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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di Aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 516/19 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Luigi MUNAFÒ il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 516 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
nato a [...] il [...], c.f. _1 C.F._1
, residente in [...], rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Luigi MUNAFÒ presso il cui studio sito in Messina (ME), Viale Cadorna, is. 212, comparto V, è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
, OP Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da _1
nei confronti del della
[...] OP [...]
, e di e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata Controparte_6
2 TRIBUNALE di MESSINA usucapione ventennale, del diritto di proprietà dei cespiti siti in Novara di Sicilia (ME), in
Catasto al fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536, fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46.
In ordine alla prova della titolarità, in capo ai convenuti, del diritto di proprietà degli immobili per i quali l'attore invoca la declaratoria di usucapione, osserva il Tribunale che, con riguardo alle prime due particelle (fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536), non è possibile affermare con certezza che gli intestatari che appaiono tali dalle visure catastali siano mai venuti ad esistenza, non emergendo dagli atti di causa né i codici fiscali, né i dati anagrafici quali data di nascita e morte;
pertanto, deve ritenersi che questi beni siano res nullius, con ciò affermando la legittimazione passiva della ai sensi dell'art. 34 Controparte_2
dello Statuto Regionale.
Con riguardo, invece, agli immobili di cui al fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46, le notifiche sono state ricevute dagli intestatari CP_3 Controparte_4
e che vanno dichiarati contumaci, stante la Controparte_5 Controparte_6
ritualità della notifica.
Ciò premesso, la domanda attorea va accolta nei confronti della
[...]
per le prime due particelle (fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536) e di CP_2 CP_3
e per gli
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
immobili di cui al fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46; va, invece, rigettata nei confronti del per carenza di legittimazione passiva. OP
In diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sent. n. 18.2.1980, n. 1176).
3 TRIBUNALE di MESSINA Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato altresì affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
4 TRIBUNALE di MESSINA Le audizioni di entrambi i testimoni, legati da rapporti di conoscenza ed amicizia con l'attore, hanno confermato il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto dei cespiti oggetto di causa.
Il teste , muratore, legato da rapporti di amicizia da lungo tempo Testimone_1 con l'attore, ha riconosciuto l'immobile a due elevazioni nella foto esibitagli ed ha dichiarato che è stato utilizzato dal come magazzino e non come abitazione. Pt_1
Ha affermato, per esservisi recato per moltissimi anni con l'attore, che questi possiede detto immobile da circa 30 anni e che più di una volta il aveva riparato il Pt_1
tetto e provveduto alle altre necessità occorrenti alla bisogna, come ad esempio la chiusura di finestre rimaste aperte.
Ha riferito che il custodisce all'interno dell'immobile attrezzi agricoli, che Pt_1
ne possiede le chiavi e che, quando sbatte qualche finestra o vi sono altre necessità, il vicinato chiama lui per consentirgli di chiuderla o di provvedere a quanto necessita.
Il testimone ha anche riconosciuto nella foto esibitagli un magazzino, anch'esso posseduto dal Pt_1
Ha dichiarato che l'attore possiede tale immobile, un rudere senza tetto, da una quarantina di anni e che è stato utilizzato come deposito di legname, riferendo di esservisi recato varie volte nel corso degli anni con l'attore.
Ha riferito che l'attore vi custodiva trenta anni fa anche uno dei tanti cagnolini da lui avuti e che ha sempre posseduto la chiave della porta di ingresso dell'immobile.
Infine, in ordine ai terreni, il teste ha chiarito che l'attore ha coltivato da più di trenta anni un fondo situato in contrada Ficarella (Novara di Sicilia), avendovi piantato ciliegi, noci ed ulivi e che egli si era recato con l'attore o per la cura di esso (zappatura, potatura) o per mangiare qualche ciliegia o per raccogliere le noci.
Ha riferito che il fondo è recintato ed è chiuso da un cancello con rete ma senza chiave;
è ben visibile da fuori, sebbene si trovi in una vallata.
Inoltre, ha dichiarato di essere a conoscenza che il coltiva e possiede un altro Pt_1
fondo sito in contrada Serro Vento da una trentina di anni, utilizzato a pascolo, dove ci sono delle querce.
5 TRIBUNALE di MESSINA Ha riferito che il fondo non è recintato, come invece lo era una volta, e di essersi recato svariate volte presso tale fondo nel corso degli anni insieme al al fine di Pt_1
tagliare la legna da utilizzare altrove, e che anche tale fondo è ben visibile da fuori, sebbene si trovi in una vallata.
Dichiarazioni assolutamente sovrapponibili ha reso anche il secondo testimone,
che ha confermato il possesso del sia in relazione agli Testimone_2 Pt_1
immobili che ai terreni con le modalità indicate dal primo testimone.
Dalle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria emerge la prova di un rapporto materiale, pacifico, continuato ed ultraventennale dell'attore con i cespiti in esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà.
Pertanto, rigettata la domanda nei confronti del OP
in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti
[...] _1
della e di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e questi va riconosciuto titolare, per intervenuta
[...] Controparte_6
usucapione ventennale, del diritto di proprietà degli immobili siti in Novara di Sicilia (ME), in Catasto al fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536, fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste, in solido, a carico dei convenuti soccombenti e, tenuto conto della complessità della controversia e del suo valore quantificato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., liquidate in favore dell'attore in complessivi €
3.985,80 di cui € 295,80 per spese vive ed € 3.600,00 per compensi di avvocato di cui €
600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.
Nulla sulle spese di lite tra ed il _1 OP
stante la soccombenza del primo e la contumacia del secondo.
[...]
P.Q.M.
6 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del _1 OP
, della e di
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti del _1
; OP
2) accoglie la domanda formulata da nei confronti della _1
e di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6
3) per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per _1
intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà degli immobili siti in Novara di
Sicilia (ME), in Catasto al fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536, fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46;
4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
5) condanna la e Controparte_2 CP_3 CP_4
e in solido, alla rifusione delle spese
[...] Controparte_5 Controparte_6 del giudizio in favore di che liquida in complessivi € 3.985,80 di _1
cui € 295,80 per spese vive ed € 3.600,00 per compensi di avvocato di cui € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge;
6) nulla sulle spese di lite tra nei confronti del _1
stante la soccombenza del primo e la contumacia OP
del secondo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 23.04.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
7
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di Aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 516/19 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Luigi MUNAFÒ il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 516 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
nato a [...] il [...], c.f. _1 C.F._1
, residente in [...], rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Luigi MUNAFÒ presso il cui studio sito in Messina (ME), Viale Cadorna, is. 212, comparto V, è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
, OP Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da _1
nei confronti del della
[...] OP [...]
, e di e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata Controparte_6
2 TRIBUNALE di MESSINA usucapione ventennale, del diritto di proprietà dei cespiti siti in Novara di Sicilia (ME), in
Catasto al fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536, fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46.
In ordine alla prova della titolarità, in capo ai convenuti, del diritto di proprietà degli immobili per i quali l'attore invoca la declaratoria di usucapione, osserva il Tribunale che, con riguardo alle prime due particelle (fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536), non è possibile affermare con certezza che gli intestatari che appaiono tali dalle visure catastali siano mai venuti ad esistenza, non emergendo dagli atti di causa né i codici fiscali, né i dati anagrafici quali data di nascita e morte;
pertanto, deve ritenersi che questi beni siano res nullius, con ciò affermando la legittimazione passiva della ai sensi dell'art. 34 Controparte_2
dello Statuto Regionale.
Con riguardo, invece, agli immobili di cui al fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46, le notifiche sono state ricevute dagli intestatari CP_3 Controparte_4
e che vanno dichiarati contumaci, stante la Controparte_5 Controparte_6
ritualità della notifica.
Ciò premesso, la domanda attorea va accolta nei confronti della
[...]
per le prime due particelle (fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536) e di CP_2 CP_3
e per gli
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
immobili di cui al fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46; va, invece, rigettata nei confronti del per carenza di legittimazione passiva. OP
In diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sent. n. 18.2.1980, n. 1176).
3 TRIBUNALE di MESSINA Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato altresì affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
4 TRIBUNALE di MESSINA Le audizioni di entrambi i testimoni, legati da rapporti di conoscenza ed amicizia con l'attore, hanno confermato il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto dei cespiti oggetto di causa.
