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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/01/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato ex art. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2023 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. NEGRETTI LUCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
ATTORE INTIMANTE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GIUDICE NUNZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CONVENUTO INTIMATO
CONCLUSIONI
La sola parte attrice intimante ha concluso come da note scritte del 22.01.2024 riportandosi ai propri scritti difensivi. A seguito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato fino al 23.01.2024 era trasmesso in data 24.,01.2024 il fascicolo alla scrivente per la sentenza riservata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice intimante notificava ritualmente alla parte intimata lo sfratto con riferimento all'immobile ad uso commerciale posto a Prato in via F. Filzi n. 228 dato che si era resa inadempiente nella corresponsione delle mensilità da gennaio a giungo 2023 oltre adeguamenti ISTAT e oneri accessori.
All'udienza del 05.07.2023 compariva un difensore della parte intimata munito di sola procura alle liti e le parti chiedevano un rinvio in pendenza di trattative;
si giungeva all'udienza del 20.09.2023 dove il procuratore della parte intimante dava atto che la parte intimata aveva sanato la morosità di cui all'atto di intimazione ma si era resa morosa del successivo canone trimestrale relativo ai mesi da luglio a settembre 2023 e non aveva corrisposto le spese legali;
la procuratrice della parte intimata chiedeva un ulteriore rinvio che il giudice non concedeva e disponeva il mutamento del rito previa assegnazione dei termini per l'espletamento della mediazione.
All'udienza del 17.01.2024 si dava atto che la parte attrice aveva ritualmente depositato la memoria integrativa dove chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna della parte intimata al pagamento della somma dovuta a titolo di canone di locazione nonché alla condanna al risarcimento dei danni con vittoria di spese di lite;
si rinviava ad altra udienza ex art. 429 c.p.c. per un problema tecnico della pagina 1 di 3 consolle e si sostituiva la predetta udienza con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio per il deposito delle stesse al 23.01.2024.
La sola parte attrice intimante depositava le note scritte ed era emessa la presente sentenza nel termine di legge.
Non vi sono dubbi che la parte intimata abbia saldato la morosità di cui all'atto di intimazione da gennaio a giugno 2023 ma si sia resa morosa del pagamento del successivo trimestre da luglio a settembre 2023 e della corresponsione delle spese legali mai avvenuta e dovuta atteso che il saldo della morosità di cui all'atto introduttivo è stata effettuata dopo la notifica.
La condotta della parte intimata configura un inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto ex art. 5 del contratto di locazione ( cfr. doc. in atti).
Il ritardato pagamento dei canoni e degli oneri accessori e anche il mancato pagamento dei canoni successivi è da imputarsi solo al colpevole, grave e reiterato inadempimento della parte conduttrice alla sua primaria obbligazione contrattuale.
La giurisprudenza della Suprema Corte e quella del suintestato ufficio appare granitica nell'affermare che se la controparte ha sanato la morosità con notevole ritardo rispetto a quanto previsto per contratto e solo dopo la notifica dello sfratto tale circostanza non è ostativa alla risoluzione del contratto di locazione commerciale se il locatore non si ritiene soddisfatto e decida di rinunciare autonomamente alla relativa domanda di risoluzione ( cfr. Cass., sez. III sent. n. 25853 del 09.12.2014; Trib. Prato sent.
571/22 del 04.10.2022). Nel caso di specie la parte locatrice aveva sempre ribadito la tardività del pagamento da parte della conduttrice.
Appare quindi legittima la richiesta di risoluzione del contratto e che la parte intimata sia condannata al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio oltre alla condanna al risarcimento del danno rappresentato dai canoni non riscossi anche dopo lo scioglimento del rapporto locatizio per l'evidente inadempimento del conduttore.
La richiesta avanzata dalla parte intimante è in linea con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo ed è ad essa collegata e ammissibile.
Infatti ove la conduttrice si fosse condotta con diligenza la parte locatrice avrebbe goduto della corresponsione dei canoni di locazione quantomeno sino alla scadenza del contratto al 31.03.2025.
Secondo la Suprema Corte, infatti, in casi simili il locatore continuerà a subire un danno che non viene meno per la riacquistata disponibilità del bene dato che egli avrà un pregiudizio che deriva dalla risoluzione fino alla successiva e nuova locazione del bene a terzi o fino al termine del rapporto originariamente pattuito ( cfr. Cass., Civ. sez, III, sent. n. 8482 del 05.05.2020).
Quindi si dichiara la risoluzione del contratto in virtù della clausola risolutiva espressamente prevista e si condanna la parte intimata al rilascio immediato dell'immobile con condanna della parte intimata al pagamento degli interessi legali sulle somme di cui all'intimazione di sfratto per canoni ed oneri accessori dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
condanna la parte intimata al pagamento dei canoni di locazione scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio;
condanna la parte intimata al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura equivalente all'importo del canone di locazione pattuito fino alla scadenza del contratto (31.03.2025); vista la soccombenza della parte intimata la condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte intimante e che liquida in €. 8. 679,00 per compensi ( di cui €. 2.584,00 per la fase sommaria;
€. 1.260,00 per la mediazione ed €. 4.835,00 per la fase della cognizione piena) oltre a €. 160.10 per spese vive ed €. 292,80 iva inclusa per la mediazione oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la risoluzione del contratto di locazione intervenuto tra le parti in virtù della clausola risolutiva espressamente prevista e, per gli effetti, condanna la parte convenuta intimata in persona CP_1 Controparte_1 del l.r.p.t., al rilascio immediato dell'immobile e altresì al pagamento, in favore della parte attrice intimante , in persona del Parte_1
l.r.p.t., degli interessi legali sulle somme di cui all'intimazione di sfratto per canoni ed oneri accessori dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
condanna la parte convenuta intimata CONFEZIONE in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento, in favore della parte attrice intimante
[...]
, in persona del l.r.p.t., dei canoni di locazione scaduti e da Parte_1 scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile; condanna la parte convenuta intimata CONFEZIONE in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice intimante
[...]
, in persona del l.r.p.t., da quantificarsi Parte_1 nella misura equivalente all'importo del canone di locazione pattuito fino alla scadenza del contratto (31.03.2025); condanna altresì, ex art. 91 c.p.c. la parte convenuta intimata Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla
[...] parte attrice intimante , in Parte_1 persona del l.r.p.t., e che liquida in €. 8. 679,00 per compensi come meglio specificati nella parte motivazionale oltre a €. 160.10 per spese vive ed €. 292,80 iva inclusa per la mediazione oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 25 gennaio 2024
Il Giudice
dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato ex art. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2023 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. NEGRETTI LUCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
ATTORE INTIMANTE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GIUDICE NUNZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CONVENUTO INTIMATO
CONCLUSIONI
La sola parte attrice intimante ha concluso come da note scritte del 22.01.2024 riportandosi ai propri scritti difensivi. A seguito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato fino al 23.01.2024 era trasmesso in data 24.,01.2024 il fascicolo alla scrivente per la sentenza riservata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice intimante notificava ritualmente alla parte intimata lo sfratto con riferimento all'immobile ad uso commerciale posto a Prato in via F. Filzi n. 228 dato che si era resa inadempiente nella corresponsione delle mensilità da gennaio a giungo 2023 oltre adeguamenti ISTAT e oneri accessori.
All'udienza del 05.07.2023 compariva un difensore della parte intimata munito di sola procura alle liti e le parti chiedevano un rinvio in pendenza di trattative;
si giungeva all'udienza del 20.09.2023 dove il procuratore della parte intimante dava atto che la parte intimata aveva sanato la morosità di cui all'atto di intimazione ma si era resa morosa del successivo canone trimestrale relativo ai mesi da luglio a settembre 2023 e non aveva corrisposto le spese legali;
la procuratrice della parte intimata chiedeva un ulteriore rinvio che il giudice non concedeva e disponeva il mutamento del rito previa assegnazione dei termini per l'espletamento della mediazione.
All'udienza del 17.01.2024 si dava atto che la parte attrice aveva ritualmente depositato la memoria integrativa dove chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna della parte intimata al pagamento della somma dovuta a titolo di canone di locazione nonché alla condanna al risarcimento dei danni con vittoria di spese di lite;
si rinviava ad altra udienza ex art. 429 c.p.c. per un problema tecnico della pagina 1 di 3 consolle e si sostituiva la predetta udienza con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio per il deposito delle stesse al 23.01.2024.
La sola parte attrice intimante depositava le note scritte ed era emessa la presente sentenza nel termine di legge.
Non vi sono dubbi che la parte intimata abbia saldato la morosità di cui all'atto di intimazione da gennaio a giugno 2023 ma si sia resa morosa del pagamento del successivo trimestre da luglio a settembre 2023 e della corresponsione delle spese legali mai avvenuta e dovuta atteso che il saldo della morosità di cui all'atto introduttivo è stata effettuata dopo la notifica.
La condotta della parte intimata configura un inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto ex art. 5 del contratto di locazione ( cfr. doc. in atti).
Il ritardato pagamento dei canoni e degli oneri accessori e anche il mancato pagamento dei canoni successivi è da imputarsi solo al colpevole, grave e reiterato inadempimento della parte conduttrice alla sua primaria obbligazione contrattuale.
La giurisprudenza della Suprema Corte e quella del suintestato ufficio appare granitica nell'affermare che se la controparte ha sanato la morosità con notevole ritardo rispetto a quanto previsto per contratto e solo dopo la notifica dello sfratto tale circostanza non è ostativa alla risoluzione del contratto di locazione commerciale se il locatore non si ritiene soddisfatto e decida di rinunciare autonomamente alla relativa domanda di risoluzione ( cfr. Cass., sez. III sent. n. 25853 del 09.12.2014; Trib. Prato sent.
571/22 del 04.10.2022). Nel caso di specie la parte locatrice aveva sempre ribadito la tardività del pagamento da parte della conduttrice.
Appare quindi legittima la richiesta di risoluzione del contratto e che la parte intimata sia condannata al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio oltre alla condanna al risarcimento del danno rappresentato dai canoni non riscossi anche dopo lo scioglimento del rapporto locatizio per l'evidente inadempimento del conduttore.
La richiesta avanzata dalla parte intimante è in linea con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo ed è ad essa collegata e ammissibile.
Infatti ove la conduttrice si fosse condotta con diligenza la parte locatrice avrebbe goduto della corresponsione dei canoni di locazione quantomeno sino alla scadenza del contratto al 31.03.2025.
Secondo la Suprema Corte, infatti, in casi simili il locatore continuerà a subire un danno che non viene meno per la riacquistata disponibilità del bene dato che egli avrà un pregiudizio che deriva dalla risoluzione fino alla successiva e nuova locazione del bene a terzi o fino al termine del rapporto originariamente pattuito ( cfr. Cass., Civ. sez, III, sent. n. 8482 del 05.05.2020).
Quindi si dichiara la risoluzione del contratto in virtù della clausola risolutiva espressamente prevista e si condanna la parte intimata al rilascio immediato dell'immobile con condanna della parte intimata al pagamento degli interessi legali sulle somme di cui all'intimazione di sfratto per canoni ed oneri accessori dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
condanna la parte intimata al pagamento dei canoni di locazione scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio;
condanna la parte intimata al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura equivalente all'importo del canone di locazione pattuito fino alla scadenza del contratto (31.03.2025); vista la soccombenza della parte intimata la condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte intimante e che liquida in €. 8. 679,00 per compensi ( di cui €. 2.584,00 per la fase sommaria;
€. 1.260,00 per la mediazione ed €. 4.835,00 per la fase della cognizione piena) oltre a €. 160.10 per spese vive ed €. 292,80 iva inclusa per la mediazione oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la risoluzione del contratto di locazione intervenuto tra le parti in virtù della clausola risolutiva espressamente prevista e, per gli effetti, condanna la parte convenuta intimata in persona CP_1 Controparte_1 del l.r.p.t., al rilascio immediato dell'immobile e altresì al pagamento, in favore della parte attrice intimante , in persona del Parte_1
l.r.p.t., degli interessi legali sulle somme di cui all'intimazione di sfratto per canoni ed oneri accessori dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
condanna la parte convenuta intimata CONFEZIONE in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento, in favore della parte attrice intimante
[...]
, in persona del l.r.p.t., dei canoni di locazione scaduti e da Parte_1 scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile; condanna la parte convenuta intimata CONFEZIONE in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice intimante
[...]
, in persona del l.r.p.t., da quantificarsi Parte_1 nella misura equivalente all'importo del canone di locazione pattuito fino alla scadenza del contratto (31.03.2025); condanna altresì, ex art. 91 c.p.c. la parte convenuta intimata Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla
[...] parte attrice intimante , in Parte_1 persona del l.r.p.t., e che liquida in €. 8. 679,00 per compensi come meglio specificati nella parte motivazionale oltre a €. 160.10 per spese vive ed €. 292,80 iva inclusa per la mediazione oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 25 gennaio 2024
Il Giudice
dott. ssa Micaela Lunghi
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