TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2828/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FUSARI MARCO ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FALCO GIUSEPPINA P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FALCO GIUSEPPINA P.IVA_2
Resistenti
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.24 ha riferito di Parte_1 essere una ex Collaboratrice Scolastica, Area A, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza Controparte_1 giuridica 1° settembre 1994, ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Cogliate (MB), cessata dal servizio dal 1° settembre 2022; pagina 1 di 5 che prima dell'immissione in ruolo, aveva prestato servizio per tre anni scolastici (735 giorni complessivi) alle dipendenze del
[...]
in virtù di reiterati contratti a tempo determinato : a.s. 1991/92 Controparte_1 totale di 172 giorni di servizio pre-ruolo; a.s. 1992/93 totale di 305 giorni di servizio pre-ruolo; a.s. 1993/94 totale di 258 giorni di servizio pre-ruolo .
che dall'anno scolastico 1994/95 (anno di immissione in ruolo), aveva sempre prestato servizio di ruolo come Collaboratrice Scolastica, e dunque ininterrottamente dal 1° settembre 1994 fino alla cessazione dal servizio avvenuta il 1° settembre 2022;
che dopo la conferma in ruolo a tempo indeterminato aveva chiesto la ricostruzione della carriera ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, come previsto dall'articolo 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
che il non aveva emesso il relativo decreto: CP_1
che aveva depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Monza- sezione Lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato e indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
B) condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL;
Comparto Scuola, e in particolare a far data dal 1° settembre 2020 nella fascia 28-34 fino all'acquisizione della fascia successiva;
C)condannare le
Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021 in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale 28-34”. Il tutto oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite;
che il tribunale aveva accolto il ricorso , condannando il
[...]
a collocarla nella fascia stipendiale corrispondente a tutta Controparte_1
l'anzianità di servizio maturata e, in particolare, nella fascia 28-34 anni a pagina 2 di 5 decorrere dal 1.9.2020 e al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo dal 1.9.2020 al 31.12.2021 in conseguenza del suo collocamento nella sopra indicata fascia stipendiale con tale decorrenza, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
che il aveva impugnato la sentenza suddetta e l' 11 maggio 2023, la
Corte d'Appello di Milano-sezione Lavoro, aveva rigettato l'appello; che ciò nonostante il non aveva adempiuto;
che non poteva agire esecutivamente, giacché la sentenza in questione conteneva una pronuncia di condanna in forma generica insuscettibile di esecuzione forzata;
come affermava la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la condanna "deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo dell'ulteriore intervento di un giudice diverso” (tra le tante, Cass., sez. lav., 29/10/2003, n. 16259); che nel caso di specie le differenze retributive non potevano essere quantificate esclusivamente sulla base del titolo, né sulla base di semplici operazioni aritmetiche.
Posto quanto sopra la ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni: nel merito:
- condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a corrispondere alla signora la CP_4 Parte_1 somma di € 1.104,97 a titolo di differenze retributive dovute sulla base della sentenza del Tribunale di Monza-sezione Lavoro n. 474/2022 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano-sezione Lavoro n. 539/2023 (di cui € 1.029,62 per somma capitale ed € 75,35 quali interessi legali già scaduti al momento del deposito del presente ricorso), ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
- il tutto oltre agli ulteriori interessi legali che matureranno sulla somma capitale di € 1.029,62 dal deposito del presente ricorso (10 novembre 2024) fino al saldo;
in via istruttoria:
pagina 3 di 5 - la causa è documentale;
ci si riserva la prova contraria – peraltro di diritto – in caso di istanze istruttorie avversarie;
- all'occorrenza e in caso di contestazione specifica delle controparti sui conteggi, si chiede l'ammissione di CTU contabile e di consulenza del lavoro per la determinazione delle differenze retributive dovute, ponendone la relative spese a carico delle controparti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese (contributo unificato € 49,00) e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma
1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituivano i resistenti richiamando le sentenze citate e non contestando quindi nell'an la pretesa attorea.
Peraltro chiedevano un rinvio per consentire una nuova ricostruzione della carriera e per quantificare le somme dovute.
La richiesta di rinvio non può essere accolta, dal momento che , quantomeno dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, il era tenuto a corrispondere le differenze retributive alla ricorrente e quindi, ovviamente, ad effettuare con tempestività i relativi calcoli.
Va detto poi che i resistenti non hanno assolutamente contestato la correttezza dell'importo indicato come dovuto dalla difesa del ricorrente, né la correttezza del procedimento mediante il quale è stato calcolato.
Va precisato che il metodo di calcolo appare corretto e che sono state considerate solo le somme dovute per il periodo tra settembre 2020 e dicembre 2021, in quanto la era inserita erroneamente ( come Parte_1 accertato dalle sentenze predette) nella fascia stipendiale 21 – 27 anziché in quell 28 – 34, mentre dal da gennaio 2022 la ricorrente è stata inserita i tale ultima fascia.
Posto quanto sopra il va condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 1.029,62, oltre gli interessi legali già scaduti al m omento del deposito del ricorso e pari ad euro 75,35.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il tribunale , decidendo sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) condanna il resistente a corrispondere alla signora Parte_1 la somma di € 1.104,97 a titolo di differenze retributive dovute sulla base della sentenza del Tribunale di Monza-sezione Lavoro n. 474/2022 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano-sezione Lavoro n. 539/2023 (di cui € 1.029,62 per somma capitale ed € 75,35 quali interessi legali già scaduti al momento del deposito del presente ricorso) , oltre interessi legali che matureranno sulla somma capitale di € 1.029,62 dal deposito del presente ricorso al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Monza, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2828/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FUSARI MARCO ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FALCO GIUSEPPINA P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FALCO GIUSEPPINA P.IVA_2
Resistenti
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.24 ha riferito di Parte_1 essere una ex Collaboratrice Scolastica, Area A, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza Controparte_1 giuridica 1° settembre 1994, ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Cogliate (MB), cessata dal servizio dal 1° settembre 2022; pagina 1 di 5 che prima dell'immissione in ruolo, aveva prestato servizio per tre anni scolastici (735 giorni complessivi) alle dipendenze del
[...]
in virtù di reiterati contratti a tempo determinato : a.s. 1991/92 Controparte_1 totale di 172 giorni di servizio pre-ruolo; a.s. 1992/93 totale di 305 giorni di servizio pre-ruolo; a.s. 1993/94 totale di 258 giorni di servizio pre-ruolo .
che dall'anno scolastico 1994/95 (anno di immissione in ruolo), aveva sempre prestato servizio di ruolo come Collaboratrice Scolastica, e dunque ininterrottamente dal 1° settembre 1994 fino alla cessazione dal servizio avvenuta il 1° settembre 2022;
che dopo la conferma in ruolo a tempo indeterminato aveva chiesto la ricostruzione della carriera ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, come previsto dall'articolo 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
che il non aveva emesso il relativo decreto: CP_1
che aveva depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Monza- sezione Lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato e indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
B) condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL;
Comparto Scuola, e in particolare a far data dal 1° settembre 2020 nella fascia 28-34 fino all'acquisizione della fascia successiva;
C)condannare le
Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021 in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale 28-34”. Il tutto oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite;
che il tribunale aveva accolto il ricorso , condannando il
[...]
a collocarla nella fascia stipendiale corrispondente a tutta Controparte_1
l'anzianità di servizio maturata e, in particolare, nella fascia 28-34 anni a pagina 2 di 5 decorrere dal 1.9.2020 e al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo dal 1.9.2020 al 31.12.2021 in conseguenza del suo collocamento nella sopra indicata fascia stipendiale con tale decorrenza, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
che il aveva impugnato la sentenza suddetta e l' 11 maggio 2023, la
Corte d'Appello di Milano-sezione Lavoro, aveva rigettato l'appello; che ciò nonostante il non aveva adempiuto;
che non poteva agire esecutivamente, giacché la sentenza in questione conteneva una pronuncia di condanna in forma generica insuscettibile di esecuzione forzata;
come affermava la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la condanna "deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo dell'ulteriore intervento di un giudice diverso” (tra le tante, Cass., sez. lav., 29/10/2003, n. 16259); che nel caso di specie le differenze retributive non potevano essere quantificate esclusivamente sulla base del titolo, né sulla base di semplici operazioni aritmetiche.
Posto quanto sopra la ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni: nel merito:
- condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a corrispondere alla signora la CP_4 Parte_1 somma di € 1.104,97 a titolo di differenze retributive dovute sulla base della sentenza del Tribunale di Monza-sezione Lavoro n. 474/2022 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano-sezione Lavoro n. 539/2023 (di cui € 1.029,62 per somma capitale ed € 75,35 quali interessi legali già scaduti al momento del deposito del presente ricorso), ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
- il tutto oltre agli ulteriori interessi legali che matureranno sulla somma capitale di € 1.029,62 dal deposito del presente ricorso (10 novembre 2024) fino al saldo;
in via istruttoria:
pagina 3 di 5 - la causa è documentale;
ci si riserva la prova contraria – peraltro di diritto – in caso di istanze istruttorie avversarie;
- all'occorrenza e in caso di contestazione specifica delle controparti sui conteggi, si chiede l'ammissione di CTU contabile e di consulenza del lavoro per la determinazione delle differenze retributive dovute, ponendone la relative spese a carico delle controparti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese (contributo unificato € 49,00) e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma
1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituivano i resistenti richiamando le sentenze citate e non contestando quindi nell'an la pretesa attorea.
Peraltro chiedevano un rinvio per consentire una nuova ricostruzione della carriera e per quantificare le somme dovute.
La richiesta di rinvio non può essere accolta, dal momento che , quantomeno dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, il era tenuto a corrispondere le differenze retributive alla ricorrente e quindi, ovviamente, ad effettuare con tempestività i relativi calcoli.
Va detto poi che i resistenti non hanno assolutamente contestato la correttezza dell'importo indicato come dovuto dalla difesa del ricorrente, né la correttezza del procedimento mediante il quale è stato calcolato.
Va precisato che il metodo di calcolo appare corretto e che sono state considerate solo le somme dovute per il periodo tra settembre 2020 e dicembre 2021, in quanto la era inserita erroneamente ( come Parte_1 accertato dalle sentenze predette) nella fascia stipendiale 21 – 27 anziché in quell 28 – 34, mentre dal da gennaio 2022 la ricorrente è stata inserita i tale ultima fascia.
Posto quanto sopra il va condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 1.029,62, oltre gli interessi legali già scaduti al m omento del deposito del ricorso e pari ad euro 75,35.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il tribunale , decidendo sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) condanna il resistente a corrispondere alla signora Parte_1 la somma di € 1.104,97 a titolo di differenze retributive dovute sulla base della sentenza del Tribunale di Monza-sezione Lavoro n. 474/2022 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano-sezione Lavoro n. 539/2023 (di cui € 1.029,62 per somma capitale ed € 75,35 quali interessi legali già scaduti al momento del deposito del presente ricorso) , oltre interessi legali che matureranno sulla somma capitale di € 1.029,62 dal deposito del presente ricorso al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Monza, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 5 di 5