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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9091/22 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Eugenia Novembre e dall'avv. Anna De Giorgi, come da mandato in atti
OPPONENTE
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Capoti, come da mandato in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.11.22 il proponeva Parte_1
opposizione avverso al d.i. 2117/22, notificatogli in data 18.10.22, inerente il pagamento della retta relativa a due stranieri, presuntivamente minori, ricoverati presso la struttura gestita dall'opposta a seguito di scarcerazione;
assumeva, a sostegno della parziale insussistenza della pretesa creditoria articolata in proprio danno, di aver disposto in data 28.12.21, tramite i propri Servizi Sociali, il ricovero dei suddetti soggetti a seguito della richiesta urgente inoltrata dalla Questura di formulata in ossequio al provvedimento emesso dal Tribunale per i Pt_1
Part Minorenni di Bari;
precisava che, all'esito degli accertamenti effettuati dall' fosse emerso che i medesimi avessero già raggiunto la maggiore età, precisando di averne disposto, in data 12.1.22 l'immediata dimissione;
rimarcava, pertanto, che alcun costo potesse esserle posto a carico a titolo di retta per il periodo successivo a tale data, sicchè chiedeva che le somme effettivamente spettanti all'opposta fossero rideterminate nell'importo di € 3.213,13.
costituendosi, evidenziava che la Controparte_2
permanenza preso la propria comunità dei due soggetti inizialmente ritenuti minori si fosse protratta, rispettivamente, sino al 4.2.22 e sino al 10.2.22 e fosse cessata successivamente alla ricezione delle indicazioni contenute nei provvedimenti del
Ministero dell'Interno versati in atti;
contestava che in data 12.1.22 il Comune avesse telefonicamente comunicato la necessità di dimissione di costoro dalla comunità, rimarcando che, comunque, in assenza di un'autorizzazione formale, alcuna allontanamento sarebbe risultato possibile dalla propria struttura;
indicava che la permanenza nelle comunità educative fosse consentita sino ai 25 anni ed instava, pertanto, per l'emissione di provvedimento ex art. 648 c.p.c. e per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento emesso in data 3.5.23 il d.i. opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente all'importo di € 3.213,13; contestualmente, ritenuto ultroneo l'espletamento dell'attività istruttoria delineata dall'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 24.4.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, giovi osservare come risulti in contestazione in questa sede unicamente la sussistenza, in capo all'opposta, del diritto a percepire la retta per il ricovero relativa a due soggetti ritenuti minori, ma dei quali era successivamente stata accertata la maggiore età, per il periodo ricompreso tra il dal 14.1.22 ed il
10.2.22; il comune, in particolare, fonda le proprie contestazioni sull'assunto che in data 12.1.22 i propri Servizi sociali avessero comunicato per via telefonica alla struttura la possibilità di dimettere i medesimi, rivelatisi maggiorenni, inferendo che da tale data il loro stazionamento in loco avrebbe dovuto cessare.
Risulta evidente che tale comunicazione, avvenuta per le vie brevi, quand' anche fosse stata provata, non potrebbe avuto svolgere alcuna incidenza dirimente sulla permanenza dei ricoverati – dei quali non si conoscevano provenienza, generalità
e data di nascita, come indicato dallo stesso opponente e che erano stati collocati nella comunità educativa a seguito della scarcerazione disposta dal Tribunale per i
Minorenni di Bari: la condizione in cui i medesimi versavano, difatti, postulava un provvedimento formale di destinazione a seguito dell'uscita dalla struttura, anche in ragione delle modalità irregolari di permanenza sul territorio italiano di costoro.
L'opposta, difatti, ha versato in atti le note del Ministero dell'Interno del 3.2.22 e del 7.2.22 con cui veniva disposto l'inserimento dei due soggetti nel sistema di
Protezione, con contestuale indicazione del trasferimento presso i comuni, rispettivamente, di Castrignano dei Greci e di Lucera, nonché l'attestazione di dimissioni dei medesimi, sul cui tenore il non ha svolto alcuna Pt_1
contestazione; la circostanza che nelle note suddette fossero organizzate le modalità di trasferimento conferma, ulteriormente, che l'opposta non avrebbe potuto limitarsi, peraltro senza una formale autorizzazione, a consentire semplicemente l'allontanamento dei due giovani stranieri senza titolo di soggiorno dalla propria comunità, verso imprecisate destinazioni, come invece prospettato dall'amministrazione comunale.
In considerazione delle notazioni innanzi svolte, la domanda di pagamento formulata dall'opposta in sede monitoria deve trovare integrale accoglimento, con conseguente rigetto dell'opposizione. Le spese di lite, parametrate al valore del giudizio, alla ridotta consistenza dell'attività professionale prestata – l'opposta ha depositato solo la comparsa di costituzione e la comparsa conclusionale - ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza dell'opponente, che non aveva neppure dato corso al pagamento della minor somma incontestata in via stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, confermando il d.i. opposto;
- Condanna parte opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in € 1.600,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al
15%, iva e cpa e distrarsi in favore dell'avv. Capoti, dichiaratosi antistatario.
Lecce, 24.1.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)