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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 533/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale
di Salerno n. 1508/2023 depositata il 5/4/2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maiorino Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Nocera Inferiore via Lorenzo Fava
n. 45 - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tiepidino elettivamente domiciliata Controparte_1
in presso l'Avvocatura della Provincia in Largo Pioppi n.
1 - Appellata CP_1 CP_1
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 5/4/2023 – resa nell'ambito del procedimento instaurato dalla società nei confronti della Parte_1 Controparte_1 - ha rigettato l'opposizione proposta dalla predetta società ex art. 22 legge n. 689/1981 avverso l'ordinanza n. 25/2018/2019 del 26/11/2019 con cui la , richiamato il verbale di CP_1 CP_1
contestazione n. 16805/RU del 19/4/2018 dell' di Napoli, ha ingiunto alla Controparte_2
società il pagamento della somma di euro 46.500,00 a titolo di Parte_1
sanzione amministrativa per “ la violazione di cui al D.Lvo 152/2006 art. 188 bis c. 2 art 188 ter art
260 bis c. 1 – 2”.
In sintesi il Giudice a quo ha premesso che l'illecito amministrativo in esame involge l'omessa iscrizione della società al sistema SISTRI e l'omesso Parte_1
pagamento del relativo contributo annuale;
di poi – a fronte della difesa articolata dalla società
opponente incentrata sul fatto che al momento della contestazione il trasporto aveva ad oggetto rifiuti non pericolosi recanti il codice CER 160103 classificati come “ pneumautici fuori uso” – ha posto in risalto che ai fini della configurazione dell'illecito sub iudice assume rilevanza non già la natura del rifiuto trasportato al momento della contestazione quanto piuttosto l'attività esercitata dalla società ricorrente. In particolare il Tribunale ha così argomentato: << Nel caso di specie la società
ricorrente , esercente attività di autotrasporto per conto terzi su territorio nazionale ed estero, risulta
iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con riferimento anche alla categoria 5 “ raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi” ( cfr. visura CCIAA in atti), di tal che deve ritenersi che la sanzione
amministrativa sia relativa , per ciò solo, alla mancata iscrizione al SISTRI in ragione dell'attività
esercitata e non già in relazione alla singola spedizione effettuata ed oggetto del verbale di
accertamento >> ; inoltre ha evidenziato che la , in qualità di attrice in senso Controparte_1
sostanziale, attraverso la documentazione prodotta in giudizio ha provato la violazione contestata.
1.1. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello Parte_1
con ricorso depositato il 19/5/2023; ha criticato la pronuncia impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario. 1.2., La , costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
1.3.La Corte all'udienza del 16/5/2024, all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. L'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata.
3. L' appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo che l'illecito amministrativo contestato ha ad oggetto il singolo trasporto di rifiuti effettuato dalla società Parte_1
al momento dell'accertamento e non già l'attività espletata dalla predetta società come
[...]
emerge dal fatto che è stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 260 bis comma 2 del D.lgs. n.
152/2006 per il trasporto di rifiuti pericolosi senza iscrizione al SISTRI, ossia al Sistema di tracciabilità dei rifiuti e non già la sanzione prevista dall'art. 260 bis comma 1 del D.lgs n. 152/2006
per la mancata iscrizione della società al SISTRI. Il Giudice di prime cure, pertanto, non avrebbe dovuto focalizzare l'attenzione sul fatto che la società ricorrente non fosse iscritta al SISTRI, ma avrebbe dovuto verificare se il rifiuto trasportato al momento dell'accertamento fosse pericoloso,
atteso che soltanto per i rifiuti pericolosi vi era l'obbligo, oggi soppresso, dell'iscrizione al SISTRI.
Ebbene – osserva l'appellante – i rifiuti trasportati dalla società Parte_1
al momento del controllo, trattandosi di “ “pneumatici fuori uso” identificati con il codice CER
, non erano pericolosi sicchè il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione ed Num_1
annullare l'ordinanza ingiunzione. Il Giudice a quo – prosegue l'appellante - erroneamente ha affermato che la , in qualità di attore in senso sostanziale, ha provato la violazione Controparte_1
contestata posto che il predetto ente pubblico non ha dimostrato né la pericolosità dei rifiuti trasportati al momento della contestazione né la natura professionale e non occasionale dell'attività di trasporto espletata dalla società . Parte_1
Le censure sono prive di pregio.
In primis occorre esaminare il quadro normativo di riferimento in ordine all'illecito amministrativo
sub iudice oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. 25/2018/2019 emessa il 26/11/2019 dalla CP_1 nei confronti della società , con la precisazione che
[...] Parte_1
in tema di sanzioni amministrative i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica fissati dall'art. 1 della legge n. 689/1981 comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge vigente al tempo del suo verificarsi ( cfr. Cass. n. 29411/2011; Cass. n. 14959/2009;
Cass. n. 21584/2007; cfr. anche Cass. n. 4188/2024 in motivazione).
Orbene procedendo all'analisi delle disposizioni normative richiamate nel verbale di accertamento del 19/4/2018 e nell'ordinanza ingiunzione del 26/11/2019, il Collegio osserva che l'art. 188 ter del
D.lgs. n. 152/2006 - nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame e,
dunque, vigente all'epoca di commissione della condotta illecita in esame che va individuata nel
19/4/2018 epoca dell'accertamento effettuato dalla di Napoli – prevede che “ Controparte_2
sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188
bis, comma 2 lett.a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le
imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale o che effettuano operazioni di trattamento,
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i
nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”; a sua volta l'art. 260 bis del D.lgs n.
152/2006 al comma 1 dispone che “ i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini
previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilasecento euro a
quindicimilacinquecento euro;
in caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantremila euro”; il successivo comma 2 sancisce che “ i soggetti che omettono nei termini previsti il pagamento del contributo per l'iscrizione al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a),
sono puniti con una sanzione amministrativa da duemilasecento euro a quindicimilacinquecento
euro; in caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantremila euro”. Dalla disamina delle suindicate disposizioni normative, puntualmente riportate sia nel verbale di contestazione sia nell'ordinanza ingiunzione, emerge chiaramente che l'illecito amministrativo ascritto alla società – come correttamente evidenziato dal Parte_1
Tribunale - si è concretizzato nel fatto che la società non ha provveduto all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), essendovi obbligata in ragione della espletata attività
di trasporto a titolo professionale di rifiuti speciali pericolosi.
In particolare nel verbale di contestazione del 19/4/2018 espressamente si legge : “ è emerso che la
società , esercente attività di autotrasporti, non risulta iscritta Parte_1
al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per le seguenti tipologie : rifiuti speciali
pericolosi, nonché raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”…; si accerta la mancata iscrizione al
Sistri e l'omesso pagamento da parte della società del Parte_1
contributo annuale per l'iscrizione al Sistri di cui all'art. 188 bis comma 2 lett. a) e art. 188 ter del
D.lgs n. 152/2006…; alla luce di quanto finora esposto il funzionario operante contesta … la
violazione dell'art. 188 bis comma 2 lett. a) e dell'art. 188 ter del D.Lgs n. 152/2006; configurandosi
la fattispecie di cui all'art. 260 bis comma 1 e 2 D.Lgs n. 152/2006 per la quale è prevista la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.500,00 euro a 93.000,00 euro, si trasmette il presente verbale
alla Provincia di Salerno…”.
Ne consegue che non vi è spazio per la tesi dell'appellante che - trascurando di considerare il quadro normativo di riferimento richiamato nel verbale di contestazione e nell'ordinanza di ingiunzione e la descrizione del fatto contestato contenuta nel suindicato verbale di contestazione - ha sostenuto che il Giudice a quo avrebbe dovuto verificare la tipologia del rifiuto trasportato dalla società Parte_1
al momento del controllo effettuato dall' di Napoli
[...] Parte_1 Controparte_2
e atteso il carattere non pericoloso del rifiuto pervenire all'accoglimento dell'opposizione e all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
La Corte, inoltre, replicando ad uno specifico rilievo dell'appellante inerente all'onere della prova,
ritiene che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità
all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi ( cfr. Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 2363/2005).
Il Giudice di prime cure, infatti, valorizzando i dati riportati nella visura della camera di commercio prodotta in giudizio dalla , ha correttamente affermato che la società CP_1 CP_1 [...]
risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali anche per “la Parte_1
categoria 5 – raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” e, dunque, rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione al sistema Sistri contemplati dall'art. 188 ter D.Lgs nella formulazione vigente all'epoca dei fatti ( cfr. visura in atti).
Va, infine, evidenziato che la suindicata iscrizione comprova che la società appellante svolge l'attività
di trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale.
4. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè la società va condannata al pagamento delle spese Pt_1 Parte_1
processuali in favore della;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, Controparte_1
secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti della avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1508/2023 emessa il 5/4/2023 e depositata in pari data , così
provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la società al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio in favore della , spese che liquida in euro 4.966,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 16/5/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr.ssa Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 533/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale
di Salerno n. 1508/2023 depositata il 5/4/2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maiorino Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Nocera Inferiore via Lorenzo Fava
n. 45 - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tiepidino elettivamente domiciliata Controparte_1
in presso l'Avvocatura della Provincia in Largo Pioppi n.
