Articolo 220 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 219Articolo 221
Versione
20 settembre 1975
Art. 220.
L'articolo 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975