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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott. Antonio Mondini Giudice relatore estensore
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA Parte_1 C.F._1
MAZZEI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Piazza Al Serchio (LU) in via Roma n. 111, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO Controparte_1 C.F._2
SCHEPIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Massa (MS) in via G.B La Salle n. 9, come da procura in atti;
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note di precisazione delle conclusioni depositate, da intendersi qui trascritte.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso ricorso nei confronti di padre del figlio , Parte_1 Controparte_1 Per_1 nato a [...] il [...], deducendo che: essi hanno convissuto dal 2011 al 2015, anno in cui il convenuto ha abbandonato la casa familiare;
durante il periodo di convivenza, mentre ella lavorava, il convenuto rimaneva a casa ad occuparsi del figlio;
tuttavia, dal 2015 in poi egli ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti del figlio , i rapporti con il quale sono Per_1 oggi inesistenti;
difatti, anche durante le saltuarie telefonate, egli non ha mai chiesto informazioni sullo stato di salute e psicoemotivo del bambino e in diverse occasioni, dopo essersi accordato per incontrarlo, non si è presentato, lasciando il figlio e la madre in attesa alla stazione ferroviaria;
inoltre, salvo sporadici versamenti di 50 o 100 euro sulla carta Postepay della madre, effettuate quasi sempre su richiesta di quest'ultima, egli non si è mai fatto carico del mantenimento economico del figlio, che è gravato sempre sulla ricorrente, la quale ha dovuto onorare da sola anche i debiti contratti con l'ex compagno in costanza di convivenza, a fronte di uno stipendio mensile di circa €1.200,00, comprensivo degli straordinari;
tale situazione rende difficoltosa la gestione degli impegni quotidiani del figlio, sia a livello scolastico, sia sportivo, sia soprattutto sanitario e, più in generale, ogniqualvolta si renda necessario l'intervento di entrambi i genitori.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore a sé, con obbligo a carico del convenuto di versare € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, e condanna dello stesso al pagamento di quanto dovuto e mai versato per il mantenimento del minore, a titolo di risarcimento del danno, nell'entità stabilita dal Giudice, nonché al risarcimento del danno morale patito dal figlio in ragione della totale assenza del padre durante la crescita.
2.La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali richieste da parte ricorrente, nonché, con riferimento alla condizione economica del convenuto, attraverso indagine patrimoniale della Guardia di Finanza e assunzione di informazioni da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
3.Il 23.07.2025 si è costituito in giudizio, contestando come segue le richieste e Controparte_1 deduzioni avversarie: la relazione è terminata per volontà della ricorrente la quale, non più sicura
2 dei sentimenti verso di lui, nel mese di luglio 2015, nottetempo, lo ha obbligato a lasciare la casa familiare di Piazza al Serchio;
egli, allora, dovendo riorganizzare la propria vita, si è trasferito a
Lucca alla ricerca di maggiori opportunità di lavoro, soggiornando come ospite presso l'abitazione di un amico ed iniziando a lavorare stagionalmente nel ramo della ristorazione;
durante questo periodo, il rapporto tra le parti raggiungeva un pacifico equilibrio ed egli sentiva quotidianamente il figlio con frequenze periodiche compatibilmente con i turni lavorativi, contribuendo al suo mantenimento;
tuttavia, alla fine del 2018 egli ha iniziato ad incontrare difficoltà economiche e lavorative tali da non risultare più costante nei versamenti del contributo al mantenimento e, contestualmente, i rapporti con l'ex compagna si sono inaspriti;
inoltre, a seguito anche della pandemia che ha fortemente colpito il proprio settore lavorativo, salvo qualche lavoro saltuario, spesso non regolamentato, egli è rimasto pressoché disoccupato, venendo aiutato economicamente da amici e famigliari, e tuttavia, cercando di contribuire al mantenimento del figlio secondo le proprie possibilità; ciò detto, la propria situazione finanziaria era tale da non consentirgli neppure di potersi spostare agevolmente con i mezzi pubblici, spesso non accessibili per i costi;
intanto, i rapporti conflittuali con la ricorrente, per motivi sia personali sia legati anche alla mancata o insufficiente contribuzione al mantenimento del figlio, si sono intensificati, rendendo difficile ogni tipo di comunicazione e di conseguenza anche i contatti con il minore;
in particolare, nell'episodio della mancata visita in stazione citato dalla ricorrente, egli le aveva comunicato la propria indisponibilità a causa di uno sciopero dei treni;
in ogni caso, oggi egli intende partecipare vita del figlio e recuperare un rapporto più diretto, contribuendo alla sua educazione e alla sua crescita;
attualmente, tuttavia, i rapporti con il minore sono gestiti arbitrariamente dalla madre, la quale si è rifiutata di dargli il numero di cellulare del figlio dal punto di vista economico, inoltre, anche se non in maniera costante e sufficiente, egli ha comunque contribuito al mantenimento del figlio nel limite delle proprie possibilità, anche per quanto concerne le spese straordinarie relative a gite scolastiche o trasferte sportive.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente in punto di affidamento super-esclusivo e di risarcimento del danno.
