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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 21925/2023 del Ruolo Generale, cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 23025/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Petrone e Christian Iacono, elettivamente domiciliato in Forio (NA), alla Via Spadara n. 36;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rosalba Alassini, elettivamente domiciliata in Ischia, alla Via Fasolara n. 4;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificato il 14 agosto 2023 (R.G. n. 21925/2023) e all'atto di precetto notificato il 26 ottobre 2023 (R.G. n. 23025/2023);
Conclusioni: all'udienza del 19 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto al n. 21925/2023 R.G., Pt_1
ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 14 agosto
[...]
2023 ad istanza di , mediante il quale gli è stato intimato il Controparte_1 pagamento del rateo di mantenimento delle figlie minori relativamente al mese di luglio 2023 per un importo pari € 1.150,00, nonché di ottemperare a quanto concordato tra le parti in ordine alle modalità di frequentazione della prole.
L'intimazione è stata spiccata in forza del Decreto n. cronol. 22/2023 del 3 gennaio
2023 reso dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 7419/2022 ed emesso ad esito del ricorso congiunto delle parti ivi costituite ex artt. 316 co. 4 e 337-bis c.c. per la regolamentazione del mantenimento e dell'affido condiviso dei minori nati da genitori non uniti da matrimonio. Nello specifico, oltre ad essere stati disciplinati i rapporti tra le parti in ordine alle modalità di frequentazione delle due figlie minori, è stato altresì stabilito che l'odierno opponente è tenuto a versare € 825,00 a titolo di mantenimento ed € 325,00 come contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in via Prov.le Panza n. 115, in Ischia, ove attualmente la parte opposta vive con le figlie.
Tanto premesso e venendo ai motivi dell'opposizione, con lo strumento di reazione azionato parte attrice ha dedotto l'illegittimità dell'atto censurato per avere provveduto tempestivamente al pagamento dell'importo precettato con bonifico bancario del 12 luglio 2023. Sulla presunta inottemperanza alle modalità di visita alla prole, così come regolamentate, ha rilevato l'inammissibilità della preannunciata azione esecutiva in quanto trattasi di obblighi non coercibili, nonostante presuppongano una prestazione di facere infungibile. Ha dunque chiesto al Giudice di provvedere alla sospensione dell'esecuzione per la sussistenza di gravi motivi, nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto opposto, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituita , resistendo all'opposizione e asserendo che la Controparte_1 controparte intimata non è mai stata puntuale nel versamento degli importi concordati, provvedendo al pagamento degli stessi sempre il mese successivo a quello per cui erano dovuti, e che il bonifico bancario sopra menzionato è da riferirsi al mantenimento dovuto nel mese di giugno 2023, come riportato anche nella relativa causale, senza avere alcuna rilevanza l'annotazione a penna sulla ricevuta di pagamento con la quale l'opponente ha appuntato la dicitura “luglio”. Per quel che concerne il secondo motivo di opposizione, ha precisato che la richiesta avanzata con atto di precetto è da intendersi come un tentativo volto a stimolare l'ex partner ad uno spontaneo adempimento dei doveri genitoriali. Su tali premesse, ha chiesto al Giudice il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
L'opponente, successivamente, con memorie ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. ha fatto presente di avere proposto istanza di riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 23025/2023 R.G., innanzi al Tribunale di Napoli, Giudice designato Dott. Guglielmo Manera.
- 2 - Più precisamente, nel procedimento iscritto al n. 23025/2023 R.G., ha Parte_1 spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 26 ottobre 2023 ad istanza di , mediante il quale gli è stato intimato nuovamente, ed in via Controparte_1 esclusiva, il pagamento del rateo di mantenimento per le figlie relativamente al mese di luglio 2023, in forza del sopra menzionato Decreto n. cronol. 22/2023.
A sostegno della propria domanda, la parte attrice ha reiterato l'eccezione di illegittimità dell'atto opposto per l'avvenuto pagamento della suddetta mensilità e, in via preliminare, ha chiesto la riunione del procedimento così instaurato a quello recante n. 21925/2023 R.G. e pendente innanzi all'odierno Giudice.
Si è costituita , reiterando le doglianze già spiegate nel giudizio Controparte_1 iscritto al n. 21925/2023 R.G. e precisando che il precetto notificato il 14 agosto 2023 non è stato rinvenuto all'atto del ritiro presso l'Unep di Ischia, se non a fine ottobre. Per tali ragioni, non solo non è mai stato posto in esecuzione, ma, persistendo l'inadempimento da parte di , l'opposta ha provveduto a notificare una Parte_1 nuova intimazione, ivi censurata. Su tali premesse, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva con il procedimento iscritto al n. 21925/2023 R.G., il Dott. Guglielmo Manera, con ordinanza resa l'11 gennaio 2024, ha rimesso gli atti al Presidente dell'Area esecuzione, il quale ha disposto lo scardinamento della causa iscritta al n. 23025/2023 R.G. dal ruolo del Giudice designato e l'ha assegnata all'odierno Giudice, fissandola all'udienza del 20 marzo 2024, al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei presupposti per la riunione dei due procedimenti.
All'udienza del 20 marzo 2024 è stata disposta la riunione al giudizio R.G. n. 21925/2023 R.G. di quello successivamente promosso dalla stessa opponente recante n. 23025/2023 R.G., attesa la sussistenza di profili di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Ritenute mature per la decisione, le cause riunite sono state riservate in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione a precetto spiegata nel giudizio portante è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati, mentre è infondata quella promossa nel giudizio successivamente istaurato, poi riunito al primo.
- 3 - Ai fini della disamina delle questioni che formano oggetto degli autonomi giudizi, appare opportuno perimetrare il petitum e la causa petendi degli stessi, anche in ragione della connessione che li caratterizza e che ne ha favorito la riunione.
Giova premettere che i giudizi riuniti hanno ad oggetto autonomi atti di precetto, notificati rispettivamente il 14 agosto 2023 ed il 26 ottobre 2023. Tali intimazioni sono state spiccate sulla scorta del medesimo titolo, il Decreto n. cronol. 22/2023 del 3 gennaio 2023, reso dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 7419/2022 ed emesso ad esito del ricorso congiunto delle parti ivi costituite ex artt. 316 co. 4 e 337-bis c.c., volto a disciplinare i rapporti tra le parti in relazione al mantenimento e all'affido condiviso delle due figlie minori nate dalla loro unione more uxorio.
Con l'atto di precetto notificato il 14 agosto 2023 è stato intimato il pagamento del rateo del mantenimento relativo al mese di luglio 2023 per € 1.150,00 e di ottemperare al diritto di visita così come disciplinato nel titolo;
invece, con l'atto di precetto notificato il 26 ottobre 2023, è stato intimato in via esclusiva il pagamento dell'importo di cui sopra.
Conseguentemente, con l'opposizione spiegata nel giudizio de quo, ha Parte_1 eccepito l'illegittimità dell'intimazione notificata il 14 agosto 2023, assumendo di avere tempestivamente corrisposto l'assegno di mantenimento, nonché l'inammissibilità della preannunciata azione esecutiva, in quanto gli obblighi intimati non sono coercibili;
con il procedimento successivamente inscritto al n. 23025/2023, ha invece rilevato esclusivamente l'illegittimità dell'atto opposto per le medesime ragioni di cui al giudizio portante.
Sussistendo una puntuale coincidenza tra il motivo di opposizione spiegato in via principale nel giudizio portante e l'unica doglianza dedotta nel giudizio riunito, appare opportuna un esame unitario della questione.
La parte attrice ha asserito di avere corrisposto il rateo di mantenimento dovuto per il mese di luglio 2023 con bonifico bancario effettuato il giorno 12 dello stesso mese, recante la causale “mantenimento di giugno” e provvedendo ad annotare a penna la dicitura “luglio”. Nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., inoltre, ha depositato le contabili dei bonifici bancari a decorrere dal novembre 2022, sostenendo di avere versato a partire dal bonifico di dicembre il mantenimento imputandolo erroneamente nella causale al mese precedente, laddove invece il pagamento era relativo allo stesso mese corrente. Ha addotto, inoltre, di essere caduto nuovamente in errore quando, con i bonifici di febbraio e marzo, ha fatto riferimento in entrambe le causali al mese di gennaio. Per tali ragioni, il bonifico effettuato a luglio doveva essere inteso come adempimento della mensilità rivendicata dall'intimante a mezzo di entrambi i precetti opposti.
- 4 - Ebbene, tale doglianza è destituita di fondamento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la tesi prospettata da parte attrice secondo la quale l'errore di imputazione sarebbe partito dal bonifico di dicembre, riferito per sbaglio al rateo di novembre già pagato, per poi ripetersi nei pagamenti dei mesi successivi, non trova il conforto della documentazione depositata, tenuto conto che il versamento effettuato a novembre non reca l'indicazione della mensilità di riferimento.
Inoltre, anche volendo prestare fede alla prospettazione formulata dallo , Pt_1 questi risulta in debito del rateo di luglio 2023.
Più precisamente, è da notare che i versamenti effettuati rispettivamente il 27 febbraio 2023 e l'8 marzo 2023 non sono stati corrisposti per l'intero ammontare del rateo di mantenimento, bensì l'uno per € 700,00, con causale “mantenimento mese di gennaio”, e l'altro per € 450,00, con causale “saldo mantenimento mese di gennaio” e, secondo la tesi di parte attrice, andrebbero imputati entrambi al mese di febbraio;
è tuttavia inverosimile che anche in tale circostanza si tratti di un mero “errore”. In aggiunta, nel mese di marzo 2023 non è stato versato alcun ulteriore importo che possa in qualche modo riferirsi al mese corrente, in quanto il bonifico immediatamente successivo è datato 24 aprile 2023. Da ciò deriva che il bonifico effettuato in tale data è da imputare al mese di marzo, quello effettuato a maggio al mese precedente e a seguire, fino al bonifico effettuato in data 12 luglio 2023, che sarebbe da imputare al mese di giugno.
Ancora e per concludere, vale la pena precisare che non ha alcuna rilevanza probatoria la documentazione depositata da parte opponente nella parte in cui a penna viene indicato un mese differente rispetto a quello per cui è versato il mantenimento.
Ne consegue la parziale infondatezza dell'opposizione spiegata nel giudizio portante ed il totale rigetto di quella spiegata nel giudizio a questo riunito, in quanto il motivo appena esaminato costituiva unica doglianza eccepita dalla parte opponente.
Venendo alla delibazione del secondo motivo di opposizione spiegato nel giudizio iscritto al n. 21925/2023 R.G., questo risulta essere meritevole di accoglimento.
Nello specifico, l'intimato ha eccepito l'inammissibilità della preannunciata azione esecutiva per quel che concerne l'adempimento del diritto di visita della prole affidata in via privilegiata alla madre. Tuttavia, la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlie non può essere assoggettata ad esecuzione forzata, in quanto attiene a obblighi (rectius, diritti) infungibili ed incoercibili, fermi i rilievi penali della violazione ed i diversi strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento.
- 5 - In definitiva, l'opposizione al precetto spiegata da ed iscritta al Parte_1
21925/2023 è parzialmente fondata, non potendo gli obblighi derivanti dal diritto di visita essere assoggettati ad esecuzione forzata.
L'opposizione spiegata successivamente ed iscritta al 23025/2023, invece, è infondata e va rigettata.
L'esito complessivo degli autonomi giudizi, caratterizzato dal limitato accoglimento di quello anteriormente iscritto e dal rigetto di quello successivo, in uno alla causale del pagamento sotteso alle intimazioni, inducono a compensare integralmente le spese dei procedimenti riuniti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte da nei confronti di , iscritte al n. 21295/2023 ed al n. Parte_1 Controparte_1
23025/2023 del R.G., così provvede:
1. accoglie nei limiti indicati nella parte motiva l'opposizione a precetto iscritta al n. 21295/2023 R.G.;
2. rigetta l'opposizione iscritta al n. 23025/2023 R.G.;
per l'effetto,
3. dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto del 14 agosto 2023 nella parte relativa al diritto di visita della prole;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei giudizi riuniti.
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 21925/2023 del Ruolo Generale, cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 23025/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Petrone e Christian Iacono, elettivamente domiciliato in Forio (NA), alla Via Spadara n. 36;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rosalba Alassini, elettivamente domiciliata in Ischia, alla Via Fasolara n. 4;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificato il 14 agosto 2023 (R.G. n. 21925/2023) e all'atto di precetto notificato il 26 ottobre 2023 (R.G. n. 23025/2023);
Conclusioni: all'udienza del 19 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto al n. 21925/2023 R.G., Pt_1
ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 14 agosto
[...]
2023 ad istanza di , mediante il quale gli è stato intimato il Controparte_1 pagamento del rateo di mantenimento delle figlie minori relativamente al mese di luglio 2023 per un importo pari € 1.150,00, nonché di ottemperare a quanto concordato tra le parti in ordine alle modalità di frequentazione della prole.
L'intimazione è stata spiccata in forza del Decreto n. cronol. 22/2023 del 3 gennaio
2023 reso dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 7419/2022 ed emesso ad esito del ricorso congiunto delle parti ivi costituite ex artt. 316 co. 4 e 337-bis c.c. per la regolamentazione del mantenimento e dell'affido condiviso dei minori nati da genitori non uniti da matrimonio. Nello specifico, oltre ad essere stati disciplinati i rapporti tra le parti in ordine alle modalità di frequentazione delle due figlie minori, è stato altresì stabilito che l'odierno opponente è tenuto a versare € 825,00 a titolo di mantenimento ed € 325,00 come contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in via Prov.le Panza n. 115, in Ischia, ove attualmente la parte opposta vive con le figlie.
Tanto premesso e venendo ai motivi dell'opposizione, con lo strumento di reazione azionato parte attrice ha dedotto l'illegittimità dell'atto censurato per avere provveduto tempestivamente al pagamento dell'importo precettato con bonifico bancario del 12 luglio 2023. Sulla presunta inottemperanza alle modalità di visita alla prole, così come regolamentate, ha rilevato l'inammissibilità della preannunciata azione esecutiva in quanto trattasi di obblighi non coercibili, nonostante presuppongano una prestazione di facere infungibile. Ha dunque chiesto al Giudice di provvedere alla sospensione dell'esecuzione per la sussistenza di gravi motivi, nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto opposto, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituita , resistendo all'opposizione e asserendo che la Controparte_1 controparte intimata non è mai stata puntuale nel versamento degli importi concordati, provvedendo al pagamento degli stessi sempre il mese successivo a quello per cui erano dovuti, e che il bonifico bancario sopra menzionato è da riferirsi al mantenimento dovuto nel mese di giugno 2023, come riportato anche nella relativa causale, senza avere alcuna rilevanza l'annotazione a penna sulla ricevuta di pagamento con la quale l'opponente ha appuntato la dicitura “luglio”. Per quel che concerne il secondo motivo di opposizione, ha precisato che la richiesta avanzata con atto di precetto è da intendersi come un tentativo volto a stimolare l'ex partner ad uno spontaneo adempimento dei doveri genitoriali. Su tali premesse, ha chiesto al Giudice il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
L'opponente, successivamente, con memorie ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. ha fatto presente di avere proposto istanza di riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 23025/2023 R.G., innanzi al Tribunale di Napoli, Giudice designato Dott. Guglielmo Manera.
- 2 - Più precisamente, nel procedimento iscritto al n. 23025/2023 R.G., ha Parte_1 spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 26 ottobre 2023 ad istanza di , mediante il quale gli è stato intimato nuovamente, ed in via Controparte_1 esclusiva, il pagamento del rateo di mantenimento per le figlie relativamente al mese di luglio 2023, in forza del sopra menzionato Decreto n. cronol. 22/2023.
A sostegno della propria domanda, la parte attrice ha reiterato l'eccezione di illegittimità dell'atto opposto per l'avvenuto pagamento della suddetta mensilità e, in via preliminare, ha chiesto la riunione del procedimento così instaurato a quello recante n. 21925/2023 R.G. e pendente innanzi all'odierno Giudice.
Si è costituita , reiterando le doglianze già spiegate nel giudizio Controparte_1 iscritto al n. 21925/2023 R.G. e precisando che il precetto notificato il 14 agosto 2023 non è stato rinvenuto all'atto del ritiro presso l'Unep di Ischia, se non a fine ottobre. Per tali ragioni, non solo non è mai stato posto in esecuzione, ma, persistendo l'inadempimento da parte di , l'opposta ha provveduto a notificare una Parte_1 nuova intimazione, ivi censurata. Su tali premesse, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva con il procedimento iscritto al n. 21925/2023 R.G., il Dott. Guglielmo Manera, con ordinanza resa l'11 gennaio 2024, ha rimesso gli atti al Presidente dell'Area esecuzione, il quale ha disposto lo scardinamento della causa iscritta al n. 23025/2023 R.G. dal ruolo del Giudice designato e l'ha assegnata all'odierno Giudice, fissandola all'udienza del 20 marzo 2024, al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei presupposti per la riunione dei due procedimenti.
All'udienza del 20 marzo 2024 è stata disposta la riunione al giudizio R.G. n. 21925/2023 R.G. di quello successivamente promosso dalla stessa opponente recante n. 23025/2023 R.G., attesa la sussistenza di profili di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Ritenute mature per la decisione, le cause riunite sono state riservate in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione a precetto spiegata nel giudizio portante è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati, mentre è infondata quella promossa nel giudizio successivamente istaurato, poi riunito al primo.
- 3 - Ai fini della disamina delle questioni che formano oggetto degli autonomi giudizi, appare opportuno perimetrare il petitum e la causa petendi degli stessi, anche in ragione della connessione che li caratterizza e che ne ha favorito la riunione.
Giova premettere che i giudizi riuniti hanno ad oggetto autonomi atti di precetto, notificati rispettivamente il 14 agosto 2023 ed il 26 ottobre 2023. Tali intimazioni sono state spiccate sulla scorta del medesimo titolo, il Decreto n. cronol. 22/2023 del 3 gennaio 2023, reso dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 7419/2022 ed emesso ad esito del ricorso congiunto delle parti ivi costituite ex artt. 316 co. 4 e 337-bis c.c., volto a disciplinare i rapporti tra le parti in relazione al mantenimento e all'affido condiviso delle due figlie minori nate dalla loro unione more uxorio.
Con l'atto di precetto notificato il 14 agosto 2023 è stato intimato il pagamento del rateo del mantenimento relativo al mese di luglio 2023 per € 1.150,00 e di ottemperare al diritto di visita così come disciplinato nel titolo;
invece, con l'atto di precetto notificato il 26 ottobre 2023, è stato intimato in via esclusiva il pagamento dell'importo di cui sopra.
Conseguentemente, con l'opposizione spiegata nel giudizio de quo, ha Parte_1 eccepito l'illegittimità dell'intimazione notificata il 14 agosto 2023, assumendo di avere tempestivamente corrisposto l'assegno di mantenimento, nonché l'inammissibilità della preannunciata azione esecutiva, in quanto gli obblighi intimati non sono coercibili;
con il procedimento successivamente inscritto al n. 23025/2023, ha invece rilevato esclusivamente l'illegittimità dell'atto opposto per le medesime ragioni di cui al giudizio portante.
Sussistendo una puntuale coincidenza tra il motivo di opposizione spiegato in via principale nel giudizio portante e l'unica doglianza dedotta nel giudizio riunito, appare opportuna un esame unitario della questione.
La parte attrice ha asserito di avere corrisposto il rateo di mantenimento dovuto per il mese di luglio 2023 con bonifico bancario effettuato il giorno 12 dello stesso mese, recante la causale “mantenimento di giugno” e provvedendo ad annotare a penna la dicitura “luglio”. Nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., inoltre, ha depositato le contabili dei bonifici bancari a decorrere dal novembre 2022, sostenendo di avere versato a partire dal bonifico di dicembre il mantenimento imputandolo erroneamente nella causale al mese precedente, laddove invece il pagamento era relativo allo stesso mese corrente. Ha addotto, inoltre, di essere caduto nuovamente in errore quando, con i bonifici di febbraio e marzo, ha fatto riferimento in entrambe le causali al mese di gennaio. Per tali ragioni, il bonifico effettuato a luglio doveva essere inteso come adempimento della mensilità rivendicata dall'intimante a mezzo di entrambi i precetti opposti.
