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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/06/2024, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
Segue verbale del 20 giugno 2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Chiara Ierardo, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6126/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
Migliaccio e Marco Santoemma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Santoemma in Catanzaro, Vico II Torrazzo n. 2, giusta procura in atti;
- parte attrice -
E
(c.f. ; p.i. IVA ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Augusto Servino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: assicurazione contro i danni dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver stipulato con quest'ultima società un contratto di assicurazione multirischi abitazione n. E467918/0100, con decorrenza dal 30 marzo 2016 al 31 marzo 2017, in relazione all'immobile adibito a sua dimora abituale, sito in Montepaone, in Provincia di Catanzaro, alla Via
Del Sole n. 3 Int. 1 e che la stessa, prevedeva, tra le altre, la garanzia per furto all'interno dell'abitazione, per un massimale assicurato di 10.000,00 euro.
Ha, quindi, dedotto di aver subito un furto presso l'abitazione predetta il 23 novembre 2016, fra le ore 11:40 e le 11:48; che a ciò era seguito l'immediato accertamento dello stato dei luoghi dei
Carabinieri di Soverato e la denuncia, il giorno seguente, contenente l'elenco dei beni sottratti alla sua disponibilità consistenti, segnatamente, in: 1) un orologio marca “R modello Oyster
Perpetual in acciaio (n. di serie V646890); 2) un orologio marca “Breil” in acciaio;
3) un orologio marca “Morellato” con quadrante nero;
4) una fede in oro bianco con incisione;
5) un paio di orecchini in oro bianco e perla marca “Damiani”; 6) un bracciale da donna in oro giallo con chiusura a gancio con pietra nera incastonata;
7) un anello in oro bianco con brillantino modello solitario;
8) un salvadanaio contenente circa euro 500,00 tra monete e banconote. A ciò ha aggiunto che, dopo l'apertura del sinistro corredata dalla denuncia sporta presso la
Stazione dei Carabinieri di Soverato, la Compagnia di assicurazioni convenuta ha incaricato lo di effettuare gli opportuni accertamenti ma, tuttavia, tale attività peritale è Controparte_2 stata espletata solo nel mese di gennaio 2017.
Evidenziato che dalla stima dei beni sottratti – effettuata dal gioielliere perito Persona_1 della gioielleria Fratelli Caccavari S.n.c. – il valore dei medesimi è risultato pari a 16.700 euro, ha concluso chiedendo la condanna della al pagamento della somma di euro 10.000, quale CP_1 limite del massimale assicurato, o a quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
Nelle resistenze della costituitasi in giudizio per contestare – alla stregua delle Controparte_1 incongruenze emerse tra quanto denunciato e gli accertamenti svolti – l'effettiva verificazione dell'evento furto, la mancanza di prova della reale detenzione dei beni di cui ha denunciato la sottrazione oltreché l'ammontare del quantum (da riconoscersi, in ogni caso, entro i limiti massimali e di franchigia individuati dalla sottoscritta polizza), la causa, istruita mediante prova testimoniale e documentale, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
2. La valutazione nel merito della domanda attorea, esige la preliminare disamina dei principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni.
Sul punto, giova rammentare il principio elaborato dalla Corte di Cassazione a mente del quale “in tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. Sez. 3 Ord., n.
30656/2017; in senso conf. cfr. Cass. III, 02/04/2021, n. 9205; I, 14/06/2018, n. 15630; III,
21/12/2017 n. 30656; 8/1/1987, n. 17; 4/3/1978, n. 1081); analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
Rimane, dunque, a carico dell'attore l'onere di provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi” ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. Cass., III,
23/01/2018 n.1558; 17/05/1997, n.4426).
2.1 Tanto chiarito sul fronte giurisprudenziale, giova preliminarmente evidenziare in punto di fatto come, nel caso di specie, risulti documentalmente provata la stipula di un contratto di polizza assicurativa, risalente al 30 marzo 2016 e comprensiva del rischio del furto, avente ad oggetto l'immobile adibito a dimora abituale dell'attore, sito in Montepaone, in Provincia di Catanzaro, alla
Via Del Sole n. 3 Int. 1.
