Decreto cautelare 26 febbraio 2026
Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 10/04/2026, n. 6541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6541 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00875/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2026, proposto da
ES EV, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE. U n. 0089768 del 04.12.2025 con il quale è stata rigettata l’istanza prot. n.20700 del 22 maggio 2024 presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno ADSS acquisito in Spagna
- di ogni altro atto precedente e successivo connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. CA De RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente col ricorso in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna, proponendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio;
Considerato che, pervenuto il ricorso alla camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, la difesa di parte ricorrente, con memoria depositata il 3 aprile 2026, ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione da parte della ricorrente avendo la stessa rinunciato al riconoscimento ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Secondo l’orientamento consolidato, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità.
Ritenuto dunque di dover dichiarare l’improcedibilità del giudizio con compensazione delle spese, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
CA De RO, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De RO | IE AN |
IL SEGRETARIO