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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZ A nel processo civile di appello avverso la sentenza n.2137/2024 del Tribunale di Avellino pubblicata il 19.12.2024 iscritto al n. 389/2025 r.g.a.c.c., pendente
TRA
, con sede in Roma alla Via Mario Bianchini n. 13 (già Parte_1 Parte_2
, (C. F. in persona del procuratore speciale dott.
[...] P.IVA_1 Parte_3
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Aucelli (CF: C.F._1
) C.F._2
AP P E L L A N T E
E
(C.F.: ), in persona del Direttore Generale, legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in , alla via Degli Imbimbo, nn. 10/12 CP_1
AP P E L L A T O C O N T U M A C E
SVOLGI MENT O DEL PRO CESSO E MOTIVI DELL A DE CISIONE
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.992/2020 del Parte_4
Tribunale di Avellino pubblicato il 21/9/2020 con cui il Tribunale aveva ingiunto alla stessa il pagamento di € 15.079,61 per il residuo credito vantato dalla Controparte_2
, relativo alle distinte contabili riepilogative dei mesi di dicembre 2018 e
[...] CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
giugno 2019, oltre interessi per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex
D.Lgs n. 231/2002, spese e competenze della procedura monitoria.
L'opponente eccepiva la presenza di errori contabili e di tariffazione sulle ricette di ossigeno liquido presentate nel periodo gennaio/dicembre 2013 evidenziando una maggiorazione dei prezzi del materiale medico.
Concludeva chiedendo di accogliere l'opposizione e dichiarare non dovute le somme ingiunte, revocando integralmente il decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio la deduceva l'infondatezza dell'opposizione in Parte_1
fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Avellino accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, stante la non debenza degli interessi di cui al D.lgs. n.231/2002, e condannava la
[...]
al pagamento della somma di euro 15.079,61 con gli interessi di cui all'art. 1284 Pt_4
c.c.
Con atto di citazione notificato il 29/01/2025, la ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “
Rigettare integralmente l'opposizione proposta in prime cure e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 992/2020 del Tribunale di Avellino;
- Condannare l' alla rifusione delle competenze del giudizio di primo Parte_4
grado, con distrazione al diretto favore del sottoscritto procuratore;
- Condannare l' alla rifusione delle spese e delle competenze del presente Parte_4 giudizio, con distrazione al diretto favore del sottoscritto procuratore”.
Pur ritualmente citata non si è costituita l'appellata . Parte_4
Alla prima udienza del 6.5.2025 stante la mancata comparizione dell'appellante la Corte ha rinviato all'udienza del 10.6.2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza del 10.6.2025 l'appellante non è comparso nonostante la regolare comunicazione del rinvio in data 6.5.2025.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
La Corte non ignora l'esistenza di un orientamento di legittimità che sostiene l'applicazione dell'art. 181 c.p.c., in luogo dell'art. 348 c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti fin dalla prima udienza;
tuttavia, tale orientamento non appare condivisibile per le seguenti ragioni: CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- l'art. 348 comma 2° c.p.c. riguarda tutti i casi in cui l'appellante non compaia alla prima udienza e non solo quelli in cui alla mancata comparizione dell'appellante si accompagni la comparizione dell'appellato, come si evince dalla formulazione della norma che fa riferimento al comportamento del solo appellante;
- ciò appare ancor più evidente ove si raffronti l'art. 348 c.p.c. con l'art. 181 c.p.c., che espressamente distingue l'ipotesi della mancata comparizione di entrambe le parti
(comma 1°), da quella di mancata comparizione del solo attore (comma 2°);
- l'art. 359 c.p.c. dispone che le norme dettate per il procedimento di primo grado si applicano anche al giudizio di appello, se non sono incompatibili con quelle contenute nel capo II del titolo III del libro II;
la disciplina dell'art. 348 c.p.c., per quanto appena esposto, appare completa, così che, neppure in base all'art. 359 c.p.c., potrebbe giustificarsi l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.;
- irrilevante è poi l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n.
120/2016 che, nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002 (che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità dell'appello e non anche in caso di estinzione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. del giudizio di secondo grado, determinando in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento), ha richiamato l'orientamento di legittimità che qui non si condivide, dal momento che la Consulta si è limitata a prendere atto dell'esistenza di tale orientamento, senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla condivisibilità dello stesso;
- neppure potrebbe sostenersi che, applicando l'art. 348 c.p.c. in ogni caso di mancata comparizione dell'appellante alle prime due udienze, si determinerebbe la disparità di trattamento prospettata nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia appena richiamata, dal momento che l'appellante ha sempre la possibilità di evitare il raddoppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater. d.P.R. 115/2002, comparendo solo alla prima udienza e dando luogo, in tal modo, all'applicazione, alle udienze successive, dell'art. 309 c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Non occorre alcuna statuizione sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell'appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2137/2024 del Tribunale di Avellino pubblicata il 19.12.2024:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino