Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2037/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 28.1.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2037/2018
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.ta in Parte_1
Napoli alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 98, presso lo studio dell'Avv.
CUOMO RODOLFO, dal quale è rappr.ta e difea in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
, , elett.te dom.ti in Nola, Controparte_1 Controparte_2
alla Via Cimitile n. 60 presso lo studio dell'Avv. Iasonna Lucia, unitamente agli
AVV. CAPO GIOVANNI, dai CP_3 Controparte_4
1
- CONVENUTI
, Controparte_5
- CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n.
4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi-
mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con la proposizione della odierna domanda, la Parte_2
, sulla premessa di essere proprietaria dell'autovettura marca Audi mod.
[...]
A6 tg. DC087SC, nonché dell'autovettura marca Audi mod. A3 Cabrio tg.
DV985XW, ha adito l'intestato Tribunale affinché condannasse CP_6
e alla restituzione dei veicoli
[...] Controparte_2 Controparte_5
predetti, oltre al risarcimento dei danni meglio indicati in citazione.
Costituitisi in giudizio, e hanno contesta- Controparte_1 Controparte_2
to la fondatezza delle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda.
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Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la versione fornita dalla società at-
trice, le auto per cui è causa sarebbero state concesse in comodato alla convenuta
– ma, di fatto, utilizzate dai convenuti e CP_5 Controparte_1 CP_2
– e che le stesse sarebbero detenute dai convenuti senza titolo, all'esito
[...]
della richiesta di restituzione formulata dalla , prima della instaurazione del Pt_1
presente giudizio.
Precisato che tra le parti del processo, come dalle medesime sostenuto, sussiste un rapporto di parentela, oltre a far parte di svariate comuni compagini sociali, di tale vicenda i convenuti hanno fornito una narrazione del tutto diversa, sostenen-
do che l'utilizzo di queste auto da parte degli stessi rientrasse in più ampi accordi relativi alla gestione delle attività imprenditoriali svolte dai CP_2
Orbene, le risultanze istruttorie non hanno in alcun modo confermato la versione attorea ed, in particolare, che le auto per cui è causa siano state cedute a titolo di comodato d'uso alla convenuta contumace, , ciò che, se- Controparte_5
condo quanto intenderebbe dimostrare la società attrice, legittimerebbe l'odierna pretesa restitutoria avendo la comodante ripetutamente richiesto, senza esito, la restituzione delle stesse.
Ed, infatti, le deposizioni rese dal teste escusso (cfr., verbale Testimone_1
di udienza del 9.11.2021) non appaiono in alcun modo decisive, essendosi questo limitato a dichiarare – ma la circostanza è, comunque, incontestata – che le auto in questione sono utilizzate dai convenuti, senza nulla riferire circa il titolo all'origine di tale utilizzo (né, per vero, il capo testimoniale formulato dalla dife-
sa attorea riferiva alcunché al riguardo).
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A fronte di tale carenza probatoria, il Tribunale ritiene che la tesi dei convenuti, i quali sostanzialmente riconducono l'utilizzo delle autovetture in esame alla pras-
si, invalsa tra i fratelli di utilizzo di diverse autovetture, solo formal- CP_2
mente intestate alle società di interesse della famiglia, trovi convincente riscontro nella sentenza in atti n. 1734/2016, con la quale l'intestato Tribunale ha assolto i convenuti e dal reato di appropriazione Controparte_1 Controparte_2
indebita, proprio in riferimento alle auto per cui è causa.
Orbene, le risultanze di cui al processo penale appaiono rilevanti anche in questa sede, almeno limitatamente alla prova dei fatti storici all'origine della odierna controversia. Ed, infatti, il giudice penale ha evidenziato come, all'esito della istruttoria dibattimentale, “seppure le autovetture… risultassero formalmente in-
testate alle società di cui è amministratore unico l'odierno imputato, è emersa
una gestione della società e dei beni intestati alla stessa per nulla improntata a
canoni di formalismo e certezza” (cfr, pagina 5 della predetta decisione), eviden-
ziando quanto riferito dal teste , il quale aveva dichiarato che Testimone_2
“era abitudine delle società amministrate dalla famiglia acquistare au- CP_2
tovetture ed intestarle alla società”.
Pertanto, essendo stata provata la ricorrenza di accordi tra le parti, relativi all'utilizzo delle automobili in esame da parte dei convenuti, (potendo, dunque,
spiegarsi l'odierna richiesta restitutoria alla luce della dedotta e comprovata con-
flittualità emersa nell'ambito delle relazioni familiari de quibus, più che alla luce di un comodato d'uso non dimostrato), la domanda deve essere rigettata.
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Va, parimenti, rigettata – per come formulata - la domanda tesa al risarcimento dei danni derivanti, secondo la tesi attorea, dalla sussistenza “dei dedotti antigiu-
ridici comportamenti” e tanto in ragione della dimostrata insussistenza delle con-
dotte illegittime denunciate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla per spese per la convenuta , attesa la contumacia della stessa. CP_5
PQM
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in €.
3.809, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) nulla per spese per Controparte_5
Così deciso in Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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