Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 3
L'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un'operazione rientrante nei compiti istituzionali del giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, resta soggetto al sindacato di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione l'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto effetto espansivo interno), onde la pronuncia di nullità parziale del lodo determina la caducazione del capo del lodo che ha statuito sulle spese, con conseguente potere-dovere della corte d'appello di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, la regolamentazione di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite.
L'azione diretta alla coattiva esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene (o della quota del bene) di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione, senza che detto principio trovi deroga per il caso in cui si tratti di immobile oggetto di comunione ordinaria e senza, quindi, che i comproprietari del promittente alienante siano contraddittori necessari nella causa instaurata dal promissario acquirente, a nulla rilevando il fatto che il contratto preliminare racchiuda altresì obbligazioni a "sfondo" reale, quale quella di accendere un mutuo ipotecario a carico del promissario acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18149 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2597/2000 proposto da
GI RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Dossi n. 15, presso il proprio studio, difeso personalmente
- ricorrente principale -
contro
AR RI, in proprio e quale erede della figlia NI RI, nonché AR RI, IN RI e NZ RI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti AR IN, Giovanni Lombardi e Carlo Testa in forza di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale
- controricorrenti principali -
nonché
sul ricorso iscritto al n. 3688/2000 proposto da
AR RI, in proprio e quale erede della figlia NI RI, nonché AR RI, IN RI e NZ RI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti AR IN, Giovanni Lombardi e Carlo Testa in forza di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale
- controricorrenti incidentali -
contro
GI RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Dossi n. 15, presso il proprio studio, difeso personalmente
- controricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 619/99 pubblicata il 2.3.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.3.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il ricorrente principale e controricorrente incidentale. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, il quale ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura privata del 15.1.1988, i germani GI e AR IN provvedevano a dividere l'asse ereditario e, raggiunta la transazione di alcune liti insorte tra di loro, convenivano altresì che la quota spettante al primo sull'appartamento sito in Roma, Viale Angelico n. 12, fosse trasferita al secondo, a tal fine concludendo un contratto preliminare che racchiudeva le relative pattuizioni giuridiche ed economiche.
Non essendo le parti addivenute alla stipula del successivo atto di compravendita, il promissario acquirente avanzava domanda di trasferimento, ex art. 2932 c.c., davanti al Tribunale di Roma, quindi, a seguito della declaratoria di incompetenza ad opera di detto giudice, dava corso alla procedura arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nella scrittura privata dianzi indicata.
Il collegio degli arbitri, con lodo reso sotto le date del 12.7/4.9.1995, ordinava l'attribuzione in vendita della quota di proprietà di GI IN al fratello, dietro pagamento, da effettuarsi contestualmente alla stipula del rogito cui veniva demandato il trasferimento, del prezzo fissato nel preliminare, con aumento di tale prezzo per effetto della rivalutazione e detrazione della caparra già versata, per il complessivo importo di lire 191.078.814, oltre interessi legali dalla costituzione in mora su tale somma, ponendo a carico di AR IN le spese del procedimento e quelle per il funzionamento del collegio arbitrale medesimo.
Avverso detto lodo, con atto notificato il 17.1.1996, lo stesso AR IN proponeva impugnazione davanti alla Corte di Appello di Roma, articolando quattro analitici motivi ai quali si opponeva GI IN.
Intervenivano nel giudizio AR, IN e NI IN, nonché il minore NZ IN rappresentato dalla madre, tutti figli di AR IN, i quali, sul rilievo che essi, in data 6.7.1993, ovvero antecedentemente al procedimento arbitrale, avevano ricevuto in donazione la proprietà del bene pro quota, essendosi il loro genitore riservato il solo diritto di abitazione, sostenevano di essere litisconsorti necessari pretermessi dal medesimo procedimento, deducendo altresì che lo stesso genitore, spogliatosi dei suoi diritti, risultava essere carente di legittimazione a chiedere l'arbitrato.
