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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1117/2022
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere rel. nel procedimento civile n. 1117/2022 R.G.
promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Scoccini
Nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Cristina Argentieri e dall'Avv. Andrea Gentili ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.) Gli odierni ricorrenti, premesso di essere nudi proprietari Parte_1
e e usufruttuario
[...] Parte_3 Parte_4 Per_1
di un terreno suddiviso in diverse particelle individuate al Catasto del
[...]
Comune di (analiticamente descritte nel ricorso), hanno dedotto che: CP_1
Pagina 1 - il Comune di ha occupato una porzione di tale terreno per ampliare CP_1 una strada comunale e non ha provveduto all'esproprio;
- dopo la realizzazione della strada, alcune particelle sono risultate inutilizzabili;
- è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di alcune particelle in favore del Comune di che ha proceduto al frazionamento delle stesse;
CP_1
- l'indennità è stata determinata in complessivi €. 39.283,45 riducendo immotivatamente il valore di alcune aree da indennizzare nella misura 70% ed escludendo immotivatamente il risarcimento del 10% per il danno non patrimoniale previsto dalla normativa e, per le aree edificabili, l'interesse del
5% annuo sul valore determinato, invece previsti dall'art. 42 bis DPR n.
327/2001.
1.2) I ricorrenti hanno contestato la entità dell'indennizzo stabilito dall'Ente chiedendo di determinare l'ammontare della somma agli stessi spettante da calcolare sulla base del valore unitario di €. 35,00/mq delle aree acquisite, tenuto conto che l'area complessivamente occupata è di mq 2735, che devono essere indennizzate anche le aree residuali (per complessivi mq 880) – perché, di fatto, inutilizzabili - che deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale espressamente previsto dall'art. 42 bis DPR cit. (pari al 10% dell'indennizzo) nonché l'indennizzo per la occupazione illegittima previsto dalla stessa disposizione pari al 5% dell'importo dell'indennizzo complessivo, comprensivo del danno non patrimoniale.
2.1) Il Comune di si è costituito contestando la domanda dei ricorrenti CP_1
e rilevando che:
- alcune particelle non avevano e non hanno vocazione edificatoria in quanto agricole;
- il aveva dovuto realizzare un nuovo frazionamento per acquisire CP_1 solo le aree effettivamente occupate dal sedime stradale;
- per le aree residuali o destinate a fasce di rispetto, rimaste di proprietà dei ricorrenti, il aveva proposto un indennizzo pari al 30% del loro CP_1 valore, da reputare congruo, tenuto conto del fatto che queste porzioni
Pagina 2 immobiliari fanno parte dell'Area Progetto 34 e mantengono la loro capacità edificatoria.
Quanto alla esclusione del danno non patrimoniale al 10% e dell'interesse al
5% annuo il ha osservato di aver applicato il criterio di cui all'art. 55 CP_1 del DPR 327/2001 che prevede il solo riconoscimento del valore venale, trattandosi di occupazione senza titolo anteriore al 30.9.1996; ha rilevato che il risarcimento del 5% annuo è onnicomprensivo e che il maggior danno va dimostrato, prova sicuramente non fornita dai ricorrenti;
in merito al valore unitario dell'area edificabile, ha richiamato gli atti della Giunta Comunale n. 73
e n. 97 del 2016 con i quali sono stati rideterminati al ribasso i valori delle
Aree Progetto.
2.2) Il ha contestato tutti i conteggi effettuati dalla controparte CP_1 perché basati su quantità errate e su valori non in linea con i quelli effettivi delle aree o applicati in violazione dell'art. 55 DPR 327/2001: ha quindi concluso chiedendo di respingere integralmente il ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.
3.) In considerazione delle diverse contestazioni delle parti è stata espletata una CTU affidando l'incarico all'Ing. . Persona_2
4.) Le parti hanno quindi hanno illustrato le rispettive domande, anche alla luce degli accertamenti tecnici svolti.
I ricorrenti, contestando alcuni aspetti della CTU, hanno concluso chiedendo di accertare che agli stessi spetta la somma complessiva di € 103.586,76 e, per l'effetto, di condannare il a pagare detta somma, oltre Controparte_1 interessi fino al saldo effettivo, con vittoria di spese di CTU ed onorari, da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Il ha ribadito le osservazioni alla CTU svolte nel corso delle CP_1 operazioni peritali e, nel contestare integralmente quanto dedotto dalla controparte, ha chiesto di respingere integralmente il ricorso, con vittoria di spese.
5.) Va premesso, in generale, che il provvedimento di acquisizione sanante, disciplinato dall'art.42 bis DPR n. 327/2001 ed introdotto in epoca successiva alla declaratoria di incostituzionalità dell'art.43 del Testo Unico espropriazioni
Pagina 3 (DPR n.327/2001) per eccesso di delega (Corte cost. n. 293/2010), costituisce
- secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità - l'esercizio di uno speciale, autonomo ed eccezionale potere espropriativo, teso a sostituire il regolare procedimento ablativo.
E' stato infatti affermato che l'atto di acquisizione sanante è volto a ripristinare la legalità amministrativa con effetto non retroattivo, attraverso
"una sorta di procedimento espropriativo semplificato", di carattere eccezionale, innestato su un precedente procedimento espropriativo irrimediabilmente viziato o, comunque, fondato su titolo astrattamente annullabile sub judice (Cass., S.U., n. 29 ottobre 2015, n. 22096, Cass., S.U.,
9 maggio 2018 n. 11180, Cass., S.U., 31 maggio 2016 n. 11258, Cass., S.U.,
11 gennaio 2019, n. 539) ( Cass. S.U., 06/02/2019 n. 3517).
All'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante è correlato il sorgere del diritto all'indennizzo previsto al comma 1 del richiamato art. 42 bis, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
“forfetariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene” (I comma art. 42 bis cit.) ed il primo da liquidarsi ai sensi di quanto stabilito dal comma III del medesimo articolo “(…) in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo, commi
3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma».
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che, nel caso di contestazione della indennità determinata ai sensi dell'art. 42 bis cit., per la natura di procedimento espropriativo semplificato trova applicazione il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, in tema di azione di opposizione alla stima, secondo cui tale opposizione non si configura quale impugnazione del provvedimento limitata al mero controllo dell'esattezza dei criteri astratti (di legge) che hanno presieduto in sede amministrativa alla stima suddetta, ma introduce un ordinario processo di cognizione sul rapporto,
Pagina 4 diretto all'accertamento giudiziale della giusta indennità, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie (Cass. civ.
n. 28573/2018).
