ciglio destro della corsia percorsa da CP_1
era presente un edificio che non consentiva alla stessa di spostarsi ulteriormente verso destra e dalla posizione dell'autovettura condotta da assunta dopo il sinistro, CP
completamente all'interno dell'opposta corsia di marcia, è possibile argomentare che CP_1
non avesse la possibilità di evitare l'urto. In relazione alla pluralità ed univocità degli
[...]
elementi indiziari esposti che consentono di ritenere provata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, risulta inammissibile l'espletamento di c.t.u., che CP
pag. 15/17 non apporterebbe alcun elemento utile per una diversa ricostruzione del sinistro e avrebbe solo carattere esplorativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento
n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta dalla l'accertamento nei suoi CP_7
confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla soc. avverso la sentenza n. Parte_3
912/24 del Tribunale di Trento;
2) condanna la al rimborso in favore di e Parte_3 Parte_4 CP_2
delle spese di giudizio, liquidate in € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la
[...]
fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale,
oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
pag. 16/17 3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 7.8.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 245/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BELTRAM BORIS elett. Dom Via XXIV Maggio 6, 34133 Trieste
appellante e
(CF ) e , (CF . ), CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele a Beccara di Trento con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Trento, in via Rosmini n. 45
appellati e
(C.F. ), CP C.F._3 appellato contumace avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.912/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.8.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento accogliere, per tutti i motivi dedotti, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 912/2024 emessa dal Tribunale di Trento in data 8.10.2024 all'esito del processo sub RG n. 2746/2023, pubblicata in data 8.10.2024 e notificata in data 25.11.2024:
NEL MERITO
- In accoglimento dei motivi di appello, riformare la sentenza n. 912/2024 emessa dal Tribunale
di Trento in data 8.10.2024 all'esito del processo sub RG n. 2746/2023, accertando il concorso di colpa quantomeno paritario ex art.2054,2°co. c.c. dell'attrice nella causazione CP_1
dell'incidente stradale per cui è causa, accertando e liquidando di conseguenza i danni effettivamente risarcibili in favore della stessa, detratto l'acconto previamente rivalutato pagato all'attrice ante causam per complessivi euro 2.000,00 a totale ristoro del danno subito dal veicolo e con condanna a carico dell'attrice alla restituzione di quanto pagatole CP_1
da parte della Società esponente sulla scorta della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per pag. 2/17 legge per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Disporre CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro per accertare il concorso di colpa dell'attrice e l'incidenza causale della sua condotta di guida sull'accadimento del sinistro.
PARTE APPELLATA:
respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
- compenso professionale del grado oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 21.9.23, e convenivano in giudizio dinanzi Parte_2 CP_2
al Tribunale di Trento la e , esponendo che: Parte_1 CP
in data 22/12/22, alle 18.00 circa, l'autovettura OD Superb targ. FA315KC di proprietà di e da lui condotta, mentre procedeva lungo la strada statale che collega Trento CP
a Rovereto, con direzione Rovereto, in località Acquaviva invadeva l'opposta corsia di marcia ed impattava violentemente con l'autovettura Opel GI targ EN128BH di proprietà e condotta da , che viaggiava in senso contrario;
CP_1
in conseguenza dell'impatto l'autovettura Opel GI veniva completamente distrutta e CP_1
riportava gravissime lesioni personali;
[...]
il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva di il quale, provenendo CP
dall'opposta direzione di marcia rispetto a quella tenuta da , a velocità sostenuta, CP_1
aveva invaso la corsia di marcia di quest'ultima;
pag. 3/17 a seguito di lesioni riportate da , anche il marito aveva subito dei CP_1 CP_2
danni a causa dell'alterazione del normale menage familiare.
Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali (spese mediche e danno occorso l'autovettura Opel GI) e non patrimoniali subiti dagli attori.
Mentre rimaneva contumace, si costituiva in giudizio la CP_4 Parte_1
eccependo in primo luogo l' improponibilità della domanda dell' attrice
[...] CP_1
per violazione degli articoli 145-148 codice delle assicurazioni, mancando attestazione
[...]
medica comprovante l'avvenuta guarigione e non avendo la stessa inviato le informazioni richieste dalla compagnia assicuratrice sicché non era decorso lo spazium deliberandi previsto dall'art. 148 Cod. Ass.ni al momento della notifica dell'atto di citazione. La domanda da entrambi gli attori doveva ritenersi improponibile anche per violazione della procedura di negoziazione assistita.
Quanto alla dinamica del sinistro, sosteneva che il sinistro si era verificato in quanto l'attrice poco prima del sinistro viaggiava nella corsia di marcia opposta a quella di sua CP_1
pertinenza tanto che, dopo averla avvistata, il convenuto , per evitare il CP
prevedibile impatto, aveva sterzato a sinistra invadendo l'altra corsia ma proprio nello stesso istante anche era rientrata nella propria corsia di marcia, rendendo inevitabile lo CP_1
scontro frontale tra le tue autovetture. Sosteneva in ogni caso che, nell'impossibilità di accertare l'esatta dinamica del sinistro, era applicabile la presunzione di cui all'articolo 2054
co. 2 c.c.
Contestava le richieste risarcitorie degli attori, aggiungendo di aver versato l'importo di euro
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo Opel GI sul presupposto di una pari responsabilità di entrambi i conducenti circa la verificazione del sinistro, avendo pag. 4/17 quantificato tale importo sulla base del valore antesinistro del veicolo di euro 4.000,00, stante la antieconomicità delle riparazioni.
Chiedeva pertanto che la domanda degli attori fosse dichiarata improponibile e, in via subordinata, sulla base di un concorso di colpa paritario ai sensi dell'art. 2054 comma 2 cc circa la causazione del sinistro, che fosse accertato che l'acconto versato di euro 2000 era idoneo a coprire integralmente il danno subito dal veicolo. Chiedeva che le ulteriori domande di risarcimento del danno fossero rigettate.
Si procedeva all'istruzione della causa mediante l'acquisizione di documenti prodotti dalle parti.
Con sentenza numero 912/24 il tribunale di Trento condannava i convenuti al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.000,00 oltre accessori, compensando tra le parti le CP_1
spese di lite.
Rilevava il tribunale che, con memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter numero 1 c.p.c., i procuratori di parte attrice avevano dichiarato di limitare le proprie domande al solo accertamento dell'esclusiva responsabilità di ed alla condanna dei convenuti al CP
risarcimento del danno riportato dalla vettura Opel GI, per l'ulteriore importo di euro 2000
in aggiunta a quello già versato dalla compagnia assicuratrice, con la conseguenza che la domanda doveva ritenersi limitata all'individuazione del soggetto responsabile del sinistro ed al solo residuo danno patrimoniale riguardante la perdita dell'autovettura. Riteneva il tribunale che, con riferimento al danno patrimoniale, fosse stato garantito alla compagnia assicuratrice lo spatium deliberandi di cui all'art. 145 comma 1 Cod. Ass.ni e che si fosse verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 DL 132/14 conv. L. 162/14, sempre con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni al veicolo. Riteneva il tribunale che fosse stata acquisita pag. 5/17 prova che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_3
e ciò sulla base dell'annotazione circa l' incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti nella immediatezza del fatto, dalla quale si evinceva che il sinistro si era verificato nel tardo pomeriggio del 22/12/22 lungo la strada extraurbana con unica carreggiata a doppio senso di marcia;
che entrambi i veicoli presentavano la parte anteriore completamente distrutta e che non erano stati spostati dalla posizione statica assunta dopo la fase terminale dell'occorso; che secondo i rilievi foto-planimetrici eseguiti dai Carabinieri entrambi i veicoli si trovavano all'interno della corsia di marcia percorsa e di pertinenza di , entrambi con la parte CP_1
anteriore rivolta verso l'opposta direzione, circostanza della quale era possibile desumere che a seguito dello scontro, evidentemente di apprezzabile violenza come desumibile dei danni riportati le due autovetture, il veicolo dell'attrice aveva subito una rotazione di 180°. Il giudice rilevava che nella planimetria redatta dai Carabinieri figuravano all'interno della corsia di marcia di pertinenza di due diverse raschiature con un buco dell'asfalto, CP_1
verosimilmente corrispondenti alla zona in cui due veicoli erano entrati in contatto.