Il teste , muratore, legato da rapporti di amicizia da lungo tempo Testimone_1 con l'attore, ha riconosciuto l'immobile a due elevazioni nella foto esibitagli ed ha dichiarato che è stato utilizzato dal come magazzino e non come abitazione. Pt_1
Ha affermato, per esservisi recato per moltissimi anni con l'attore, che questi possiede detto immobile da circa 30 anni e che più di una volta il aveva riparato il Pt_1
tetto e provveduto alle altre necessità occorrenti alla bisogna, come ad esempio la chiusura di finestre rimaste aperte.
Ha riferito che il custodisce all'interno dell'immobile attrezzi agricoli, che Pt_1
ne possiede le chiavi e che, quando sbatte qualche finestra o vi sono altre necessità, il vicinato chiama lui per consentirgli di chiuderla o di provvedere a quanto necessita.
Il testimone ha anche riconosciuto nella foto esibitagli un magazzino, anch'esso posseduto dal Pt_1
Ha dichiarato che l'attore possiede tale immobile, un rudere senza tetto, da una quarantina di anni e che è stato utilizzato come deposito di legname, riferendo di esservisi recato varie volte nel corso degli anni con l'attore.
Ha riferito che l'attore vi custodiva trenta anni fa anche uno dei tanti cagnolini da lui avuti e che ha sempre posseduto la chiave della porta di ingresso dell'immobile.
Infine, in ordine ai terreni, il teste ha chiarito che l'attore ha coltivato da più di trenta anni un fondo situato in contrada Ficarella (Novara di Sicilia), avendovi piantato ciliegi, noci ed ulivi e che egli si era recato con l'attore o per la cura di esso (zappatura, potatura) o per mangiare qualche ciliegia o per raccogliere le noci.
Ha riferito che il fondo è recintato ed è chiuso da un cancello con rete ma senza chiave;
è ben visibile da fuori, sebbene si trovi in una vallata.
Inoltre, ha dichiarato di essere a conoscenza che il coltiva e possiede un altro Pt_1
fondo sito in contrada Serro Vento da una trentina di anni, utilizzato a pascolo, dove ci sono delle querce.
5 TRIBUNALE di MESSINA Ha riferito che il fondo non è recintato, come invece lo era una volta, e di essersi recato svariate volte presso tale fondo nel corso degli anni insieme al al fine di Pt_1
tagliare la legna da utilizzare altrove, e che anche tale fondo è ben visibile da fuori, sebbene si trovi in una vallata.
Dichiarazioni assolutamente sovrapponibili ha reso anche il secondo testimone,
che ha confermato il possesso del sia in relazione agli Testimone_2 Pt_1
immobili che ai terreni con le modalità indicate dal primo testimone.
Dalle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria emerge la prova di un rapporto materiale, pacifico, continuato ed ultraventennale dell'attore con i cespiti in esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà.
Pertanto, rigettata la domanda nei confronti del OP
in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti
[...] _1
della e di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e questi va riconosciuto titolare, per intervenuta
[...] Controparte_6
usucapione ventennale, del diritto di proprietà degli immobili siti in Novara di Sicilia (ME), in Catasto al fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536, fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste, in solido, a carico dei convenuti soccombenti e, tenuto conto della complessità della controversia e del suo valore quantificato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., liquidate in favore dell'attore in complessivi €
3.985,80 di cui € 295,80 per spese vive ed € 3.600,00 per compensi di avvocato di cui €
600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.
Nulla sulle spese di lite tra ed il _1 OP
stante la soccombenza del primo e la contumacia del secondo.
[...]
P.Q.M.
6 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del _1 OP
, della e di
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti del _1
; OP
2) accoglie la domanda formulata da nei confronti della _1
e di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6
3) per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per _1
intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà degli immobili siti in Novara di
Sicilia (ME), in Catasto al fg. 39, part.lle nn. 1406 e 1536, fg. 38, part.lla 314 e fg. 62, part.lla 46;
4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
5) condanna la e Controparte_2 CP_3 CP_4
e in solido, alla rifusione delle spese
[...] Controparte_5 Controparte_6 del giudizio in favore di che liquida in complessivi € 3.985,80 di _1
cui € 295,80 per spese vive ed € 3.600,00 per compensi di avvocato di cui € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge;
6) nulla sulle spese di lite tra nei confronti del _1
stante la soccombenza del primo e la contumacia OP
del secondo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 23.04.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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