6.1) Ciò posto va rilevato che dalle argomentazioni difensive delle parti e degli accertamenti svolti dal CTU risulta che, in seguito alla acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, disposta con atto n. 971 del 9.11.2022,
e all'esito del frazionamento delle particelle inizialmente occupate dal
[...]
, le porzioni immobiliari di cui si discute, oggetto della domanda di CP_1 indennizzo avanzata dai ricorrenti con l'atto di opposizione alla stima effettuata dall'Ente, sono contraddistinte - al Catasto Terreni, foglio 10, del Comune di
- al n. 428 (acquisita), n. 427 e n. 429 (non acquisite), n. 431 CP_1
(acquisita), n. 430 e n.432 (non acquisite), n. 270 e n. 272 (non acquisite).
6.2) Il CTU ha accertato che il ha disposto l'acquisizione solamente CP_1 della zona interessata dalla pavimentazione stradale, in conglomerato bituminoso (particelle 428 e 431), e che:
- non sono state acquisite né indennizzate le particelle n. 429 e 432;
- non sono state acquisite, ma sono state indennizzate le particelle n. 427 e
430;
- non sono state acquisite, ma sono state indennizzate le particelle n. 270 e
272.
6.3) Con riferimento alle destinazioni urbanistiche, in base agli accertamenti eseguiti dal CTU (v. documentazione dal medesimo esaminata, elencata a pag.
10 dell'elaborato), risulta che:
- le particelle n. 428 (acquisita) e 427-429 (non acquisite) sono edificabili –
Area Progetto n. 34 – (art. 75 e 109 delle Norme Tecniche di Attuazione);
- le particelle n. 431 (acquisita) e 430-432 (non acquisite) sono destinate alla viabilità (art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione);
- le particelle 270-272 (non acquisite) sono destinate ad attività agricole della piana alluvionale dei fiumi Tenna ed Ete e della piana costiera (art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione).
Pagina 5 6.4) In ordine alla estensione delle porzioni immobiliari di cui si discute si osserva che il CTU, sulla base di quanto indicato nel provvedimento di acquisizione, ha rilevato che il Comune di CP_1
-ha disposto la acquisizione delle particelle n. 428 e 431 rispettivamente di mq. 1071 e mq 45, per un totale di mq. 1116;
- ha disposto un indennizzo per le seguenti particelle, che rimangono di proprietà dei ricorrenti:
427 di mq 809 (area di progetto n. 34);
430 di mq 50 (viabilità);
270 di mq 416 (area agricola) e mq 144 (viabilità e fasce di rispetto);
272 di mq 299 (area agricola) e mq 21 (viabilità e fasce di rispetto);
- non ha acquisito e non ha previsto indennizzi per le particelle 429 (di mq.720, come indicato dal CTU) e 432 (di mq 40, come indicato dal CTU) che rimangono di proprietà dei ricorrenti;
6.5) Quanto ai valori unitari il CTU, tenuto conto delle caratteristiche delle aree di cui si tratta, della loro ubicazione e della loro destinazione urbanistica, ha indicato gli importi di €. 28/mq (per quelle edificabili), €. 8,00 (per quelle destinate a viabilità) ed € 4,00 (per quelle agricole).
7.) Le contestazioni tra le parti non riguardano la estensione delle aree
(come si desume dalle argomentazioni difensive finali dei ricorrenti - v. comparsa conclusionale - dalle quali risulta che gli stessi hanno rielaborato i conteggi delle somme dovute tenendo in considerazione la estensione delle aree sopra indicate), ma attengono ai valori unitari e complessivamente accertati dal CTU (v. scritti difensivi finali di entrambe le parti che hanno ribadito le osservazioni svolte dai rispettivi CTP).
7.1) A tale riguardo ritiene in primo luogo il Collegio di non discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU in relazione alla destinazione urbanistica dei terreni (in parte edificabili, in parte agricoli ed in parte destinati a viabilità e fasce di rispetto stradale, come in precedenza indicato) atteso che tali accertamenti trovano conferma nella documentazione esaminata dal consulente, analiticamente descritta nella relazione.
Pagina 6 Non è quindi condivisibile l'assunto difensivo dei ricorrenti secondo cui le particelle n. 270 e n. 272 dovrebbero essere qualificate come aree edificabili
(perché comprese nell'Area Progetto n. 34), trattandosi di porzioni immobiliari che - come si è detto - in base alla documentazione prodotta, hanno una diversa destinazione urbanistica (agricola) o che, comunque, non hanno capacità edificatoria (perché destinate a fascia di rispetto o a viabilità).
E' invece fondato il rilievo dei ricorrenti basato sul fatto che tali particelle
(“perimetrate da un fosso, dalla strada oggetto di acquisizione e da una strada privata di accesso ad un fondo di altra proprietà” e attualmente utilizzate come orto, v. relazione del CTU) debbano essere valutate in base alle effettive caratteristiche e alla loro destinazione e quindi tenendo conto del fatto che entrambe, in parte, hanno destinazione agricola e, in parte, sono comunque suscettibili di un uso diverso quello agricolo (viabilità).
7.2) Ciò posto si ritiene che i valori indicati dal CTU in €. 28,00/mq per le aree edificabili, €. 8/mq per quelle destinate a viabilità e fascia di rispetto ed €.
4/mq per quelle agricole siano congrui, perché accertati in base alle caratteristiche intrinseche delle aree, alla ubicazione ed alla loro destinazione urbanistica.
A tale riguardo non appaiono decisive le osservazioni critiche ribadite dai ricorrenti con gli scritti difensivi finali volte a contestare i valori suddetti sulla base delle diverse valutazioni effettuate dal ai fini IMU (desumibili CP_1 dagli avvisi di accertamento del 2021 riferibili all'anno 2016, confermati da una sentenza della Commissione Tributaria del 2022, passata in giudicato).
Invero, in “valore venale” del bene, da tenere in considerazione al fine di determinare l'indennizzo previsto dall'art. 42 bis DPR n. 327/2001, comporta che tale misura deve corrispondere al "valore di mercato" del bene stesso, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, della sua eventuale potenzialità edificatoria e, in generale, e della sua possibile destinazione.
Gli aspetti valorizzati dai ricorrenti sono basati su parametri (quali ad esempio la rendita catastale) assegnati dalla Amministrazione agli immobili a meri fini tributari ed utilizzati per determinare il valore di un immobile ai fini, nella specie, dell'Imu: ne consegue che detta valutazione non assume rilievo in
Pagina 7 questa sede, atteso che tale valore non corrisponde al valore venale del bene come sopra inteso.
7.3) Le osservazioni critiche svolte dai ricorrenti volte a contestare il dimezzamento dell'indennizzo stimato dal CTU per le particelle n. 270 e 272 non inducono a discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente.
A tale riguardo va rilevato che, come si è detto, trattasi di una porzione immobiliare residua che non è stata acquisita, ma che è funzionalmente staccata dalla rimanente proprietà dei ricorrenti ed è attualmente utilizzata come orto privato.
Considerato che l'acquisizione di altre porzioni immobiliari ha comportato la separazione dell'area residua in questione dalla rimanente proprietà dei ricorrenti (alla quale era funzionalmente collegata) e che, come accertato dal
CTU, l'accesso carrabile attuale può essere ricavato solo da una strada privata di un'altra proprietà, si ritiene che la riduzione del 50% del valore operata dal
CTU sia congrua, perché tiene conto della effettiva situazione di fatto ricollegabile alla intervenuta acquisizione e delle limitazioni conseguenti, con riferimento all'accesso e quindi alle modalità di coltivazione del terreno residuo;
considerato, peraltro, che il bene in questione non è di fatto inutilizzabile e anzi risulta attualmente coltivato ad orto privato, si ritiene che la richiesta dei ricorrenti secondo cui l'indennizzo dovrebbe essere riconosciuto nella percentuale del 100% non sia meritevole di accoglimento, poiché l'area residua non è stata acquisita ed è suscettibile di sfruttamento economico.
7.4) Non sono condivisibili le contestazioni svolte dai ricorrenti in ordine alla valutazione di altre particelle (nn.429 e 432; nn.427 e 430), non acquisite, che, tuttavia, sono indennizzabili in considerazione del pregiudizio a tale proprietà residua, accertato dal CTU (secondo il quale il avrebbe CP_1 dovuto acquisire anche tali particelle).
7.4.1) Con riferimento alle particelle n. 429 (edificabile) e 432 (viabilità), risulta dagli accertamenti svolti dall'Ing. e dagli allegati alla relazione Per_2
(v. in particolare planimetrie e documentazione fotografica) che tali porzioni immobiliari sono funzionalmente collegate alla rimanente proprietà a monte dei
Pagina 8 ricorrenti, ma costituiscono, di fatto, una evidente fascia di rispetto stradale, sede di una cunetta di smaltimento di acqua meteorica e di caditoie stradali.
Il CTU Ing. ha precisato che tali particelle fanno parte del “corpo Per_2 stradale” in quanto contengono “parte del rilevato stradale, zona di rispetto stradale, caditoie stradali, cunette, accessi carrabili alle proprietà”, ha evidenziato che le stesse “possono avere uno sfruttamento molto limitato” ed ha stimato l'indennizzo dovuto nella misura del 35% del valore venale.
7.4.2) Con riferimento alle particelle n. 427 (edificabile) e 430 (viabilità), risulta dagli accertamenti svolti dall'Ing. e dagli allegati alla relazione Per_2
(v. in particolare planimetrie e documentazione fotografica) che tali porzioni immobiliari, in seguito al decreto di acquisizione sono funzionalmente staccate dalla proprietà dei ricorrenti, intercluse e prive di possibilità di sfruttamento economico.
Il CTU Ing. ha precisato che tali particelle fanno parte del “corpo Per_2 stradale” in quanto contengono “parte del rilevato stradale, zona di rispetto stradale, pali della pubblica amministrazione, segnali stradali, accessi carrabili alle proprietà” ed ha stimato l'indennizzo nella misura del 70% del valore venale dell'area.
7.4.3.) Si ritiene che le percentuali indicate dal CTU siano congrue, avuto riguardo alla diversa situazione concreta delle particelle.
Nel primo caso si tratta infatti di porzioni immobiliari che sono rimaste collegate funzionalmente alla rimanente proprietà dei ricorrenti: ciò considerato e tenuto conto della limitata estensione di tali aree (di mq 720 – part. n. 429 - e mq 40 – part. n.432), si ritiene che le ridotte possibilità di utilizzo di tali beni siano state adeguatamente valutate dal CTU.
Quanto alle particelle 427 (di mq.809) e 430 (di mq. 50) si ritiene che la percentuale del 70% del valore venale del bene tiene conto – da un lato - della concreta situazione descritta dal CTU, del pregiudizio, indubbiamente rilevante, conseguente al decreto di acquisizione e della conseguente perdita di valore dei beni e - dall'altro – del fatto che l'area in questione conserva un seppure limitato valore economico, ricollegabile alle attuali e concrete destinazioni.
Pagina 9 8.1) Per le considerazioni svolte si ritiene che le argomentazioni ribadite dal sulla base delle osservazioni del consulente di parte già Controparte_1 esaminate dal CTU, dirette all'accertamento di valori diversi ed inferiori rispetto a quelli indicati dal CTU, non siano tali da giustificare una diversa valutazione dei beni.
8.2) Va invece esaminata la questione prospettata dal resistente il quale ha dedotto che nella fattispecie, per le aree edificabili, non sono applicabili le maggiorazioni previste dall'art. 42 bis DPR 327/2001 (del 10% per il danno non patrimoniale e del 5% a titolo di occupazione senza titolo), ai sensi dell'art. 55 del DPR cit.: tale assunto non è condivisibile.
Invero l'indennizzo dovuto a seguito del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 è unitario e comprende, ai fini della sua integralità, oltre che la voce relativa al valore venale del bene (pregiudizio patrimoniale, I e III comma dell'art. 42 bis cit.), anche le voci relative al pregiudizio non patrimoniale (I comma) e all'interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione senza titolo (III comma).
Quanto alla somma spettante a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10% del valore venale del bene, la Corte Costituzionale
(n.71/2015) ha affermato che detta somma costituisce un importo ulteriore, non prevista per la espropriazione condotta nelle forme ordinarie, determinato dalla legge, in misura certa e prevedibile, per il quale il privato, in deroga alle regole ordinarie, è sollevato dall'onere della relativa prova.
Per quanto riguarda l'importo dovuto per il periodo di occupazione, si osserva che si tratta di una misura equitativa, definita dal legislatore.
Tenuto conto che dette voci sono previste da disposizioni applicabili anche a fatti anteriori ed alle occupazioni iniziate anteriormente alla entrata in vigore dell'art. 42 bis cit. (aggiunto dall'art. 34, comma 1, del D.L.
6.7.2011 n. 98 convertito con modificazione nell'art. 1, comma 1, L. n. 111/2011) - ai sensi dell'art. 42 bis comma 8 DPR n. 327/2001 - l'importo dovuto sarà calcolato per tutte le aree di cui si tratta, tenendo in considerazione anche le percentuali previste per il pregiudizio non patrimoniale e per il periodo di occupazione senza titolo.