3 4.Depositate le note scritte di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del 10.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
5.Le risultanze emerse nel corso del procedimento conducono il Tribunale a ritenere che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse del figlio minore sia quello esclusivo c.d. rafforzato alla madre.
L'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […].
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Pertanto il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
4 In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento” (cfr.
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
La decisione circa il regime di affidamento monogenitoriale implica, dunque, un duplice accertamento, sia in negativo rispetto alle capacità genitoriali del genitore non affidatario, sia in positivo con riferimento all'idoneità del genitore affidatario.
6. Nel caso di specie, sin dall'inizio del procedimento è emerso pacificamente l'inadempimento del convenuto ai doveri di assistenza morale e materiale scaturenti dalla responsabilità genitoriale, avendo lo stesso serbato negli ultimi dieci anni (ovvero dal 2015, secondo la prospettazione offerta dalla ricorrente, e comunque dal 2018, secondo la tesi del convenuto) una condotta di sostanziale assenza dalla vita del figlio, sotto ogni profilo, rivelatrice dell'inadeguatezza dello stesso all'esercizio del ruolo genitoriale.
Le circostanze di cui sopra, emergenti anche documentalmente dagli scambi di sms prodotti (“Va bene, però dammi una mano se puoi”, “In questi otto anni nn me l'hai mai data te…” “Va bene, però sotterra l'ascia di guerra...”) hanno trovato riscontro all'udienza del 07.04.2025, in occasione dell'escussione dai testi insegnante del minore per tutta la scuola Testimone_1 primaria, e rispettivamente amica e padre della ricorrente, i Persona_2 Persona_3 quali hanno confermato la totale latitanza del padre nella vita quotidiana del minore, sia per quanto concerne l'aspetto scolastico, che per quello ludico-sportivo e sanitario.
A fronte delle suddette evidenze, del tutto marginale è la volontà solo da ultimo manifestata dal convenuto di recuperare il rapporto con il minore, la quale, oltre che recente, è apparsa altresì
5 debole, come emerge dal contenuto delle conversazioni saltuariamente intercorse via Whatsapp tra la ricorrente e il medesimo (doc. d) allegato al ricorso), in cui lo stesso promette di partecipare alle spese scolastiche e sportive comunicategli dalla madre - non avendo, comunque, alcuna contezza dell'entità delle stesse, né delle attività svolte dal figlio - salvo effettuare il relativo bonifico con settimane di ritardo;
assai eloquente è altresì la conversazione in cui lo stesso comunica alla ricorrente la volontà di fare un regalo al figlio svariati giorni dopo il compleanno del bambino, avendo tuttavia mancato di fargli gli auguri.
Quanto allo stato psicoemotivo del minore , è circostanza parimenti incontestata quella Per_1 per cui, allo stato, egli rifiuta di vedere il padre, con il quale sino ad oggi non ha mai avuto alcun rapporto.
Appare dunque evidente come, avuto riguardo all'esigenza di tutelare il superiore interesse del minore, la valutazione del comportamento del convenuto, indicatore della sostanziale incapacità dello stesso di individuare e soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio, giustifichi l'affidamento di quest'ultimo alla ricorrente, con attribuzione alla stessa in via esclusiva del potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse per lo stesso, secondo il paradigma c.d. rafforzato, e con collocamento del minore presso la predetta madre, la quale, nei fatti, fino ad oggi si è presa cura in via esclusiva del figlio senza far registrare alcuna criticità, ed anzi avendo rappresentato, per il minore, l'unico punto di riferimento.
