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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 23931/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 3.2.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 23931 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio
Mazzocchi e Anna Daria Provitera presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Caserta, alla Via Pollio n. 18, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari, Via Emanuele
Mola n.34 presso lo studio dell'avv. Michele Amato che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8.10.2022, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
6048/2022, depositato in data 31.8.2022 e regolarmente notificato in pari data, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la Controparte_1 somma di € 48.285,56, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di corrispettivo per la vendita di carburante.
In particolare l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore di quello di Cassino, l'inesistenza del credito, fondato su fatture, per non aver ricevuto la merce oggetto del d.i., evidenziando altresì l'inadempimento della opposta in ordine a vendita di altro carburante non oggetto del presente giudizio.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (9.3.2023) veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 3 …
ritenuto che l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata, ai sensi dell'art. 1498 comma 3 c.c.;
osservato che il credito è fondato non solo su fatture ma anche su dei
DAS, su cui l'opponente non ha minimamente preso posizione con l'atto di opposizione (limitandosi ad un generico disconoscimento tardivamente, con le note del 2.3.2023); rilevato che l'eccezione di inadempimento non solo riguarda altre forniture estranee al presente giudizio, ma la stessa, oltre ad essere non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, è stata sollevata per la prima volta nel presente giudizio, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 6048/22.”.
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 4.12.2023).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
7.1. In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, la stessa è inammissibile prima ancora che infondata.
E' noto che “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. n.
31121/2024).
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 4 Nel caso in esame l'opponente non ha dedotto e provato di non avere, nel circondario di Napoli, uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Come già precisato in prima udienza, l'eccezione sarebbe comunque infondata.
Parte opponente ha discettato in ordine ai principi espressi da Cass. S.U.
17989/2026 che, nel caso in esame, non hanno alcun rilievo.
Invero in quel caso non si discuteva di una vendita di bei mobili per i quali, in caso di mancato pagamento immediato, l'obbligazione va eseguita presso la sede del creditore, ex art. 1498 comma 3 c.c..
“La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti” (Cass. n. 32692/2019).
7.2. Nel merito non può che ribadirsi come il credito è fondato non solo su fatture, ma anche su dei DAS, su cui l'opponente non ha minimamente preso posizione con l'atto di opposizione (limitandosi ad un generico disconoscimento tardivamente, ex art. 214 c.p.c., con le note del 2.3.2023).
7.3. In ordine ai presunti inadempimenti dell'opposta, infine, non solo trattasi di contestazioni sollevate solo in questo giudizio e peraltro estranee al thema decidendum, ma in ogni caso le stesse appaiono del tutto irrilevanti.
Parte opponente, difatti, non ha nemmeno indicato quale sarebbe il danno-conseguenza subito, il relativo valore economico, al fine di operare, in ipotesi, una compensazione tra crediti.
Tale precisazione non è presente in alcun atto, tanto da nulla indicare nelle conclusioni né con l'atto di citazione né con le note conclusive
(non è stata viceversa depositata la prima memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c.).
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 5 Conseguentemente l'inadempimento dell'opposta, asserito e non provato, risulterebbe essere comportamento “neutro”, privo di qualsiasi rilevanza.
Conseguentemente l'opposizione non può che essere rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 52.000,00), ma con gli aumenti di cui all'art. 4 comma 1-bis DM cit..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.951,70per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Michele
Amato, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 23931/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 3.2.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 23931 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio
Mazzocchi e Anna Daria Provitera presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Caserta, alla Via Pollio n. 18, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari, Via Emanuele
Mola n.34 presso lo studio dell'avv. Michele Amato che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8.10.2022, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
6048/2022, depositato in data 31.8.2022 e regolarmente notificato in pari data, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la Controparte_1 somma di € 48.285,56, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di corrispettivo per la vendita di carburante.
In particolare l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore di quello di Cassino, l'inesistenza del credito, fondato su fatture, per non aver ricevuto la merce oggetto del d.i., evidenziando altresì l'inadempimento della opposta in ordine a vendita di altro carburante non oggetto del presente giudizio.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (9.3.2023) veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 3 …
ritenuto che l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata, ai sensi dell'art. 1498 comma 3 c.c.;
osservato che il credito è fondato non solo su fatture ma anche su dei
DAS, su cui l'opponente non ha minimamente preso posizione con l'atto di opposizione (limitandosi ad un generico disconoscimento tardivamente, con le note del 2.3.2023); rilevato che l'eccezione di inadempimento non solo riguarda altre forniture estranee al presente giudizio, ma la stessa, oltre ad essere non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, è stata sollevata per la prima volta nel presente giudizio, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 6048/22.”.
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 4.12.2023).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
7.1. In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, la stessa è inammissibile prima ancora che infondata.
E' noto che “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. n.
31121/2024).
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 4 Nel caso in esame l'opponente non ha dedotto e provato di non avere, nel circondario di Napoli, uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Come già precisato in prima udienza, l'eccezione sarebbe comunque infondata.
Parte opponente ha discettato in ordine ai principi espressi da Cass. S.U.
17989/2026 che, nel caso in esame, non hanno alcun rilievo.
Invero in quel caso non si discuteva di una vendita di bei mobili per i quali, in caso di mancato pagamento immediato, l'obbligazione va eseguita presso la sede del creditore, ex art. 1498 comma 3 c.c..
“La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti” (Cass. n. 32692/2019).
7.2. Nel merito non può che ribadirsi come il credito è fondato non solo su fatture, ma anche su dei DAS, su cui l'opponente non ha minimamente preso posizione con l'atto di opposizione (limitandosi ad un generico disconoscimento tardivamente, ex art. 214 c.p.c., con le note del 2.3.2023).
7.3. In ordine ai presunti inadempimenti dell'opposta, infine, non solo trattasi di contestazioni sollevate solo in questo giudizio e peraltro estranee al thema decidendum, ma in ogni caso le stesse appaiono del tutto irrilevanti.
Parte opponente, difatti, non ha nemmeno indicato quale sarebbe il danno-conseguenza subito, il relativo valore economico, al fine di operare, in ipotesi, una compensazione tra crediti.
Tale precisazione non è presente in alcun atto, tanto da nulla indicare nelle conclusioni né con l'atto di citazione né con le note conclusive
(non è stata viceversa depositata la prima memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c.).
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 5 Conseguentemente l'inadempimento dell'opposta, asserito e non provato, risulterebbe essere comportamento “neutro”, privo di qualsiasi rilevanza.
Conseguentemente l'opposizione non può che essere rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 52.000,00), ma con gli aumenti di cui all'art. 4 comma 1-bis DM cit..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.951,70per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Michele
Amato, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23931/2022 r.g.a.c. Pag. 6