Pagina 10 9.) Per le considerazioni svolte si ritiene di stimare il valore venale delle aree
(tenuto conto della estensione delle porzioni immobiliari, dei valori unitari accertati dal CTU e delle destinazioni urbanistiche dei beni) e di calcolare, ai sensi dell'art. 42 bis cit., l'indennizzo dovuto, nella misura e negli importi di seguito indicati, avuto riguardo, al periodo di occupazione illegittima (6 anni e
9 mesi) decorrente dal febbraio 2016 (in mancanza di contestazioni sul punto), fino alla data del decreto di acquisizione sanante emesso ex art. 42 bis cit.
(novembre 2022, non risultando che la occupazione si sia protratta oltre tale data) e tenuto conto, per tale periodo, l'interesse annuo del 5% del valore venale e quello mensile per la frazione di anno: particella n. 428 (acquisita): €. 43.107,75
a) indennizzo per il danno patrimoniale, pari al valore venale dell'area mq. 1071 x €. 28/mq= €. 29.988,00;
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€. 2.998,80;
c) indennizzo per la occupazione illegittima (€. 1.499,40 x6) +(124,95 x9)
- €. 10.120,95;
particella n.431 (acquisita): complessivi €.517,50
a) indennizzo per il danno patrimoniale, pari al valore venale dell'area mq. 45 x €. 8/mq= €. 360,00
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€.36,00;
c) indennizzo per la occupazione illegittima (€. 18x6)+(1,50 x9) = €.
121,50;
particella n. 270 (non acquisita): complessivi €. 2.024,30
a) indennizzo per il danno patrimoniale, pari al 50% del valore venale del bene, pari a complessivi €. 1.408,00: mq. 416 (agricolo) € 4,00 al 50% = €. 832,00; mq 144 (viabilità e fascia di rispetto), €8,00 al 50% = €. 576,00
Pagina 11 b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€. 140,80;
c) indennizzo per l'occupazione: (€. 70,40 x 6) + (€.5,9 x9) = €. 475,50;
particella 272 (non acquisita): complessivi €. 980,00
a) indennizzo per il danno patrimoniale, pari al 50% del valore venale del bene, pari a complessivi €.682,00: mq. 299 (agricolo) € 4,00 al 50% = €. 598,00; mq 21 (viabilità e fascia di rispetto), €8,00 al 50% = €. 84,00
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€. 68,20;
c) indennizzo per l'occupazione: (€. 34,10 x 6) + (€.2,8 x9) = €. 229,80;
particella n. 427 (non acquisita): complessivi €. 22.793,86
a) Indennizzo per il danno patrimoniale (pari al 70% del valore venale), €. mq.809 x €. 28,00 al 70% = €. 15.856,40
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale= €. 1.585,64
c) Indennizzo per la occupazione (€. 792,82 x 6) + (€.66,10 x9) = €.
5.351,82;
particella n. 430 (non acquisita): complessivi €. 332,80
a) Indennizzo per il danno patrimoniale (pari al 70% del valore venale), mq.50 x €. 8,00 al 70% = €. 280,00
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€.28,00
c) Indennizzo per la occupazione (€. 14,00x6) + (€.1,20x9) = €. 24,80;
particella n. 429 (non acquisita): complessivi €. 10.143,00
a) Indennizzo per il danno patrimoniale (pari al 35% del valore venale), mq.720 x €. 28,00 al 35% = €. 7.056,00
Pagina 12 b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€.705,60
c) Indennizzo per la occupazione (€. 352,80x6) + (€.29,40x9) = €.
2.381,40;
particella n. 432 (non acquisita): complessivi €. 161,30
a) Indennizzo per il danno patrimoniale (pari al 35% del valore venale), mq.40 x €. 8,00 al 35% = €. 112,00
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€.11,20
c) Indennizzo per la occupazione (€.5,60 x 6) + (€.0,50 x 9) = €. 38,10.
10.) Conseguentemente il totale della somma spettante va determinato in complessivi €. 80.060,51.
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di tale somma, dovendosi invece, in questa sede, ordinare il deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti della differenza tra la somma come sopra accertata quella inferiore versata dalla Amministrazione in base al decreto di acquisizione
(Cassazione civile sez. I, 19/11/2002, n.16258): essendo stata riconosciuta una somma maggiore rispetto a quella complessivamente versata, sono dovuti gli interessi legali decorrenti, esclusivamente sulla differenza tra la somma dovuta e quella depositata, dalla data del versamento fino al deposito della residua somma;
nessun altro riconoscimento (nella specie derivante da svalutazione monetaria) spetta, in quanto, “nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecita o l'illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria” (Cass. n.
22096/2015).
Le argomentazioni svolte assorbono l'esame delle ulteriori problematiche prospettate dalle parti.
Pagina 13 11.) Il resistente ha chiesto l'”oscuramento” di alcune parole contenute nell'atto introduttivo del giudizio e nella comparsa conclusionale dei ricorrenti.
Premesso che in questa sede potrebbe essere eventualmente disposta la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti ex art. 89 c.p.c., si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per disporre la cancellazione atteso che le parole censurate per quanto “forti” e inappropriate sul piano della dialettica processuale, non rivelano un intento offensivo nei confronti della controparte, ma si inseriscono nell'esercizio della funzione difensiva diretta ad evidenziare la erroneità dei criteri di valutazione utilizzati dal e conseguentemente la non congruità dell'indennizzo calcolato CP_1 dall'Ente.
12.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, il resistente va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla entità della somma accertata e tenuto conto della attività difensiva svolta, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Le spese liquidate per la CTU, come da separato decreto, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse sia dei ricorrenti che del resistente, finalizzati a determinare la indennità dovuta che è stata calcolata in misura diversa da quella proposta dalle parti medesime.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti del respinta ogni contraria e diversa istanza ed Controparte_1 eccezione, determina la somma dovuta da parte del - a Controparte_1 seguito della disposta acquisizione sanante, di cui al decreto emesso in data
9.11.2022 - in complessivi €. 80.060,51, oltre interessi al tasso legale sulla differenza tra la somma complessivamente accertata e quella già versata, così come indicato in motivazione;
Pagina 14 dispone che l'importo differenziale in tal modo risultante sia depositato presso la Cassa DD.PP.; condanna il a rifondere alla controparte le spese del Controparte_1 presente procedimento che si liquidano in €. 759,00 per esborsi ed €. 7.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico delle parti le spese sostenute per la CTU, liquidate come da separato decreto, nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Federico
Pagina 15
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere rel. nel procedimento civile n. 1117/2022 R.G.
promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Scoccini
Nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Cristina Argentieri e dall'Avv. Andrea Gentili ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.) Gli odierni ricorrenti, premesso di essere nudi proprietari Parte_1
e e usufruttuario
[...] Parte_3 Parte_4 Per_1
di un terreno suddiviso in diverse particelle individuate al Catasto del
[...]
Comune di (analiticamente descritte nel ricorso), hanno dedotto che: CP_1
Pagina 1 - il Comune di ha occupato una porzione di tale terreno per ampliare CP_1 una strada comunale e non ha provveduto all'esproprio;
- dopo la realizzazione della strada, alcune particelle sono risultate inutilizzabili;
- è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di alcune particelle in favore del Comune di che ha proceduto al frazionamento delle stesse;
CP_1
- l'indennità è stata determinata in complessivi €. 39.283,45 riducendo immotivatamente il valore di alcune aree da indennizzare nella misura 70% ed escludendo immotivatamente il risarcimento del 10% per il danno non patrimoniale previsto dalla normativa e, per le aree edificabili, l'interesse del
5% annuo sul valore determinato, invece previsti dall'art. 42 bis DPR n.
327/2001.
1.2) I ricorrenti hanno contestato la entità dell'indennizzo stabilito dall'Ente chiedendo di determinare l'ammontare della somma agli stessi spettante da calcolare sulla base del valore unitario di €. 35,00/mq delle aree acquisite, tenuto conto che l'area complessivamente occupata è di mq 2735, che devono essere indennizzate anche le aree residuali (per complessivi mq 880) – perché, di fatto, inutilizzabili - che deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale espressamente previsto dall'art. 42 bis DPR cit. (pari al 10% dell'indennizzo) nonché l'indennizzo per la occupazione illegittima previsto dalla stessa disposizione pari al 5% dell'importo dell'indennizzo complessivo, comprensivo del danno non patrimoniale.
2.1) Il Comune di si è costituito contestando la domanda dei ricorrenti CP_1
e rilevando che:
- alcune particelle non avevano e non hanno vocazione edificatoria in quanto agricole;
- il aveva dovuto realizzare un nuovo frazionamento per acquisire CP_1 solo le aree effettivamente occupate dal sedime stradale;
- per le aree residuali o destinate a fasce di rispetto, rimaste di proprietà dei ricorrenti, il aveva proposto un indennizzo pari al 30% del loro CP_1 valore, da reputare congruo, tenuto conto del fatto che queste porzioni
Pagina 2 immobiliari fanno parte dell'Area Progetto 34 e mantengono la loro capacità edificatoria.
Quanto alla esclusione del danno non patrimoniale al 10% e dell'interesse al
5% annuo il ha osservato di aver applicato il criterio di cui all'art. 55 CP_1 del DPR 327/2001 che prevede il solo riconoscimento del valore venale, trattandosi di occupazione senza titolo anteriore al 30.9.1996; ha rilevato che il risarcimento del 5% annuo è onnicomprensivo e che il maggior danno va dimostrato, prova sicuramente non fornita dai ricorrenti;
in merito al valore unitario dell'area edificabile, ha richiamato gli atti della Giunta Comunale n. 73
e n. 97 del 2016 con i quali sono stati rideterminati al ribasso i valori delle
Aree Progetto.
2.2) Il ha contestato tutti i conteggi effettuati dalla controparte CP_1 perché basati su quantità errate e su valori non in linea con i quelli effettivi delle aree o applicati in violazione dell'art. 55 DPR 327/2001: ha quindi concluso chiedendo di respingere integralmente il ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.
3.) In considerazione delle diverse contestazioni delle parti è stata espletata una CTU affidando l'incarico all'Ing. . Persona_2
4.) Le parti hanno quindi hanno illustrato le rispettive domande, anche alla luce degli accertamenti tecnici svolti.
I ricorrenti, contestando alcuni aspetti della CTU, hanno concluso chiedendo di accertare che agli stessi spetta la somma complessiva di € 103.586,76 e, per l'effetto, di condannare il a pagare detta somma, oltre Controparte_1 interessi fino al saldo effettivo, con vittoria di spese di CTU ed onorari, da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Il ha ribadito le osservazioni alla CTU svolte nel corso delle CP_1 operazioni peritali e, nel contestare integralmente quanto dedotto dalla controparte, ha chiesto di respingere integralmente il ricorso, con vittoria di spese.
5.) Va premesso, in generale, che il provvedimento di acquisizione sanante, disciplinato dall'art.42 bis DPR n. 327/2001 ed introdotto in epoca successiva alla declaratoria di incostituzionalità dell'art.43 del Testo Unico espropriazioni
Pagina 3 (DPR n.327/2001) per eccesso di delega (Corte cost. n. 293/2010), costituisce
- secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità - l'esercizio di uno speciale, autonomo ed eccezionale potere espropriativo, teso a sostituire il regolare procedimento ablativo.
E' stato infatti affermato che l'atto di acquisizione sanante è volto a ripristinare la legalità amministrativa con effetto non retroattivo, attraverso
"una sorta di procedimento espropriativo semplificato", di carattere eccezionale, innestato su un precedente procedimento espropriativo irrimediabilmente viziato o, comunque, fondato su titolo astrattamente annullabile sub judice (Cass., S.U., n. 29 ottobre 2015, n. 22096, Cass., S.U.,
9 maggio 2018 n. 11180, Cass., S.U., 31 maggio 2016 n. 11258, Cass., S.U.,
11 gennaio 2019, n. 539) ( Cass. S.U., 06/02/2019 n. 3517).
All'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante è correlato il sorgere del diritto all'indennizzo previsto al comma 1 del richiamato art. 42 bis, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
“forfetariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene” (I comma art. 42 bis cit.) ed il primo da liquidarsi ai sensi di quanto stabilito dal comma III del medesimo articolo “(…) in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo, commi
3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma».
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che, nel caso di contestazione della indennità determinata ai sensi dell'art. 42 bis cit., per la natura di procedimento espropriativo semplificato trova applicazione il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, in tema di azione di opposizione alla stima, secondo cui tale opposizione non si configura quale impugnazione del provvedimento limitata al mero controllo dell'esattezza dei criteri astratti (di legge) che hanno presieduto in sede amministrativa alla stima suddetta, ma introduce un ordinario processo di cognizione sul rapporto,
Pagina 4 diretto all'accertamento giudiziale della giusta indennità, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie (Cass. civ.
n. 28573/2018).
