TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2424/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FRABETTI FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FRABETTI FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOGHERIA Controparte_1 C.F._1
ELIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DOGHERIA ELIO
(C.F. CP_2 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Forlì dichiarare tutti i crediti portati dalle cartelle di pagamento eseguite dapprima tramite inoltro di avvisi di mora e successivamente con la notifica del pignoramento opposto, come certi, liquidi ed esigibili;
al contempo dichiarare con specifico riferimento alla esigibilità che nessuna prescrizione è decorsa.
Conseguentemente dichiarare legittimo e rituale il pignoramento ed il relativo pagamento avvenuto nel rispetto dell'ordine ex art. 72 bis d.P.R. 602/73. Vinte le spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare la sopravvenuta prescrizione dei tributi, interessi di mora ed oneri di riscossione oggetto delle cartelle esattoriali indicate nell'atto di citazione avversario e, per
l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata nei confronti di;
con vittoria di spese di lite”. Controparte_3
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
introduceva il presente giudizio a mente di quanto previsto dagli artt. 616 Parte_1
– 618 c.p.c., citando in giudizio ed , al fine di sentire accolte le Controparte_3 CP_2
conclusioni sopra riportate.
A sostegno esponeva che:
- L'instaurazione del presente giudizio si rendeva necessaria a seguito dell'ordinanza emessa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 26 marzo 2023, con la quale sospendeva la procedura esecutiva assegnando termine di giorni 180 per l'introduzione del giudizio di merito (doc. 11);
- “A monte” stava l'opposizione del debitore esecutato – – rispetto al Controparte_1
pignoramento presso terzi notificato da parte attrice ad;
CP_2
- eccepiva, in particolare, la prescrizione dei crediti fiscali intercorsa tra la notifica delle CP_1 cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 19 maggio 2022;
- Parte attrice, dunque, provvedeva a depositare prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, precisando che larga parte del debito era collegata a debiti tributari (soggetti alla prescrizione decennale), mentre per i debiti derivanti da violazione del Codice della Strada doveva considerarsi la sospensione collegata all'emergenza epidemiologica (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021).
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e Controparte_3
sottolineando che:
- Controparte non provvedeva al deposito delle cartelle di pagamento né delle relative relate di notifica;
- Viceversa depositava esclusivamente intimazioni asseritamente interruttive della prescrizione, peraltro non validamente notificate: nei documenti prodotti da parte attrice (docc. da 2 ad 8) si rileva che la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in totale assenza dei presupposti di legge. Infatti alcuna ricerca è stata posta in essere dal messo notificatore prima del deposito presso la casa comunale.
- Ribadiva pertanto l'eccezione di prescrizione.
In sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di e veniva confermata CP_2 pagina 2 di 5 l'udienza del 19.2.2024.
Nessun difensore depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza fissata entrambi chiedevano l'assunzione della causa in decisione.
Veniva dunque fissata l'udienza del 27 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, sia in quanto infondata, sia in quanto totalmente priva di validi riscontri documentali: parte attrice si limita a contestare l'intervenuta prescrizione dei propri crediti, senza tuttavia versare in atti le cartelle di pagamento corredate da prova circa la data di notifica e limitandosi invece a depositare asseriti atti interruttivi che non risultano, tuttavia, essere stati validamente notificati al debitore oggi convenuto.
Va premesso che, laddove il debitore eccepisca la prescrizione dell'altrui diritto di credito, il creditore deve fornire la prova o dell'assenza di prescrizione o dell'avvenuta comunicazione di atti interruttivi.
Detta prova deve essere fornita in modo rigoroso e preciso;
nel caso di specie il creditore odierno attore avrebbe dovuto esaminare ogni singola cartella e dare evidenza dell'attualità del credito.
Viceversa l'attrice si è limitata a fare rinvii del tutto generici, che per completezza si riportano “Si evidenzia con riferimento alla natura dei crediti (come emerge dall'estratto di ruolo doc. 10) che si tratta di crediti di natura tributaria per larga parte, come tali soggetti al termine di prescrizione decennale (ord. Cass. Tra le altre 16232/2020, 7660/2022 e 18222/2022). Per quanto concerne viceversa i crediti diversi e nello specifico derivanti da violazioni al codice della strada si evidenzia che nel computo del termine di prescrizione deve essere considerata la sospensione c.d. “covid” che ha bloccato ogni attività collegata alla riscossione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 da considerarsi come periodo di operatività della sospensione della prescrizione. Di conseguenza si ritiene che le eccezioni svolte da controparte siano da respingersi”.
A dette generiche allegazioni si aggiunge, lo si ripete, la mancata produzione delle cartelle e la predisposizione della seguente tabella, dalla quale secondo parte attrice dovrebbe evincersi l'assenza di intervenuta prescrizione, anche a fronte degli atti interruttivi:
pagina 3 di 5 Tuttavia, come correttamente rilevato dal debitore convenuto, gli atti interruttivi prodotti unitamente alla citazione (docc. da 2 a 6) non possono considerarsi validamente notificati al debitore.
Essi risultano inviati all'indirizzo di Via St. Vincent – Via Covenzionale 96, Saint Vincent, AO.
L'indirizzo, si noti, è diverso da quello di residenza indicato in seno alla comparsa di costituzione e risposta.
Ebbene, tutti i plichi recano la medesima dicitura apposta dal messo notificatore “Destinatario risulta sconosciuto. La via inesistente”; per il che la notifica è stata effettuata mediante deposito presso la
Casa Comunale ex art. 60 DPR 600/73, senza tuttavia operare né documentare alcuna ricerca.
Non risulta infatti acquisito neppure un certificato anagrafico dal quale evincere, quantomeno, il luogo di ultima residenza e verificare l'esistenza dell'indirizzo indicato dall'ente procedente.
Deve pertanto evincersi l'assenza di alcun atto interruttivo.
Per tutti i suesposti motivi la domanda attorea non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (nulla per la fase istruttoria non essendo svolta alcuna attività processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 4 di 5 2) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro 8.433,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2424/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FRABETTI FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FRABETTI FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOGHERIA Controparte_1 C.F._1
ELIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DOGHERIA ELIO
(C.F. CP_2 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Forlì dichiarare tutti i crediti portati dalle cartelle di pagamento eseguite dapprima tramite inoltro di avvisi di mora e successivamente con la notifica del pignoramento opposto, come certi, liquidi ed esigibili;
al contempo dichiarare con specifico riferimento alla esigibilità che nessuna prescrizione è decorsa.
Conseguentemente dichiarare legittimo e rituale il pignoramento ed il relativo pagamento avvenuto nel rispetto dell'ordine ex art. 72 bis d.P.R. 602/73. Vinte le spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare la sopravvenuta prescrizione dei tributi, interessi di mora ed oneri di riscossione oggetto delle cartelle esattoriali indicate nell'atto di citazione avversario e, per
l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata nei confronti di;
con vittoria di spese di lite”. Controparte_3
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
introduceva il presente giudizio a mente di quanto previsto dagli artt. 616 Parte_1
– 618 c.p.c., citando in giudizio ed , al fine di sentire accolte le Controparte_3 CP_2
conclusioni sopra riportate.
A sostegno esponeva che:
- L'instaurazione del presente giudizio si rendeva necessaria a seguito dell'ordinanza emessa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 26 marzo 2023, con la quale sospendeva la procedura esecutiva assegnando termine di giorni 180 per l'introduzione del giudizio di merito (doc. 11);
- “A monte” stava l'opposizione del debitore esecutato – – rispetto al Controparte_1
pignoramento presso terzi notificato da parte attrice ad;
CP_2
- eccepiva, in particolare, la prescrizione dei crediti fiscali intercorsa tra la notifica delle CP_1 cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 19 maggio 2022;
- Parte attrice, dunque, provvedeva a depositare prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, precisando che larga parte del debito era collegata a debiti tributari (soggetti alla prescrizione decennale), mentre per i debiti derivanti da violazione del Codice della Strada doveva considerarsi la sospensione collegata all'emergenza epidemiologica (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021).
