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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa RI PI Di FA Presidente
Dott. ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott. ssa RI VI NT Consigliera rel. all'udienza del 01/07/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1070/2024: tra rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1
RIGANO' GIOSAFAT
Appellante contro
e , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2 avv. PANICI PIER LUIGI e PANICI ILARIA
Appellati ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9334 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con distinti ricorsi ex art. 414 cpc, riuniti in corso di causa, gli odierni appellati, per come anche sintetizzato dal Tribunale, hanno convenuto in giudizio la e dedotto, Parte_1
-quanto a : di lavorare alle dipendenze di questa dal Controparte_1 settembre 2010, presso la sede di Roma, Via Corcolle, 12 come dipendente non viaggiante, “effettuando turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato”; che tutti i dipendenti tranne lui, dall'inizio del rapporto, avevano un orario giornaliero di 8 ore comprensivo di una pausa retribuita di mezz'ora, così come previsto dall'art. 9, comma 12, del CCNL Logistica applicato ai rapporti di lavoro per il personale non viaggiante “effettuante turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato”, pausa retribuita comunque riconosciuta a tutti i dipendenti, anche non turnisti, da consolidata prassi aziendale, che riconosceva a tutti i dipendenti – turnisti e non – la condizione di miglior favore consistente nella retribuzione della pausa di lavoro (per 30 minuti giornalieri); che egli, invece, osservava da inizio rapporto un orario giornaliero di 8 ore e trenta minuti, comprensivi di mezz'ora di pausa mai retribuitagli;
che nel 2010,
a motivo di una crisi economica, la società era addivenuta il 22/4/2010 ad un accordo sindacale aziendale che, in deroga al CCNL, per il solo anno 2010 ed a partire dal mese di maggio, prevedeva per il personale una pausa di mezz'ora, ma non retribuita;
che l'accordo era stato prorogato fino al luglio 2012 con accordo aziendale del 24/5/2011; che con successivo accordo aziendale del
14/11/2012 era stato previsto che per i 285 lavoratori che fino all'accordo del
22/4/2010 osservavano un orario continuato, tale orario rimaneva modificato,
e fino al dicembre 2015 rimaneva introdotta una pausa non retribuita di 30 minuti;
che successivamente nessun nuovo accordo era stato stipulato;
che tali accordi sindacali erano estranei allo stesso, riguardando il personale già in servizio il 22/4/2010 che a quella data svolgevano orario continuato;
che essendo egli stato assunto successivamente, tali accordi non potevano trovare a lui applicazione in luogo del CCNL e della prassi aziendale consolidatasi nel tempo, sicchè la mezz'ora di pausa giornaliera gli andava retribuita;
di essere, quindi, rimasto creditore, anche se del caso, ex art. 36 Cost., della somma di
2 €. 14.874,91 per differenze maturate dal settembre 2010 al febbraio 2022, come da conteggio svolto nel corpo del ricorso;
-quanto a : di lavorare alle dipendenze della Controparte_2 [...] dal dicembre 1994 presso la sede di Via Corcolle in Roma Parte_1 come lavoratore non viaggiante, “effettuando turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato”; di aver sempre osservato un orario giornaliero di 8 ore comprensivo di una pausa retribuita di mezz'ora, così come previsto dall'art. 9, punto 12, del CCNL Logistica applicato ai rapporti di lavoro per il personale non viaggiante “effettuante turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato” ed applicato dalla convenuta a tutti i dipendenti per prassi consolidata;
che nel
2010, a motivo di una crisi economica, la società era addivenuta il 22/4/2010 ad un accordo sindacale aziendale che, in deroga al CCNL, per il solo anno
2010, a partire dal mese di maggio, prevedeva per il personale una pausa di mezz'ora, ma non retribuita;
che l'accordo era stato prorogato fino al luglio
2012 con accordo aziendale del 24/5/2011; che con successivo accordo aziendale del 14/11/2012 era stato previsto che per i 285 lavoratori che fino all'accordo del 22/4/2010 osservavano un orario continuato, tale orario rimaneva modificato, e fino al dicembre 2015 rimaneva introdotta una pausa non retribuita di 30 minuti;
di essere sempre stato retribuito, sino all'accordo del 22.4.2010, per la pausa di 30 minuti per ogni giorno lavorato e che dal gennaio 2016, cessati gli accordi in deroga, la pausa non gli era più stata retribuita, malgrado dovesse riprendere vigore il CCNL o comunque la prassi aziendale pregressa;
di essere quindi rimasto in credito, dal gennaio 2016 al dicembre 2017, della somma di €. 2.130,05 come da conteggio svolto nel corpo del ricorso.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi, ha così provveduto:
-condanna la società convenuta al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di €. 14.874,91, oltre alla rivalutazione istat ed agli CP_1 interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
e in favore di Parte_2
[...