6.1) Ciò posto va rilevato che dalle argomentazioni difensive delle parti e degli accertamenti svolti dal CTU risulta che, in seguito alla acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, disposta con atto n. 971 del 9.11.2022,
e all'esito del frazionamento delle particelle inizialmente occupate dal
[...]
, le porzioni immobiliari di cui si discute, oggetto della domanda di CP_1 indennizzo avanzata dai ricorrenti con l'atto di opposizione alla stima effettuata dall'Ente, sono contraddistinte - al Catasto Terreni, foglio 10, del Comune di
- al n. 428 (acquisita), n. 427 e n. 429 (non acquisite), n. 431 CP_1
(acquisita), n. 430 e n.432 (non acquisite), n. 270 e n. 272 (non acquisite).
6.2) Il CTU ha accertato che il ha disposto l'acquisizione solamente CP_1 della zona interessata dalla pavimentazione stradale, in conglomerato bituminoso (particelle 428 e 431), e che:
- non sono state acquisite né indennizzate le particelle n. 429 e 432;
- non sono state acquisite, ma sono state indennizzate le particelle n. 427 e
430;
- non sono state acquisite, ma sono state indennizzate le particelle n. 270 e
272.
6.3) Con riferimento alle destinazioni urbanistiche, in base agli accertamenti eseguiti dal CTU (v. documentazione dal medesimo esaminata, elencata a pag.
10 dell'elaborato), risulta che:
- le particelle n. 428 (acquisita) e 427-429 (non acquisite) sono edificabili –
Area Progetto n. 34 – (art. 75 e 109 delle Norme Tecniche di Attuazione);
- le particelle n. 431 (acquisita) e 430-432 (non acquisite) sono destinate alla viabilità (art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione);
- le particelle 270-272 (non acquisite) sono destinate ad attività agricole della piana alluvionale dei fiumi Tenna ed Ete e della piana costiera (art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione).
Pagina 5 6.4) In ordine alla estensione delle porzioni immobiliari di cui si discute si osserva che il CTU, sulla base di quanto indicato nel provvedimento di acquisizione, ha rilevato che il Comune di CP_1
-ha disposto la acquisizione delle particelle n. 428 e 431 rispettivamente di mq. 1071 e mq 45, per un totale di mq. 1116;
- ha disposto un indennizzo per le seguenti particelle, che rimangono di proprietà dei ricorrenti:
427 di mq 809 (area di progetto n. 34);
430 di mq 50 (viabilità);
270 di mq 416 (area agricola) e mq 144 (viabilità e fasce di rispetto);
272 di mq 299 (area agricola) e mq 21 (viabilità e fasce di rispetto);
- non ha acquisito e non ha previsto indennizzi per le particelle 429 (di mq.720, come indicato dal CTU) e 432 (di mq 40, come indicato dal CTU) che rimangono di proprietà dei ricorrenti;
6.5) Quanto ai valori unitari il CTU, tenuto conto delle caratteristiche delle aree di cui si tratta, della loro ubicazione e della loro destinazione urbanistica, ha indicato gli importi di €. 28/mq (per quelle edificabili), €. 8,00 (per quelle destinate a viabilità) ed € 4,00 (per quelle agricole).
7.) Le contestazioni tra le parti non riguardano la estensione delle aree
(come si desume dalle argomentazioni difensive finali dei ricorrenti - v. comparsa conclusionale - dalle quali risulta che gli stessi hanno rielaborato i conteggi delle somme dovute tenendo in considerazione la estensione delle aree sopra indicate), ma attengono ai valori unitari e complessivamente accertati dal CTU (v. scritti difensivi finali di entrambe le parti che hanno ribadito le osservazioni svolte dai rispettivi CTP).
7.1) A tale riguardo ritiene in primo luogo il Collegio di non discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU in relazione alla destinazione urbanistica dei terreni (in parte edificabili, in parte agricoli ed in parte destinati a viabilità e fasce di rispetto stradale, come in precedenza indicato) atteso che tali accertamenti trovano conferma nella documentazione esaminata dal consulente, analiticamente descritta nella relazione.
Pagina 6 Non è quindi condivisibile l'assunto difensivo dei ricorrenti secondo cui le particelle n. 270 e n. 272 dovrebbero essere qualificate come aree edificabili
(perché comprese nell'Area Progetto n. 34), trattandosi di porzioni immobiliari che - come si è detto - in base alla documentazione prodotta, hanno una diversa destinazione urbanistica (agricola) o che, comunque, non hanno capacità edificatoria (perché destinate a fascia di rispetto o a viabilità).
E' invece fondato il rilievo dei ricorrenti basato sul fatto che tali particelle
(“perimetrate da un fosso, dalla strada oggetto di acquisizione e da una strada privata di accesso ad un fondo di altra proprietà” e attualmente utilizzate come orto, v. relazione del CTU) debbano essere valutate in base alle effettive caratteristiche e alla loro destinazione e quindi tenendo conto del fatto che entrambe, in parte, hanno destinazione agricola e, in parte, sono comunque suscettibili di un uso diverso quello agricolo (viabilità).
7.2) Ciò posto si ritiene che i valori indicati dal CTU in €. 28,00/mq per le aree edificabili, €. 8/mq per quelle destinate a viabilità e fascia di rispetto ed €.
4/mq per quelle agricole siano congrui, perché accertati in base alle caratteristiche intrinseche delle aree, alla ubicazione ed alla loro destinazione urbanistica.
A tale riguardo non appaiono decisive le osservazioni critiche ribadite dai ricorrenti con gli scritti difensivi finali volte a contestare i valori suddetti sulla base delle diverse valutazioni effettuate dal ai fini IMU (desumibili CP_1 dagli avvisi di accertamento del 2021 riferibili all'anno 2016, confermati da una sentenza della Commissione Tributaria del 2022, passata in giudicato).
Invero, in “valore venale” del bene, da tenere in considerazione al fine di determinare l'indennizzo previsto dall'art. 42 bis DPR n. 327/2001, comporta che tale misura deve corrispondere al "valore di mercato" del bene stesso, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, della sua eventuale potenzialità edificatoria e, in generale, e della sua possibile destinazione.
Gli aspetti valorizzati dai ricorrenti sono basati su parametri (quali ad esempio la rendita catastale) assegnati dalla Amministrazione agli immobili a meri fini tributari ed utilizzati per determinare il valore di un immobile ai fini, nella specie, dell'Imu: ne consegue che detta valutazione non assume rilievo in
Pagina 7 questa sede, atteso che tale valore non corrisponde al valore venale del bene come sopra inteso.
7.3) Le osservazioni critiche svolte dai ricorrenti volte a contestare il dimezzamento dell'indennizzo stimato dal CTU per le particelle n. 270 e 272 non inducono a discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente.
A tale riguardo va rilevato che, come si è detto, trattasi di una porzione immobiliare residua che non è stata acquisita, ma che è funzionalmente staccata dalla rimanente proprietà dei ricorrenti ed è attualmente utilizzata come orto privato.
Considerato che l'acquisizione di altre porzioni immobiliari ha comportato la separazione dell'area residua in questione dalla rimanente proprietà dei ricorrenti (alla quale era funzionalmente collegata) e che, come accertato dal
CTU, l'accesso carrabile attuale può essere ricavato solo da una strada privata di un'altra proprietà, si ritiene che la riduzione del 50% del valore operata dal
CTU sia congrua, perché tiene conto della effettiva situazione di fatto ricollegabile alla intervenuta acquisizione e delle limitazioni conseguenti, con riferimento all'accesso e quindi alle modalità di coltivazione del terreno residuo;
considerato, peraltro, che il bene in questione non è di fatto inutilizzabile e anzi risulta attualmente coltivato ad orto privato, si ritiene che la richiesta dei ricorrenti secondo cui l'indennizzo dovrebbe essere riconosciuto nella percentuale del 100% non sia meritevole di accoglimento, poiché l'area residua non è stata acquisita ed è suscettibile di sfruttamento economico.
7.4) Non sono condivisibili le contestazioni svolte dai ricorrenti in ordine alla valutazione di altre particelle (nn.429 e 432; nn.427 e 430), non acquisite, che, tuttavia, sono indennizzabili in considerazione del pregiudizio a tale proprietà residua, accertato dal CTU (secondo il quale il avrebbe CP_1 dovuto acquisire anche tali particelle).
7.4.1) Con riferimento alle particelle n. 429 (edificabile) e 432 (viabilità), risulta dagli accertamenti svolti dall'Ing. e dagli allegati alla relazione Per_2
(v. in particolare planimetrie e documentazione fotografica) che tali porzioni immobiliari sono funzionalmente collegate alla rimanente proprietà a monte dei
Pagina 8 ricorrenti, ma costituiscono, di fatto, una evidente fascia di rispetto stradale, sede di una cunetta di smaltimento di acqua meteorica e di caditoie stradali.
Il CTU Ing. ha precisato che tali particelle fanno parte del “corpo Per_2 stradale” in quanto contengono “parte del rilevato stradale, zona di rispetto stradale, caditoie stradali, cunette, accessi carrabili alle proprietà”, ha evidenziato che le stesse “possono avere uno sfruttamento molto limitato” ed ha stimato l'indennizzo dovuto nella misura del 35% del valore venale.
7.4.2) Con riferimento alle particelle n. 427 (edificabile) e 430 (viabilità), risulta dagli accertamenti svolti dall'Ing. e dagli allegati alla relazione Per_2
(v. in particolare planimetrie e documentazione fotografica) che tali porzioni immobiliari, in seguito al decreto di acquisizione sono funzionalmente staccate dalla proprietà dei ricorrenti, intercluse e prive di possibilità di sfruttamento economico.
Il CTU Ing. ha precisato che tali particelle fanno parte del “corpo Per_2 stradale” in quanto contengono “parte del rilevato stradale, zona di rispetto stradale, pali della pubblica amministrazione, segnali stradali, accessi carrabili alle proprietà” ed ha stimato l'indennizzo nella misura del 70% del valore venale dell'area.
7.4.3.) Si ritiene che le percentuali indicate dal CTU siano congrue, avuto riguardo alla diversa situazione concreta delle particelle.
Nel primo caso si tratta infatti di porzioni immobiliari che sono rimaste collegate funzionalmente alla rimanente proprietà dei ricorrenti: ciò considerato e tenuto conto della limitata estensione di tali aree (di mq 720 – part. n. 429 - e mq 40 – part. n.432), si ritiene che le ridotte possibilità di utilizzo di tali beni siano state adeguatamente valutate dal CTU.
Quanto alle particelle 427 (di mq.809) e 430 (di mq. 50) si ritiene che la percentuale del 70% del valore venale del bene tiene conto – da un lato - della concreta situazione descritta dal CTU, del pregiudizio, indubbiamente rilevante, conseguente al decreto di acquisizione e della conseguente perdita di valore dei beni e - dall'altro – del fatto che l'area in questione conserva un seppure limitato valore economico, ricollegabile alle attuali e concrete destinazioni.
Pagina 9 8.1) Per le considerazioni svolte si ritiene che le argomentazioni ribadite dal sulla base delle osservazioni del consulente di parte già Controparte_1 esaminate dal CTU, dirette all'accertamento di valori diversi ed inferiori rispetto a quelli indicati dal CTU, non siano tali da giustificare una diversa valutazione dei beni.
8.2) Va invece esaminata la questione prospettata dal resistente il quale ha dedotto che nella fattispecie, per le aree edificabili, non sono applicabili le maggiorazioni previste dall'art. 42 bis DPR 327/2001 (del 10% per il danno non patrimoniale e del 5% a titolo di occupazione senza titolo), ai sensi dell'art. 55 del DPR cit.: tale assunto non è condivisibile.
Invero l'indennizzo dovuto a seguito del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 è unitario e comprende, ai fini della sua integralità, oltre che la voce relativa al valore venale del bene (pregiudizio patrimoniale, I e III comma dell'art. 42 bis cit.), anche le voci relative al pregiudizio non patrimoniale (I comma) e all'interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione senza titolo (III comma).
Quanto alla somma spettante a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10% del valore venale del bene, la Corte Costituzionale
(n.71/2015) ha affermato che detta somma costituisce un importo ulteriore, non prevista per la espropriazione condotta nelle forme ordinarie, determinato dalla legge, in misura certa e prevedibile, per il quale il privato, in deroga alle regole ordinarie, è sollevato dall'onere della relativa prova.
Per quanto riguarda l'importo dovuto per il periodo di occupazione, si osserva che si tratta di una misura equitativa, definita dal legislatore.
Tenuto conto che dette voci sono previste da disposizioni applicabili anche a fatti anteriori ed alle occupazioni iniziate anteriormente alla entrata in vigore dell'art. 42 bis cit. (aggiunto dall'art. 34, comma 1, del D.L.
6.7.2011 n. 98 convertito con modificazione nell'art. 1, comma 1, L. n. 111/2011) - ai sensi dell'art. 42 bis comma 8 DPR n. 327/2001 - l'importo dovuto sarà calcolato per tutte le aree di cui si tratta, tenendo in considerazione anche le percentuali previste per il pregiudizio non patrimoniale e per il periodo di occupazione senza titolo.
