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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso a seguito del deposito delle note ex art 127 ter c.p,c. la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 25962 del 2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad OGGETTO: RIPETIZIONE INDEBITO, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Gambardella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rap.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28 novembre 2024 parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Per le causali indicate in ricorso, dichiarare illegittima, la trattenuta mensile effettuata a titolo di
“recupero indebiti: piano rateale” sulla pensione cat inv civ n. 07848161 del ricorrente a decorrere dal mese di marzo 2024 per il recupero dell'indebito di cui alla comunicazione di riliquidazione del 30/03/2018 dell'importo di euro 8.762,90 ed alle successive comunicazioni del 16/11/2018 e CP_ 11/01/2024; ordinare all' la cessazione delle trattenute di cui al capo che precede con condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore del ricorrente di tutte le somme recuperate e recuperande, da quantificarsi in separata sede, essendo tutt'ora in corso la trattenuta, oltre interessi legali. CP_ Condannare l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”. In punto di fatto allegava di essere titolare di pensione n. 0784816 categoria INVCIV. Precisava, altresì, che l' in data 30.03.2018 comunicava l'indebita percezione dell'indennità di CP_1 accompagnamento e che, l'11.01.2024 avrebbe provveduto al recupero delle somme indebite attraverso una trattenuta mensile del 20% sulla pensione cat inv civ n. 07848161 dalla prima data utile. In diritto deduceva la violazione di cui all'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e agli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002. Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda rilevando che le trattenute operavano sul CP_1 medesimo rapporto di natura assistenziale. All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., lette e considerate le stesse, la causa è stata decisa.
Nel caso in esame, è incontestato che il ricorrente sia debitore delle somme erogate a titolo di maggiorazione sociale e per l'importo calcolato. Quale motivo di illegittimità della richiesta formulata dall' , il ricorrente deduce l'applicazione CP_1 del limite del quinto, della corresponsione della pensione minima e, soprattutto, l'inapplicabilità dell'art 69 della L.n 153 del 1969. Ed invero, come affermato da giurisprudenza consolidata e di recente ribadito da Cass., 23/03/2017,
n. 7474 “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte;
resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza”. Costituisce espressione di quanto affermato quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16349 del 24/07/2007 secondo cui "qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i medesimi titoli, CP_1 di somme indebitamente percepite, è ammissibile la cd. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale".
Il caso riguardava, però, somme indebitamente percepite per indennità di accompagnamento e, quindi, per prestazioni assistenziali, per cui non veniva in applicazione la citata disposizione di cui al comma 262, che vale solo per le prestazioni pensionistiche. Non sono pertanto applicabili nella fattispecie in esame le sentenze citate ed, in particolare, quella pronunciata da questo stesso Tribunale in cui le prestazioni avevano origine da titoli diversi contrariamente a quanto sussistente nel caso di specie.
Come sottolineato dalla Corte nel precedente citato, non era sufficiente genericamente allegare ai fini della applicazione della cd. compensazione impropria, che sia l'indennità di accompagnamento che l'assegno sociale sono prestazioni assistenziali dovendosi, invece, verificare nel merito la sussistenza del medesimo requisito costitutivo che come precisato è, appunto, costituito dalla invalidità.
Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att. cpc.
PQM
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese del giudizio.
Si comunichi Napoli, 04.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi