Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 16297/2024; promossa da: nata a [...], il Parte 1
12.09.1968, rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Conturso;
Contro
Controparte 1 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.2.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 30.11.2022 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché' il riconoscimento dello status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 I. 104/92, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo, si opponeva;
l' CP_1 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Gli stati patologici della richiedente le prestazioni sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e le condizioni della perizianda possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto neil termini suddetti e il convenuto CP_1 deve essere condannato esclusivamente al riconoscimento in favore della ricorrente dei benefici previsti dalla 1.104/92 art.3, comma 3.
Le spese, atteso il riconoscimento dei soli benefici previsti dalla legge.
104/92 art.3 co.3, vanno compensate per metà, ponendosi il residuo a carico dell CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
Rigetta la domanda della ricorrente relativa all'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
- Accoglie la domanda della ricorrente relativa al riconoscimento dei benefici ex I.104/92 art.3 co.3, a decorrere dal 1.1.2022;
- Compensa le spese per metà, e pone il residuo, che liquida in euro
656,00 a carico dell' CP_1.
Così deciso in data 4/4/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio