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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 24/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23885 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI C.F._1
PASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti ALLOCCA PASQUALE e TAGLIAFIERRO IMPERIA,
1 elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Garibaldi n. 387, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023, il ricorrente in epigrafe Contr indicato, premesso di essere dipendente dell , inquadrato dal
01/08/2018, nel profilo professionale Capo Operatori, con parametro retributivo 188; di essere stato inquadrato, per il periodo dal 01/01/2013 al
31/03/2015, nel profilo professionale Operatore Tecnico, con parametro retributivo 170; per il periodo dal 01/04/2015 al 31/07/2018, nel profilo professionale Operatore Certificatore, con parametro retributivo 180, ha esposto che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui Contr ha goduto delle ferie è stata inferiore al dovuto, in quanto l'azienda ha illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi (indennità perequativa, indennità compensativa e ticket mensa) corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta dal ricorrente.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011,
l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 9.665,22, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che
2 sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
La resistente si è costituita, eccependo, in via preliminare la prescrizione, contestando nel merito le avverse argomentazioni, concludendo per rigetto del ricorso;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto, nei limiti di seguito precisati.
1. L'istante chiede il riconoscimento del diritto all'inclusione degli emolumenti percepiti durante i periodi di servizio e indicati al punto
6 del ricorso (indennità perequativa, indennità compensativa, ticket mensa) nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti nel periodo lavorativo decorrente da gennaio 2013 ad agosto 2023.
La parte ricorrente ritiene, difatti, che ogni tipo di emolumento, tra cui rientrano le indennità in esame, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dagli stessi, siano da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
2. Va premesso, in linea di principio, che la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato costantemente che "in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicchè il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative
e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di
4 cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio"
(cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016;
9764/2000).
La soluzione della presente controversia si fonda sui principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno richiamato anche l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Ue in merito alla disciplina comunitaria delle ferie. ( cfr:: Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425; Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020,
n. 22401).
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea
n.88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (…) Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”. Dalla previsione in esame si evince la centralità del diritto alle ferie e la conseguente illegittimità delle prassi aziendali volte a limitare o scoraggiare la fruizione delle stesse da parte dei dipendenti attraverso l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
In merito al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza
16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n.
5 1, Direttiva 88/2003” va intesa nel senso per tutta la durata delle ferie annuali deve essere conservata la retribuzione ordinariamente erogata.
Le citate pronunzie della Suprema Corte di Cassazione hanno richiamato la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_1
che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Persona_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per_3
e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche
6 paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"
(v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LL e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31)”.
Come affermato dalla Suprema Corte “…l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
7 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Ne consegue che “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso in punto di diritto, si rileva che compete al giudice nazionale e del merito valutare caso per caso se sussista il rapporto di funzionalità (ovvero il nesso intrinseco, richiamato dalla sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26), Per_3
che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Tale valutazione va effettuata tenendo conto della natura della specifica voce retributiva, che – per essere inclusa nella base di calcolo – deve essere:
a) intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte;
b) deve essere finalizzata a compensare un “ disagio” specifico, derivante dallo svolgimento di tali mansioni (disagio nel senso di incomodo); c) deve essere correlata allo status professionale dell'interessato.
3. Occorre pertanto esaminare le specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente.
8 4. Nel merito delle domande proposte, come noto, la giurisprudenza di merito non ha dato una risposta univoca.
5. Alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte e della Corte di Appello di Napoli, il Tribunale ritiene di rimeditare il precedente orientamento espresso nel 2021 e, considerata l'oscillazione giurisprudenziale registratasi sulla questione relativa all'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'accordo regionale del 2011 richiamando le argomentazioni espresse dalle sentenze della
Corte di Appello, richiamate da entrambe le parti nelle note di trattazione, nonché ai principi affermati da ultimo dalla Corte di
Cassazione, sez. lav., nelle ordinanze nn. 25840/2024 e 25850/2024 del 27.9.2024, in fattispecie analoga, la cui motivazione si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Al riguardo l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art.
3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del
9 citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della
“indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa .
L'indennità compensativa/perequativa : -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” . Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne
l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
L'interpretazione delle citate norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti
10 indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa.
Da questa stessa osservazione non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata allo status professionale del lavoratore, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria e alla nozione di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Le componenti fisse e continuative del trattamento retributivo – è opportuno rimarcarlo - comunque le si definiscano, non possono essere scomputate dal concetto di retribuzione normale da agganciare al periodo delle ferie tenuto conto della loro intima connessione con il trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale, dell'espletamento delle sue mansioni. Cioè a dire, con il trattamento “ordinario”.
Di guisa che ogni interpretazione delle disposizioni dell'accordo regionale del 2011 e delle clausole dell'accordo aziendale del 2012 che dovesse condurre al disconoscimento di quelle indennità nel trattamento retributivo dovuto durante le ferie si troverebbe in contrasto con le direttive eurounitarie. ( cfr.: Corte di Appello, dell'11 settembre 2025, prodotta dalla stessa parte resistente).
6. In ordine al quantum, quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, la stessa va disattesa in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022,
n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto
11 di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, a titolo di indennità perequativa e compensativa ( richieste in ricorso ed indicate nei conteggi) ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte ricorrente disattendendo le eccezioni proposte da parte resistente sia in merito alla limitazione degli importi dovuti con riferimento alle sole ferie effettivamente godute, sia in merito al computo dei giorni di permesso i quali, come specificamente previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo
Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, prevede che “in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie”.
Al contrario il computo deve tener conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022
- che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”. Sulla base di tale accordo le domande relative all'indennità perequativa e compensativa risultano fondate limitatamente al periodo dal gennaio
2013 al giugno 2022.
12 Si richiamano, in proposito, le osservazioni espresse dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1120/2025 pubbl. il 28/05/2025, est. Stefanelli).
7. La domanda relativa ai ticket mensa si ritiene di dar continuità all'orientamento già espresso da questo Giudicante, che ha richiamato quanto affermato da altri precedenti di questo Tribunale (cfr.: est. dott. sent. 2146/2022) secondo cui “questi, a differenza Per_4
dell'indennità di mensa, regolarmente conteggiata nella base di calcolo che qui interessa (vedi accordi del 16.12.2012 e del
19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa.
La definizione dei buoni pasto non come elemento della retribuzione
"normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto, trova senz'altro conforto dal consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass.
n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n.
15629/2021)”. Né gli accordi del 25/07/2012 e del 16/12/2011 permettono di ricondurre i ticket mensa alla retribuzione “normale”. ( cfr.. in tal senso Trib. Napoli, sent. n. 2295/2022, estensore M.R.
Lombardi).
Va data continuità, quindi, al consolidato orientamento della
Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della
13 retribuzione “normale”, ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n. 16135/2020; Cass.
n. 23303/19; Cass. n. 5547/2021).
8. Per tali motivi la domanda relativa ai ticket mensa va rigettata.
9. In conclusione, ai fini della quantificazione delle somme dovute, possono essere utilizzati i conteggi attorei, seppure decurtati delle somme chieste in relazione al periodo successivo all'1.7.2022, nonché delle somme richieste a titolo di buono pasto. Ne consegue che dalle somme richieste anno per anno nei conteggi di cui al ricorso va detratta la somma di € 654,00, richiesta dal 2013 sino al giugno 2022, nonché la somma di € 422,52, complessivamente richiesta dal ricorrente nei conteggi per il periodo successivo a 1 luglio 2022.
10. Parte resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 8588,70, tenuto conto delle somme richieste anno per anno, per i titoli indicati, ( detratte le citate somme non dovute), oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi rivalutati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo
11. Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti, nonché del più ridotto accoglimento della domanda e della natura seriale della presente controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona CP_3
del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della
14 somma di € 8588,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi rivalutati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la in persona CP_3
del legale rapp.te p.t., al pagamento della residua metà delle spese di lite, liquidata tale metà in € 1500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché del contributo unificato, ove versato, con attribuzione .
Si comunichi. Napoli, il 24.09.2025 - 22/10/2025
Il Giudice
AR RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 22/10/2025 in Cancelleria
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 24/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23885 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI C.F._1
PASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti ALLOCCA PASQUALE e TAGLIAFIERRO IMPERIA,
1 elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Garibaldi n. 387, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023, il ricorrente in epigrafe Contr indicato, premesso di essere dipendente dell , inquadrato dal
01/08/2018, nel profilo professionale Capo Operatori, con parametro retributivo 188; di essere stato inquadrato, per il periodo dal 01/01/2013 al
31/03/2015, nel profilo professionale Operatore Tecnico, con parametro retributivo 170; per il periodo dal 01/04/2015 al 31/07/2018, nel profilo professionale Operatore Certificatore, con parametro retributivo 180, ha esposto che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui Contr ha goduto delle ferie è stata inferiore al dovuto, in quanto l'azienda ha illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi (indennità perequativa, indennità compensativa e ticket mensa) corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta dal ricorrente.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011,
l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 9.665,22, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che
2 sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
La resistente si è costituita, eccependo, in via preliminare la prescrizione, contestando nel merito le avverse argomentazioni, concludendo per rigetto del ricorso;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto, nei limiti di seguito precisati.
1. L'istante chiede il riconoscimento del diritto all'inclusione degli emolumenti percepiti durante i periodi di servizio e indicati al punto
6 del ricorso (indennità perequativa, indennità compensativa, ticket mensa) nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti nel periodo lavorativo decorrente da gennaio 2013 ad agosto 2023.
La parte ricorrente ritiene, difatti, che ogni tipo di emolumento, tra cui rientrano le indennità in esame, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dagli stessi, siano da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
2. Va premesso, in linea di principio, che la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato costantemente che "in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicchè il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative
e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di
4 cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio"
(cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016;
9764/2000).
La soluzione della presente controversia si fonda sui principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno richiamato anche l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Ue in merito alla disciplina comunitaria delle ferie. ( cfr:: Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425; Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020,
n. 22401).
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea
n.88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (…) Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”. Dalla previsione in esame si evince la centralità del diritto alle ferie e la conseguente illegittimità delle prassi aziendali volte a limitare o scoraggiare la fruizione delle stesse da parte dei dipendenti attraverso l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
In merito al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza
16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n.
5 1, Direttiva 88/2003” va intesa nel senso per tutta la durata delle ferie annuali deve essere conservata la retribuzione ordinariamente erogata.
Le citate pronunzie della Suprema Corte di Cassazione hanno richiamato la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_1
che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Persona_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per_3
e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche
6 paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"
(v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LL e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31)”.
Come affermato dalla Suprema Corte “…l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
7 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Ne consegue che “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso in punto di diritto, si rileva che compete al giudice nazionale e del merito valutare caso per caso se sussista il rapporto di funzionalità (ovvero il nesso intrinseco, richiamato dalla sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26), Per_3
che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Tale valutazione va effettuata tenendo conto della natura della specifica voce retributiva, che – per essere inclusa nella base di calcolo – deve essere:
a) intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte;
b) deve essere finalizzata a compensare un “ disagio” specifico, derivante dallo svolgimento di tali mansioni (disagio nel senso di incomodo); c) deve essere correlata allo status professionale dell'interessato.
3. Occorre pertanto esaminare le specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente.
8 4. Nel merito delle domande proposte, come noto, la giurisprudenza di merito non ha dato una risposta univoca.
5. Alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte e della Corte di Appello di Napoli, il Tribunale ritiene di rimeditare il precedente orientamento espresso nel 2021 e, considerata l'oscillazione giurisprudenziale registratasi sulla questione relativa all'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'accordo regionale del 2011 richiamando le argomentazioni espresse dalle sentenze della
Corte di Appello, richiamate da entrambe le parti nelle note di trattazione, nonché ai principi affermati da ultimo dalla Corte di
Cassazione, sez. lav., nelle ordinanze nn. 25840/2024 e 25850/2024 del 27.9.2024, in fattispecie analoga, la cui motivazione si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Al riguardo l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art.
3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del
9 citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della
“indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa .
L'indennità compensativa/perequativa : -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” . Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne
l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
L'interpretazione delle citate norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti
10 indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa.
Da questa stessa osservazione non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata allo status professionale del lavoratore, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria e alla nozione di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Le componenti fisse e continuative del trattamento retributivo – è opportuno rimarcarlo - comunque le si definiscano, non possono essere scomputate dal concetto di retribuzione normale da agganciare al periodo delle ferie tenuto conto della loro intima connessione con il trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale, dell'espletamento delle sue mansioni. Cioè a dire, con il trattamento “ordinario”.
Di guisa che ogni interpretazione delle disposizioni dell'accordo regionale del 2011 e delle clausole dell'accordo aziendale del 2012 che dovesse condurre al disconoscimento di quelle indennità nel trattamento retributivo dovuto durante le ferie si troverebbe in contrasto con le direttive eurounitarie. ( cfr.: Corte di Appello, dell'11 settembre 2025, prodotta dalla stessa parte resistente).
6. In ordine al quantum, quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, la stessa va disattesa in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022,
n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto
11 di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, a titolo di indennità perequativa e compensativa ( richieste in ricorso ed indicate nei conteggi) ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte ricorrente disattendendo le eccezioni proposte da parte resistente sia in merito alla limitazione degli importi dovuti con riferimento alle sole ferie effettivamente godute, sia in merito al computo dei giorni di permesso i quali, come specificamente previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo
Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, prevede che “in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie”.
Al contrario il computo deve tener conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022
- che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”. Sulla base di tale accordo le domande relative all'indennità perequativa e compensativa risultano fondate limitatamente al periodo dal gennaio
2013 al giugno 2022.
12 Si richiamano, in proposito, le osservazioni espresse dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1120/2025 pubbl. il 28/05/2025, est. Stefanelli).
7. La domanda relativa ai ticket mensa si ritiene di dar continuità all'orientamento già espresso da questo Giudicante, che ha richiamato quanto affermato da altri precedenti di questo Tribunale (cfr.: est. dott. sent. 2146/2022) secondo cui “questi, a differenza Per_4
dell'indennità di mensa, regolarmente conteggiata nella base di calcolo che qui interessa (vedi accordi del 16.12.2012 e del
19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa.
La definizione dei buoni pasto non come elemento della retribuzione
"normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto, trova senz'altro conforto dal consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass.
n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n.
15629/2021)”. Né gli accordi del 25/07/2012 e del 16/12/2011 permettono di ricondurre i ticket mensa alla retribuzione “normale”. ( cfr.. in tal senso Trib. Napoli, sent. n. 2295/2022, estensore M.R.
Lombardi).
Va data continuità, quindi, al consolidato orientamento della
Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della
13 retribuzione “normale”, ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n. 16135/2020; Cass.
n. 23303/19; Cass. n. 5547/2021).
8. Per tali motivi la domanda relativa ai ticket mensa va rigettata.
9. In conclusione, ai fini della quantificazione delle somme dovute, possono essere utilizzati i conteggi attorei, seppure decurtati delle somme chieste in relazione al periodo successivo all'1.7.2022, nonché delle somme richieste a titolo di buono pasto. Ne consegue che dalle somme richieste anno per anno nei conteggi di cui al ricorso va detratta la somma di € 654,00, richiesta dal 2013 sino al giugno 2022, nonché la somma di € 422,52, complessivamente richiesta dal ricorrente nei conteggi per il periodo successivo a 1 luglio 2022.
10. Parte resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 8588,70, tenuto conto delle somme richieste anno per anno, per i titoli indicati, ( detratte le citate somme non dovute), oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi rivalutati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo
11. Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti, nonché del più ridotto accoglimento della domanda e della natura seriale della presente controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona CP_3
del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della
14 somma di € 8588,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi rivalutati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la in persona CP_3
del legale rapp.te p.t., al pagamento della residua metà delle spese di lite, liquidata tale metà in € 1500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché del contributo unificato, ove versato, con attribuzione .
Si comunichi. Napoli, il 24.09.2025 - 22/10/2025
Il Giudice
AR RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 22/10/2025 in Cancelleria
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