Da tali rilievi il tribunale argomentava che l'urto si era verificato all'interno della corsia di marcia percorsa da e che era quindi stato a sconfinare nella opposta CP_1 CP
corsia di marcia rispetto alla propria. Richiamava il tribunale il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di sconto tra veicoli, la prova liberatoria per superare la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cc poteva essere fornita dal conducente non solo in modo diretto, dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale di comune prudenza, ma anche indirettamente, mediante l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente. Nel caso concreto, ritenuta accertata la commissione da parte di CP
di una grave infrazione stradale rappresentata dall'invasione dell'opposta corsia di
[...]
pag. 6/17 marcia, doveva ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054
comma 2 cc in capo a , anche in considerazione del fatto che l'invasione della corsia CP_1
di percorrenza da parte di un altro veicolo proveniente dall'opposto senso costituisce una turbativa non rientrante nelle normali situazioni dinamiche che un utente medio della strada è
pronto da affrontare con una corretta manovra evasiva. Risultava inoltre che la corsia di marcia percorsa dalla nel punto del sinistro, aveva una larghezza di 3,5 m e che sul CP_1
ciglio della strada era presente un fabbricato;
pertanto l'attrice si era trovata nella sostanziale l'impossibilità di adottare una manovra di emergenza, per evitare gli effetti pregiudizievoli dell'occupazione della propria corsia da parte del veicolo che proveniva dall'opposta direzione.
Riteneva il tribunale che dalle risultanze fotografiche non potesse ritenersi dimostrato in termini sufficientemente chiari ed univoci la corrispondenza della dinamica del sinistro a quanto narrato dopo il sinistro dal convenuto ai Carabinieri, riferendo di aver invaso CP
l'opposta corsia di marcia solo per evitare la vettura condotta dalla che prima del sinistro CP_1
transitava all'interno della corsia da lui percorsa, sostenendo quindi che lo scontro si era verificato in quanto contemporaneamente anche la aveva improvvisamente sterzato CP_1
verso destra, per immettersi nella propria corsia di pertinenza. Riteneva il tribunale che gli elementi di fatto invocati da parte convenuta a sostegno di tale tesi (traccia di scarrocciamento/frenata della ruota anteriore sinistra della e la posizione delle ruote CP_5
anteriori di tale autovettura nello stato di quiete) non erano idonei a provare che era stata l'attrice di invadere per prima l'opposta corsia di marcia e che il convenuto aveva posto in essere una manovra d'emergenza per evitare lo scontro frontale nella propria corsia. Riteneva
altresì il tribunale che, se la dinamica del sinistro fosse stata quella descritta dal convenuto
, i danni sull'autovettura Opel GI si sarebbero collocati nella parte anteriore sinistra;
CP
inoltre l'orientamento a sinistra delle ruote anteriori della OD sembrava, in difetto di pag. 7/17 ulteriori elementi in senso contrario, confermare la direzione di marcia verso la corsia opposta prima dell'impatto e non provava che la decisione di spostarsi nell'altra corsia di marcia era stata assunta dal convenuto solo per evitare la collisione con la Opel GI che si CP
sarebbe trovato di fronte. Per tali ragioni il tribunale non riteneva necessario l'espletamento di CTU cinematica e attribuiva la verificazione del sinistro alla responsabilità esclusiva di CP
. Posto che la quantificazione in euro 4.000,00 del danno riportato dal veicolo Opel
[...]
GI non era stato oggetto di contestazione e tenuto conto del fatto che l'attrice aveva già
ricevuto l'importo di euro 2.000,00, condannava i convenuti al pagamento di ulteriori euro
2.000,00, oltre accessori, mentre riteneva inammissibile la domanda attorea di ottenere pagamento di euro 500,00 quale incentivo forfettario di immatricolazione per l'acquisto di nuova autovettura, trattandosi di voce di danno non esposta in atto di citazione nè nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter cpc. In considerazione del fatto che la rinuncia alla domanda risarcimento dei danni non patrimoniali era stata espressa degli attori in corso di causa e tenuto conto della soccombenza dei convenuti circa il danno relativo al veicolo di proprietà dell'attrice, compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolando i motivi Parte_3
di impugnazione di seguito esaminati.
Mentre è rimasto convenuto, si sono costituiti in giudizio e CP Parte_2
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.25 e decisa nella camera di consiglio del 7.8.25.
* * * *
pag. 8/17 Con unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove circa la ricostruzione del sinistro e la violazione dell'articolo 2054 comma 2 cc.