1 - Appellata CP_1 CP_1
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 5/4/2023 – resa nell'ambito del procedimento instaurato dalla società nei confronti della Parte_1 Controparte_1 - ha rigettato l'opposizione proposta dalla predetta società ex art. 22 legge n. 689/1981 avverso l'ordinanza n. 25/2018/2019 del 26/11/2019 con cui la , richiamato il verbale di CP_1 CP_1
contestazione n. 16805/RU del 19/4/2018 dell' di Napoli, ha ingiunto alla Controparte_2
società il pagamento della somma di euro 46.500,00 a titolo di Parte_1
sanzione amministrativa per “ la violazione di cui al D.Lvo 152/2006 art. 188 bis c. 2 art 188 ter art
260 bis c. 1 – 2”.
In sintesi il Giudice a quo ha premesso che l'illecito amministrativo in esame involge l'omessa iscrizione della società al sistema SISTRI e l'omesso Parte_1
pagamento del relativo contributo annuale;
di poi – a fronte della difesa articolata dalla società
opponente incentrata sul fatto che al momento della contestazione il trasporto aveva ad oggetto rifiuti non pericolosi recanti il codice CER 160103 classificati come “ pneumautici fuori uso” – ha posto in risalto che ai fini della configurazione dell'illecito sub iudice assume rilevanza non già la natura del rifiuto trasportato al momento della contestazione quanto piuttosto l'attività esercitata dalla società ricorrente. In particolare il Tribunale ha così argomentato: << Nel caso di specie la società
ricorrente , esercente attività di autotrasporto per conto terzi su territorio nazionale ed estero, risulta
iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con riferimento anche alla categoria 5 “ raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi” ( cfr. visura CCIAA in atti), di tal che deve ritenersi che la sanzione
amministrativa sia relativa , per ciò solo, alla mancata iscrizione al SISTRI in ragione dell'attività
esercitata e non già in relazione alla singola spedizione effettuata ed oggetto del verbale di
accertamento >> ; inoltre ha evidenziato che la , in qualità di attrice in senso Controparte_1
sostanziale, attraverso la documentazione prodotta in giudizio ha provato la violazione contestata.
1.1. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello Parte_1
con ricorso depositato il 19/5/2023; ha criticato la pronuncia impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario. 1.2., La , costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
1.3.La Corte all'udienza del 16/5/2024, all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. L'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata.
3. L' appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo che l'illecito amministrativo contestato ha ad oggetto il singolo trasporto di rifiuti effettuato dalla società Parte_1
al momento dell'accertamento e non già l'attività espletata dalla predetta società come
[...]
emerge dal fatto che è stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 260 bis comma 2 del D.lgs. n.
152/2006 per il trasporto di rifiuti pericolosi senza iscrizione al SISTRI, ossia al Sistema di tracciabilità dei rifiuti e non già la sanzione prevista dall'art. 260 bis comma 1 del D.lgs n. 152/2006
per la mancata iscrizione della società al SISTRI. Il Giudice di prime cure, pertanto, non avrebbe dovuto focalizzare l'attenzione sul fatto che la società ricorrente non fosse iscritta al SISTRI, ma avrebbe dovuto verificare se il rifiuto trasportato al momento dell'accertamento fosse pericoloso,
atteso che soltanto per i rifiuti pericolosi vi era l'obbligo, oggi soppresso, dell'iscrizione al SISTRI.
Ebbene – osserva l'appellante – i rifiuti trasportati dalla società Parte_1
al momento del controllo, trattandosi di “ “pneumatici fuori uso” identificati con il codice CER
, non erano pericolosi sicchè il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione ed Num_1
annullare l'ordinanza ingiunzione. Il Giudice a quo – prosegue l'appellante - erroneamente ha affermato che la , in qualità di attore in senso sostanziale, ha provato la violazione Controparte_1
contestata posto che il predetto ente pubblico non ha dimostrato né la pericolosità dei rifiuti trasportati al momento della contestazione né la natura professionale e non occasionale dell'attività di trasporto espletata dalla società . Parte_1
Le censure sono prive di pregio.
In primis occorre esaminare il quadro normativo di riferimento in ordine all'illecito amministrativo
sub iudice oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. 25/2018/2019 emessa il 26/11/2019 dalla CP_1 nei confronti della società , con la precisazione che
[...] Parte_1
in tema di sanzioni amministrative i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica fissati dall'art. 1 della legge n. 689/1981 comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge vigente al tempo del suo verificarsi ( cfr. Cass. n. 29411/2011; Cass. n. 14959/2009;
Cass. n. 21584/2007; cfr. anche Cass. n. 4188/2024 in motivazione).
Orbene procedendo all'analisi delle disposizioni normative richiamate nel verbale di accertamento del 19/4/2018 e nell'ordinanza ingiunzione del 26/11/2019, il Collegio osserva che l'art. 188 ter del
D.lgs. n. 152/2006 - nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame e,
dunque, vigente all'epoca di commissione della condotta illecita in esame che va individuata nel
19/4/2018 epoca dell'accertamento effettuato dalla di Napoli – prevede che “ Controparte_2
sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188
bis, comma 2 lett.a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le
imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale o che effettuano operazioni di trattamento,
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i
nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”; a sua volta l'art. 260 bis del D.lgs n.
152/2006 al comma 1 dispone che “ i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini
previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilasecento euro a
quindicimilacinquecento euro;
in caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantremila euro”; il successivo comma 2 sancisce che “ i soggetti che omettono nei termini previsti il pagamento del contributo per l'iscrizione al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a),
sono puniti con una sanzione amministrativa da duemilasecento euro a quindicimilacinquecento
euro; in caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantremila euro”. Dalla disamina delle suindicate disposizioni normative, puntualmente riportate sia nel verbale di contestazione sia nell'ordinanza ingiunzione, emerge chiaramente che l'illecito amministrativo ascritto alla società – come correttamente evidenziato dal Parte_1
Tribunale - si è concretizzato nel fatto che la società non ha provveduto all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), essendovi obbligata in ragione della espletata attività
di trasporto a titolo professionale di rifiuti speciali pericolosi.
In particolare nel verbale di contestazione del 19/4/2018 espressamente si legge : “ è emerso che la
società , esercente attività di autotrasporti, non risulta iscritta Parte_1
al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per le seguenti tipologie : rifiuti speciali
pericolosi, nonché raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”…; si accerta la mancata iscrizione al
Sistri e l'omesso pagamento da parte della società del Parte_1
contributo annuale per l'iscrizione al Sistri di cui all'art. 188 bis comma 2 lett. a) e art. 188 ter del
D.lgs n. 152/2006…; alla luce di quanto finora esposto il funzionario operante contesta … la
violazione dell'art. 188 bis comma 2 lett. a) e dell'art. 188 ter del D.Lgs n. 152/2006; configurandosi
la fattispecie di cui all'art. 260 bis comma 1 e 2 D.Lgs n. 152/2006 per la quale è prevista la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.500,00 euro a 93.000,00 euro, si trasmette il presente verbale
alla Provincia di Salerno…”.
Ne consegue che non vi è spazio per la tesi dell'appellante che - trascurando di considerare il quadro normativo di riferimento richiamato nel verbale di contestazione e nell'ordinanza di ingiunzione e la descrizione del fatto contestato contenuta nel suindicato verbale di contestazione - ha sostenuto che il Giudice a quo avrebbe dovuto verificare la tipologia del rifiuto trasportato dalla società Parte_1
al momento del controllo effettuato dall' di Napoli
[...] Parte_1 Controparte_2
e atteso il carattere non pericoloso del rifiuto pervenire all'accoglimento dell'opposizione e all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
La Corte, inoltre, replicando ad uno specifico rilievo dell'appellante inerente all'onere della prova,
ritiene che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità
all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi ( cfr. Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 2363/2005).
Il Giudice di prime cure, infatti, valorizzando i dati riportati nella visura della camera di commercio prodotta in giudizio dalla , ha correttamente affermato che la società CP_1 CP_1 [...]
risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali anche per “la Parte_1
categoria 5 – raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” e, dunque, rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione al sistema Sistri contemplati dall'art. 188 ter D.Lgs nella formulazione vigente all'epoca dei fatti ( cfr. visura in atti).
Va, infine, evidenziato che la suindicata iscrizione comprova che la società appellante svolge l'attività
di trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale.
4. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè la società va condannata al pagamento delle spese Pt_1 Parte_1
processuali in favore della;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, Controparte_1
secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti della avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1508/2023 emessa il 5/4/2023 e depositata in pari data , così
provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la società al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio in favore della , spese che liquida in euro 4.966,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 16/5/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr.ssa Maria Assunta Niccoli