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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 25352 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
, rappr.to e difeso dall' Avv. Mario Assennato – ricorrente Parte_1
E (c.f. – convenuta, contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: retribuzione lavoro subordinato
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal
2/12/2021 al 30/9/2022; b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 5.950,03, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €.
3,500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 2/7/2024 conveniva qui in giudizio la Parte_1
Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa, con contratto a tempo determinato e proroghe dello stesso, dal 2/12/2021 al 30/9/2022 come operaio inquadrato al 2° livello secondo il CCNL Edili Industria;
di non aver percepito la retribuzione dei mesi di agosto e settembre 2022, comprensiva di retribuzione ordinaria, Cassa Edile, festività, trattamento permessi, indennità di mensa, indennità di trasporto;
nonché il TFR;
chiedeva, dichiarati natura e durata del rapporto quali dedotti, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore, per i detti titoli, della somma di €. 5,950,03.
La ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono fondate e meritano accoglimento.
2. Alla luce della deposizione del teste , del prodotto Unilav, degli estratti Pt_1 della in atti, e della mancata risposta della convenuta Parte_2 ~ 2 ~
all'interrogatorio formale ad essa ritualmente deferito, appare provato che l'attore ha lavorato alle dipendenze della società convenuta come manovale di secondo livello secondo il CCNL Edili Industria dal 2/12/21 al 30/9/2022, a tempo pieno, secondo in particolare le ore mensili risultanti dall'estratto.
3. Il conteggio analitico prodotto a integrazione dell'indicazione dei titoli rivendicati già contenuta nel ricorso appare corrispondente a quanto sopra accertato e contabilmente esatto.
4. La società convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma richiesta, con gli accessori secondo gli art. 429 c.p.c. e
150 d.a.c.p.c.. 5. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93
c.p.c.. 6. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 25352 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
, rappr.to e difeso dall' Avv. Mario Assennato – ricorrente Parte_1
E (c.f. – convenuta, contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: retribuzione lavoro subordinato
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal
2/12/2021 al 30/9/2022; b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 5.950,03, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €.
3,500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 2/7/2024 conveniva qui in giudizio la Parte_1
Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa, con contratto a tempo determinato e proroghe dello stesso, dal 2/12/2021 al 30/9/2022 come operaio inquadrato al 2° livello secondo il CCNL Edili Industria;
di non aver percepito la retribuzione dei mesi di agosto e settembre 2022, comprensiva di retribuzione ordinaria, Cassa Edile, festività, trattamento permessi, indennità di mensa, indennità di trasporto;
nonché il TFR;
chiedeva, dichiarati natura e durata del rapporto quali dedotti, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore, per i detti titoli, della somma di €. 5,950,03.
La ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono fondate e meritano accoglimento.
2. Alla luce della deposizione del teste , del prodotto Unilav, degli estratti Pt_1 della in atti, e della mancata risposta della convenuta Parte_2 ~ 2 ~
all'interrogatorio formale ad essa ritualmente deferito, appare provato che l'attore ha lavorato alle dipendenze della società convenuta come manovale di secondo livello secondo il CCNL Edili Industria dal 2/12/21 al 30/9/2022, a tempo pieno, secondo in particolare le ore mensili risultanti dall'estratto.
3. Il conteggio analitico prodotto a integrazione dell'indicazione dei titoli rivendicati già contenuta nel ricorso appare corrispondente a quanto sopra accertato e contabilmente esatto.
4. La società convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma richiesta, con gli accessori secondo gli art. 429 c.p.c. e
150 d.a.c.p.c.. 5. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93
c.p.c.. 6. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)