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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 379/2023 promosso
DA
, C.F. , NELLA QUALITA' DI Parte_1 CodiceFiscale_1
GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE SULLA MINORE
, C.F. , Per_1 Persona_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 79
presso lo studio dell'Avv. Salvatore Baldo, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_3
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.02.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso,
la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del diritto della propria figlia minore ad usufruire del beneficio Persona_4
dell'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza e dell'handicap grave o in subordine dell'handicap lieve, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della CP_1
quale chiedeva il rigetto.
In data 10.02.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
pag. 2 La domanda proposta in via principale è da disattendere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor , nominato nell'odierno giudizio, il quale, Persona_5
giungendo alle medesime conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….DIAGNOSI Dall'analisi dei dati, dei sintomi, dei segni
obiettivi, e dalla documentazione sanitaria in atti, abbiamo accertato che la minore
di anni 9, è affetta da: “Disabilità cognitiva di grado Persona_4
lieve”; “Valvola aortica bicuspide con minima insufficienza e pervietà della fossa ovale
con lievissimo shunt sx- dx”. La patologia cardiaca di cui e' affetta la perizianda ,
(malformazione congenita della valvola aortica), non ha causato problemi particolari ,
cosi' come anche accertato dalla documentazione sanitaria agli atti del fascicolo;
Per
quanto riguarda il ritardo mentale lieve , all'esame obiettivo abbiamo esaminato un
soggetto autonomo con motricità proporzionale all'eta' , non necessario supporto per le
comuni esigenze fisiologiche, collaborante, .Esame neurologico indenne;
Per quanto
sopra, la minore puo' essere riconosciuta NON INVALIDO CIVILE ( Per_1
patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore
ad/o minore non invalido L. 118/71 art. 2).” (cfr. CTU in atti).
Per la domanda di riconoscimento dello stato di handicap grave il CTU ha ritenuto che: “si giudica persona handicappata “ai Per_1 Persona_2
pag. 3 sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, dalla data della domanda amministrativa
(13.10.2020).” (cfr. integrazione CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
In conclusione, il CTU ha riconosciuto la minore Persona_4
soggetto portatore di handicap ex art. 3 comma 1 Legge 104/92, non invalida al
100% e non meritevole dei benefici derivanti dall'indennità di accompagnamento e dell'indennità di frequenza.
Da qui il rigetto dell'opposizione per la domanda di invalidità al 100%, per l'accompagnamento, l'indennità di frequenza e l'handicap grave.
L'opposizione può essere accolta per la domanda subordinata di handicap lieve ex art. 3 comma 1 Legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa
(13.10.2020).
Considerato l'esito del giudizio e che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003,
sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della pag. 4 presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
le spese di entrambe le CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- dichiara che è portatore di handicap ex art. 3 Persona_4
comma 1 Legge 104/92 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (13.10.2020;
- rigetta la domanda di invalidità al 100%, di accompagnamento, di indennità di frequenza e di handicap grave e per l'effetto dichiara che la minore
[...]
non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto Persona_4
alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 8 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 379/2023 promosso
DA
, C.F. , NELLA QUALITA' DI Parte_1 CodiceFiscale_1
GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE SULLA MINORE
, C.F. , Per_1 Persona_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 79
presso lo studio dell'Avv. Salvatore Baldo, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_3
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.02.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso,
la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del diritto della propria figlia minore ad usufruire del beneficio Persona_4
dell'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza e dell'handicap grave o in subordine dell'handicap lieve, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della CP_1
quale chiedeva il rigetto.
In data 10.02.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
pag. 2 La domanda proposta in via principale è da disattendere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor , nominato nell'odierno giudizio, il quale, Persona_5
giungendo alle medesime conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….DIAGNOSI Dall'analisi dei dati, dei sintomi, dei segni
obiettivi, e dalla documentazione sanitaria in atti, abbiamo accertato che la minore
di anni 9, è affetta da: “Disabilità cognitiva di grado Persona_4
lieve”; “Valvola aortica bicuspide con minima insufficienza e pervietà della fossa ovale
con lievissimo shunt sx- dx”. La patologia cardiaca di cui e' affetta la perizianda ,
(malformazione congenita della valvola aortica), non ha causato problemi particolari ,
cosi' come anche accertato dalla documentazione sanitaria agli atti del fascicolo;
Per
quanto riguarda il ritardo mentale lieve , all'esame obiettivo abbiamo esaminato un
soggetto autonomo con motricità proporzionale all'eta' , non necessario supporto per le
comuni esigenze fisiologiche, collaborante, .Esame neurologico indenne;
Per quanto
sopra, la minore puo' essere riconosciuta NON INVALIDO CIVILE ( Per_1
patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore
ad/o minore non invalido L. 118/71 art. 2).” (cfr. CTU in atti).
Per la domanda di riconoscimento dello stato di handicap grave il CTU ha ritenuto che: “si giudica persona handicappata “ai Per_1 Persona_2
pag. 3 sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, dalla data della domanda amministrativa
(13.10.2020).” (cfr. integrazione CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
In conclusione, il CTU ha riconosciuto la minore Persona_4
soggetto portatore di handicap ex art. 3 comma 1 Legge 104/92, non invalida al
100% e non meritevole dei benefici derivanti dall'indennità di accompagnamento e dell'indennità di frequenza.
Da qui il rigetto dell'opposizione per la domanda di invalidità al 100%, per l'accompagnamento, l'indennità di frequenza e l'handicap grave.
L'opposizione può essere accolta per la domanda subordinata di handicap lieve ex art. 3 comma 1 Legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa
(13.10.2020).
Considerato l'esito del giudizio e che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003,
sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della pag. 4 presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
le spese di entrambe le CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- dichiara che è portatore di handicap ex art. 3 Persona_4
comma 1 Legge 104/92 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (13.10.2020;
- rigetta la domanda di invalidità al 100%, di accompagnamento, di indennità di frequenza e di handicap grave e per l'effetto dichiara che la minore
[...]
non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto Persona_4
alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 8 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6