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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 862/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 862/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Balsamo Parte_1
Teresa)
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Virone Gerlando Aldo) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/03/2020, chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 18.09.2001, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, di cui uno ancora minorenne, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 28.10.2013, data dei comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 1441/2016 del 4.10.2016, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale di divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
La causa istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento della prova per testi all'udienza del 5.3.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 4.10.2016, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 28.10.2013.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento del figlio che, nelle more del Per_1 giudizio, è divenuto maggiorenne.
In ordine alle statuizioni di carattere patrimoniale, va osservato che, con l'ordinanza presidenziale era stato previsto un assegno di mantenimento per i due figli, a carico del padre di euro 600,00 valutata la situazione reddituale tra le parti in comparazione ( è imprenditore nel settore Pt_1
dell'agricoltura anche se gravato da numerosi debito a suo carico;
è docente con reddito CP_1
di circa 1.400,00 euro e fruisce di reddito da locazione per un immobile in Cinisi ).
Rispetto all'adozione dei provvedimenti urgenti è sopravvenuto la circostanza -non contestata – delle detenzione in carcere di dal mese di aprile 2023. Pt_1
Si ritiene tuttavia che ciò non abbia privato il ricorrente della sua capacità reddituale ove si consideri che lo stesso, commerciante nel settore agricolo, è proprietario di numerosi terreni e fabbricati, è titolare al 99% della EO srt e unico proprietario della EU RE SR (v. visure ipocatastali e camerali in atti) e percepisce per il solo immobile sito nel Viale L. Sciascia
n.19 di Agrigento, un canone di locazione annuo di euro 2.700 (cfr. verbale di udienza del 4.4.2023).
Pertanto, deve essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento dei figli un assegno nella misura ritenuta congrua dal Collegio pari a € 600,00 mensili, rivalutabile
Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
L'uso della casa coniugale deve essere assegnato a e alla prole con lei Controparte_1 convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Siculiana (AG) il 18 settembre 2001 da , nato ad [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata ad [...] il25/03/1973, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Siculiana al n. 77, parte II, serie A, anno 2001.
OBBLIGA
a corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 600,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
ASSEGNA
L'uso della casa familiare a e alla prole con lei convivente Controparte_1
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Siculiana per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16.4.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)