Pacifici sono, poi, l'ispezione dei luoghi da parte dei Carabinieri e la denuncia del furto il giorno seguente, con indicazione dei beni sottratti.
Va, tuttavia, rammentato che, nel caso di assicurazione che copra anche il rischio del furto, la denuncia di furto, presentata presso le competenti autorità, essendo atto di parte, è inidonea, di per sé, ad attribuire una presunzione di veridicità ai fatti ivi dichiarati (cfr. Cass. n. 11012/2013; n.
1935/2003; n. 10262/1992), sicché la sola produzione della denuncia di furto è insufficiente per ritenere provato il sinistro.
Spetta, quindi, all'assicurato-attore l'onere di fornire la prova rigorosa della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato oltreché della verificazione dell'evento-furto. Ebbene, nel caso che ci occupa, tale onere probatorio non può dirsi pienamente assolto.
E, invero, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta dall'istruttoria CP_1 espletata non è emersa la prova, in base al principio del “più probabile che non”, della verificazione del furto così come descritto dall'attore nell'atto di citazione e nella denuncia.
Il deducente ha affidato la prova dei fatti al dichiarato della madre, la teste Testimone_1
la quale, nel rispondere alla domanda inerente alla scoperta del furto, ha precisato “Io ero
[...] fuori casa e giunta sul posto ho trovato la porta aperta e subito ho chiamato i miei figli” (cfr. verb. ud. 3 marzo 2021).
Tali dichiarazioni contrastano però recisamente con quanto dichiarato dall'assicurato ai Carabinieri il giorno successivo all'evento (24 novembre 2016) ai quali ha riferito che “alle ore 11:43 di ieri 23 novembre, giungeva sulla mia utenza cellulare l'allarme intrusione della predetta abitazione.
Prontamente contattavo mia madre credendo che la stessa fosse in casa e che per mera svista non aveva disinserito l'allarme. Visto che mia madre mi riferiva di non essere a casa mi recavo presso
l'abitazione...”
Né, d'altronde, il dichiarato del teste , a conoscenza dei fatti per aver eseguito il Tes_2 sopralluogo nell'abitazione, offre elementi dirimenti al fine di sciogliere la contraddizione appena evidenziata.
Questi, infatti, si è limitato a confermare di essere intervenuto sul luogo dell'evento e di aver trovato “la porta dell'ingresso dell'abitazione che era divelta così come da foto che mi vengono mostrate” (cfr. verb. ud. 3 marzo 2021, risposta al capitolo n. 2 dell'atto di citazione).
Poiché a fronte della specifica contestazione di parte convenuta sulla veridicità del furto, l'istante avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa dei fatti occorsigli, per la reiezione della domanda è allora sufficiente evidenziare l'insanabile incertezza istruttoria appena rilevata.
2.2 In ogni caso, la domanda sarebbe stata ugualmente infondata con riferimento al profilo dell'an e del quantum dei beni assuntamente sottratti all'attore. Con riferimento, infatti, all'orologio di marca “R, è assorbente osservare che, contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa di , stando al contenuto della polizza assicurativa, Parte_1
“assicurato” – legittimato, come tale, a far valere la polizza – è il proprietario dei beni.
Ciò nonostante, l'attore, contravvenendo all'onere probatorio sul medesimo spettante, non ha dimostrato la proprietà sul prezioso orologio, limitandosi ad allegare in atti la ricevuta d'acquisto intestata a tale e a dichiarare di averlo comprato, a propria volta, da quest'ultimo. Persona_2
Per quanto concerne, poi, gli altri beni di cui il ha lamentato la sottrazione, le dichiarazioni Pt_1 rese dall'unica teste escussa sul punto ( non sono sufficienti a ritenere Testimone_3 raggiunta la prova in ordine all'effettiva esistenza dei beni e alla relativa sottrazione.
Basta, infatti, evidenziare come quest'ultima, nel confermare la sottrazione dei beni elencati da parte attrice, abbia riferito che “tutti gli oggetti sottratti erano custoditi in una cassaforte fiscerata al muro. Preciso che anche tale cassaforte ho trovato aperta” (v. verbale dell'udienza del 3 marzo
2022), incorrendo, tuttavia, in contraddizione con quanto rappresentato dal nell'atto Pt_1 introduttivo – in cui questi afferma e chiarisce che solamente il “R era conservato nella cassetta di sicurezza – e con quanto dallo stesso dichiarato nella denuncia ove si legge che i malviventi hanno trovato gli oggetti rovistando nelle camere dislocate nei tre piani (v. all.to 3 dell'atto di citazione).
