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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13203/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015437073000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21894/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 03/07/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava la cartella pagamento nr. 07120250015437073000 formata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Napoli e notificata il 6 maggio 2025, relativa all'iscrizione a ruolo degli esiti derivanti dal controllo formale ex articolo 36 TER del D.P.R 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2020. In sede di controllo ex articolo 36 ter, attraverso controlli incrociati dei dati in possesso dell'Amministrazione
Finanziaria, emergeva infatti l'indebita fruizione di una parte delle detrazioni per figli a carico da parte della Sig.ra Ricorrente_1.
La ricorrente indicava infatti detrazioni per figlio a carco spettanti al 100% tuttavia veniva riscontrata la fruizione da parte dell'ex coniuge della sig.ra Ricorrente_1, del 50% delle stesse.
Con il suddetto atto veniva richiesta alla ricorrente la maggiore imposta con conseguenti sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento del 50% delle detrazioni fruite dalla ricorrente.
Il ricorso è stato proposto sulla base dei seguenti motivi: illegittimità dell'atto impugnato in quanto era legalmente separata dal proprio coniuge sin dal dicembre 1999 e, in base alla sentenza del Tribunale di
Napoli, risultava affidataria dei due figli.
In dipendenza di ciò, ella risultava l'unica legittima beneficiaria delle detrazioni per i figli a suo carico, in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 1 lett. c), del Tuir.
In assenza di un accordo stipulato con l'ex coniuge circa una diversa ripartizione delle detrazioni di in questione, la ricorrente usufruiva legittimamente delle detrazioni fiscali per figlio a carico nella misura del
100%. Per l'anno d'imposta 2011, poi, la vicenda era stata già portata all'attenzione di questa stessa della
C.T.P. di Napoli (ora Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Napoli) che, con sentenza n. 12725 del 7 luglio
2016, aveva annullato la cartella di pagamento allora impugnata riconoscendo alla contribuente il diritto pieno alla detrazione .
L'istanza di autotutela, però, rimaneva inevasa e la contribuente, era costretta ad adire la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato ovvero di annullarlo, in tutto o in parte, con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del difensore distrattario Avv. Difensore_1.
In sede di esame del ricorso, l'Ufficio, valutate le argomentazioni esposte, effettuava lo sgravio degli importi iscritti a ruolo riconoscendo le detrazioni per figlio a carico nella misura del 100%, ricorrendo le medesime condizioni già oggetto di precedente pronuncia giurisdizionale.
Concludeva chiedendo declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Su tali conclusioni la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, come da esplicito riconoscimento della stessa A.F., ente impositore, versato in atti deve intendersi fondato e quindi meritevole di accoglimento con le conseguenze di legge.
Ed infatti, con provvedimento l'Agenzia delle Entrate provvedeva a comunicare che l'obbligazione tributaria che costituiva l'oggetto del procedimento reclamo in questione, risultava estinta per avvenuto sgravio e annullamento della relativa partita di carico di cui alla cartella impugnata a seguito del riconoscimento per assenza del presupposto impositivo in quanto “ …l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento dei figli alla contribuente che, pertanto, la stessa poteva utilizzare le relative detrazione nella misura totale- circolare
34-e del 04.04.2008 ..”.
Il principio di soccombenza virtuale impone, tuttavia, all'amministrazione che in via di autotutela abbia revocato l'atto impugnato, di far fronte alle spese di giudizio, qualora il ricorrente ne abbia fatta richiesta, comprendendosi anche le spese del contributo unificato, laddove versato.
Va infatti precisato che, secondo la sentenza della Consulta sentenza n.274 del 12/7/2005, il fondamento della condanna alle spese di giudizio non ha natura sanzionatoria né di risarcimento dei danni, ma è mera conseguenza della soccombenza, anche se solo virtuale.
Residua infatti la domanda accessoria delle spese di lite, che sono necessarie per l'instaurazione della fase contenziosa stante il disposto delle norme sopra indicate.
Tanto premesso non resta che prendere atto, da quanto precede, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore provveduto ad annullare unilateralmente l'atto oggetto di impugnazione con conseguente venir meno dell'interesse ad agire della ricorrente.
Quanto alle spese, però, queste vanno liquidate in forza del principio della soccombenza virtuale. Orbene,
è un dato inequivocabile di fatto e di diritto che la A.F. debba ritenersi responsabile di aver dato origine ad un giudizio del tutto infondato, sicchè l'onere va posto a carico della medesima e liquidato come in dispositivo, comprensivo di rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere condannando la parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro
150,00 oltre contributo unificato e spese generali nella misura del 15% al netto di IVA e CPA, con distrazione in favore del costituito procuratore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13203/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015437073000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21894/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 03/07/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava la cartella pagamento nr. 07120250015437073000 formata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Napoli e notificata il 6 maggio 2025, relativa all'iscrizione a ruolo degli esiti derivanti dal controllo formale ex articolo 36 TER del D.P.R 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2020. In sede di controllo ex articolo 36 ter, attraverso controlli incrociati dei dati in possesso dell'Amministrazione
Finanziaria, emergeva infatti l'indebita fruizione di una parte delle detrazioni per figli a carico da parte della Sig.ra Ricorrente_1.
La ricorrente indicava infatti detrazioni per figlio a carco spettanti al 100% tuttavia veniva riscontrata la fruizione da parte dell'ex coniuge della sig.ra Ricorrente_1, del 50% delle stesse.
Con il suddetto atto veniva richiesta alla ricorrente la maggiore imposta con conseguenti sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento del 50% delle detrazioni fruite dalla ricorrente.
Il ricorso è stato proposto sulla base dei seguenti motivi: illegittimità dell'atto impugnato in quanto era legalmente separata dal proprio coniuge sin dal dicembre 1999 e, in base alla sentenza del Tribunale di
Napoli, risultava affidataria dei due figli.
In dipendenza di ciò, ella risultava l'unica legittima beneficiaria delle detrazioni per i figli a suo carico, in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 1 lett. c), del Tuir.
In assenza di un accordo stipulato con l'ex coniuge circa una diversa ripartizione delle detrazioni di in questione, la ricorrente usufruiva legittimamente delle detrazioni fiscali per figlio a carico nella misura del
100%. Per l'anno d'imposta 2011, poi, la vicenda era stata già portata all'attenzione di questa stessa della
C.T.P. di Napoli (ora Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Napoli) che, con sentenza n. 12725 del 7 luglio
2016, aveva annullato la cartella di pagamento allora impugnata riconoscendo alla contribuente il diritto pieno alla detrazione .
L'istanza di autotutela, però, rimaneva inevasa e la contribuente, era costretta ad adire la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato ovvero di annullarlo, in tutto o in parte, con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del difensore distrattario Avv. Difensore_1.
In sede di esame del ricorso, l'Ufficio, valutate le argomentazioni esposte, effettuava lo sgravio degli importi iscritti a ruolo riconoscendo le detrazioni per figlio a carico nella misura del 100%, ricorrendo le medesime condizioni già oggetto di precedente pronuncia giurisdizionale.
Concludeva chiedendo declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Su tali conclusioni la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, come da esplicito riconoscimento della stessa A.F., ente impositore, versato in atti deve intendersi fondato e quindi meritevole di accoglimento con le conseguenze di legge.
Ed infatti, con provvedimento l'Agenzia delle Entrate provvedeva a comunicare che l'obbligazione tributaria che costituiva l'oggetto del procedimento reclamo in questione, risultava estinta per avvenuto sgravio e annullamento della relativa partita di carico di cui alla cartella impugnata a seguito del riconoscimento per assenza del presupposto impositivo in quanto “ …l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento dei figli alla contribuente che, pertanto, la stessa poteva utilizzare le relative detrazione nella misura totale- circolare
34-e del 04.04.2008 ..”.
Il principio di soccombenza virtuale impone, tuttavia, all'amministrazione che in via di autotutela abbia revocato l'atto impugnato, di far fronte alle spese di giudizio, qualora il ricorrente ne abbia fatta richiesta, comprendendosi anche le spese del contributo unificato, laddove versato.
Va infatti precisato che, secondo la sentenza della Consulta sentenza n.274 del 12/7/2005, il fondamento della condanna alle spese di giudizio non ha natura sanzionatoria né di risarcimento dei danni, ma è mera conseguenza della soccombenza, anche se solo virtuale.
Residua infatti la domanda accessoria delle spese di lite, che sono necessarie per l'instaurazione della fase contenziosa stante il disposto delle norme sopra indicate.
Tanto premesso non resta che prendere atto, da quanto precede, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore provveduto ad annullare unilateralmente l'atto oggetto di impugnazione con conseguente venir meno dell'interesse ad agire della ricorrente.
Quanto alle spese, però, queste vanno liquidate in forza del principio della soccombenza virtuale. Orbene,
è un dato inequivocabile di fatto e di diritto che la A.F. debba ritenersi responsabile di aver dato origine ad un giudizio del tutto infondato, sicchè l'onere va posto a carico della medesima e liquidato come in dispositivo, comprensivo di rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere condannando la parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro
150,00 oltre contributo unificato e spese generali nella misura del 15% al netto di IVA e CPA, con distrazione in favore del costituito procuratore dichiaratosi anticipatario.