CASS
Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA NZ, nato ad [...], il [...]; avverso la sentenza del 21 settembre 2021, della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA ER, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria depositata il 10 dicembre 2022 dall'avv. Pietro Piazza, nell'interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado a carico di ZO UR, lo ha riconosciuto responsabile del reato di bancarotta semplice Penale Sent. Sez. 5 Num. 3439 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 06/12/2022 documentale, così diversamente qualificata l'originaria imputazione per bancarotta fraudolenta documentale. 2. Il ricorso, proposto dall'imputato, si compone di quattro motivi di censura 2.1. I primi due attengono all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e deducono la contraddittorietà del ragionamento seguito dalla corte d'appello (nella parte in cui avrebbe ritenuto, contrariamente a quanto riferito dal curatore, non compiutamente accertato il passivo) e l'erronea applicazione dei criteri normativi indicati nell'art. 131-bis cod. pen. (atteso l'illogico riferimento al passivo complessivamente accertato e non, come correttamente sarebbe dovuto avvenire, al' solo pregiudizio patrimoniale conseguente l'omessa tenuta dei libri). 2.2. Il terzo e il quarto motivo, invece, censurano, alla luce delle medesime argomentazioni, l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 della legge fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi sono manifestamente infondati. Appare opportuno premettere che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità del danno richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Quanto, in particolare, alla valutazione del danno, questa Corte ha già avuto modo di precisare, con specifico riferimento alla bancarotta documentale (seppur in relazione alla valutazione delle condizioni applicative della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., ma il ragionamento è estensibile anche alla parallela fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen.), che il criterio di valutazione non deve essere ancorato al dato economico e neutro del passivo fallimentare, ma, da un canto, all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, dall'altro alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Camorani, Rv. 279098). In concreto, la corte territoriale, con ampia e analitica argomentazione, ha evidenziato: le modalità complessive della condotta delittuosa dell'imputato, 2 protrattasi per più anni;
le dimensioni non ridotte dell'impresa ed il conseguente buon movimento degli affari intrapresi;
l'ammontare del passivo (non ancora compiutamente accertato) e determinato - allo stato - in oltre 280.000 euro. Ebbene, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla corte territoriali sono logiche, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati. Da un canto, infatti, l'indicazione del dato relativo al passivo complessivamente accertato non è stato l'unico riferimento logico a sostegno della ritenuta esclusione delle istanze difensive;
dall'altro non è logicamente contraddittoria (per come ritenuto dal ricorrente) con il precedente riconoscimento della precarietà di tale accertamento, atteso che la pacifica mancanza della documentazione contabile non può che condurre, intrinsecamente, ad una ricostruzione provvisoria della consistenza patrimoniale e del movimento degli affari. Le argomentazioni evidenziate con riferimento al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valgono, logicamente, anche per la valutazione della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 219 della legge fallimentare. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA ER, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria depositata il 10 dicembre 2022 dall'avv. Pietro Piazza, nell'interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado a carico di ZO UR, lo ha riconosciuto responsabile del reato di bancarotta semplice Penale Sent. Sez. 5 Num. 3439 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 06/12/2022 documentale, così diversamente qualificata l'originaria imputazione per bancarotta fraudolenta documentale. 2. Il ricorso, proposto dall'imputato, si compone di quattro motivi di censura 2.1. I primi due attengono all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e deducono la contraddittorietà del ragionamento seguito dalla corte d'appello (nella parte in cui avrebbe ritenuto, contrariamente a quanto riferito dal curatore, non compiutamente accertato il passivo) e l'erronea applicazione dei criteri normativi indicati nell'art. 131-bis cod. pen. (atteso l'illogico riferimento al passivo complessivamente accertato e non, come correttamente sarebbe dovuto avvenire, al' solo pregiudizio patrimoniale conseguente l'omessa tenuta dei libri). 2.2. Il terzo e il quarto motivo, invece, censurano, alla luce delle medesime argomentazioni, l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 della legge fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi sono manifestamente infondati. Appare opportuno premettere che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità del danno richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Quanto, in particolare, alla valutazione del danno, questa Corte ha già avuto modo di precisare, con specifico riferimento alla bancarotta documentale (seppur in relazione alla valutazione delle condizioni applicative della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., ma il ragionamento è estensibile anche alla parallela fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen.), che il criterio di valutazione non deve essere ancorato al dato economico e neutro del passivo fallimentare, ma, da un canto, all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, dall'altro alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Camorani, Rv. 279098). In concreto, la corte territoriale, con ampia e analitica argomentazione, ha evidenziato: le modalità complessive della condotta delittuosa dell'imputato, 2 protrattasi per più anni;
le dimensioni non ridotte dell'impresa ed il conseguente buon movimento degli affari intrapresi;
l'ammontare del passivo (non ancora compiutamente accertato) e determinato - allo stato - in oltre 280.000 euro. Ebbene, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla corte territoriali sono logiche, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati. Da un canto, infatti, l'indicazione del dato relativo al passivo complessivamente accertato non è stato l'unico riferimento logico a sostegno della ritenuta esclusione delle istanze difensive;
dall'altro non è logicamente contraddittoria (per come ritenuto dal ricorrente) con il precedente riconoscimento della precarietà di tale accertamento, atteso che la pacifica mancanza della documentazione contabile non può che condurre, intrinsecamente, ad una ricostruzione provvisoria della consistenza patrimoniale e del movimento degli affari. Le argomentazioni evidenziate con riferimento al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valgono, logicamente, anche per la valutazione della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 219 della legge fallimentare. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Presidente