Le incongruenze appena evidenziate inficiano la credibilità dell'intero dichiarato. Tale incertezza istruttoria si fa, poi, ancora più evidente se si considera che, nonostante si tratti di oggetti preziosi –come tali presumibilmente dotati dei relativi certificati di garanzia – l'attore non ha fornito altra prova documentale diversa da alcune fotografie.
Ove ciò non fosse sufficiente, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare come la polizza sottoscritta ed allegata dalle parti richieda, ai fini dell'integrazione del rischio del furto, per i beni custoditi in cassaforte “che l'autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso e uso fraudolento di chiavi”.
Nonostante, allora, alla stregua delle condizioni oggettive di polizza, la cassaforte avrebbe dovuto risultare rotta, scassinata o aperta tramite l'uso fraudolento di chiavi, l'attore si è limitato a dedurre che il Rolex era custodito in una cassaforte presente nell'immobile e che il furto è avvenuto
“tramite lo scasso da parte degli autori ignoti della cassetta di sicurezza, regolarmente chiusa a chiave” (cfr. Atto di citazione p. 4).
A fronte della specifica contestazione di parte convenuta concernente la mancanza di segni di effrazione, nulla l'attore ha dimostrato in ordine alle condizioni della cassetta di sicurezza, atteso che la teste , sentita a riguardo, si è limitata a dichiarare di aver trovato la cassaforte Tes_1 aperta.
Tanto accertato, in assenza di supporti istruttori idonei a dimostrare l'effettiva fondatezza del pregiudizio subito, la domanda va respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri del
D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento in base al valore della causa
(individuato in quello compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00 euro) con applicazione dei parametri medi, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti della compagnia assicurativa Parte_2
Controparte_1
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 liquidata tale somma in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 20 giugno 2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Ierardo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Chiara Ierardo, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6126/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
Migliaccio e Marco Santoemma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Santoemma in Catanzaro, Vico II Torrazzo n. 2, giusta procura in atti;
- parte attrice -
E
(c.f. ; p.i. IVA ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Augusto Servino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: assicurazione contro i danni dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver stipulato con quest'ultima società un contratto di assicurazione multirischi abitazione n. E467918/0100, con decorrenza dal 30 marzo 2016 al 31 marzo 2017, in relazione all'immobile adibito a sua dimora abituale, sito in Montepaone, in Provincia di Catanzaro, alla Via
Del Sole n. 3 Int. 1 e che la stessa, prevedeva, tra le altre, la garanzia per furto all'interno dell'abitazione, per un massimale assicurato di 10.000,00 euro.
Ha, quindi, dedotto di aver subito un furto presso l'abitazione predetta il 23 novembre 2016, fra le ore 11:40 e le 11:48; che a ciò era seguito l'immediato accertamento dello stato dei luoghi dei
Carabinieri di Soverato e la denuncia, il giorno seguente, contenente l'elenco dei beni sottratti alla sua disponibilità consistenti, segnatamente, in: 1) un orologio marca “R modello Oyster
Perpetual in acciaio (n. di serie V646890); 2) un orologio marca “Breil” in acciaio;
3) un orologio marca “Morellato” con quadrante nero;
4) una fede in oro bianco con incisione;
5) un paio di orecchini in oro bianco e perla marca “Damiani”; 6) un bracciale da donna in oro giallo con chiusura a gancio con pietra nera incastonata;
7) un anello in oro bianco con brillantino modello solitario;
8) un salvadanaio contenente circa euro 500,00 tra monete e banconote. A ciò ha aggiunto che, dopo l'apertura del sinistro corredata dalla denuncia sporta presso la
Stazione dei Carabinieri di Soverato, la Compagnia di assicurazioni convenuta ha incaricato lo di effettuare gli opportuni accertamenti ma, tuttavia, tale attività peritale è Controparte_2 stata espletata solo nel mese di gennaio 2017.
