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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1115/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14226/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lacco Ameno - Piazza Santa Restituta N.1 80076 Lacco Ameno NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 12453 - 4.10.25 PROV 523 IMU 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: si riporta a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2023, emesso dal Comune di Lacco Ameno con provvedimento n. 523 del 4 ottobre 2024, notificato il 6 maggio 2025.
Si tratta dell'atto sostitutivo di un precedente avviso, il provvedimento n. 95, notificato il 29 ottobre 2024, anch'esso riferito all'IMU 2023 sugli immobili ereditati dalla madre.
Il ricorrente ha ricostruito l'intera sequenza di atti: ha ricordato di aver già impugnato il primo avviso
(provvedimento n. 95) nel dicembre 2024 e che quel giudizio pende innanzi alla CGT di Napoli (sezione 11°
n. rg 771/ 2025).
Ha poi sostenuto che il nuovo avviso n. 523 sarebbe illegittimo perché l'amministrazione, pur avendo esercitato l'autotutela sostitutiva, non avrebbe mai annullato formalmente il primo avviso, né gli avrebbe notificato un atto di annullamento.
Da ciò, ha dedotto che i due atti sarebbero coesistiti, determinando una doppia imposizione per la stessa
IMU 2023.
Ha inoltre sostenuto che l'intero accertamento deriverebbe da rendite catastali illegittimamente modificate dall'Agenzia del Territorio senza valida notifica, e che l'IMU 2023 sarebbe stata comunque interamente versata con ravvedimento operoso.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'avviso n. 523/2024, ritenuto atto viziato e illegittimo per carenza di annullamento del precedente atto presupposto.
Nelle controdeduzioni, il Comune di Lacco Ameno ha sostenuto che il ricorso di Ricorrente_1 fosse infondato perché l'amministrazione aveva effettivamente annullato l'avviso n. 95, e lo aveva fatto con atto del 13 febbraio 2025, regolarmente notificato il 17 febbraio 2025 al contribuente.
Ha precisato che eventuali errori negli allegati trasmessi non avrebbero inciso sulla validità della comunicazione dell'annullamento, chiaramente indicata nell'oggetto e nel corpo dell'atto.
Il Comune ha quindi affermato che l'avviso n. 523, quello impugnato, sarebbe stato legittimamente emesso solo dopo l'annullamento del precedente, nell'ambito dell'esercizio dell'autotutela obbligatoria, e che non vi sarebbe stata alcuna doppia imposizione, perché l'avviso n. 95 non era più efficace al momento dell'emissione del nuovo atto. Riguardo al pagamento dell'IMU 2023, ha contestato la tesi del contribuente sostenendo che Ricorrente_1 non avrebbe integralmente saldato l'imposta, e che dagli F24 prodotti risulterebbe versato solo un importo parziale, inferiore a quanto accertato.
Ha quindi affermato che resta dovuto un residuo di € 637,42.
Concludendo, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo l'avviso n. 523 pienamente legittimo e correttamente notificato.
Con memoria integrativa, l'avv. Ricorrente_1 ha ribadito di aver impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2023, provvedimento n. 523 del 4 ottobre 2024, lamentando che il Comune non avesse mai annullato né correttamente comunicato l'annullamento del precedente avviso n. 95, dal quale il nuovo atto derivava.
Dopo essersi costituito in giudizio, il Comune aveva sostenuto che l'annullamento del provvedimento n. 95 fosse stato notificato tramite PEC in data 17 febbraio 2025, allegando documenti che, secondo l'ente, dimostravano la regolare comunicazione dell'atto annullativo. Ricorrente_1 ha invece sostenuto che quella comunicazione non avesse recato alcun annullamento pertinente all'IMU 2023, perché la PEC del 17 febbraio 2025 conteneva solo provvedimenti annullativi relativi ad anni completamente diversi (IMU 2020 e 2021).
Ha dunque affermato che nessun atto annullativo dell'avviso IMU 2023 n. 95 fosse mai pervenuto, tanto meno certificato in modo conforme alla normativa sull'uso della PEC.
Esaminando poi la documentazione successivamente prodotta dal Comune, egli ha evidenziato che si trattava di file cartacei scannerizzati, e non di documenti digitali originali, e che gli atti risultavano materialmente assemblati in modo tale da far apparire – falsamente, secondo la tesi difensiva – che l'annullamento fosse stato notificato.