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e Controparte_3
sottolineando che:
- Controparte non provvedeva al deposito delle cartelle di pagamento né delle relative relate di notifica;
- Viceversa depositava esclusivamente intimazioni asseritamente interruttive della prescrizione, peraltro non validamente notificate: nei documenti prodotti da parte attrice (docc. da 2 ad 8) si rileva che la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in totale assenza dei presupposti di legge. Infatti alcuna ricerca è stata posta in essere dal messo notificatore prima del deposito presso la casa comunale.
- Ribadiva pertanto l'eccezione di prescrizione.
In sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di e veniva confermata CP_2 pagina 2 di 5 l'udienza del 19.2.2024.
Nessun difensore depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza fissata entrambi chiedevano l'assunzione della causa in decisione.
Veniva dunque fissata l'udienza del 27 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, sia in quanto infondata, sia in quanto totalmente priva di validi riscontri documentali: parte attrice si limita a contestare l'intervenuta prescrizione dei propri crediti, senza tuttavia versare in atti le cartelle di pagamento corredate da prova circa la data di notifica e limitandosi invece a depositare asseriti atti interruttivi che non risultano, tuttavia, essere stati validamente notificati al debitore oggi convenuto.
Va premesso che, laddove il debitore eccepisca la prescrizione dell'altrui diritto di credito, il creditore deve fornire la prova o dell'assenza di prescrizione o dell'avvenuta comunicazione di atti interruttivi.
Detta prova deve essere fornita in modo rigoroso e preciso;
nel caso di specie il creditore odierno attore avrebbe dovuto esaminare ogni singola cartella e dare evidenza dell'attualità del credito.
Viceversa l'attrice si è limitata a fare rinvii del tutto generici, che per completezza si riportano “Si evidenzia con riferimento alla natura dei crediti (come emerge dall'estratto di ruolo doc. 10) che si tratta di crediti di natura tributaria per larga parte, come tali soggetti al termine di prescrizione decennale (ord. Cass. Tra le altre 16232/2020, 7660/2022 e 18222/2022). Per quanto concerne viceversa i crediti diversi e nello specifico derivanti da violazioni al codice della strada si evidenzia che nel computo del termine di prescrizione deve essere considerata la sospensione c.d. “covid” che ha bloccato ogni attività collegata alla riscossione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 da considerarsi come periodo di operatività della sospensione della prescrizione. Di conseguenza si ritiene che le eccezioni svolte da controparte siano da respingersi”.
A dette generiche allegazioni si aggiunge, lo si ripete, la mancata produzione delle cartelle e la predisposizione della seguente tabella, dalla quale secondo parte attrice dovrebbe evincersi l'assenza di intervenuta prescrizione, anche a fronte degli atti interruttivi:
pagina 3 di 5 Tuttavia, come correttamente rilevato dal debitore convenuto, gli atti interruttivi prodotti unitamente alla citazione (docc. da 2 a 6) non possono considerarsi validamente notificati al debitore.
Essi risultano inviati all'indirizzo di Via St. Vincent – Via Covenzionale 96, Saint Vincent, AO.
L'indirizzo, si noti, è diverso da quello di residenza indicato in seno alla comparsa di costituzione e risposta.
Ebbene, tutti i plichi recano la medesima dicitura apposta dal messo notificatore “Destinatario risulta sconosciuto. La via inesistente”; per il che la notifica è stata effettuata mediante deposito presso la
Casa Comunale ex art. 60 DPR 600/73, senza tuttavia operare né documentare alcuna ricerca.
Non risulta infatti acquisito neppure un certificato anagrafico dal quale evincere, quantomeno, il luogo di ultima residenza e verificare l'esistenza dell'indirizzo indicato dall'ente procedente.
Deve pertanto evincersi l'assenza di alcun atto interruttivo.
Per tutti i suesposti motivi la domanda attorea non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (nulla per la fase istruttoria non essendo svolta alcuna attività processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 4 di 5 2) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro 8.433,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5