[...] , della somma di €. 1.290,44, oltre alla rivalutazione istat ed agli
[...] interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
2.1 Il Tribunale – dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 9 del CCNL
, ai sensi del quale il personale non viaggiante (quale quello in esame) CP_3 ha diritto ad una pausa non retribuita per la consumazione de pasto da un minimo di 30 ad un massimo di 120 minuti laddove ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfasati con orario continuato spetta una pausa retribuita di 30 minuti nonchè accertato, sulla base degli esiti della prova testimoniale, che entrambi i ricorrenti avevano sempre lavorato ad orario fisso (il CP_2 anche prima del 2010) e non su turni (per come dedotto dalla società nei propri atti) – ha ritenuto sussistente una prassi aziendale di miglior favore in forza della quale i lavoratori prima del maggio 2010 fruivano di una pausa retribuita di mezz'ora; ciò sia all'esito di quanto riferito dai testi escussi che dall'esame degli accordi collettivi del 2010 e successivi, aventi ad oggetto misure risanative dell'azienda e, quindi, provvisoriamente peggiorative rispetto ad una prassi più favorevole preesistente.
2.2 Il primo giudice, altresì, ha rilevato come ciò era stato sostanzialmente ammesso dalla che al capo Parte_1
24) della memoria di costituzione avverso il ricorso aveva addotto CP_2 che questo era i 285 “lavoratori operativi che lavoravano con la pausa retribuita”.
2.3 Il Tribunale, poi, ha analizzato il contenuto degli accordi collettivi del
2010 e successivi e ritenuto che la privazione della pausa di 30 minuti retribuita aveva avuto carattere provvisorio, evidenziando che la tesi della società, secondo cui occorrerebbe distinguere tra “introduzione” della pausa non retribuita (temporanea) e “modifica dell'orario” (permanente), non trova alcun riscontro nel patto, anche perché la modifica dell'orario risulta consistere, nella clausola, nel regime della pausa;
che, invero, l'accordo del 22.4.2010 aveva originaria scadenza al 31/12/2010, prorogato con accordo del
24/5/2011 al 31/7/2012 e con accordo del 14/12/2012 al 31/12/2015; che successivamente l'accordo in deroga non risultava ulteriormente rinnovato,
4 sicchè deve ritenersi abbia ripreso vigore, dal 1/1/2016, la prassi aziendale precedente, che imponeva la pausa retribuita.
2.4 Ha, infine, respinto l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla società, richiamando quanto affermato dal giudice di legittimità nella pronuncia n. 26246 del 2022, secondo cui a seguito della riforma dell'art. 18, della legge n.300/70, quale operata dalla legge n.92/2012, con effetto dal 18/7/2012, non essendo più assicurata la cd. stabilità reale neanche ai dipendenti delle imprese che hanno il relativo requisito dimensionale, il termine prescrizionale non decorre neanche in tali casi in corso di rapporto;
con la conseguenza che, in corso di rapporto, possono prescriversi solo i diritti maturati prima di 5 anni prima del 18/7/2012, e quindi prima del 18/7/2007.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1 affidato a tre motivi:
-Erroneità della sentenza che non ha ritenuto le modifiche in tema di orario di lavoro di cui all'accordo del 2010 (e successivi) di “carattere permanente”, avendo le parti sociali voluto disporre la modifica dell'orario osservato dai 285 lavoratori interessati, con conseguente applicazione delle previsioni della contrattazione collettiva (art. 9, comma 8, del CCNL, ai sensi del quale al personale non viaggiante spetta una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti);
-Erroneità della sentenza quanto alla posizione del signor in quanto CP_1 assunto nel settembre 2010, non essendo la richiamata prassi aziendale applicata al momento dell'assunzione dello stesso;
-Erroneità della sentenza che ha ritenuto non decorrere la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92 del
2012, trovando ancora applicazione la tutela reale, anche se circoscritta rispetto al passato, conseguendone che – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione – la vigente disciplina consente al lavoratore di “non temere” di perdere il posto di lavoro, in caso di esercizio del proprio diritto.
5 4. Si sono costituiti e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto de gravame.
5. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*********
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono (evidenziando il Collegio che analoghe controversie hanno già avuto un positivo esito per i lavoratori, come da sentenze di questa Corte di Appello n. 4507 del 2022 e
1471 del 2023, divenute entrambe definitive a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 16614 del 2024 e di decreto di estinzione della Suprema Corte
n. 3668 del 2025).
7. Ciò premesso infondata è la prima doglianza, con la quale la società appellante reitera la tesi già dedotta in primo grado e disattesa dal Tribunale, secondo la quale le pattuizioni contenute nell'accordo del 2010 hanno avuto efficacia - a seguito di ulteriori due accordi sindacali - sino al 31.12.2015, ad eccezione di quelle in tema di orario di lavoro, avendo tali modifiche carattere permanente sin dalla prima formulazione del 2010.
7.1 Tale assunto, invero, contrasta con il chiaro tenore letterale degli accordi sindacali, i quali sul punto hanno così disposto:
-Accordo del 22.4.2010: “ai 285 lavoratori, di cui si fornirà il numero complessivo per struttura, che attualmente svolgono l'attività sulla base di un orario continuato, viene modificato tale orario. Dal 1 maggio al 31 Dicembre
2010 verrà introdotta una pausa non retribuita di 30 minuti giornalieri……”;
-Accordo del 24.5.2011: “Ai 285 lavoratori che alla data di sottoscrizione dell'accordo del 22.04.2010 svolgevano l'attività sulla base di un orario continuato, rimane modificato tale orario. Fino al 31 Luglio 2012 rimane
l'introduzione di una pausa non retribuita di 30 minuti giornalieri…”;
Accordo del 14.11.2012: “Ai 285 lavoratori che alla data di sottoscrizione dell'accordo del 22.04.2010 svolgevano l'attività sulla base di un orario
6 continuato, rimane modificato tale orario. Fino al 31 Dicembre 2015 rimane
l'introduzione di una pausa non retribuita di 30 minuti giornalieri….”.
7.2 La modifica dell'orario disposta con i suddetti accordi ha riguardato, quindi, proprio l'introduzione di una pausa non retribuita di 30 minuti giornalieri, in relazione ai periodi di tempo ivi analiticamente indicati;
né, in ogni caso,
l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale che, al riguardo, ha ritenuto che la modifica dell'orario prevista dai suddetti accordi risulta consistere proprio nel regime della pausa.
7.3 Tale interpretazione è, peraltro, confermata dal successivo accordo aziendale dell'8.5.2017, nel quale le parti hanno ripristinato, a far tempo dal
1.7.2017, la pausa retribuita giornaliera di 30 minuti, nonché riconosciuto una somma di € 450,00 a copertura del periodo decorrente dal 1.1.2016, previa sottoscrizione di un verbale individuale di rinuncia e transazione ex art. 410 cpc (v. all. 6 del fascicolo di primo grado della . Parte_1
7.4 A fronte di tale chiara interpretazione letterale nessuna rilevanza ha, poi, il contenuto delle deposizione rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2
(entrambi sindacalisti), i quali hanno reso al riguardo deposizioni contenenti valutazioni del tutto personali (in particolare il ha dichiarato che “Il Tes_1 senso dell'accordo secondo me era sospendere provvisoriamente la retribuzione della pausa per motivi economici” ed il che “Il senso Tes_2 dell'accordo per me era ricondurre la condizione di tali lavoratori al regime del
CCNL nell'ambito della crisi del 2008, ma per altri istituti”).
7.5 Correttamente il primo giudice ha, quindi, ritenuto – non essendo stati gli accordi in deroga rinnovati successivamente al 31.12.2015 – che dal 1.1.2016 aveva ripreso vigore la precedente più favorevole prassi aziendale, che prevedeva la pausa giornaliera retribuita di 30 minuti anche in favore del personale non turnista con orario continuativo.
8. Altresì infondato è il secondo motivo di impugnazione, con il quale la società lamenta l'erroneità della sentenza quanto meno con riferimento alla posizione del signor tenuto conto che lo stesso era stato assunto nel settembre CP_1 del 2010 e che, quindi, la dedotta prassi non era vigente a quel momento.
7 8.1 La doglianza, invero, è priva di ogni fondamento, tenuto conto che la prassi aziendale in esame era, invece, ben vigente al momento dell'assunzione del signor , tenuto conto che la deroga a tale prassi di cui Controparte_1 agli accordi del 22.4.2010 e successivi non era allo stesso applicabile, non rientrando il medesimo tra i 285 lavoratori che al momento della sottoscrizione dell'accordo svolgevano attività lavorativa con orario continuato e nei cui confronti trovava applicazione la prassi medesima.
9. Quanto, infine, al terzo motivo di appello il Collegio si riporta a quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246 del 2022
(e, in senso conforme, nell'ord. n. 18008 del 2024), in cui il giudice di legittimità, dopo aver esaminato la disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per come risultante dalle modifiche di cui alla legge n. 92 del
2012, ha affermato – nell'esercizio della funzione nomofilattica che le è propria - che: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
10. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.
11. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
12. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
8 -Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 01/07/2025
La Consigliera est.
RI VI NT
La Presidente
RI PI Di FA
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