7. Ciò detto, posto che tale decisione, fondata sul giudizio di inidoneità del convenuto all'esercizio della funzione genitoriale, non osta alla futura ripresa delle frequentazioni tra padre e figlio, deve comunque prendersi atto del fatto che queste sono allo stato inesistenti, stante il rifiuto del minore ad incontrare il padre, come detto.
8. A tale proposito, si ritiene opportuno invitare formalmente il convenuto all'intrapresa di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' .F. Consultoriale territorialmente CP_2 competente, al fine di acquisire le competenze necessarie alla auspicata ristrutturazione del rapporto con il minore, nel superiore interesse di quest'ultimo.
9. Relativamente alle statuizioni patrimoniali, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambe le parti, secondo quanto emerso dalla documentazione depositata dalla ricorrente nonché dall'indagine patrimoniale disposta nei confronti del convenuto, nonché in assenza di
6 contestazione da parte di quest'ultimo della domanda svolta sul punto dalla ricorrente, risulta equo porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla stessa la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , con decorrenza dal Per_1 deposito del ricorso, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
10. Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente in punto di condanna del convenuto al pagamento delle somme arretrate dovute a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché al risarcimento del danno morale patito da quest'ultimo in ragione dell'inadempimento del padre all'obbligo di contribuire al suo mantenimento, in quanto soggette al diverso rito ordinario di cognizione e prive di connessione qualificata con la domanda principale, risultando solo soggettivamente connesse rispetto alla presente causa.
11. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, nella misura di € 4.800,00 oltre al
15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Affida il minore in via super-esclusiva alla madre Persona_4 Parte_1
- Dispone il collocamento del minore presso la madre;
-Invita il convenuto all'intrapresa di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' .F. Consultoriale territorialmente competente, con le finalità espresse in motivazione;
CP_2
- Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, €250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
7 - Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.800, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott. Antonio Mondini Giudice relatore estensore
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA Parte_1 C.F._1
MAZZEI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Piazza Al Serchio (LU) in via Roma n. 111, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO Controparte_1 C.F._2
SCHEPIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Massa (MS) in via G.B La Salle n. 9, come da procura in atti;
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note di precisazione delle conclusioni depositate, da intendersi qui trascritte.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso ricorso nei confronti di padre del figlio , Parte_1 Controparte_1 Per_1 nato a [...] il [...], deducendo che: essi hanno convissuto dal 2011 al 2015, anno in cui il convenuto ha abbandonato la casa familiare;
durante il periodo di convivenza, mentre ella lavorava, il convenuto rimaneva a casa ad occuparsi del figlio;
tuttavia, dal 2015 in poi egli ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti del figlio , i rapporti con il quale sono Per_1 oggi inesistenti;
difatti, anche durante le saltuarie telefonate, egli non ha mai chiesto informazioni sullo stato di salute e psicoemotivo del bambino e in diverse occasioni, dopo essersi accordato per incontrarlo, non si è presentato, lasciando il figlio e la madre in attesa alla stazione ferroviaria;
inoltre, salvo sporadici versamenti di 50 o 100 euro sulla carta Postepay della madre, effettuate quasi sempre su richiesta di quest'ultima, egli non si è mai fatto carico del mantenimento economico del figlio, che è gravato sempre sulla ricorrente, la quale ha dovuto onorare da sola anche i debiti contratti con l'ex compagno in costanza di convivenza, a fronte di uno stipendio mensile di circa €1.200,00, comprensivo degli straordinari;
tale situazione rende difficoltosa la gestione degli impegni quotidiani del figlio, sia a livello scolastico, sia sportivo, sia soprattutto sanitario e, più in generale, ogniqualvolta si renda necessario l'intervento di entrambi i genitori.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore a sé, con obbligo a carico del convenuto di versare € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, e condanna dello stesso al pagamento di quanto dovuto e mai versato per il mantenimento del minore, a titolo di risarcimento del danno, nell'entità stabilita dal Giudice, nonché al risarcimento del danno morale patito dal figlio in ragione della totale assenza del padre durante la crescita.
2.La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali richieste da parte ricorrente, nonché, con riferimento alla condizione economica del convenuto, attraverso indagine patrimoniale della Guardia di Finanza e assunzione di informazioni da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
3.Il 23.07.2025 si è costituito in giudizio, contestando come segue le richieste e Controparte_1 deduzioni avversarie: la relazione è terminata per volontà della ricorrente la quale, non più sicura
2 dei sentimenti verso di lui, nel mese di luglio 2015, nottetempo, lo ha obbligato a lasciare la casa familiare di Piazza al Serchio;
egli, allora, dovendo riorganizzare la propria vita, si è trasferito a
Lucca alla ricerca di maggiori opportunità di lavoro, soggiornando come ospite presso l'abitazione di un amico ed iniziando a lavorare stagionalmente nel ramo della ristorazione;
durante questo periodo, il rapporto tra le parti raggiungeva un pacifico equilibrio ed egli sentiva quotidianamente il figlio con frequenze periodiche compatibilmente con i turni lavorativi, contribuendo al suo mantenimento;
tuttavia, alla fine del 2018 egli ha iniziato ad incontrare difficoltà economiche e lavorative tali da non risultare più costante nei versamenti del contributo al mantenimento e, contestualmente, i rapporti con l'ex compagna si sono inaspriti;
inoltre, a seguito anche della pandemia che ha fortemente colpito il proprio settore lavorativo, salvo qualche lavoro saltuario, spesso non regolamentato, egli è rimasto pressoché disoccupato, venendo aiutato economicamente da amici e famigliari, e tuttavia, cercando di contribuire al mantenimento del figlio secondo le proprie possibilità; ciò detto, la propria situazione finanziaria era tale da non consentirgli neppure di potersi spostare agevolmente con i mezzi pubblici, spesso non accessibili per i costi;
intanto, i rapporti conflittuali con la ricorrente, per motivi sia personali sia legati anche alla mancata o insufficiente contribuzione al mantenimento del figlio, si sono intensificati, rendendo difficile ogni tipo di comunicazione e di conseguenza anche i contatti con il minore;
in particolare, nell'episodio della mancata visita in stazione citato dalla ricorrente, egli le aveva comunicato la propria indisponibilità a causa di uno sciopero dei treni;
in ogni caso, oggi egli intende partecipare vita del figlio e recuperare un rapporto più diretto, contribuendo alla sua educazione e alla sua crescita;
attualmente, tuttavia, i rapporti con il minore sono gestiti arbitrariamente dalla madre, la quale si è rifiutata di dargli il numero di cellulare del figlio dal punto di vista economico, inoltre, anche se non in maniera costante e sufficiente, egli ha comunque contribuito al mantenimento del figlio nel limite delle proprie possibilità, anche per quanto concerne le spese straordinarie relative a gite scolastiche o trasferte sportive.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente in punto di affidamento super-esclusivo e di risarcimento del danno.
3 4.Depositate le note scritte di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del 10.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
5.Le risultanze emerse nel corso del procedimento conducono il Tribunale a ritenere che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse del figlio minore sia quello esclusivo c.d. rafforzato alla madre.
L'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […].
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Pertanto il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
4 In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento” (cfr.
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
La decisione circa il regime di affidamento monogenitoriale implica, dunque, un duplice accertamento, sia in negativo rispetto alle capacità genitoriali del genitore non affidatario, sia in positivo con riferimento all'idoneità del genitore affidatario.
6. Nel caso di specie, sin dall'inizio del procedimento è emerso pacificamente l'inadempimento del convenuto ai doveri di assistenza morale e materiale scaturenti dalla responsabilità genitoriale, avendo lo stesso serbato negli ultimi dieci anni (ovvero dal 2015, secondo la prospettazione offerta dalla ricorrente, e comunque dal 2018, secondo la tesi del convenuto) una condotta di sostanziale assenza dalla vita del figlio, sotto ogni profilo, rivelatrice dell'inadeguatezza dello stesso all'esercizio del ruolo genitoriale.