Evidenziato che dalla stima dei beni sottratti – effettuata dal gioielliere perito Persona_1 della gioielleria Fratelli Caccavari S.n.c. – il valore dei medesimi è risultato pari a 16.700 euro, ha concluso chiedendo la condanna della al pagamento della somma di euro 10.000, quale CP_1 limite del massimale assicurato, o a quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
Nelle resistenze della costituitasi in giudizio per contestare – alla stregua delle Controparte_1 incongruenze emerse tra quanto denunciato e gli accertamenti svolti – l'effettiva verificazione dell'evento furto, la mancanza di prova della reale detenzione dei beni di cui ha denunciato la sottrazione oltreché l'ammontare del quantum (da riconoscersi, in ogni caso, entro i limiti massimali e di franchigia individuati dalla sottoscritta polizza), la causa, istruita mediante prova testimoniale e documentale, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
2. La valutazione nel merito della domanda attorea, esige la preliminare disamina dei principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni.
Sul punto, giova rammentare il principio elaborato dalla Corte di Cassazione a mente del quale “in tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. Sez. 3 Ord., n.
30656/2017; in senso conf. cfr. Cass. III, 02/04/2021, n. 9205; I, 14/06/2018, n. 15630; III,
21/12/2017 n. 30656; 8/1/1987, n. 17; 4/3/1978, n. 1081); analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
Rimane, dunque, a carico dell'attore l'onere di provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi” ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. Cass., III,
23/01/2018 n.1558; 17/05/1997, n.4426).
2.1 Tanto chiarito sul fronte giurisprudenziale, giova preliminarmente evidenziare in punto di fatto come, nel caso di specie, risulti documentalmente provata la stipula di un contratto di polizza assicurativa, risalente al 30 marzo 2016 e comprensiva del rischio del furto, avente ad oggetto l'immobile adibito a dimora abituale dell'attore, sito in Montepaone, in Provincia di Catanzaro, alla
Via Del Sole n. 3 Int. 1.
Pacifici sono, poi, l'ispezione dei luoghi da parte dei Carabinieri e la denuncia del furto il giorno seguente, con indicazione dei beni sottratti.
Va, tuttavia, rammentato che, nel caso di assicurazione che copra anche il rischio del furto, la denuncia di furto, presentata presso le competenti autorità, essendo atto di parte, è inidonea, di per sé, ad attribuire una presunzione di veridicità ai fatti ivi dichiarati (cfr. Cass. n. 11012/2013; n.
1935/2003; n. 10262/1992), sicché la sola produzione della denuncia di furto è insufficiente per ritenere provato il sinistro.
Spetta, quindi, all'assicurato-attore l'onere di fornire la prova rigorosa della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato oltreché della verificazione dell'evento-furto. Ebbene, nel caso che ci occupa, tale onere probatorio non può dirsi pienamente assolto.
E, invero, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta dall'istruttoria CP_1 espletata non è emersa la prova, in base al principio del “più probabile che non”, della verificazione del furto così come descritto dall'attore nell'atto di citazione e nella denuncia.
Il deducente ha affidato la prova dei fatti al dichiarato della madre, la teste Testimone_1
la quale, nel rispondere alla domanda inerente alla scoperta del furto, ha precisato “Io ero
[...] fuori casa e giunta sul posto ho trovato la porta aperta e subito ho chiamato i miei figli” (cfr. verb. ud. 3 marzo 2021).
Tali dichiarazioni contrastano però recisamente con quanto dichiarato dall'assicurato ai Carabinieri il giorno successivo all'evento (24 novembre 2016) ai quali ha riferito che “alle ore 11:43 di ieri 23 novembre, giungeva sulla mia utenza cellulare l'allarme intrusione della predetta abitazione.
Prontamente contattavo mia madre credendo che la stessa fosse in casa e che per mera svista non aveva disinserito l'allarme. Visto che mia madre mi riferiva di non essere a casa mi recavo presso
l'abitazione...”
Né, d'altronde, il dichiarato del teste , a conoscenza dei fatti per aver eseguito il Tes_2 sopralluogo nell'abitazione, offre elementi dirimenti al fine di sciogliere la contraddizione appena evidenziata.