- 4 - Ebbene, tale doglianza è destituita di fondamento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la tesi prospettata da parte attrice secondo la quale l'errore di imputazione sarebbe partito dal bonifico di dicembre, riferito per sbaglio al rateo di novembre già pagato, per poi ripetersi nei pagamenti dei mesi successivi, non trova il conforto della documentazione depositata, tenuto conto che il versamento effettuato a novembre non reca l'indicazione della mensilità di riferimento.
Inoltre, anche volendo prestare fede alla prospettazione formulata dallo , Pt_1 questi risulta in debito del rateo di luglio 2023.
Più precisamente, è da notare che i versamenti effettuati rispettivamente il 27 febbraio 2023 e l'8 marzo 2023 non sono stati corrisposti per l'intero ammontare del rateo di mantenimento, bensì l'uno per € 700,00, con causale “mantenimento mese di gennaio”, e l'altro per € 450,00, con causale “saldo mantenimento mese di gennaio” e, secondo la tesi di parte attrice, andrebbero imputati entrambi al mese di febbraio;
è tuttavia inverosimile che anche in tale circostanza si tratti di un mero “errore”. In aggiunta, nel mese di marzo 2023 non è stato versato alcun ulteriore importo che possa in qualche modo riferirsi al mese corrente, in quanto il bonifico immediatamente successivo è datato 24 aprile 2023. Da ciò deriva che il bonifico effettuato in tale data è da imputare al mese di marzo, quello effettuato a maggio al mese precedente e a seguire, fino al bonifico effettuato in data 12 luglio 2023, che sarebbe da imputare al mese di giugno.
Ancora e per concludere, vale la pena precisare che non ha alcuna rilevanza probatoria la documentazione depositata da parte opponente nella parte in cui a penna viene indicato un mese differente rispetto a quello per cui è versato il mantenimento.
Ne consegue la parziale infondatezza dell'opposizione spiegata nel giudizio portante ed il totale rigetto di quella spiegata nel giudizio a questo riunito, in quanto il motivo appena esaminato costituiva unica doglianza eccepita dalla parte opponente.
Venendo alla delibazione del secondo motivo di opposizione spiegato nel giudizio iscritto al n. 21925/2023 R.G., questo risulta essere meritevole di accoglimento.
Nello specifico, l'intimato ha eccepito l'inammissibilità della preannunciata azione esecutiva per quel che concerne l'adempimento del diritto di visita della prole affidata in via privilegiata alla madre. Tuttavia, la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlie non può essere assoggettata ad esecuzione forzata, in quanto attiene a obblighi (rectius, diritti) infungibili ed incoercibili, fermi i rilievi penali della violazione ed i diversi strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento.
- 5 - In definitiva, l'opposizione al precetto spiegata da ed iscritta al Parte_1
21925/2023 è parzialmente fondata, non potendo gli obblighi derivanti dal diritto di visita essere assoggettati ad esecuzione forzata.
L'opposizione spiegata successivamente ed iscritta al 23025/2023, invece, è infondata e va rigettata.
L'esito complessivo degli autonomi giudizi, caratterizzato dal limitato accoglimento di quello anteriormente iscritto e dal rigetto di quello successivo, in uno alla causale del pagamento sotteso alle intimazioni, inducono a compensare integralmente le spese dei procedimenti riuniti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte da nei confronti di , iscritte al n. 21295/2023 ed al n. Parte_1 Controparte_1
23025/2023 del R.G., così provvede:
1. accoglie nei limiti indicati nella parte motiva l'opposizione a precetto iscritta al n. 21295/2023 R.G.;
2. rigetta l'opposizione iscritta al n. 23025/2023 R.G.;
per l'effetto,
3. dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto del 14 agosto 2023 nella parte relativa al diritto di visita della prole;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei giudizi riuniti.
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -