Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Antonella Miryam STERLICCHIO Presidente rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
Pasquale CABATO Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 148 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
Parte_1
[...]
Avv. FRATELLO FEDERICO MARIA
e
SENATORE LUCA JAMES
e
Parte_2
e
CO
e
Controparte_2
Avv. DURZI NICOLÒ NADIR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 16398/2024 emessa dal Tribunale di Roma che ha così deciso: Parte_1
“Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 14.5.2024 svolta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.: Per e “Gli esponenti, si riportano a tutte le domande, eccezioni e Parte_2 CO deduzioni già svolte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, così come integrate dalle note ex art. 183 c.6 n. 1 c.p.c depositate in atti e precisa le proprie conclusioni come segue.
La difesa degli attori chiede in ogni caso il rigetto di tutte le avverse eccezioni, istanze e domande riconvenzionali dedotte da ciascuno dei convenuti siccome inammissibili, infondate e comunque non provate, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione che qui devono intendersi riportate e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.”
Per LU Senatore: “con le presenti note, la scrivente difesa precisa le proprie conclusione, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come rassegnate nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.” Conclusioni contenute nella memoria depositata il 14.3.2022 nel primo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in via principale nel merito, rigettare integralmente le richieste di parte attrice in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga accolta la domanda formulata da parte attrice, condannare la CP_3 Parte_1 in quanto unica responsabile nella causazione degli asseriti danni;
[...]
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'arch. Senatore, previa declaratoria della nullità e/o dell'inoperatività della clausola “on claim made” del contratto n. A121C481964-LB, condannare
- in via istruttoria, disporsi la rinnovazione della C.T.U. sugli immobili oggetto di causa, in ragione dell'evidente erroneità, illogicità e contraddittorietà, nonché del palese vizio motivazionale della relazione resa dal Consulente
Ing. nel definito procedimento per ATP c/o Tribunale di Roma, Sez. VIII Civile, recante R.G. n. Per_1
61841/2019, ancorché carente dell'espletamento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione. Con riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cap come per legge.”
Per , titolare dell'impresa Parte_1 Parte_1
[...]
“Preliminarmente si chiede al Tribunale adito, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., di revocare l'ordinanza comunicata il 14.10.2022 e, conseguentemente, ammettere le richieste istruttorie formulate nella Seconda Memoria del
Resistente Parte_1
In particolare, codesto Ill.mo Giudice ha ritenuto di non ammettere i capitoli di prova dal n. 1 al 7, nonché i n.
12, 14, 15 e 16 formulati dal Resistente, in quanto “….inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e la relativa modalità” richiamando quanto statuito dalla Cassazione Sezione Lavoro, con ordinanza n. 1808 del 2.02.2015. Precisiamo che, contrariamente al caso richiamato dalla Suprema Corte di Cassazione, i capitoli di prova invocati dal Resistente non riguardavano un “atto unilaterale”, bensì vertevano sull'accertamento di un fatto occorso alla presenza delle parti (evidentemente alla presenza di testimoni) durante l'esecuzione dei lavori edili che sono oggetto della domanda di risarcimento dei Ricorrenti.
Nella specie, si chiedeva di accertare se quanto affermato da entrambi i Resistenti (e cioè che le parti avessero pattuito di ovviare al dislivello tra i due appartamenti attraverso una leggera pendenza del pavimento) corrispondesse al vero.
Il primo capitolo di prova identifica in modo specifico i luoghi in cui sono accaduti i fatti oggetto della prova testimoniale in quanto si richiamano espressamente i numeri dei singoli interni catastali (18 e 19) degli appartamenti di proprietà dei Sig.ri e CP_1 Pt_2 D'altronde, è noto che al teste venga preliminarmente chiesto dal Giudice se lo stesso conosca le parti del giudizio e se con le stesse vi sono stati rapporti contrattuali o di lavoro in passato.
In questo modo il testimone chiamato a rispondere sui capitoli di prova viene adeguatamente inserito nel contesto fattuale che poi viene ulteriormente circostanziato nei singoli quesiti che, nel caso di specie, riguardano i lavori di ristrutturazione eseguiti negli appartamenti dei Sig.ri e identificati dai numeri di interno Pt_2 CP_1
18 e 19, in cui i chiamati a testimoniare hanno collaborato. E' altresì emblematico che parte Ricorrente nulla abbia obiettato sul punto. Il testimone, dunque, dopo aver riferito perché conosce i Sig.ri sin dalla prima domanda è Parte_3 sufficientemente messo nella condizione di rispondere in modo specifico attraverso i capitoli di prova alle circostanze oggetto di indagine (se di sua conoscenza) attesa la partecipazione all'esecuzione dei lavori edili in questione. In particolare, proprio il capitolo 6 della Seconda Memoria attiene alla circostanza che i Sig.ri Parte_1
(Ricorrenti/Committenti), durante l'esecuzione dei lavori, alla scoperta del dislivello tra le CP_1 Pt_2 due unità immobiliari, concordavano con il Direttore dei Lavori (quindi non con la ) di sopperire a tale CP_3 problematica mediante la pendenza del pavimento dal massetto posto più in alto verso quello posto più in basso, in quanto i Ricorrenti non accettavano l'alternativa di avere un gradino divisorio nel punto di passaggio che unisce le due unità immobiliari.
Stesso dicasi per i capitoli di prova n. 5, 4, 3, 2 ed 1, nonché 12, 14, 15 e 16, che non vertono su un “atto unilaterale” così come richiamato dalla succitata pronuncia della Cassazione, bensì riguardano dei fatti assimilabili al petitum e alla causa petendi del presente giudizio e cioè l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione svolti tra il 2018 ed il 2019 all'interno dell'appartamento dei Ricorrenti. Per quel che riguarda i capitoli dall'8 al 9 (non ammessi perché ritenuti irrilevanti) insistiamo per la loro ammissione in quanto, oltre ad essere specificatamente inseriti in un preciso contesto temporale e geografico
(marzo 2019 a casa dei Ricorrenti, ovvero il luogo in cui sono stati eseguiti i lavori edili in questione), hanno ad oggetto un fatto decisivo che mina la credibilità dei Ricorrenti medesimi i quali, contrariamente alla ricostruzione in fatto resa nell'Atto di Citazione, non hanno mai contestato l'errata esecuzione delle opere alla Ditta, ovvero (come si legge nell'Atto di citazione), l'hanno di fatto estromessa dal cantiere inibendole l'accesso. Invero i Ricorrenti, soddisfatti della conclusione dei lavori, hanno organizzato in casa loro una cena a marzo
2019 con la e con gli operai per festeggiare la conclusione delle opere. CP_3 Si ritiene dunque fondamentale l'acquisizione della prova per testi sui capitoli 8 e 9 in quanto i chiamati sono, appunto, dei testimoni diretti che hanno assistito tanto alla cena quanto all'esecuzione dei lavori ed alle modalità di esecuzione impartite da Direttore dei Lavori e dai Committenti.
Infatti, un elemento istruttorio di tale tenore, che smentisce categoricamente il lacunoso e contraddittorio racconto di controparte, non può non considerarsi rilevante ai fini della decisione. La contraddittorietà degli assunti di controparte in merito all'esecuzione dei lavori è un punto centrale ed all'uopo ci riportiamo a quanto detto alle pagg.da 1 a 4 della Prima Memoria Istruttoria di da Parte_1 intendersi qui richiamata e trascritta. Anche per i capp. da 10 a 11 si insiste per l'ammissione in quanto non hanno ad oggetto valutazioni personali o soggettive dei testi, bensì oggettive che dimostrano, se confermate, un comportamento incompatibile con chi assume (i.e. i Ricorrenti) di aver estromesso la ditta dei lavori dal cantiere circa 4 mesi prima della cena in questione. Con riferimento alla CTU questa difesa precisa di aver chiesto, in primo luogo, di chiamare il CTU nominato a chiarimenti perché, come ampiamente dedotto sin dalla Comparsa di costituzione, le Osservazioni del CTP di parte Resistente non hanno trovato alcun riscontro, essendo state ignorate dal CTU medesimo.
Si precisa che le osservazioni sollevate al CTU non avevano ad oggetto i rilievi peritali, bensì le deduzioni a cui era giunto il CTU all'esito dei medesimi rilievi. In tale ottica, è irrilevante se i Ricorrenti abbiano, o meno, lasciato invariato lo stato dei luoghi in quanto non era quello l'oggetto della critica e della conseguente nuova indagine. Sul punto richiamiamo il doc. 1 depositato con la Seconda Memoria Istruttoria in cui il CTP Arch. per la Per_2 ditta del Sig. non fa particolari osservazioni ai rilievi peritali bensì concentra le proprie osservazioni Parte_1 esclusivamente sulla (il)logicità delle conclusioni a cui giunge il CTU che, anche in ragione dell'omesso riscontro specifico alle Osservazioni lui invia-te, ha di fatto violato il contraddittorio sul punto.
Non chiamarlo a chiarimenti vuol dire lasciare senza risposta le Osservazioni del CTP in violazione del principio del contraddittorio.
A ciò si aggiunga che lo stesso CTU si è reso altresì responsabile dell'omesso esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal rito 696 bis c.p.c., come altresì confermato da controparte. Si insiste, quindi, per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate con la seconda memo-ria che in questa sede si reiterano e di seguito si riproducono: (…) B) CTU:
Disporre il rinnovo della CTU per le ragioni esposte in narrativa. In subordine, convocare il CTU Ing. Per_1 a chiarimenti rispetto alle contestazioni sollevate dalla resistente.” CP_3
Il tutto, in accoglimento delle rassegnate Conclusioni che, per semplicità, si riproducono di seguito: 'Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via istruttoria, chiamare il CTU a chiarimenti e, se del caso, disporre il rinnovo della CTU in quanto la
Relazione resa dal CTU Ing. nel giudizio R.G. n. 61841/2019 è errata, contraddittoria e carente per i Per_1 motivi sopra esposti.