Questi, infatti, si è limitato a confermare di essere intervenuto sul luogo dell'evento e di aver trovato “la porta dell'ingresso dell'abitazione che era divelta così come da foto che mi vengono mostrate” (cfr. verb. ud. 3 marzo 2021, risposta al capitolo n. 2 dell'atto di citazione).
Poiché a fronte della specifica contestazione di parte convenuta sulla veridicità del furto, l'istante avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa dei fatti occorsigli, per la reiezione della domanda è allora sufficiente evidenziare l'insanabile incertezza istruttoria appena rilevata.
2.2 In ogni caso, la domanda sarebbe stata ugualmente infondata con riferimento al profilo dell'an e del quantum dei beni assuntamente sottratti all'attore. Con riferimento, infatti, all'orologio di marca “R, è assorbente osservare che, contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa di , stando al contenuto della polizza assicurativa, Parte_1
“assicurato” – legittimato, come tale, a far valere la polizza – è il proprietario dei beni.
Ciò nonostante, l'attore, contravvenendo all'onere probatorio sul medesimo spettante, non ha dimostrato la proprietà sul prezioso orologio, limitandosi ad allegare in atti la ricevuta d'acquisto intestata a tale e a dichiarare di averlo comprato, a propria volta, da quest'ultimo. Persona_2
Per quanto concerne, poi, gli altri beni di cui il ha lamentato la sottrazione, le dichiarazioni Pt_1 rese dall'unica teste escussa sul punto ( non sono sufficienti a ritenere Testimone_3 raggiunta la prova in ordine all'effettiva esistenza dei beni e alla relativa sottrazione.
Basta, infatti, evidenziare come quest'ultima, nel confermare la sottrazione dei beni elencati da parte attrice, abbia riferito che “tutti gli oggetti sottratti erano custoditi in una cassaforte fiscerata al muro. Preciso che anche tale cassaforte ho trovato aperta” (v. verbale dell'udienza del 3 marzo
2022), incorrendo, tuttavia, in contraddizione con quanto rappresentato dal nell'atto Pt_1 introduttivo – in cui questi afferma e chiarisce che solamente il “R era conservato nella cassetta di sicurezza – e con quanto dallo stesso dichiarato nella denuncia ove si legge che i malviventi hanno trovato gli oggetti rovistando nelle camere dislocate nei tre piani (v. all.to 3 dell'atto di citazione).
Le incongruenze appena evidenziate inficiano la credibilità dell'intero dichiarato. Tale incertezza istruttoria si fa, poi, ancora più evidente se si considera che, nonostante si tratti di oggetti preziosi –come tali presumibilmente dotati dei relativi certificati di garanzia – l'attore non ha fornito altra prova documentale diversa da alcune fotografie.
Ove ciò non fosse sufficiente, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare come la polizza sottoscritta ed allegata dalle parti richieda, ai fini dell'integrazione del rischio del furto, per i beni custoditi in cassaforte “che l'autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso e uso fraudolento di chiavi”.
Nonostante, allora, alla stregua delle condizioni oggettive di polizza, la cassaforte avrebbe dovuto risultare rotta, scassinata o aperta tramite l'uso fraudolento di chiavi, l'attore si è limitato a dedurre che il Rolex era custodito in una cassaforte presente nell'immobile e che il furto è avvenuto
“tramite lo scasso da parte degli autori ignoti della cassetta di sicurezza, regolarmente chiusa a chiave” (cfr. Atto di citazione p. 4).
A fronte della specifica contestazione di parte convenuta concernente la mancanza di segni di effrazione, nulla l'attore ha dimostrato in ordine alle condizioni della cassetta di sicurezza, atteso che la teste , sentita a riguardo, si è limitata a dichiarare di aver trovato la cassaforte Tes_1 aperta.
Tanto accertato, in assenza di supporti istruttori idonei a dimostrare l'effettiva fondatezza del pregiudizio subito, la domanda va respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri del
D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento in base al valore della causa
(individuato in quello compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00 euro) con applicazione dei parametri medi, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti della compagnia assicurativa Parte_2
Controparte_1
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 liquidata tale somma in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 20 giugno 2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Ierardo