La Corte territoriale, con sentenza del 22.1/2.3.1999, accoglieva parzialmente l'impugnazione e, per l'effetto, in via rescindente dichiarava la parziale nullità del lodo, mentre, in via rescissoria, escludeva dal prezzo di trasferimento del bene la rivalutazione monetaria secondo le tabelle ISTAT, applicava di conseguenza gli interessi legali sull'importo depurato dall'anzidetta rivalutazione e compensava interamente le spese del grado nonché quelle della procedura arbitrale, ponendo le spese di funzionamento del collegio arbitrale per il 50% a carico di ciascuna delle parti. Assumeva in particolare detto giudice:
a) che l'atto di intervento fosse inammissibile, dal momento che AR IN e gli altri intervenuti, come non potevano vantare alcun diritto al trasferimento della quota di GI IN per essere estranei al rapporto instaurato da quest'ultimo grazie al preliminare con AR IN, unico titolare del diritto di natura obbligatoria al trasferimento, così non avevano subito alcun pregiudizio dalla decisione arbitrale, onde lo stesso AR IN, in considerazione del rapporto di natura personale dedotto in giudizio per l'adempimento del preliminare, risultava altresì attivamente legittimato, quale unico titolare del diritto al trasferimento in virtù del richiamato contratto;
b) che la domanda di AR IN, intesa ad ottenere lo sgravio della rivalutazione monetaria e degli interessi non dovuti dal prezzo pattuito in via di transazione nel preliminare di compravendita, contenendo pur sempre una censura della pronuncia arbitrale sul punto, meritasse accoglimento, non avendo il collegio degli arbitri osservato la norma dell'art. 1224 c.c., relativa alla sola corresponsione degli interessi di mora al tasso legale per le obbligazioni costituite da somme di denaro.
Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione GI IN, deducendo otto motivi di gravame, illustrati da memoria, al quale resistono con controricorso AR IN ed i figli, a propria volta spiegando ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui GI IN, che ha altresì depositato memoria, resiste con ulteriore controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, siccome relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Va quindi esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, che riguarda una questione pregiudiziale, non senza avere antecedentemente disatteso la preliminare eccezione di inammissibilità, per pretesa "carenza di motivazione", del medesimo ricorso incidentale (nel suo complesso), sollevata dal ricorrente principale nel controricorso incidentale (e ribadita poi nella memoria ex art. 378 c.p.c.) in relazione al fatto che ambedue i motivi del suddetto ricorso incidentale sono quelli già proposti quale censura del lodo e non accolti dalla Corte territoriale, onde essi, si assume, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge e di vizio di motivazione, tendono ad ottenere dalla Corte di Cassazione un riesame, non consentito, del merito della controversia. A quest'ultimo proposito, infatti, basterà notare come i ricorrenti incidentali abbiano in realtà:
a) con il primo motivo, lamentato violazione delle norme di diritto sul litisconsorzio necessario (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 102, 331 e 404 c.p.c.), deducendo che dal giudizio arbitrale non potevano essere pretermessi i nuovi comproprietari (comunisti pro indiviso) dell'appartamento de quo, sul rilievo che il litisconsorzio può essere necessario anche in materia di obbligazioni e che, comunque, nella specie, si verte in tema di diritti reali afferenti l'accensione di un mutuo (ipotecario appunto), la cui ipoteca serve a garantire le obbligazioni solidali di tutti gli anzidetti comproprietari, onde è palese come la censura testè illustrata, lungi dal sottendere il fine di provocare un riesame del merito della controversia ad opera di questa Corte, postuli piuttosto l'esame di una questione di diritto, segnatamente consistente nell'accertare se, sulla base degli anzidetti presupposti di fatto, si verta in tema di diritti reali ovvero in materia di obbligazioni e se, pur in quest'ultima ipotesi, sia o meno dato di riscontrare la necessità del litisconsorzio;
b) con il secondo motivo, lamentato insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile anche d'ufficio (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con riferimento al contratto preliminare del 15.1.1988), con contemporanea violazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in riferimento all'art. 1372 c.c.), deducendo che gli arbitri, pur avendo dato atto finanche nel dispositivo del lodo del pattuito acquisto a mezzo di mutuo bancario, se ne siano poi "dimenticati" non disciplinando ne' l'accensione del mutuo ne' i termini pattuiti, laddove la Corte territoriale "non scioglie il punto decisivo e fondamentale della controversia", onde è palese come, anche sotto questo ulteriore profilo, non sia ravvisabile alcun intento di ottenere da questa Corte un riesame del merito della controversia, essendo invece evidente che la censura in esame si risolve, semmai, nella denuncia di un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. Tutto ciò premesso, si osserva, per quanto dunque attiene al primo motivo del ricorso incidentale, come sopra illustrato, che lo stesso non è fondato.
La Corte territoriale, infatti, ha pronunciato l'inammissibilità dell'atto di intervento spiegato dai figli di AR IN nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, assumendo:
a) che questi ultimi siano appunto intervenuti "sul rilievo che essi avevano ricevuto per donazione la proprietà del bene pro quota ... in data 6.7.1993 antecedentemente al giudizio arbitrale..., sostenendo di essere litisconsorti necessari pretermessi dal giudizio arbitrale";
b) che i medesimi, "come non possono vantare alcun diritto al trasferimento della quota di GI IN per essere estranei al rapporto da costui instaurato grazie al preliminare con AR IN, unico titolare del diritto di natura obbligatoria al trasferimento, così dalla decisione arbitrale non hanno subito alcun pregiudizio, in quanto essi, venutisi a trovare nella qualità di comproprietari con il GI IN a seguito dell'atto di donazione, hanno mantenuto tale sostanziale posizione giuridica pur dopo l'inizio della procedura arbitrale, e non avevano alcuna veste di contraddittori necessari nella stessa proprio in relazione alla natura obbligatoria del rapporto dedotto nel procedimento". Così argomentando, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'azione diretta alla coattiva esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene limitatamente alla quota di pertinenza del promesso alienante, onde tale azione deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione, senza che detto principio trovi deroga per il caso in cui si tratti di immobile oggetto di comunione e senza che, quindi, i comproprietari del già menzionato promesso alienante (quali, nella specie, sono divenuti i figli di AR IN, rispetto a GI IN, a seguito della donazione in loro favore, da parte del padre, della sua quota di proprietà sul bene) sia contraddittore necessario nella causa instaurata dal promesso acquirente (Cass. 27 aprile 1982, n. 2635; Cass. 28 dicembre 1988, n. 7081), indipendentemente dal fatto che il contratto preliminare racchiuda altresì ulteriori obbligazioni a "sfondo" reale (come di nuovo, nella specie, quella di accendere un mutuo ipotecario a carico del medesimo AR IN), dal momento che anche obbligazioni del genere, per loro stessa natura, non possono che avere effetto esclusivamente tra le parti contraenti.