In particolare la società appellante sostiene la necessità dell'espletamento di c.t.u. al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, evidenziando che avrebbero dovuto essere valorizzate le dichiarazioni rese nell'immediatezza di sinistro dal convenuto , soprattutto se CP
raffrontate alla genericità delle dichiarazioni rese da . CP_1
Sostiene l'appellante che plurimi elementi dimostrano che il sinistro si è verificato con le modalità indicate da e ciò per le seguenti ragioni: CP
- dalle foto allegate al verbale dei Carabinieri risulta una traccia ignorata sia dei stessi
Carabinieri, che dal consulente di parte attrice che dal tribunale costituita da un segno di scarrocciamento/ frenata dell'autovettura condotta da che dimostra la CP
deviazione a sinistra e quindi la manovra di emergenza attuata dello stesso;
- tale traccia devia rispetto alla linea di mezzeria notevolmente in contromano con un angolo di circa 20° rispetto all'asse stradale a dimostrazione del fatto che il conducente era in CP
forte deviazione e frenata da destra verso sinistra al momento dell'urto;
- le ruote anteriori l'autovettura da lui condotta il momento dell'urto erano sterzate tutte a sinistra, a dimostrazione dall'assunto dell'appellante e la ruota anteriore destra era stata schiacciata da una forza che proveniva dal fianco destro dell'autovettura e non frontalmente;
- nell'autovettura l'airbag a tendina laterale di destra era scoppiato, a dimostrazione di CP_5
come la centralina dell'airbag aveva avvertito un urto non frontale ma laterale;
- i danni subiti dalla vettura Opel si collocano prevalentemente su settore anteriore destro con piegatura del cofano a rientro sul settore centro -destro;
pag. 9/17 - alla luce delle risultanze del materiale fotografico il tribunale doveva concludere che al momento dell'urto il veicolo di parte attrice era in spostamento relativo da sinistra verso destra in rientro verso la sua corsia da contromano ed era possibile concludere che l'invasione della opposta corsia da parte del conducente costitutiva una sua manovra di emergenza CP
nel tentativo estremo di evitare lo scontro con il veicolo condotto dalla che per prima CP_1
aveva sbandato contromano, invadendo la corsia percorsa dalla per poi rientrare CP_5
all'ultimo momento della propria corsia di marcia.
- la presenza di segni sull'asfalto confermavano tale valutazione in quanto posti sul margine sinistro della corsia percorsa dal veicolo condotto dalla;
CP_1
- i rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti ed in particolare le tracce di raschiatura sull'asfalto provavano comunque che non viaggiava tenendo il margine destro CP_1
della carreggiata;
- entrambi i veicoli riportavano danni maggiormente nella parte anteriore destra, circostanza dalla quale desumere che o il veicolo della viaggiava a ridosso della linea di mezzeria, CP_1
non mantenendo la destra, o che il veicolo da lei condotto aveva dapprima invaso la corsia di marcia opposta, per poi rientrare nella corsia di propria pertinenza.
Parte appellante richiama le valutazioni del proprio consulente di parte a sostegno della verificazione del sinistro con le modalità indicate nell'appello e ritiene che in ogni caso la verificazione dello stesso debba essere ricondotta a responsabilità di entrambi i conducenti ai sensi dell'art. 2054 comma 2 cc qualora si ritenesse non possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
L'appello in esame deve essere rigettato.
pag. 10/17 Nemmeno parte appellante contesta che lo scontro tra due veicoli si sia verificato nella corsia di marcia di pertinenza di lungo una strada extraurbana con unica carreggiata, a CP_1
doppio senso di marcia.
Del resto in tal senso depongono gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro, i quali hanno trovato entrambi i mezzi coinvolti nella corsia di pertinenza di , mezzi che non erano stati spostati dalla posizione assunta dopo la CP_1
collisione. La verificazione dello scontro nella corsia di pertinenza di è provata CP_1
anche dalla presenza di due raschiature-buchi nell'asfalto (punti 7 e 8 della planimetria redatta dai Carabinieri), segni determinati dallo scontro tra i due veicoli e posti all'interno della corsia di marcia della CP_1
Sostiene la società appellante che lo scontro si sarebbe verificato l'interno della corsia di marcia di pertinenza di in quanto nei momenti prima del sinistro la stessa viaggiava CP_1
contromano e, accortosi di tale circostanza, , con una manovra di emergenza, si CP
era spostato completamente verso sinistra, invadendo l'opposta corsia , al fine di evitare l'impatto frontale;
lo scontro tra i vicoli era invece avvenuto comunque in quanto CP_1
era improvvisamente rientrata nella propria corsia.
A sostegno di tale ricostruzione del sinistro la società appellante richiama le dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro da , che aveva dichiarato di essere stato costretto CP
a sterzare verso sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia, solo perché il veicolo proveniente dal senso opposto aveva invaso la sua corsia di marcia, rientrando poi improvvisamente nella sua corsia di destra in modo da rendere inevitabile la collisione.
Richiama le foto scattate dai Carabinieri dalle quali emerge una traccia di scarrocciamento/frenata lasciata dalla ruota anteriore sinistra dell'auto condotta da CP
pag. 11/17 , con andamento verso sinistra, che confermerebbe la manovra di emergenza dallo CP
stesso attuata e che dimostrerebbe la forte deviazione del conducente da destra verso sinistra al momento dell'urto. Evidenzia la posizione delle ruote anteriori dell'autovettura condotta da al momento dell'urto che erano sterzate tutte a sinistra e l'attivazione Controparte_3
dell'airbag laterale di destra, a dimostrazione di come la centralina dell'airbag aveva avvertito l'urto tanto frontale quanto laterale. Sostiene la società attrice che sono sintomatici di un urto da destra a sinistra i danni subiti dall'auto condotta da che a presentava danni CP_1
principalmente nel settore destro, circostanza che dimostrava che la stessa si stava spostando da sinistra verso destra, rientrando dalla posizione in contromano.
Gli elementi sopra indicati invocati dalla società appellante non costituiscono elementi indiziari univoci per poter affermare che la dinamica del sinistro sia quella dalla stessa sostenuta.
Le dichiarazioni rese il giorno successivo al sinistro da ai Carabinieri vanno CP
complessivamente valutate con le dichiarazioni di contenuto opposto rese da , CP_1
sentita dai Carabinieri pochi giorni dopo (nell'immediatezza di sinistro la stessa infatti era stata ricoverata in ospedale per lesioni riportate), la quale ha riferito che aveva notato l'autovettura che proveniva dall'opposto senso di marcia che invadeva la propria corsia.
La circostanza che il segno di frenata lasciata dalla ruota dell'auto condotta da CP_6
si sviluppi completamente all'interno della corsia di marcia opposta a quella di sua pertinenza dimostra che l'azione di frenata, che evidentemente il conducente ha posto in essere al momento in cui avvertito il pericolo di una collisione, è stata posta in essere quando si CP
trovava all'interno della corsia di marcia opposta e quindi quando egli aveva già invaso tale corsia. Se avesse deviato verso sinistra solo per evitare lo scontro frontale con CP
pag. 12/17 l'autovettura condotta da che aveva invaso la corsia di marcia di pertinenza del CP_1
medesimo , i segni di frenata dell'autovettura di quest'ultimo avrebbero cominciato a CP
imprimersi sull'asfalto nella sua corsia di destra che egli afferma stesse percorrendo. Al
contrario la circostanza che tali segni di frenata siano presenti solo sull'opposta corsia di marcia, rende evidente che la reazione di frenata posta in essere dal conducente sia CP
avvenuta quando egli aveva già invaso l'opposta corsia di marcia e si è trovato davanti l'auto condotta da . Tale conclusione è suffragata dal fatto che il segno di frenata ha inizio CP_1
e si sviluppa ben all'interno della corsia di pertinenza di come rappresentato nella CP_1
foto scattata dai Carabinieri ed inserita nella perizia di parta appellata (doc. 5 parta appellata pag. 3)
La circostanza che le ruote anteriori dell'autovettura condotta da fossero girate verso CP
sinistra costituiscono al contrario prova dell'invasione dell'opposta corsia di marcia al momento del sinistro.
Dalla annotazione dei Carabinieri intervenuti in occasione del sinistro risulta che gli airbag dell'auto condotta da sotto tutti esplosi, sia quelli anteriori che quelli laterali, CP
circostanza del resto giustificata dalla violenza dell'impatto tra le due vetture , come emerge dall'importanza dei danni subiti dai mezzi rappresentati nelle foto allegate all'annotazione dei
Carabinieri. Quindi anche gli airbag anteriori dell'autovettura condotta da sono CP
esplosi, e non solo quelli laterali.
Se è vero che le parti anteriori di entrambi i veicoli maggiormente deformate sono quelle destre, dalle foto allegate al rapporto dei Carabinieri emerge che comunque tutta la parte anteriore dei entrambi mezzi è stata gravemente danneggiata. Al contrario, come del resto già
ritenuto dal giudice di primo grado, se l' autovettura condotta da fosse stata in fase CP_1
pag. 13/17 di rientro verso la sua carreggiata al momento della collisione, i danni si sarebbero verificati principalmente nella parte sinistra dell'auto da lei condotta. La stessa posizione dei veicoli al momento della collisione, raffigurati a pagina 9 dell'atto di citazione d'appello nell'ipotesi di scontro con le modalità sostenute da parte appellante, imporrebbe la presenza di danneggiamenti solo nella parte destra dell'autovettura condotta da , mentre al CP
contrario anche tale autovettura ha riportato importanti danni su tutta la parte anteriore dell'autovettura.
La stessa planimetria contenuta nella perizia di parte appellante (pag.33 doc. 5) che rappresenta l'ipotesi della posizione delle autovetture al momento della collisione mostra i due veicoli in posizione parallela rispetto alla carreggiata ed in particolare l'autovettura condotta da non si trova affatto in posizione diagonale, come avrebbe dovuto CP_1
essere se la stessa stesse effettuando una manovra di rientro verso destra, riportarsi nella corsia di marcia di sua pertinenza.
L'ipotesi secondo cui , pur avendo sempre viaggiato all'interno della sua corsia, CP_1
non tenesse strettamente la destra negli istanti che hanno proceduto lo scontro (circostanza che avrebbe determinato la manifestazione dei maggiori danni della parte destra della autovettura, sempre richiamando la planimetria raffigurata pagina 33 della perizia di parte appellante doc.5) indica una condotta della stessa che non è causale rispetto alla verificazione del sinistro. Anche a volere in ipotesi accedere a tali eventualità, accertato che il veicolo condotto da si trovava completamente all'interno dell'opposta corsia, lo CP
scontro si sarebbe comunque verificato, anche se l'auto condotta avesse viaggiato CP_1
tenendo strettamente la destra.
pag. 14/17 Pure irrilevante è la circostanza che al momento del sinistro l'autovettura condotta da CP_1
circolava priva di revisione, posto che anche tale circostanza non risulta causale rispetto
[...]
alla verificazione delle sinistro (e nemmeno la soc. appellante indica ragioni in senso contrario).
Si deve pertanto concludere che il sinistro in questione si è verificato a causa del fatto che,
tenendo una condotta di guida pericolosa ed imprevedibile, ha completamente CP
invaso l'opposta corsia di marcia. Deve quindi ritenersi superata la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2054 comma 2 c.c.. da parte dell'appellata . CP_1
In fattispecie analoga la Suprema Corte ha ritenuto che (Cass. n. 3929/84) “L'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, ove non attuata per una cogente e scusabile necessità ma determinata, invece, dal mancato adeguamento della velocità alle particolari condizioni di luogo e di tempo, importa la colpa esclusiva del conducente, che abbia oltrepassato la propria mezzeria ponendo l'altro conducente nell'impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di fortuna per evitare la collisione, e,
conseguentemente, libera quest'ultimo dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054,
secondo comma, cod. civ." Va anche considerato che come emerge dalle foto scattate dai
Carabinieri intervenuti immediatamente, sul ciglio destro della corsia percorsa da CP_1
era presente un edificio che non consentiva alla stessa di spostarsi ulteriormente verso destra e dalla posizione dell'autovettura condotta da assunta dopo il sinistro, CP
completamente all'interno dell'opposta corsia di marcia, è possibile argomentare che CP_1
non avesse la possibilità di evitare l'urto. In relazione alla pluralità ed univocità degli
[...]
elementi indiziari esposti che consentono di ritenere provata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, risulta inammissibile l'espletamento di c.t.u., che CP
pag. 15/17 non apporterebbe alcun elemento utile per una diversa ricostruzione del sinistro e avrebbe solo carattere esplorativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento
n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta dalla l'accertamento nei suoi CP_7
confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla soc. avverso la sentenza n. Parte_3
912/24 del Tribunale di Trento;
2) condanna la al rimborso in favore di e Parte_3 Parte_4 CP_2
delle spese di giudizio, liquidate in € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la
[...]
fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale,
oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
pag. 16/17 3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 7.8.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 17/17