Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 12 giugno 2025, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1869/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. e p.iva: Parte_1
), con sede in Napoli, in via Raffaele Testa nn. 55/57; nonché per la P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. e p.iva: ), con sede in Parte_2 P.IVA_2
Napoli, in via E. Gianturco n. 31/C; nonché il signor , nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e residente in [...], rappresentati e C.F._1 difesi - per procura ad litem rilasciata già in I grado, anche per i gradi successivi, su foglio separato
- dall'avv. Marcella Gargano (c.f.: ), con domicilio eletto presso il suo C.F._2 studio, in Pozzuoli (Na), in via G. Marconi n. 3/B (Palazzo Maglione); il quale difensore ha dichiarato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al giudizio all'indirizzo: pec che Email_1 costituisce anche il di lei “domicilio digitale” (o in via del tutto subordinata al n. di fax:
08118494788);
PARTE APPELLANTE
E
– non costituito Controparte_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4352/2024 pubblicata il giorno 11 giugno 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
accerta e dichiara l'intervenuto trasferimento d'azienda tra le due società resistenti e pertanto anche ai sensi dell'art. 2112 c.c. e per l'effetto condanna essa c.f. Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro P.IVA_2
133.072,15, di cui euro 1260,76 a titolo di Tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
accerta e dichiara la responsabilità solidale della per il Parte_1 periodo dal maggio 2013 al marzo 2018 e per l'effetto condanna la suddetta società al pagamento della somma lorda di € 91375,54 in solido con il sig. socio accomandatario;
condanna i Parte_1 convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione”.
L'appellante censurava la sentenza sia in ragione dell'errata valutazione del materiale istruttorio che a causa della erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda avanzata in primo grado attraverso il ricorso monitorio, con vittoria di spese del doppio grado.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025.
Con le note del giorno 11 giugno 2025 l'appellante richiamava il contenuto degli accordi raggiunti in via stragiudiziale ed allegati all'istanza di anticipazione depositata il giorno 1.10.2024
(tacitamente respinta in considerazione dell'organizzazione del ruolo del relatore) e chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni: “ dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto accordo già eseguito dalle parti - che si chiede a questo Ecc. mo Collegio di recepire - con compensazione integrale delle spese e competenze di lite”.
Quindi, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio la Corte decideva nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che - secondo quanto dedotto e comprovato dal procuratore di parte appellante- le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che ha estinto l'interesse dell'appellante a coltivare il giudizio promosso in questa sede. L'appellante ha infatti rinunciato al gravame, manifestando tale intento sia nell'accordo che nelle note di trattazione depositate il giorno 11.06.2025.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Nel caso di specie, l'accordo intitolato “Atto di desistenza dal fallimento” del 30.09.2024 dimostra:
a) Che le parti hanno raggiunto un accordo per definire l'intera vicenda;
b) ha accettato il versamento di euro 15.000,00 a totale Controparte_1 copertura del credito;
c) Le parti hanno dichiarato di aver soddisfatto le reciproche pretese e di chiedere al Collegio di recepire l'accordo con compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
In ragione di tali univoche pattuizioni non rimane che dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del grado, come da accordi intervenuti tra le parti. Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato, stante la natura della pronuncia (cfr. in tema di non applicazione del raddoppio del contributo all'ipotesi di cessazione della materia del contendere cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/08/2017, n. 20439).
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dal;
2) nulla sulle spese del grado. CP_1
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano