Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 19685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19685 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
19685-25
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Luca Ramacci - Presidente -
Vittorio Pazienza - Relatore
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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Sent. n. sez.
.७९५ UP - 16/04/2025 R.G.N. 41911/2024
In caso di arone def presente provvidimens tere le generalità e gil altri dati identificativi norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto posto d'uffalo richiesta di parte
Liny colo della legge
Sul ricorso proposto da:
SE AN, nato a [...] il [...]
IL FUNZIONARIUDIZIARIO ND AN
avverso la sentenza emessa in data 06/02/2024 dalla Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Ramacci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Vincenzo Di Santo, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e per la liquidazione delle spese sostenute nel grado uditi i difensori del ricorrente, avv. Enrico Marzaduri e avv. Andrea Balducci, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 06/02/2024, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari, in data 15/12/2022, nei confronti di SE AN, in relazione al delitto di violenza sessuale aggravata in danno di SE BR (minore
di dieci anni all'epoca dei fatti), nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, costituitasi parte civile a mezzo della propria tutrice.
2. Ricorre per cassazione il SE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione dei rilievi svolti in appello in ordine alla capacità a testimoniare della persona offesa, alla luce degli elementi emersi in ordine alle sue condizioni di vita e alle patologie sofferte. Si censura altresì il carattere atecnico della valutazione espressa in ordine alla irrilevanza di queste ultime su possibili alterazioni della percezione della realtà, nonché la decisione di non avvalersi di un supporto peritale per superare i rilievi dedotti.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità soggettiva della SEŲ. Si lamenta la mancata considerazione dei condizionamenti riconducibili alla madre della persona offesa, esemplificati dall'episodio del presunto ritrovamento, nel riordinare la casa, di una denuncia per molestie sporta dalla donna a carico del ricorrente, accusato di molestie in danno del figlio della coppia SE IM (quest'ultimo, secondo la ragazza, si era confidato con lei confermando l'abuso). Al riguardo, la difesa censura sia la mancata considerazione della duplice smentita contenuta nelle dichiarazioni di IM (sia quanto a condotte abusive del padre in proprio danno, sia quanto alle confidenze che egli avrebbe fatto alla sorella), sia l'affermazione della Corte dinanzi alla totale assenza di elementi dimostrativi della presentazione dell'esposto secondo cui non poteva escludersi che quest'ultimo fosse stato presentato, e che fosse anche fondato. Quanto alla ritenuta insussistenza di condizionamenti materni, la difesa censura la motivazione con cui la Corte d'Appello aveva disatteso i rilievi difensivi valorizzando, da un lato, il fatto che la SE era in comunità e si era spontaneamente confidata con la psicologa della struttura, e - d'altro lato - il fatto che la madre della ragazza ed il SE avevano interrotto la relazione da dieci anni, ed erano legati ad altre persone. Oltre a richiamare le situazioni conflittuali emergenti dalla relazione della comunità in cui era ospitato IM, la difesa censura il mancato apprezzamento di quanto da quest'ultimo riferito in ordine al fatto che il padre (odierno ricorrente) era stato descritto come persona cattiva e violenta dalla madre, oltre che molestatore di bambini.
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità oggettiva del narrato della persona offesa. Si evidenzia che le dichiarazioni della SE avrebbero avuto necessità di adeguati riscontri alla luce delle evidenti discrasie sull'inquadramento temporale del fatti (collocati nel 2016 in denuncia, nel 2017 nelle sommarie informazioni, nel 2012-2013 nell'incidente probatorio). Si lamenta inoltre la mancata considerazione del fatto che tale ultima, marcata retrodatazione risultava in totale contrasto con quanto dichiarato dalla madre della parte civile e
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dalla compagna del SE in ordine al soggiorno a Cagliari, da loro ricondotto al momento in cui la giovane aveva circa undici anni (e non sette-otto). Sempre con riferimento alla collocazione temporale, si censura il riferimento, contenuto nella relazione della comunità che ospitava IM, ad un incontro tra quest'ultimo e il padre avvenuto di nascosto a Cagliari nel 2013, posto che, in tale relazione, non era stato fatto alcun riferimento alla presenza della madre e della nuova compagna del SE. In definitiva, la perdurante incertezza sulla collocazione temporale dei fatti risultava incompatibile, per la difesa, con il principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la natura fattuale delle censure prospettate in presenza di una "doppia conforme" di condanna.
4. Con memoria trasmessa in data 11/04/2025, il difensore di parte civile insiste per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l'infondatezza dei rilievi mossi alla sentenza dal difensore dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. II SE è stato tratto a giudizio in relazione al delitto di violenza sessuale in danno di SE BR, all'epoca dei fatti minore degli anni dieci, "consistita nell'abbassarle i pantaloni del pigiama e poi le mutandine e quindi nel penetrarla" (cfr. il capo di accusa). Secondo l'ipotesi accusatoria - sostenuta attraverso le dichiarazioni della SE nel corso delle indagini e nell'incidente probatorio, nonché attraverso le altre prove testimoniali - il delitto sarebbe stato commesso dal ricorrente in occasione di una visita al proprio figlio SE IM (collocato in comunità), avuto dal matrimonio con LI OB: visita che egli aveva fatto insieme alla propria nuova compagna ER ZI e alla piccola SE BR, che la ex coniuge LI aveva avuto con altra persona (nel frattempo deceduta). Era stata proprio la LI ad autorizzare la trasferta, viste le insistenze di BR che voleva salutare il proprio fratello IM. Sempre secondo l'ipotesi accusatoria, convalidata dal giudice di primo grado, il SE - all'interno della stanza di un albergo cagliaritano occupata insieme alla ER, alla SE e allo stesso IM - avrebbe approfittato di una temporanea assenza della compagna (uscita con il ragazzo per comprare le sigarette) e avrebbe abusato della bambina, e l'avrebbe poi rivestita imponendole di non parlare con nessuno di quanto accaduto.
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Con un articolato atto di appello, la difesa aveva rivolto una serie di rilievi critici alla sentenza di condanna in primo grado, concernenti sia la ritenuta sussistenza della capacità a testimoniare (alla luce delle risultanze in atti concernenti il vissuto e le patologie riscontrate nella SE, e con richiesta di un approfondimento peritale sul punto), sia l'attendibilità soggettiva della minore (avuto riguardo a possibili influenze negative della LI, riferite dalla stessa ragazza che aveva anche richiamato una denuncia sporta dalla donna nei confronti del SE, per condotte abusive su IM), sia anche la credibilità oggettiva della narrazione (avuto riguardo alla rilevantissima retrodatazione dei fatti compiuta dalla SE rispetto alle sue stesse prime dichiarazioni, e alle plurime discrasie rispetto ad altre fonti dichiarative). Con una sentenza di complessive otto pagine, di cui solo tre (da pag. 5 a pag. 8) dedicate all'illustrazione dei motivi di appello e alla loro confutazione, la Corte territoriale ha disatteso tutte le doglianze difensive, tracciando peraltro un percorso argomentativo che non resiste ai rilievi formulati, con l'odierno ricorso, su tutti gli aspetti già censurati con l'atto di appello.
3. Per ciò che riguarda il primo ordine di rilievi, è opportuno richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità» (Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 2018, M., Rv. 272299-01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, va evidenziato che le censure difensive non sono state originate da una capziosa interpretazione di qualche passaggio documentale, o da mere illazioni di un consulente. Invero, nel motivo di ricorso (pag. 19 segg.), sono state richiamate, in estrema sintesi, le risultanze ben più diffusamente illustrate nei motivi di appello (pag. 10 segg.) attraverso il richiamo di ampi stralci delle relazioni dei servizi sociali di Carbonia, e della psicologa del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della stessa città: risultanze comprovanti il progressivo deterioramento di un quadro che, dal registrare significative compromissioni del rendimento scolastico (fino al suo abbandono), e allarmanti criticità sul piano igienico e della vita quotidiana del nucleo familiare, ha finito per evidenziare il compimento di condotte autolesionistiche della minore, ripetuti tentativi di suicidio e almeno due ricoveri presso la clinica Neuropsichiatrica dell'Ospedale di Cagliari, con la necessità di terapia farmacologica (cfr. sul punto le relazioni richiamate nell'atto di appello, da cui emerge che tale aggravamento del quadro clinico era stato registrato nel corso del 2021, poco prima del disvelamento delle condotte abusive ascritte al SE).
Coglie allora nel segno la censura difensiva al percorso argomentativo della Corte territoriale, in cui si è da un lato ammesso che, "all'epoca della rivelazione, la SE era affetta certamente da gravi problemi", e tuttavia d'altro lato - era stato escluso qualsiasi problema di capacità a testimoniare, facendo leva sulla condotta tenuta nel corso delle dichiarazioni, ritenuta tale anche da far escludere la necessità del sollecitato accertamento peritale (cfr. pag. 6). Appare infatti evidente il carattere autoreferenziale e del tutto atecnico di tale passaggio motivazionale, privo di qualsiasi effettivo confronto con i rilievi difensivi imperniati sulle circostanze obiettivamente rilevabili dalle relazioni in atti, e sulla prossimità temporale delle sempre più allarmanti rilevazioni, effettuate dalle strutture mediche e socioassistenziali, rispetto alle prime dichiarazioni accusatorie.
4. Per ciò che riguarda il profilo della credibilità soggettiva della SE, occorre evidenziare che la difesa aveva censurato, con i motivi di appello, il mancato approfondimento circa possibili interferenze e condizionamenti familiari, sulla genuinità del racconto della minore. In tale prospettiva, si era in particolare fatto riferimento con il richiamo testuale delle dichiarazioni della ragazza: cfr. pag. 24 del ricorso per cassazione - ad un episodio raccontato dalla SE, secondo cui la madre LI le aveva detto di "stare attenta" al SE, avendo presentato una denuncia per molestie in danno del figlio della coppia IM (denuncia che la stessa ragazza aveva potuto vedere, essendo stata rinvenuta dalla madre mentre era intenta a riordinare la casa). La rilevanza dell'episodio è stata adeguatamente sottolineata dalla difesa sia per le ovvie implicazioni sul fronte dei rapporti tra gli ex coniugi (e di conseguenti possibili interferenze sulle dichiarazioni della minore), sia per l'intrinseco rilievo attribuibile all'avvio di un procedimento a carico del ricorrente per abusi in danno del figlio (procedimento di cui non vi era traccia in atti, dai quali non emergeva neppure alcun riscontro dell'esistenza di una denuncia), sia anche perché la SE aveva riferito di aver direttamente saputo da IM degli abusi che egli avrebbe subito dal padre: circostanze radicalmente smentite dal ragazzo nelle proprie dichiarazioni, in cui aveva non solo negato di esser stato vittima di simili condotte ad opera del padre, ma anche di aver mai condiviso i propri trascorsi con la sorella (cfr. pag. 24, cit.). La questione è stata liquidata dalla Corte territoriale con la frase "non v'è nessuna prova che la denuncia non fosse stata presentata;
non può escludersi in assoluto che fosse anche fondata" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata): argomentazione che, dalla difesa ricorrente, è stata considerata "un ragionamento che si sgancia completamente dalle relative acquisizioni istruttorie, ribaltando in modo allarmante quello che pare essere l'onere probatorio all'interno del nostro
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sistema processuale" (pag. 25 del ricorso). Quanto poi alle ulteriori asserzioni della Corte d'Appello secondo cui era ben possibile che la madre avesse realmente trovato la denuncia in questione, pur nel contesto di estremo degrado dell'ambiente familiare riscontrato dagli assistenti sociali, mentre "l'assunto che BR potesse essersi, per ciò, inventata l'accusa a carico del SE altro non è che una mera ipotesi teorica, rimasta priva di qualsivoglia riscontro (cfr. pag. 6) - appare evidente, e censurabile in questa sede, l'assenza di qualsiasi confronto con le dichiarazioni di SE IM, che (oltre a negare abusi ad opera del padre) smentiscono la sorella in ordine a confidenze da lei ricevute sul tema.
4. Quanto poi alla credibilità del narrato, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non abbia fornito adeguata risposta neanche alle censure, puntualmente riproposte nella sede odierna, relative alla nettissima diversità, quanto al tempus commissi delicti, rilevabile tra le prime dichiarazioni della SE e quelle successive. Si è infatti ricordato, dalla difesa ricorrente, che "se nella querela presentata dalla persona offesa nel 2021 la commissione della violenza veniva riferita a cinque anni prima (dunque nell'anno 2016 quando BR aveva 11 anni), nelle sommarie informazioni del 27/09/2021 veniva indicato un periodo ancora diverso, ovvero quando la giovane aveva l'età di 12 anni (anno 2017); si aggiunga poi che in sede di incidente probatorio, la SE riferiva ancora una nuova versione ovvero ricollegava l'abuso a quando la stessa aveva 7/8 anni" (pag. 29 del ricorso). Anche a questo proposito, le lapidarie affermazioni della Corte territoriale non possono in alcun modo ritenersi esaustive. Nella sentenza impugnata, è stata espressa la convinzione "che sia l'appellante a sopravvalutare la questione della datazione del fatto: la sua ipotetica incertezza, invece, non toglie punto credibilità al racconto della persona offesa, la quale era capace di testimoniare;
conservava un preciso ricorso del luogo, delle circostanze e modalità dell'abuso e non aveva alcuna ragione per concepire e reiterare in ogni sede un'accusa calunniosa quale quella di cui si tratta" (pag. 7 della sentenza impugnata). Sembra superfluo sottolineare, a tale specifico riguardo, che la Corte d'Appello non si è minimamente preoccupata di confrontarsi con il tema dell'intrinseca plausibilità di un'ipotesi in cui non già una preadolescente di 11-12 anni, bensì una bambina di soli 7-8, possa essere stata violentata con penetrazione nel breve spazio temporale in cui la ER era uscita dall'albergo a comprare le sigarette, sia stata poi rivestita dal SE con l'ordine di tacere, e sia in effetti riuscita a non far capire alla compagna del ricorrente, al rientro in hotel, l'abnormità di quanto appena accaduto.
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Si tratta di una lacuna argomentativa di rilievo insuperabile, che rende superfluo soffermarsi sugli ulteriori profili critici cui presta il fianco l'argomentare della Corte d'Appello: si fa riferimento (cfr. pag. 30 del ricorso) sia alle dichiarazioni della LI, che "riporta" alla data originaria il proprio ricordo della visita della figlia a IM;
sia a quelle della ER, valorizzate dalla Corte d'Appello come insospettabile riscontro. Emerge invero, dalla sentenza di primo grado, non solo che anche quest'ultima aveva ricondotto la presenza della SE alla data originaria, ma anche, ed anzi soprattutto, che ella aveva escluso una presenza contemporanea dei due minori in albergo, durante i soggiorni cagliaritani (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado: "ricordo molto bene che quando ha soggiornato IM con noi non era presente BR e viceversa").
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Vittorio Pazienza
Presidente Luca Ramacci
Depositata in Cancelleria
Oggi, 27 MAG. 2025
IL FUNZIONAGDIZIARIO
Luana i