Art. 220.
L'articolo 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione".
L'articolo 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione".