Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18149
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Sentenza 20 dicembre 2002

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L'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un'operazione rientrante nei compiti istituzionali del giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, resta soggetto al sindacato di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione l'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto effetto espansivo interno), onde la pronuncia di nullità parziale del lodo determina la caducazione del capo del lodo che ha statuito sulle spese, con conseguente potere-dovere della corte d'appello di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, la regolamentazione di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite.

L'azione diretta alla coattiva esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene (o della quota del bene) di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione, senza che detto principio trovi deroga per il caso in cui si tratti di immobile oggetto di comunione ordinaria e senza, quindi, che i comproprietari del promittente alienante siano contraddittori necessari nella causa instaurata dal promissario acquirente, a nulla rilevando il fatto che il contratto preliminare racchiuda altresì obbligazioni a "sfondo" reale, quale quella di accendere un mutuo ipotecario a carico del promissario acquirente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18149
    Data del deposito : 20 dicembre 2002

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