Pagina 10 9.) Per le considerazioni svolte si ritiene di stimare il valore venale delle aree
(tenuto conto della estensione delle porzioni immobiliari, dei valori unitari accertati dal CTU e delle destinazioni urbanistiche dei beni) e di calcolare, ai sensi dell'art. 42 bis cit., l'indennizzo dovuto, nella misura e negli importi di seguito indicati, avuto riguardo, al periodo di occupazione illegittima (6 anni e
9 mesi) decorrente dal febbraio 2016 (in mancanza di contestazioni sul punto), fino alla data del decreto di acquisizione sanante emesso ex art. 42 bis cit.
(novembre 2022, non risultando che la occupazione si sia protratta oltre tale data) e tenuto conto, per tale periodo, l'interesse annuo del 5% del valore venale e quello mensile per la frazione di anno: particella n. 428 (acquisita): €. 43.107,75
a) indennizzo per il danno patrimoniale, pari al valore venale dell'area mq. 1071 x €. 28/mq= €. 29.988,00;
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€. 2.998,80;
c) indennizzo per la occupazione illegittima (€. 1.499,40 x6) +(124,95 x9)
- €. 10.120,95;
particella n.431 (acquisita): complessivi €.517,50
a) indennizzo per il danno patrimoniale, pari al valore venale dell'area mq. 45 x €. 8/mq= €. 360,00
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€.36,00;
c) indennizzo per la occupazione illegittima (€. 18x6)+(1,50 x9) = €.
121,50;
particella n. 270 (non acquisita): complessivi €. 2.024,30
a) indennizzo per il danno patrimoniale, pari al 50% del valore venale del bene, pari a complessivi €. 1.408,00: mq. 416 (agricolo) € 4,00 al 50% = €. 832,00; mq 144 (viabilità e fascia di rispetto), €8,00 al 50% = €. 576,00
Pagina 11 b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€. 140,80;
c) indennizzo per l'occupazione: (€. 70,40 x 6) + (€.5,9 x9) = €. 475,50;
particella 272 (non acquisita): complessivi €. 980,00
a) indennizzo per il danno patrimoniale, pari al 50% del valore venale del bene, pari a complessivi €.682,00: mq. 299 (agricolo) € 4,00 al 50% = €. 598,00; mq 21 (viabilità e fascia di rispetto), €8,00 al 50% = €. 84,00
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€. 68,20;
c) indennizzo per l'occupazione: (€. 34,10 x 6) + (€.2,8 x9) = €. 229,80;
particella n. 427 (non acquisita): complessivi €. 22.793,86
a) Indennizzo per il danno patrimoniale (pari al 70% del valore venale), €. mq.809 x €. 28,00 al 70% = €. 15.856,40
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale= €. 1.585,64
c) Indennizzo per la occupazione (€. 792,82 x 6) + (€.66,10 x9) = €.
5.351,82;
particella n. 430 (non acquisita): complessivi €. 332,80
a) Indennizzo per il danno patrimoniale (pari al 70% del valore venale), mq.50 x €. 8,00 al 70% = €. 280,00
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€.28,00
c) Indennizzo per la occupazione (€. 14,00x6) + (€.1,20x9) = €. 24,80;
particella n. 429 (non acquisita): complessivi €. 10.143,00
a) Indennizzo per il danno patrimoniale (pari al 35% del valore venale), mq.720 x €. 28,00 al 35% = €. 7.056,00
Pagina 12 b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€.705,60
c) Indennizzo per la occupazione (€. 352,80x6) + (€.29,40x9) = €.
2.381,40;
particella n. 432 (non acquisita): complessivi €. 161,30
a) Indennizzo per il danno patrimoniale (pari al 35% del valore venale), mq.40 x €. 8,00 al 35% = €. 112,00
b) indennizzo per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale=
€.11,20
c) Indennizzo per la occupazione (€.5,60 x 6) + (€.0,50 x 9) = €. 38,10.
10.) Conseguentemente il totale della somma spettante va determinato in complessivi €. 80.060,51.
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di tale somma, dovendosi invece, in questa sede, ordinare il deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti della differenza tra la somma come sopra accertata quella inferiore versata dalla Amministrazione in base al decreto di acquisizione
(Cassazione civile sez. I, 19/11/2002, n.16258): essendo stata riconosciuta una somma maggiore rispetto a quella complessivamente versata, sono dovuti gli interessi legali decorrenti, esclusivamente sulla differenza tra la somma dovuta e quella depositata, dalla data del versamento fino al deposito della residua somma;
nessun altro riconoscimento (nella specie derivante da svalutazione monetaria) spetta, in quanto, “nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecita o l'illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria” (Cass. n.
22096/2015).
Le argomentazioni svolte assorbono l'esame delle ulteriori problematiche prospettate dalle parti.
Pagina 13 11.) Il resistente ha chiesto l'”oscuramento” di alcune parole contenute nell'atto introduttivo del giudizio e nella comparsa conclusionale dei ricorrenti.
Premesso che in questa sede potrebbe essere eventualmente disposta la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti ex art. 89 c.p.c., si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per disporre la cancellazione atteso che le parole censurate per quanto “forti” e inappropriate sul piano della dialettica processuale, non rivelano un intento offensivo nei confronti della controparte, ma si inseriscono nell'esercizio della funzione difensiva diretta ad evidenziare la erroneità dei criteri di valutazione utilizzati dal e conseguentemente la non congruità dell'indennizzo calcolato CP_1 dall'Ente.
12.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, il resistente va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla entità della somma accertata e tenuto conto della attività difensiva svolta, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Le spese liquidate per la CTU, come da separato decreto, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse sia dei ricorrenti che del resistente, finalizzati a determinare la indennità dovuta che è stata calcolata in misura diversa da quella proposta dalle parti medesime.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti del respinta ogni contraria e diversa istanza ed Controparte_1 eccezione, determina la somma dovuta da parte del - a Controparte_1 seguito della disposta acquisizione sanante, di cui al decreto emesso in data
9.11.2022 - in complessivi €. 80.060,51, oltre interessi al tasso legale sulla differenza tra la somma complessivamente accertata e quella già versata, così come indicato in motivazione;
Pagina 14 dispone che l'importo differenziale in tal modo risultante sia depositato presso la Cassa DD.PP.; condanna il a rifondere alla controparte le spese del Controparte_1 presente procedimento che si liquidano in €. 759,00 per esborsi ed €. 7.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico delle parti le spese sostenute per la CTU, liquidate come da separato decreto, nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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