Le circostanze di cui sopra, emergenti anche documentalmente dagli scambi di sms prodotti (“Va bene, però dammi una mano se puoi”, “In questi otto anni nn me l'hai mai data te…” “Va bene, però sotterra l'ascia di guerra...”) hanno trovato riscontro all'udienza del 07.04.2025, in occasione dell'escussione dai testi insegnante del minore per tutta la scuola Testimone_1 primaria, e rispettivamente amica e padre della ricorrente, i Persona_2 Persona_3 quali hanno confermato la totale latitanza del padre nella vita quotidiana del minore, sia per quanto concerne l'aspetto scolastico, che per quello ludico-sportivo e sanitario.
A fronte delle suddette evidenze, del tutto marginale è la volontà solo da ultimo manifestata dal convenuto di recuperare il rapporto con il minore, la quale, oltre che recente, è apparsa altresì
5 debole, come emerge dal contenuto delle conversazioni saltuariamente intercorse via Whatsapp tra la ricorrente e il medesimo (doc. d) allegato al ricorso), in cui lo stesso promette di partecipare alle spese scolastiche e sportive comunicategli dalla madre - non avendo, comunque, alcuna contezza dell'entità delle stesse, né delle attività svolte dal figlio - salvo effettuare il relativo bonifico con settimane di ritardo;
assai eloquente è altresì la conversazione in cui lo stesso comunica alla ricorrente la volontà di fare un regalo al figlio svariati giorni dopo il compleanno del bambino, avendo tuttavia mancato di fargli gli auguri.
Quanto allo stato psicoemotivo del minore , è circostanza parimenti incontestata quella Per_1 per cui, allo stato, egli rifiuta di vedere il padre, con il quale sino ad oggi non ha mai avuto alcun rapporto.
Appare dunque evidente come, avuto riguardo all'esigenza di tutelare il superiore interesse del minore, la valutazione del comportamento del convenuto, indicatore della sostanziale incapacità dello stesso di individuare e soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio, giustifichi l'affidamento di quest'ultimo alla ricorrente, con attribuzione alla stessa in via esclusiva del potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse per lo stesso, secondo il paradigma c.d. rafforzato, e con collocamento del minore presso la predetta madre, la quale, nei fatti, fino ad oggi si è presa cura in via esclusiva del figlio senza far registrare alcuna criticità, ed anzi avendo rappresentato, per il minore, l'unico punto di riferimento.
7. Ciò detto, posto che tale decisione, fondata sul giudizio di inidoneità del convenuto all'esercizio della funzione genitoriale, non osta alla futura ripresa delle frequentazioni tra padre e figlio, deve comunque prendersi atto del fatto che queste sono allo stato inesistenti, stante il rifiuto del minore ad incontrare il padre, come detto.
8. A tale proposito, si ritiene opportuno invitare formalmente il convenuto all'intrapresa di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' .F. Consultoriale territorialmente CP_2 competente, al fine di acquisire le competenze necessarie alla auspicata ristrutturazione del rapporto con il minore, nel superiore interesse di quest'ultimo.
9. Relativamente alle statuizioni patrimoniali, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambe le parti, secondo quanto emerso dalla documentazione depositata dalla ricorrente nonché dall'indagine patrimoniale disposta nei confronti del convenuto, nonché in assenza di
6 contestazione da parte di quest'ultimo della domanda svolta sul punto dalla ricorrente, risulta equo porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla stessa la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , con decorrenza dal Per_1 deposito del ricorso, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
10. Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente in punto di condanna del convenuto al pagamento delle somme arretrate dovute a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché al risarcimento del danno morale patito da quest'ultimo in ragione dell'inadempimento del padre all'obbligo di contribuire al suo mantenimento, in quanto soggette al diverso rito ordinario di cognizione e prive di connessione qualificata con la domanda principale, risultando solo soggettivamente connesse rispetto alla presente causa.
11. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, nella misura di € 4.800,00 oltre al
15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Affida il minore in via super-esclusiva alla madre Persona_4 Parte_1
- Dispone il collocamento del minore presso la madre;
-Invita il convenuto all'intrapresa di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' .F. Consultoriale territorialmente competente, con le finalità espresse in motivazione;
CP_2
- Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, €250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
7 - Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.800, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
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