Circa, poi, il secondo motivo del ricorso incidentale, già parimenti illustrato e del cui esame preliminare rispetto al ricorso principale si palesa qui la convenienza per ragioni che attengono ad una migliore unità dell'esposizione, giova osservare che tale motivo è infondato, quand'anche, cioè, lo stesso sia da stimare ammissibile là dove reca censure rivolte in realtà contro la sentenza impugnata ("Il Giudice di Appello non scioglie il punto decisivo e fondamentale della controversia"), il cui tenore appare suscettibile di essere ricavato da quanto contestualmente denunziato a carico della pronuncia arbitrale ("... gli arbitri danno atto finanche nel dispositivo del lodo del pattuito acquisto a mezzo mutuo bancario ... poi se ne dimenticano e non disciplinano ne' l'accensione del mutuo ne' i termini pattuiti") palesandosi così diretto nei riguardi di quelle parti della decisione della Corte territoriale che attengono, giusta quanto riconosciuto dallo stesso controricorrente incidentale (e ricorrente principale), ai primi due profili della contraddittorietà del lodo dedotta con il secondo motivo di impugnazione ex art. 829, n. 4, c.p.c.. Il giudice di merito, infatti, ha disatteso ambedue i richiamati profili (riferendosi, quanto al secondo, alle argomentazioni sviluppate in ordine al primo), con esauriente, coerente e ragionevole motivazione, segnatamente assumendo, quanto alle censure relative al fatto che "... il collegio (arbitrale) ha statuito il pagamento immediato del prezzo della compravendita, pur dando atto che secondo gli accordi tra le parti il promissario (acquirente) doveva provvedere alla stipulazione di un mutuo per procurarsi liquidità", di non ravvisare alcun contrasto nella pronuncia arbitrale in cui "... è precisamente detto, da un lato, che l'inadempimento del promissario (acquirente) è ravvisabile nell'aver omesso costui di preordinare l'operazione bancaria di mutuo in guisa da procurare il pagamento del prezzo direttamente in favore del venditore, con erogazione immediata in favore di costui all'atto della prestazione del consenso ad iscrizione di ipoteca secondo modalità ben precisate nella motivazione, e dall'altro che ai fini dell'esecuzione del preliminare, il trasferimento deve essere effettuato con il contestuale pagamento del prezzo". Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato. Con sette degli otto motivi di impugnazione, del cui esame congiunto (ad eccezione del sesto, sul quale appresso) si palesa l'opportunità involgendo essi questioni strettamente connesse, lamenta rispettivamente il ricorrente principale:
1) falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. (primo motivo), deducendo come la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che la statuizione del collegio arbitrale sulla rivalutazione del prezzo secondo indici ISTAT si fondi sulla norma appena citata, laddove, invece, tale collegio non ha affatto statuito detta rivalutazione in applicazione dell'art. 1224 c.c. già richiamato, ma ha basato la propria decisione sulla applicazione del contratto preliminare stipulato dalle parti e, precisamente, sulla clausola pattizia con la quale è stata specificatamente prevista l'obbligatorietà della rivalutazione del prezzo, ove questo fosse stato tardivamente pagato;
2) violazione dell'art. 1321 c.c. (secondo motivo), deducendo come l'impugnata sentenza, annullando la decisione del lodo fondata su una clausola contrattuale convenuta tra le parti, ha implicitamente disconosciuto l'effetto giuridico che è riconosciuto e garantito all'accordo tra le parti medesime, quale quello appunto di rendere obbligatoria la convenzione sulla rivalutazione del prezzo ove questo fosse stato pagato in ritardo;
3) violazione dell'art. 1322 c.c. (terzo motivo), deducendo come l'impugnata sentenza non abbia tenuto conto del fatto che il principio dell'autonomia contrattuale consente alle parti di rendere obbligatoria la rivalutazione del prezzo, per ritardo nell'adempimento, indipendentemente dalla norma di cui all'art. 1224 c.c. e senza che ciò costituisca violazione di tale norma;
4) violazione dell'art. 1372 c.c. (quarto motivo), deducendo come l'impugnata sentenza, annullando per violazione dell'art. 1224 c.c. la statuizione del lodo sulla rivalutazione del prezzo, abbia implicitamente ritenuto che l'efficacia della norma di legge prevalesse rispetto a quella del contratto sul quale l'annullata statuizione si fonda;
5) violazione dell'art. 829, n. 9 (rectius, secondo comma), c.p.c. (quinto motivo), deducendo come l'impugnata sentenza, incorsa nell'errore di falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., abbia nel contempo violato i limiti imposti dalla norma sopra indicata, che non ammette il sindacato del giudice dell'impugnazione sulle decisioni di fatto degli arbitri, quale quella sulla rivalutazione del prezzo in applicazione della clausola contrattuale convenuta dalle parti;
6) violazione dell'art. 112 c.p.c. (settimo motivo), deducendo come la Corte territoriale abbia pronunciato la nullità parziale del lodo, sul punto della rivalutazione del prezzo, per violazione dell'art. 1224 c.c., rilevando d'ufficio tale motivo di nullità non dedotto specificatamente nell'atto di impugnazione ne' desumibile dagli assunti dell'impugnante;
7) omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (ottavo motivo), per omesso esame di fatto, decisivo ai fini della controversia, deducendo come la clausola contrattuale sopra descritta, concernente l'obbligatorietà della rivalutazione del prezzo nel caso di ritardo nel pagamento, costituisca una circostanza obiettiva, acquisita agli atti tramite prova scritta, decisiva, nella presente controversia, circa il punto esattamente della menzionata rivalutazione, laddove l'impugnata sentenza ha totalmente trascurato di prendere in considerazione detta clausola che, se apprezzata, avrebbe potuto, per la sua intrinseca valenza, condurre ad una decisione diversa da quella adottata, onde la medesima sentenza è incorsa altresì nel vizio denunziato anche sotto il profilo dell'omesso esame di un documento.
I motivi sopra illustrati non sono fondati.
La Corte territoriale, infatti, si è così espressa al riguardo:
a) "A diversa conclusione (nel senso, cioè, dell'accoglimento dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale) devesi pervenire, invece, per una parte del gravame di cui al punto n. 3) delle conclusioni, così indicate: "in ogni caso sgravare il prezzo, pattuito transattivamente nel preliminare di compravendita, da rivalutazione monetaria e da interessi non dovuti", a nulla rilevando che l'impugnativa sia espressa con la domanda, in quanto sostanzialmente pur sempre questa contiene una censura della pronuncia sul punto";
b) "Infatti il collegio arbitrale, nello statuire che la somma da corrispondere a titolo di prezzo doveva essere assoggettata a rivalutazione secondo le tabelle Istat, non ha osservato la norma (art. 1224 c.c.), che regola il risarcimento dei danni nelle obbligazioni pecuniarie, e che prevede per le obbligazioni costituite da somme di denaro la sola corresponsione degli interessi di mora al tasso legale";
c) "Non v'è dubbio che al caso in esame doveva essere applicato il riportato principio nominalistico, considerato che l'obbligazione di pagare il prezzo costituisce una prestazione monetaria e, pertanto, con giudizio rescindente devesi dichiarare la nullità dell'anzidetta pronuncia e disporre in via rescissoria che la somma dovuta a saldo da AR IN va corrisposta solo con interessi dalla data di costituzione in mora, ed in questi limiti può essere accolta l'impugnazione".
Dalla precedente esposizione della parte motiva dell'impugnata sentenza (e, segnatamente, dai passaggi dove questa recita "A diversa conclusione devesi pervenire ... a nulla rilevando che l'impugnativa sia espressa con la domanda, in quanto sostanzialmente pur sempre questa contiene una censura della pronuncia sul punto ... Infatti il collegio arbitrale ... in questi limiti può essere accolta l'impugnazione"), nonché dal richiamo, ivi contenuto, al tenore letterale delle conclusioni relative al punto 3) del gravame, è dato di evincere come la Corte territoriale abbia correttamente individuato il petitum della "domanda" di nullità del lodo arbitrale e di merito ("in ogni caso sgravare il prezzo, pattuito transattivamente nel preliminare di compravendita, da rivalutazione monetaria e da interessi non dovuti") implicitamente "apprezzando", quindi, la relativa "censura della pronuncia (arbitrale) sul punto" come fondata sopra la violazione dell'art. 1224 c.c., onde l'accoglimento della stessa per le ragioni meglio dianzi riportate. Orbene, l'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello e l'apprezzamento della sua reale portata, al pari di quanto è da ritenere relativamente alle domande giudiziali in genere ed all'impugnazione per nullità del lodo arbitrale in specie, costituiscono un'operazione che rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, resta soggetto al sindacato di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 29 novembre 1993, n. 11811; Cass. 26 maggio 1995. n. 5829; Cass. 22 maggio 1996, n. 4720;
Cass. 19 agosto, 2000, n. 11010; Cass. 3 marzo 2001, n. 3094). Nella specie, non risulta proposta, in simili, specifici termini, alcuna censura da parte dell'odierno ricorrente principale. Di conseguenza, indipendentemente dalla circostanza segnatamente prospettata dal medesimo ricorrente principale con il settimo motivo di gravame) che la questione concernente la nullità parziale del lodo, sul punto della rivalutazione del prezzo, per violazione dell'art. 1224 c.c., pur non avendo formato oggetto dei relativi motivi siccome non dedotta specificatamente nell'atto di impugnazione e neppure deducibile dagli assunti dell'impugnante, sia stata invece egualmente affrontata dalla Corte territoriale così contravvenendo al criterio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (dal momento che non può il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale, di cui all'art. 829 c.p.c., prendere in considerazione motivi di nullità diversi ed aggiunti rispetto a quelli contenuti nel livello introduttivo del giudizio:
Cass. 22 gennaio 1986, n. 398; Cass. 15 settembre 2000, n. 12165), deve trovare applicazione in via analogica, restando in tal modo assorbite le censure contenute nei motivi del ricorso principale sin qui esaminati, il principio secondo il quale, ove il giudice di secondo grado si sia pronunciato, ancorché implicitamente, sulla portata dell'atto di appello (nella specie, di impugnazione del lodo arbitrale), la pronuncia non può essere rimossa se non per effetto di espresso gravame, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo (Cass. 5 aprile 1993, n. 4094; Cass. 25 luglio 1994, n. 6903; Cass. 19 dicembre 2000, n. 15950). Con il sesto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione dell'art. 829, n. 9 (rectius, secondo comma), c.p.c., deducendo come l'impugnata sentenza, compensando le spese del giudizio arbitrale, abbia riformato la pronuncia degli arbitri sulla condanna a dette spese, la quale è invece rimessa esclusivamente ai loro poteri discrezionali e che esula dal sindacato del giudice dell'impugnazione, non essendo consentito, in quella sede, il riesame della valutazione degli arbitri sul punto, laddove, del resto, la stessa impugnata sentenza ha confermato, al riguardo, rigettando il rilievo dedotto da AR IN sotto il numero 3), lettera f), dell'atto introduttivo, la corretta applicazione, da parte degli arbitri, della norma che prevede la condanna del soccombente alle spese medesime.
Il motivo non è fondato.
Al riguardo, infatti, conviene osservare che, per le ragioni meglio sopra illustrate, al giudizio di impugnazione del lodo arbitrale deve trovare applicazione il principio secondo cui, in ragione del dettato dell'art. 336, primo comma, c.p.c., che prevede l'effetto espansivo (c.d. interno) della riforma della sentenza anche sulle parti di questa dipendenti dalla parte riformata, la riforma parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia (parzialmente riformata) che ha statuito sulle spese di lite, onde il giudice di appello, indipendentemente dal fatto che abbia (come, nella specie, la Corte territoriale) confermato la sentenza di primo grado sul punto delle spese oggetto di specifico motivo di impugnazione, ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, la regolamentazione di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite, potendo, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, anche pervenire ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio (Cass. 4 maggio 1991, n. 4937; Cass., 25 novembre 1992, n. 12551;
Cass. 10 ottobre 2000, n. 13485), senza che, del resto, l'esercizio della relativa facoltà, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, soggiaccia al sindacato di legittimità, salvo il caso, neppure prospettato in questa sede dal ricorrente principale, in cui il giudice stesso, per giustificare la disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei (Cass. 7 luglio 1992, n. 8242; Cass. 7 marzo 2001, n. 3272; Cass. 23 aprile 2001, n. 5988; Cass. 11 febbraio 2002, n. 1898). Pertanto, anche il ricorso principale deve essere rigettato. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002