Versione
28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
>
Versione
20 giugno 1993
20 giugno 1993
>
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 21. (Organizzazione dei servizi di prevenzione)
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Per la tutela della salute dei lavoratori ((...)) le unita' sanitarie locali organizzano propri servizi ((...)) di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unita' produttive. ((21))
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unita' sanitaria locale, nonche' ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente e' esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo comma, nonche' la facolta' di diffida prevista dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
--------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Per la tutela della salute dei lavoratori ((...)) le unita' sanitarie locali organizzano propri servizi ((...)) di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unita' produttive. ((21))
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unita' sanitaria locale, nonche' ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente e' esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo comma, nonche' la facolta' di diffida prevista dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
--------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Commentari • 5
- 1. Cosa distingue l'attività ispettiva da quella di indagine preliminareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2022 · 6.90467
[…] Invero, anche gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria (art. 8, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), così come sono altresì ufficiali di polizia giudiziaria gli addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai dipartimenti di prevenzione, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro (art. 21, legge 23 dicembre 1978, n. 833). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 69
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/07/2022, n. 525Provvedimento: […] Secondo la società ricorrente, l'ordinanza sindacale sarebbe illegittima per difetto delle condizioni per l'emanazione dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, non essendo stata evidenziata né documentata l'esistenza di alcun grave pericolo per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, non altrimenti fronteggiabile e tale da rendere urgente e non dilazionabile l'adozione del provvedimento gravato e per difetto di motivazione e, inoltre, per violazione degli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934, degli artt. 20 e 21 della legge n. 833/1978 e dell'art. 18, c. 1, lett. q) , del d.lgs. n. 81/2008.Leggi di più...
- Accordo sostitutivo ex art. 11 legge 241/1990·
- Violazione artt. 20 e 21 legge 833/1978·
- Difetto di motivazione·
- Violazione art. 3 legge 241/1990·
- Compensazione spese·
- Difetto di condizioni·
- Sopravvenuta carenza di interesse·
- Violazione art. 50, c. 5, d.lgs. 267/2000·
- Grave pericolo per incolumità pubblica·
- Violazione art. 18, c. 1, lett. q), d.lgs. 81/2008·
- Eccesso di potere·
- Improcedibilità del ricorso·
- Ordinanza sindacale contingibile ed urgente·
- Violazione artt. 216 e 217 r.d. 1265/1934