- in via principale e nel merito, rigettare le domande degli attori perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa, mandando in ogni caso assolta la convenuta ditta in quanto esecutrice materiale dei lavori secondo le impartizioni ricevute da D.L. e dalla Committenza, non avendo la stessa alcun potere decisionale al riguardo essendosi limitata ad eseguire i lavori secondo le richieste della Committenza, condividendone le modalità. Condannare gli attori al pagamento dei lavori eseguiti dalla oltre a quelli extra richiesti, che saranno CP_3 accertati nel corso dell'istruttoria e pari, in ogni caso, all'importo di € 12.000,00 circa, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata ovvero valutata secondo equità.
Con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio R.G. n. 61841/2019.' Per quanto non espressamente trattato ci riportiamo alle difese svolte e chiediamo in subordine la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Per CP_2 Controparte_2
“L'esponente difesa richiamati integralmente gli atti di causa, contestate le avverse deduzioni/domande, chiede che l'Ill.mo Giudice trattenga la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per le difese conclusive.
Nel contempo precisa le già formulate conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza e/o mancata copertura del sinistro e/o inesistenza del rischio con nullità della Polizza ex art 1895 c.c. per le ragioni di cui tutte in narrativa, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall' contro con Parte_4 Controparte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n.A121C481964-LB e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
In via subordinata e nella ipotesi in cui l' avesse omesso di rappresentare correttamente il rischio agli Parte_4
Assicuratori, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per le ragioni di cui tutte in narrativa, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall' contro con Parte_4 CP_2 Controparte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. n.A121C481964-LB e per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
In via di ulteriore subordine accertare e dichiarare l'esclusione di copertura/inoperatività della polizza per fatto noto precedentemente la stipula della Polizza da parte dell'arch. Senatore e/o la violazione da parte dell'Assicurato degli artt 1892 e/o 1893 c.c. con rigetto delle domande tutte nei confronti degli Assicuratori dichiarando/accertando per tali motivi l'assenza di ogni obbligo di pagamento e/o indennitario in capo agli e per l'effetto mandando indenne gli da ogni pretesa avversaria e/o accertando e Parte_5 Parte_5 dichiarando che ai sensi dell'art 1893 c.c. l'indennizzo dovuto deve essere ridotto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto il reale stato del rischio. In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo in capo all' per Parte_4 gravi inadempimenti nelle obbligazioni negoziali assunte con l'esponente anche ex art Articoli 1913 e 1915 c.c e/o la prescrizione dei diritti assicurativi sempre con rigetto delle domande in manleva/garanzia assicurava.
Sempre in via di ulteriore subordine e solo nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, accertare l'eventuale responsabilità in capo all' , quantificando l'eventuale indennità spettante allo Parte_4 stesso, il tutto detratta la franchigia fissa e nel limite del massimale di polizza (come meglio sopra specificati) e secondo le previsioni di polizza, accertando altresì il concorso del fatto colposo del creditore/coniugi Pt_2 ex art 1227 c.c. con conseguente esclusione e/o diminuzione del risarcimento dei danni derivati dalla condotta colposa del creditore In via principale, nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell' in quanto infondata in Parte_4 fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti degli scriventi Assicuratori e/o comunque dichiarare/accertare l'assenza di ogni obbligo di pagamento e/o indennitario in capo ai terzi chiamati e per l'effetto mandare indenne da ogni Controparte_2 pretesa avversaria. Con vittoria di spese e competenze.” FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.2.2021, e convenivano in giudizio Parte_2 CO
, titolare dell'impresa denominata Parte_1 Parte_1
(da ora, , e LU James Senatore, dinanzi al Tribunale di Roma, proponendo
[...] Parte_1 la domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. G.U. adito, ritenuta la propria competenza ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, quanto a:
1) la Controparte_4 Parte_1 responsabile del mancato od inesatto adempimento all'obbligo di eseguire i lavori affidatigli in appalto dagli attori committenti di cui in narrativa, secondo le regole della buona tecnica e dell'arte previste per tale tipologia di lavori e di opere, da cui sono derivati i vizi e le difformità accertate dal CTU nel procedimento per ATP indicato in narrativa;
2) l'Arch. LU James Senatore, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori in questione responsabile del mancato adempimento all'obbligo di verificare e sorvegliare, in corso d'opera, con la diligenza specifica dovuta, la buona e corretta esecuzione di detti lavori e delle opere da eseguire da parte della ditta esecutrice;
e, per l'effetto, condannare i prefati convenuti a risarcire, in via solidale o per quanto di ragione, i danni subiti e subendi dagli attori in conseguenza dei predetti inadempimenti, costituiti dai vizi e difformità delle opere e dei lavori eseguiti dalla ditta incarica e dai conseguenti costi necessari per la loro eliminazione così come accertati e quantificati nella CTU depositata in esito al citato procedimento di ATP, per complessivi Euro 19.100,00 oltre
IVA dovuta come per legge in misura ridotta pari al 10%, nonché al rimborso in favore degli attori dei costi della
CTU espletata in sede di procedimento per ATP indicato in atti, pagati dagli stessi nella misura complessiva di
Euro 3.306,49 oneri di legge compresi, e così per complessivi Euro 24.316,49, oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta, come per legge. A tali danni dovrà aggiungersi anche il risarcimento in favore degli attori dei danni da questi patiti per il disagio sofferto a causa dell'impossibilità di poter godere degli immobili in questione anche nel periodo in cui dovranno eseguirsi i lavori per l'eliminazione di detti vizi, quantificabili nella misura di Euro 3.000,00 e/o nella somma maggiore o minore che verrà liquidata dall'Ill.mo giudice adito anche in via equitativa. Con vittoria di compensi e spese”. A sostegno della domanda, ed esponevano che avevano acquistato la Parte_2 CO proprietà di due appartamenti siti in Roma, Via Michele di Lando n. 26, interni n. 18 e 19, censito al N.C.E.U. di
Roma al foglio 585, particella 41, subalterni 26, il primo, e 27 il secondo, acquistati con contratti in date
12.4.2018 e 29.10.2013 (documenti n. 1 e 2) e avevano promosso la procedura catastale del loro accorpamento
(documento n. 3); che avevano conferito ad l'incarico di eseguire la manutenzione straordinaria degli Parte_1 appartamenti, designando l'Arch. LU James Senatore quale direttore lavori e addetto ai progetti e alle pratiche edilizie presso gli uffici competenti (documenti n. 4.1-6.3); che l'inizio dei lavori era stato fissato per i giorni 14.4.2018 e 4.10.2018, rispettivamente, per gli interni n. 18 e 19 e, con il “Computo metrico” del 10.4.2018, l'Arch. Senatore aveva indicato natura ed entità dei lavori commissionati in appalto all'impresa per il complessivo corrispettivo di € 123.770,77 oltre I.v.a. (documento n. 8); che nel dicembre 2008, erano stati riscontrati vizi dei lavori eseguiti, comprensivi della posa in opera del parquet, così indicati:
“a) la presenza di pendenze diverse nelle varie stanze del pavimento a parquet;
b) i listoncini dello stesso parquet non posati in modo perfettamente aderente l'uno all'altro; c) la realizzazione dei pavimenti all'interno degli stessi appartamenti a quote differenti;
d) nel bagno padronale dell'int. 18, i due lavabi non erano stati montati con gli scarichi in asse con i tubi di scarico posti sulla parete;
e) la realizzazione di tramezzi non ortogonali;
f) il varco realizzato sulla muratura portante per l'accesso alla cucina dalla zona soggiorno risultava in modo non uniforme alle misure previste dal progetto, rendendo così impossibile l'installazione di una porta a battente all'interno del varco stesso (considerato che le altezze del medesimo erano a quote differenti tra uno spigolo e l'altro).” Gli attori esponevano che avevano denunciato i vizi al direttore dei lavori e all'impresa appaltatrice, senza aver ricevuto riscontro fino a gennaio 2019; che erano stati sospesi i lavori e il pagamento del corrispettivo, e il tecnico di fiducia, Geom. Persona_3 aveva riscontrato vizi e difformità delle opere, denunciati all'impresa appaltatrice e al direttore dei lavori con lettera del 22.6.2019 (documento n. 12); che, nel corso del sopralluogo eseguito il 11.9.2019 dagli esponenti con il direttore dei lavori e i rispettivi legali, l'Arch. Senatore non aveva riconosciuto la gravità dei vizi ed era stato revocato dall'incarico per non aver controllato lo svolgimento dei lavori, non eseguiti a regola d'arte; che l'8.10.2019 gli esponenti avevano promosso presso il Tribunale di Roma un d'accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 61841-2019 R.G., e l'ausiliario d'ufficio, Dott. Ing. con la relazione Persona_4 tecnica del 15.7.2020, aveva accertato che l'appalto non era stato eseguito “in maniera opportuna” e i lavori presentavano “vizi e irregolarità”, che potevano essere rimossi al costo di € 19.100,00 (documenti B e C). Gli attori deducevano che aveva eseguito i lavori nell'inosservanza dei principi tecnici Parte_1 prescritti e il direttore dei lavori aveva omesso di verificare l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa; proponevano la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno mediante il pagamento di € 19.100, oltre il risarcimento per i disagi connessi al tempo occorrente a rimuovere le cause dei vizi, di cui chiedevano la liquidazione in via equitativa, proponendo la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo. Con decreto reso a norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c. la prima udienza era differita al 5.10.2021, e i convenuti si costituivano in giudizio il 15.9.2021, contestando la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto. Con la comparsa di risposta del 15.9.2021, l'Arch. LU James Senatore chiedeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta: in via preliminare, disporre il differimento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e contestualmente autorizzare l'odierno convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa l'assicurazione con Controparte_2 sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale , in virtù della polizza professionale n. P.IVA_1
A121C481964-LB; In via principale nel merito rigettare le richieste di controparte in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga accolta la domanda attrice, condannare la in quanto Controparte_5 unica responsabile nella causazione degli asseriti danni.
In via istruttoria: si chiede disporre CTU sugli immobili oggetto di causa.
Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare mezzi di prova. Con vittoria di spese e compensi di legge, oltre ad accessori.” L'Arch. LU James Senatore assumeva che il dislivello tra i pavimenti degli appartamenti era stato accettato dai committenti, i quali, durate i lavori, avevano abitato prima nell'uno e poi nell'altro e, per limitare gli interventi sui muri portanti, avevano accettato di far posizionare le condutture degli impianti sotto il varco di collegamento tra le due unità abitative;
che, attuato l'accorpamento degli appartamenti, le quote tra i massetti erano risultate differenti e, per esigenze di riduzione del dislivello condivise dai committenti, con la posa in opera del pavimento era stata realizzata una rampa di collegamento tra i due immobili;
che i committenti avevano denunciato vizi e difformità delle opere tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 e poi con lettera raccomandata del 16.7.2019, con cui avevano revocato l'incarico professionale all'esponente (documento n. 1), senza aver consentito lo svolgimento di sopralluoghi e collaudo.
Il convenuto negava la sussistenza di alcuna responsabilità solidale con l'impresa appaltatrice, poiché, revocato l'incarico, non aveva potuto accedere al cantiere, né impartire direttive all'impresa appaltatrice;
aggiungeva che non aveva ricevuto il pagamento del corrispettivo di € 14.591,20 e affermava di aver diritto a essere manlevato da con cui aveva stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità civile Controparte_2 professionale n. A121C481964-LB, efficace dal 6.3.2021 al 6.3.2022 e con irretroattività illimitata (documento n. 4); a norma dell'art. 269 c.p.c., proponeva istanza per chiamare in causa la società assicuratrice. Con la comparsa di risposta del 15.9.2021, , titolare di Parte_1 [...]
proponeva la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- in via principale e nel merito, rigettare le domande degli attori perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa disponendo, se del caso, un rinnovo della CTU in quanto la Relazione resa dal CTU Ing. nel giudizio R.G. n. 61841/2019 è errata, contraddittoria e carente per i motivi sopra esposti. Per_1 In ogni caso, mandare assolta la convenuta in quanto esecutrice materiale dei lavori secondo le impartizioni ricevute da D.L. e dalla Committenza, non avendo la stessa alcun potere decisionale al riguardo.
Condannare gli attori al pagamento dei lavori eseguiti dalla oltre a quelli extra richiesti, che saranno CP_3 accertati nel corso dell'istruttoria e pari, in ogni caso, all'importo di € 12.000,00 circa, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata ovvero valutata secondo equità. Con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio R.G. n. 61841/2019.”
In particolare, esponeva che la soluzione del dislivello del pavimento tra i due appartamenti era Parte_1 stato condiviso con i committenti, i cui rapporti con l'Arch. Senatore si erano incrinati dopo l'inizio dei lavori e da settembre 2018 egli si era recato al cantiere saltuariamente e i lavori, eseguiti in conformità ai progetti, erano stati seguiti dai committenti, a richiesta dei quali erano stati sospesi da dicembre 2018 a gennaio 2019 e poi erano stati ultimati e accettati nel marzo successivo;
che i committenti avevano manifestato apprezzamento per i lavori svolti e, nel corso di una cena con l'impresa, si erano impegnati a pagare il residuo corrispettivo, ma poi avevano promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, ancorché molti vizi lamentati non fossero imputabili all'esponente, che si era limitato a eseguire un progetto e ad attuare direttive impartite dal direttore dei lavori e dai committenti;
che l'ausiliario d'ufficio non aveva considerato le cause del dislivello tra i pavimenti degli appartamenti, né che questa soluzione era stata accettata dai committenti, e non aveva esperito il tentativo di conciliazione;
che gli attori andavano condannati a pagare la somma di € 12.000 circa a titolo di residuo corrispettivo dei lavori, oltre il dovuto per opere concordate oltre il contratto di appalto. Con decreto reso il 20.9.2021, era autorizzata la chiamata in causa di e la Controparte_2 prima udienza era differita al 8.2.2022 e poi al 11.2.2022. In data 19.1.2022 si costituiva che proponeva la domanda: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza e/o mancata copertura del sinistro e/o inesistenza del rischio con nullità della Polizza ex art 1895 c.c. per le ragioni di cui tutte in narrativa, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall'Assicurato con Parte_6 riferimento al rischio assunto con il certificato n.A121C481964-LB e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
In via subordinata e nella ipotesi in cui l' avesse omesso di rappresentare correttamente il rischio agli Parte_4
Assicuratori, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per le ragioni di cui tutte in narrativa, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall' contro con Parte_4 CP_2 Controparte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. n.A121C481964-LB e per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
In via di ulteriore subordine accertare e dichiarare l'esclusione di copertura/inoperatività della polizza per fatto noto precedentemente la stipula della Polizza da parte dell'arch Senatore e/o la violazione da parte dell'Assicurato degli artt 1892 e/o 1893 c.c. con rigetto delle domande tutte nei confronti degli Assicuratori dichiarando/accertando per tali motivi l'assenza di ogni obbligo di pagamento e/o indennitario in capo agli Assicuratori e per l'effetto mandando indenne gli Assicuratori da ogni pretesa avversaria e/o accertando e dichiarando che ai sensi dell'art 1893 c.c. l'indennizzo dovuto deve essere ridotto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto il reale stato del rischio. In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo in capo all' per Parte_4 gravi inadempimenti nelle obbligazioni negoziali assunte con l'esponente anche ex art Articoli 1913 e 1915 c.c e/o la prescrizione dei diritti assicurativi sempre con rigetto delle domande in manleva/garanzia assicurava
Sempre in via di ulteriore subordine e solo nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, accertare l'eventuale responsabilità in capo all' , quantificando l'eventuale indennità spettante allo Parte_4 stesso, il tutto detratta la franchigia fissa e nel limite del massimale di polizza (come meglio sopra specificati) e secondo le previsioni di polizza, accertando altresì il concorso del fatto colposo del creditore/coniugi Pt_2 ex art 1227 c.c. con conseguente esclusione e/o diminuzione del risarcimento dei danni derivati dalla condotta colposa del creditore. In via principale, nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell' in quanto infondata in Parte_4 fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti degli scriventi Assicuratori e/o comunque dichiarare/accertare l'assenza di ogni obbligo di pagamento e/o indennitario in capo ai terzi chiamati e per l'effetto mandare indenne da ogni Controparte_2 pretesa avversaria
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già svolte, nonché di nominare testimoni, di formulare capitoli di prova, di richiedere CTU e di produrre ulteriori documenti nei termini di rito.
Con vittoria di spese e competenze.” In particolare, esponeva che il 9.3.2021 aveva stipulato con l'Arch. LU James Controparte_2
Senatore la polizza n A121C481964-LB, di Responsabilità civile professionale degli Ingegneri e degli Architetti
Liberi efficace dal 6.3.2021 al 6.3.2022 e con la clausola “claims made” (documento n. 2), che CP_6 copriva unicamente i reclami avanzati nei confronti dell'assicurato e notificati agli assicuratori durante il periodo di assicurazione o nel corso dell'eventuale periodo di garanzia postuma;
negava di essere tenuta a manlevare il professionista, poiché la pretesa risarcitoria era stata formulata dai committenti l'appalto prima della stipulazione del contratto di assicurazione, con la diffida formulata con lettera del 16.7.2019 e con l'accertamento tecnico preventivo promosso il 8.10.2019 (documenti n. 13, B e C di parte attrice); che, a pagina n. 26 del modulo di proposta di polizza, l'Arch. LU James Senatore aveva dichiarato di non avere ricevuto richieste risarcitorie o subito perdite a esse connesse e di non conoscere alcun elemento inerente alla possibile insorgenza di un obbligo risarcitorio.
La società chiamata in causa invocava la propria estromissione dal giudizio ovvero la declaratoria di nullità della polizza ex art. 1895 c.c.; eccepita l'inosservanza degli artt. 1892 e 1893 c.c., chiedeva l'accertamento dell'esclusione di copertura assicurativa e dell'inoperatività della polizza, con il rigetto della domanda proposta dall'Arch. Senatore, il quale aveva omesso di informarla entro trenta giorni dal verificarsi del sinistro e l'aveva chiamata in causa, nella consapevolezza di tale situazione, data dall'obbligo di avviso e dalla cosciente volontà di non osservarlo;
ferma restando l'inoperatività della polizza, assumeva che le pretese degli attori erano infondate per le ragioni addotte dall'Arch. Senatore. Concessi termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 14.5.2024 la causa passava in decisione ed erano assegnati i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Va confermata l'ordinanza resa il 14.10.2022, con cui è stata ritenuta l'inammissibilità della prova per interpello e testimoniale articolata dalla parte attrice, al pari dell'istanza formulata dalla medesima per conseguire l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). L'ausiliario d'ufficio, Dott. Ing. ha svolto l'incarico nella procedura di accertamento tecnico Persona_4 preventivo iscritta al n. 61841/2019 R.G., e ha formulato conclusioni che appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto e, con la relazione tecnica del 15.5.2020
(documento C di parte attrice), ha accertato:
“Si fa notare che i lavori oggetto della consulenza sono opere edili già completate ed eseguite.
Stato dei luoghi Dallo stato dei luoghi si è potuto constatare che l'intera unità immobiliare è stata interessata da opere edili di restauro che hanno riguardato vari settori. Dall'osservazione dei luoghi e da quello che è stato portato in visione si è notata la presenza di vizi nell'esecuzione dei lavori e nelle opere realizzate.
Sussistenza dei vizi lamentati con riferimento alle opere per cui è causa.
Da quello che è stato possibile constatare non appare che i lavori siano stati eseguiti in maniera opportuna.
Sulle opere realizzate e che sono state fatte osservare si sono osservati vizi e irregolarità. Si fa notare che le documentazioni risultano generiche e appaiono poco chiare le modalità di esecuzione delle opere.
In ogni caso, da una prima osservazione, si è constato quanto segue.
-La pavimentazione in parquet, realizzata con VA , si presenta non piana in varie zone Controparte_7 dell'appartamento. Maggiormente si riscontrano inclinazioni nella quasi totalità dell'area che risulta di pertinenza dell'interno 18. Si nota un dislivello apprezzabile in prossimità del vano che permette di accedere dall'ingresso dell'int.18 al soggiorno che risulta di pertinenza dell'interno19. Si osservano dislivelli anche nel secondo ingresso di pertinenza dell'int.19 ed in alcune zone del soggiorno prossime al vano porta finestra. (vedere planimetria- allegato n.8 dove schematicamente e di larga massima, sono descritte con il colore rosso le aree o le zone della pavimentazione interessate ai dislivelli (vedere foto n. 1-2-3-4-
5-6-7-8-9-10).
-Nel vano bagno più grande dell'int. 18 i lavabi ad incasso non sono stati montati in asse con le tubazioni di scarico collocate nelle pareti. (vedere foto n. 11-12).
-Nel bagno dell'int. 19 i lavabi ad incasso su una mensola non sono stati posti in opera in maniera equidistante.
(vedere foto n. 13).
-Le tramezzature, che separano l'ingresso dell'int. 18 con il ripostiglio e il disimpegno – corridoio, risultano realizzate fuori piombo (vedere foto n. 14-15)
- Nel vano di accesso alla cucina si constata una lievissima differenza di altezza rispetto al pavimento che si ritiene regolarizzabile.
-In una camera si osserva un radiatore montato leggermente inclinato che si reputa possa essere regolamentato.
- Cause dei vizi Si fa presente che non risultano opportune documentazioni esplicative sui lavori realizzati, progetti esecutivi, contratti d'appalto e capitolati con descrizioni delle tipologie e delle modalità di esecuzione delle opere. Anche il cosiddetto computo metrico estimativo appare con descrizioni generiche.
I vizi sopra descritti mostrano una esecuzione errata e non corrispondente ad una realizzazione con tecniche corrette.
Pertanto, considerando complessivamente i vizi riguardanti le opere constatate, non appare che queste siano state eseguite a regola d'arte. Per quanto riguarda il bagno più grande dell'int. 18 rimane difficile considerare come si sia verificata la situazione. L'errata esecuzione delle opere fa pensare ad una mancata previsione della collocazione del mobiletto con i rispettivi lavabi rispetto agli scarichi. […] Le opere eseguite nell' unità immobiliare appaiono già completate ed il ripristino delle stesse crea una certa complessità nell'individuazione dei lavori da eseguirsi. Le rimozioni devono tenere conto che nell'unita immobiliare sono state eseguite opere recenti.
Costo complessivo delle opere Ciò stante, si ritiene di valutare per le opere di ripristino il totale di € 19.100,00.” La relazione tecnica d'ufficio appena citata indica dettagliatamente le opere da eseguire per rimuovere le cause dei vizi dell'appalto eseguito e i relativi costi. Ciò posto, va considerato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n.
2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del
20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020). Come è stato esposto, l'ausiliario d'ufficio ha accertato la sussistenza dei vizi lamentati dalla parte committente e l'inesatta esecuzione dei lavori eseguiti da le cui argomentazioni difensive non possono essere Parte_1 recepite circa la controversa imputabilità dei vizi delle opere, non essendo stato dimostrato che per la loro esecuzione abbia attuato cogenti prescrizioni tecniche di parte committente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il contratto d'appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore il quale è dominus' nell'organizzare e regolare lo svolgimento del lavoro nell'ambito delle finalità previste dal contratto ed al fine di conseguirle, sicché egli risponde verso il committente degli eventi dannosi verificatisi nello svolgimento del rapporto anche quando il committente pretenda di imporgli una modalità esecutiva, atteso che l'appaltatore se la modalità propostagli non è conforme alle regole dell'arte
(nella specie: effettuazione di uno scavo in eccessiva prossimità di un edificio) non deve osservarla, salvo specifico patto con il committente, il quale da lato degrada l'appaltatore in ordine a quelle modalità esecutive a 'nudus minister' e dall'altro, conseguentemente, lo libera dalla responsabilità” (Corte Cass. Sentenza n. 3050- 1992, Rv. 476231 – 01); conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 9562 del 14.11.1994, n. 3384 del 23.3.1995 e n. 13781 del 22.7.2004; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 187 del 11.1.2000). E' stato poi chiarito che “La responsabilità propria dell'appaltatore, in relazione allo speciale contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di appalto, sussiste anche nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità venga limitata dal controllo e dall'ingerenza del committente e dalle istruzioni dal medesimo impartite, direttamente o tramite il direttore dei lavori, tale sfera di autonomia dovendosi ritenere esclusa nel solo caso in cui ingerenza ed istruzioni abbiano una continuità ed una analiticità tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma, 'ipso facto', in un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, l'autonomia e la responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il solo fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o a direttive del committente, sia perché tale circostanza non è idonea a trasformarlo in 'nudus minister' di quest'ultimo, sia perché egli, comunque, non è tenuto a seguire supinamente direttive che importino lesioni di diritti assoluti dei terzi, ai quali non può opporre di aver cagionato il danno nella esecuzione degli obblighi contrattuali assunti verso il committente.” (Corte Cass., Sez. II, Sentenza n. 1154-2002, ivi, Rv. 551945 - 01). Si rileva che i convenuti non hanno specificamente allegato, né provato, che la parte committente abbia impartito direttive riguardanti l'esecuzione tecnica delle opere commissionate tali da comportare l'esclusione dell'esercizio della discrezionalità tecnica dell'appaltatore e la liberazione dello stesso da ogni responsabilità circa l'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto e in caso d'inosservanza delle regole dell'arte; per conseguenza, i convenuti vanno condannati, in via solidale, al pagamento dell'importo di € 19.100,00 che il consulente tecnico d'ufficio ha indicato quale costo dei lavori di rimozione dei vizi riscontrati, cui accedono la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat su questo importo capitale e gli interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c. sull'importo rivalutato, a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al saldo, trattandosi di componenti del credito che accedono al risarcimento (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 20943 del 30.9.2009 e n. 26374 del 16.12.2014). Sussiste la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice e del progettista e direttore dei lavori, atteso il principio secondo cui: “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte).” (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 29218 del 6.12.2017, ivi, Rv. 646538-02; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 14650 del 27.8.2012 e n. 18289 del 3.9.2020). Non va accolta la domanda di manleva proposta dall'Arch. LU James Senatore nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa, poiché il sinistro è escluso dalla copertura assicurativa, essendosi verificato prima del 9.3.2021, quando è stata stipulata la polizza n. A121C481964-LB, efficace dal 6.3.2021 al 6.3.2022
(documenti B e C di parte attrice e n. 1 di Senatore), che prevede: “La presente Polizza è una polizza di responsabilità civile nella forma 'claims made'. Ciò significa che la Polizza copre i Reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o durante l'eventuale periodo di garanzia postuma. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il questionario stesso sia parte integrante della Polizza.” (pagina 7 della polizza de qua: documento n. 2 della chiamata in causa). Al riguardo, è stato chiarito: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola 'claims made' non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola 'claims made' è pienamente partecipe.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 21036 del 26.7.2024, ivi, Rv. 671839-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 12462 del 8.5.2024). Va respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dagli attori per l'asserito disagio connesso all'impraticabilità del bene immobile nel tempo occorrente all'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi, stante il difetto di allegazione e prova della lesione di un diritto soggettivo. Come è noto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale e, quand'anche tale tipo di danno sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce comunque un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 11.11.2008, n. 26972) ed è stato affermato il principio secondo cui: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.” (Cass. civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972). Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appaltatore e, in mancanza delle relative note, si liquidano come in dispositivo per la presente causa in base al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, e per il procedimento di accertamento tecnico preventivo i base al D.M. 55/2014, considerati il valore della controversia (scaglione da € 5201,00 a € 26.000) e l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, così provvede: - condanna , quale titolare dell'impresa individuale denominata Parte_1 [...]
e l'Arch. LU James Senatore, in via solidale, a pagare agli attori Parte_1 [...] e la complessiva somma di € 19.100,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli CP_1 Parte_2 indici Istat e interessi al saggio legale come indicato in motivazione;
- rigetta la domanda di manleva proposta dall'Arch. LU James Senatore nei confronti di Controparte_2
[...]
- condanna e l'Arch. LU James Senatore, in via solidale, a rifondere a Parte_1 [...] e le spese della presente causa, che liquida in € 4.747,00 (520 anticipazioni, 919 CP_1 Parte_2 fase studio, 777 fase introduttiva, 1.680 fase di trattazione e istruttoria, 851 fase decisionale), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
- condanna e l'Arch. LU James Senatore, in via solidale, a rifondere a Parte_1 [...]
e le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. CP_1 Parte_2
61841-2019 R.G., che liquida in € 2.485,00 (di cui € 260 per anticipazioni), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
- condanna e l'Arch. LU James Senatore, in via solidale, a rifondere a Parte_1 [...] le spese della presente causa, che liquida in € 4.227,00 (919 fase studio, 777 fase Controparte_2 introduttiva, 1.680 fase di trattazione e istruttoria, 851 fase decisionale), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.”. Le parti appellate hanno optato per la contumacia, fatta eccezione per Controparte_2 che si è costituita ed ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Corte. All'udienza del 29.4.2025 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Come correttamente sostenuto dall'odierna appellante, la chiamata in causa della compagnia assicurativa è stata effettuata esclusivamente dal SENATORE in qualità di assicurato, mentre il era terzo rispetto al Parte_1 rapporto assicurativo, non avendo quest'ultimo causato la citazione in giudizio della compagnia e non avendo alcun interesse giuridico alla chiamata in giudizio della Controparte_2 Orbene, poiché il non ha avanzato la richiesta di chiamata in causa Parte_1 dell'assicurazione e non ha promosso alcuna domanda nei suoi confronti a seguito dell'autorizzazione del Tribunale, le spese di lite non possono essere messe a suo carico. Spese che, correttamente, restano a carico del chiamante SENATORE, risultato soccombente nel rapporto processuale con la compagnia.
Le spese di lite del grado vanno compensate posto che Controparte_2
in primo grado non ha chiesto la condanna del alla
[...] Parte_1 rifusione e nel presente grado, a fronte dell'appello, si è rimessa alla decisione della Corte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, annulla la sentenza nella parte in cui condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di . Controparte_2
Compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il
Presidente est.