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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1022/2024R.G. Cont. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...], cittadino italiano, C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...], cittadina romena C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Giacinto Collegno n. 7, presso lo studio dell'avv. Tamara BELTRAME che li rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1. La casa coniugale, sita in Leinì (TO), Via Torino n. 162, di proprietà esclusiva del signor
resterà nella disponibilità di quest'ultimo, con i beni che la arredano, in Parte_1
quanto la moglie se ne è già allontanata, con il consenso del marito, per trasferirsi in Romania
con la figlia, ove dispone di adeguata sistemazione abitativa in Sibiu, portando con sé i propri
effetti personali. 2. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore
interesse per i figli, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute,
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, mentre
le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere decise anche disgiuntamente dai
genitori. Al fine di evitare che la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei coniugi possa
ostacolare le scelte che riguardano la minore, il signor presta preventivo Parte_1
consenso e delega sin d'ora la moglie a compiere gli atti e ad apporre la firma per suo conto sui
moduli inerenti le attività scolastiche e le prestazioni sanitarie afferenti la figlia.
3. La figlia avrà residenza ed abitazione principale presso la madre, la quale si impegna a Per_1
tenere informato il padre dell'indirizzo dell'abitazione ove si stabilirà con la minore e degli
eventuali cambi di residenza.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi diretti tra i genitori, e, in difetto
di accordo, in considerazione della distanza tra i rispettivi luoghi di residenza e tenuto conto
degli impegni lavorativi e delle necessità di entrambi i genitori, con le seguenti modalità di visita:
• Il padre si recherà in Romania due o tre volte all'anno per trascorrere con la figlia il fine
settimana o un periodo più prolungato, secondo le proprie possibilità lavorative e la disponibilità
di voli aerei per la predetta destinazione estera, con preavviso alla moglie di almeno una
settimana;
• La madre si impegna a portare la figlia in Italia per far visita al padre almeno due volte all'anno,
e specificatamente:
• Durante le vacanze pasquali, per almeno una settimana;
• Durante le vacanze estive, almeno due settimane consecutive, in periodo da concordarsi tra i
genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il signor si impegna a versare alla signora , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma
mensile di € 180,00 (centottanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le
spese scolastiche, le spese mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle sportive, ludico-
ricreative e in generale straordinarie inerenti la figlia, purchè previamente concordate o necessitate e successivamente documentate, così come suddivise e disciplinate dal Protocollo
d'Intesa del 24.06.2016 tra il Tribunale Ordinario di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea,
saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. I coniugi si riconoscono economicamente autonomi e dichiarano di rinunciare reciprocamente
a qualsivoglia richiesta di carattere economico per il proprio mantenimento.
7. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e patrimoniale tra gli stessi
pendente e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia altro titolo o ragione.
8. Il signor presta il consenso all'espatrio e al trasferimento in Romania Parte_1
della moglie con la figlia minore altresì consentendo alla signora Per_1 CP_1
l'espletamento delle relative pratiche amministrative;
in ogni caso, i coniugi si
[...]
danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento equivalente
valido per l'espatrio.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM BR LI esprime parere favorevole”, in data del 24/05/2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.4.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio a Leinì (TO) il 14.02.22, con rito civile, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Leinì (TO)
Parte I Serie A N.1);
- dall'unione dei coniugi é nata la figlia nata a [...] il Persona_2
07/06/2020, con doppia cittadinanza (italiana e romena);
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 19 novembre 2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile a Leinì (TO) il 14.02.22, in regime di separazione dei beni
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Leinì (TO) Parte I Serie A N.1).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
sopra riportate - che hanno contratto matrimonio con rito civile a Leinì (TO) il 14.02.22,
in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune
di Leinì (TO) Parte I Serie A N.1)- ;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025. IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)