Ha aggiunto che le relazioni di notifica in cui si attestava la comunicazione dell'atto di annullamento in data 13 febbraio 2025 non corrispondevano alla realtà fattuale, e che tale discrasia configurava anche una violazione grave dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992.
Ha concluso sostenendo che il Comune non avesse assolto l'onere probatorio, poiché non aveva dimostrato in alcun modo la regolare notifica dell'annullamento del provvedimento n. 95. Da ciò ha dedotto l'illegittimità dell'avviso n. 523, poiché fondato su un presupposto mai eliminato dall'ordinamento.
In chiusura, ha chiesto nuovamente l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 523 e la condanna del
Comune alle spese.
Nella propria memoria integrativa, il Comune ha ripercorso l'intera vicenda, richiamando l'avvenuta emissione dell'avviso IMU 2023 n. 523 come atto sostitutivo dell'avviso n. 95. Ha ribadito che l'annullamento del provvedimento n. 95 fosse stato validamente adottato con atto prot. n. 1202/U del 29 gennaio 2025 e che, in data 17 febbraio 2025, l'Ente avesse inviato una comunicazione PEC al ricorrente per informarlo dell'annullamento degli accertamenti IMU 2022-2023, allegando documenti che, però, per mero errore materiale, non risultavano pertinenti.
Ha sostenuto che l'errore sugli allegati non avesse inciso sulla validità dell'annullamento, che era stato comunque regolarmente adottato e comunicato, e che il contribuente – secondo i principi di collaborazione e buona fede – avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al Comune prima di eccepire la mancata notifica.
Ha contestato nel merito l'accusa di falsificazione mossa dal ricorrente, definendo infondate le deduzioni relative alla presunta creazione artificiosa di file scannerizzati e alla falsa attestazione delle notifiche.
L'ente ha sostenuto che la produzione documentale fosse conforme, che gli atti fossero effettivamente diversi e separati, e che non vi fosse mai stata alcuna intenzione di rappresentare circostanze non veritiere.
Ha poi ribadito che non esisteva alcuna doppia imposizione, perché l'avviso n. 95 era stato annullato prima dell'emissione dell'avviso n. 523, e che fosse stata correttamente esercitata l'autotutela sostitutiva. Anche sulla questione del pagamento, il Comune ha confermato che Ricorrente_1 avesse versato solo un importo parziale dell'IMU 2023, residuando un credito di € 637,42.
La memoria si è conclusa insistendo sulla piena legittimità dell'operato comunale, sull'infondatezza delle accuse del ricorrente e sulla richiesta di rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
Va disatteso il motivo afferente ad una presunta duplicazione della tassazione, atteso che il resistente
Comune, con due distinte pec inoltrate in data 17 febbraio 2025 e 8 luglio 2025, ha espressamente comunicato di avere annullato in autotutela i precedenti avvisi di accertamento, già oggetto di impugnativa nell'ambito del procedimento giudiziale pendente innanzi a questa Corte (sezione 11° n. rg 771/ 2025), chiedendo finanche dichiararsi cessata la materia del contendere;
appare palesemente contraria a buona fede la contestazione di parte ricorrente in ordine ad errori commessi negli allegati inviati, in quanto il tenore della
PEC, proveniente dall'Ufficio Tributi dell'ente, testimonia in maniera univoca ed incontrovertibile la riferibilità dell'annullamento ai predetti atti;
l'equivoco sarebbe stato facilmente risolto se solo il ricorrente avesse risposto alle predette pec, evidenziando l'errore di allegazione e chiedendo l'invio del documento corretto.
Venendo alla denunziata fattispecie estintiva (pagamento per ravvedimento operoso), va evidenziato come tale pagamento non sia contestato da parte resistente, ma occorre al contempo segnalare come esso sia intervenuto in epoca (2 luglio 2025) successiva alla notifica dell'atto impugnato (6 maggio 2025) ed appena due giorni prima della notifica del ricorso introduttivo (4 luglio 2025); esso non può, pertanto, integrare un motivo di annullamento dell'atto impugnato.
Al contempo si presta adesione alle difese del Comune ove ha evidenziato la natura parziale di detto pagamento, residuando l'importo di euro 637,42; non appare documentato il ricorso e la sussistenza dei presupposti per il ravvedimento operoso.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'equivoco ingenerato dal Comune in sede di notifica dell'atto di annullamento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14226/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lacco Ameno - Piazza Santa Restituta N.1 80076 Lacco Ameno NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 12453 - 4.10.25 PROV 523 IMU 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: si riporta a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2023, emesso dal Comune di Lacco Ameno con provvedimento n. 523 del 4 ottobre 2024, notificato il 6 maggio 2025.
Si tratta dell'atto sostitutivo di un precedente avviso, il provvedimento n. 95, notificato il 29 ottobre 2024, anch'esso riferito all'IMU 2023 sugli immobili ereditati dalla madre.
Il ricorrente ha ricostruito l'intera sequenza di atti: ha ricordato di aver già impugnato il primo avviso
(provvedimento n. 95) nel dicembre 2024 e che quel giudizio pende innanzi alla CGT di Napoli (sezione 11°
n. rg 771/ 2025).
Ha poi sostenuto che il nuovo avviso n. 523 sarebbe illegittimo perché l'amministrazione, pur avendo esercitato l'autotutela sostitutiva, non avrebbe mai annullato formalmente il primo avviso, né gli avrebbe notificato un atto di annullamento.
Da ciò, ha dedotto che i due atti sarebbero coesistiti, determinando una doppia imposizione per la stessa
IMU 2023.
Ha inoltre sostenuto che l'intero accertamento deriverebbe da rendite catastali illegittimamente modificate dall'Agenzia del Territorio senza valida notifica, e che l'IMU 2023 sarebbe stata comunque interamente versata con ravvedimento operoso.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'avviso n. 523/2024, ritenuto atto viziato e illegittimo per carenza di annullamento del precedente atto presupposto.
Nelle controdeduzioni, il Comune di Lacco Ameno ha sostenuto che il ricorso di Ricorrente_1 fosse infondato perché l'amministrazione aveva effettivamente annullato l'avviso n. 95, e lo aveva fatto con atto del 13 febbraio 2025, regolarmente notificato il 17 febbraio 2025 al contribuente.
Ha precisato che eventuali errori negli allegati trasmessi non avrebbero inciso sulla validità della comunicazione dell'annullamento, chiaramente indicata nell'oggetto e nel corpo dell'atto.
Il Comune ha quindi affermato che l'avviso n. 523, quello impugnato, sarebbe stato legittimamente emesso solo dopo l'annullamento del precedente, nell'ambito dell'esercizio dell'autotutela obbligatoria, e che non vi sarebbe stata alcuna doppia imposizione, perché l'avviso n. 95 non era più efficace al momento dell'emissione del nuovo atto. Riguardo al pagamento dell'IMU 2023, ha contestato la tesi del contribuente sostenendo che Ricorrente_1 non avrebbe integralmente saldato l'imposta, e che dagli F24 prodotti risulterebbe versato solo un importo parziale, inferiore a quanto accertato.
Ha quindi affermato che resta dovuto un residuo di € 637,42.
Concludendo, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo l'avviso n. 523 pienamente legittimo e correttamente notificato.
Con memoria integrativa, l'avv. Ricorrente_1 ha ribadito di aver impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2023, provvedimento n. 523 del 4 ottobre 2024, lamentando che il Comune non avesse mai annullato né correttamente comunicato l'annullamento del precedente avviso n. 95, dal quale il nuovo atto derivava.
Dopo essersi costituito in giudizio, il Comune aveva sostenuto che l'annullamento del provvedimento n. 95 fosse stato notificato tramite PEC in data 17 febbraio 2025, allegando documenti che, secondo l'ente, dimostravano la regolare comunicazione dell'atto annullativo. Ricorrente_1 ha invece sostenuto che quella comunicazione non avesse recato alcun annullamento pertinente all'IMU 2023, perché la PEC del 17 febbraio 2025 conteneva solo provvedimenti annullativi relativi ad anni completamente diversi (IMU 2020 e 2021).
Ha dunque affermato che nessun atto annullativo dell'avviso IMU 2023 n. 95 fosse mai pervenuto, tanto meno certificato in modo conforme alla normativa sull'uso della PEC.
Esaminando poi la documentazione successivamente prodotta dal Comune, egli ha evidenziato che si trattava di file cartacei scannerizzati, e non di documenti digitali originali, e che gli atti risultavano materialmente assemblati in modo tale da far apparire – falsamente, secondo la tesi difensiva – che l'annullamento fosse stato notificato.
Ha aggiunto che le relazioni di notifica in cui si attestava la comunicazione dell'atto di annullamento in data 13 febbraio 2025 non corrispondevano alla realtà fattuale, e che tale discrasia configurava anche una violazione grave dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992.
Ha concluso sostenendo che il Comune non avesse assolto l'onere probatorio, poiché non aveva dimostrato in alcun modo la regolare notifica dell'annullamento del provvedimento n. 95. Da ciò ha dedotto l'illegittimità dell'avviso n. 523, poiché fondato su un presupposto mai eliminato dall'ordinamento.
In chiusura, ha chiesto nuovamente l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 523 e la condanna del
Comune alle spese.
Nella propria memoria integrativa, il Comune ha ripercorso l'intera vicenda, richiamando l'avvenuta emissione dell'avviso IMU 2023 n. 523 come atto sostitutivo dell'avviso n. 95. Ha ribadito che l'annullamento del provvedimento n. 95 fosse stato validamente adottato con atto prot. n. 1202/U del 29 gennaio 2025 e che, in data 17 febbraio 2025, l'Ente avesse inviato una comunicazione PEC al ricorrente per informarlo dell'annullamento degli accertamenti IMU 2022-2023, allegando documenti che, però, per mero errore materiale, non risultavano pertinenti.
Ha sostenuto che l'errore sugli allegati non avesse inciso sulla validità dell'annullamento, che era stato comunque regolarmente adottato e comunicato, e che il contribuente – secondo i principi di collaborazione e buona fede – avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al Comune prima di eccepire la mancata notifica.
Ha contestato nel merito l'accusa di falsificazione mossa dal ricorrente, definendo infondate le deduzioni relative alla presunta creazione artificiosa di file scannerizzati e alla falsa attestazione delle notifiche.
L'ente ha sostenuto che la produzione documentale fosse conforme, che gli atti fossero effettivamente diversi e separati, e che non vi fosse mai stata alcuna intenzione di rappresentare circostanze non veritiere.
Ha poi ribadito che non esisteva alcuna doppia imposizione, perché l'avviso n. 95 era stato annullato prima dell'emissione dell'avviso n. 523, e che fosse stata correttamente esercitata l'autotutela sostitutiva. Anche sulla questione del pagamento, il Comune ha confermato che Ricorrente_1 avesse versato solo un importo parziale dell'IMU 2023, residuando un credito di € 637,42.
La memoria si è conclusa insistendo sulla piena legittimità dell'operato comunale, sull'infondatezza delle accuse del ricorrente e sulla richiesta di rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
Va disatteso il motivo afferente ad una presunta duplicazione della tassazione, atteso che il resistente
Comune, con due distinte pec inoltrate in data 17 febbraio 2025 e 8 luglio 2025, ha espressamente comunicato di avere annullato in autotutela i precedenti avvisi di accertamento, già oggetto di impugnativa nell'ambito del procedimento giudiziale pendente innanzi a questa Corte (sezione 11° n. rg 771/ 2025), chiedendo finanche dichiararsi cessata la materia del contendere;
appare palesemente contraria a buona fede la contestazione di parte ricorrente in ordine ad errori commessi negli allegati inviati, in quanto il tenore della
PEC, proveniente dall'Ufficio Tributi dell'ente, testimonia in maniera univoca ed incontrovertibile la riferibilità dell'annullamento ai predetti atti;
l'equivoco sarebbe stato facilmente risolto se solo il ricorrente avesse risposto alle predette pec, evidenziando l'errore di allegazione e chiedendo l'invio del documento corretto.
Venendo alla denunziata fattispecie estintiva (pagamento per ravvedimento operoso), va evidenziato come tale pagamento non sia contestato da parte resistente, ma occorre al contempo segnalare come esso sia intervenuto in epoca (2 luglio 2025) successiva alla notifica dell'atto impugnato (6 maggio 2025) ed appena due giorni prima della notifica del ricorso introduttivo (4 luglio 2025); esso non può, pertanto, integrare un motivo di annullamento dell'atto impugnato.
Al contempo si presta adesione alle difese del Comune ove ha evidenziato la natura parziale di detto pagamento, residuando l'importo di euro 637,42; non appare documentato il ricorso e la sussistenza dei presupposti per il ravvedimento operoso.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'equivoco ingenerato dal Comune in sede di notifica dell'atto di annullamento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)