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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 259/2024 promossa da
, P.VA , con sede in San Giorgio del Parte_1 P.VA_1
Sannio (BN) alla via Aldo Moro n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Carlo Iannace del foro di Benevento, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Benevento, viale Email_1
Principe di Napoli n. 140
- APPELLANTE-
CONTRO
.VA con sede in Valenza (AL) alla via Sassi Controparte_1 P.VA_2
n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Siligardi del foro di Alessandria, PEC presso il cui Email_2 studio è elettivamente domiciliata in Alessandria, via S. Francesco d'Assisi n. 36
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in adesione all'eccezione di tardività dell'appello sollevata da controparte, tenuto conto della rinuncia all'azione contestualmente effettuata, così provvedere:
1). dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite”.
Per parte Appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cpc
[...]
2) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da in Parte_1 quanto proposto da soggetto inesistente
3) nel merito, respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto.
4) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con sentenza n. 636/2023 emessa in data 14 luglio 2023 nelle forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata in pari data mediante lettura alle parti in udienza ed allegazione al verbale, il
Tribunale di Alessandria ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2022 con il quale il Giudice le aveva ingiunto la somma
[...]
di € 16.800,98 in favore di sulla base di un presunto rapporto di Parte_2
fornitura di gioielli intercorso tra le parti, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2024 Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma e,
[...]
dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Parte appellata costituitasi nelle forme e nei termini di cui Parte_2
all'art. 347 c.p.c., ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto ovvero, in punto di legittimazione attiva, in quanto proposto da “soggetto inesistente”, stante l'avvenuta cancellazione della società appellante dal registro delle imprese in data 6 novembre 2023,
chiedendone comunque nel merito la reiezione, attesa la sua infondatezza.
Alla prima udienza, svoltasi in data 12 settembre 2024, la Corte, ritenuto che la causa dovesse essere decisa nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa veniva quindi rinviata per la discussione orale all'udienza del 26 febbraio 2025, con assegnazione del termine per il deposito delle note conclusionali.
II. Con le note conclusionali depositate in data 14 febbraio 2025, l'Appellante, aderendo all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte Appellata, in quanto proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ha dichiarato di “rinunciare” all'azione proposta, nonché
ad ogni diritto ad essa connesso, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
III. La parte appellante veniva invitata a produrre in giudizio idonea procura speciale per esercitare l'asserita rinuncia all'azione o la rinuncia agli atti, non essendo tali poteri inseriti nella procura in atti.
All'udienza del 26.02.2025 la parte rappresentava che, essendo ormai la società cancellata, non aveva reperito alcuno in grado di conferire la procura speciale richiesta, quindi, la Corte, previa discussione orale delle parti, visto l'art. 281 sexies c.p.c., riservava la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate.
***
L'appello proposto da è inammissibile, in quanto la Parte_1
sua notifica è avvenuta oltre il termine previsto per l'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., come correttamente sollevato da parte appellata.
L'art. 327 c.p.c. prevede, come noto, che “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395, non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”, non rilevando, quindi, la data di comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria.
Nel caso di specie, la sentenza gravata è stata emessa dal Tribunale di Alessandria all'udienza del
14 luglio 2023, pubblicata in pari data nelle forme e nei modi di cui all'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura alle parti in udienza e relativa allegazione al verbale, mentre l'atto di appello avverso tale sentenza è stato notificato a solo in data 19 febbraio 2024, quindi Parte_2 oltre il termine concesso dall'art. 327 c.p.c., sull'erroneo presupposto che il termine semestrale decorresse dalla data di comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria.
Parimenti l'Appellante, con successiva memoria del 14 febbraio 2025, si è associata all'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
Pertanto, l'appello deve ritenersi inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. in quanto tardivo.
Dal momento che la difesa della parte appellante non ha prodotto alcuna valida procura speciale che le conferisse il potere di rinunciare all'azione o agli atti, poteri non previsti nell'originaria procura alle liti in atti, non è possibile accogliere le conclusioni dalla stessa rassegnate con le note conclusionali del 14 febbraio 2025.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio, non essendo ravvisabile alcun presupposto per addivenire alla compensazione ex art. 92 c.p.c.
Difatti, come più volte osservato dalla Suprema Corte, “La pronuncia d'inammissibilità
dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendosi escludere che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis" introdotta dalla l. n. 69 del 2009" (v. Cass. 24/06/2020 n. 12484).
Ciò premesso, le spese di lite devono essere quindi liquidate - sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, con applicazione dei compensi minimi, tenuto conto della natura della controversia e dei temi concretamente trattati ai fini della sua definizione, senza che debbano essere riconosciuti compensi per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (Corte Cass.
16/04/2021 n. 10206) - come segue:
€ 567,00 per la fase di studio;
€ 461,00 per la fase introduttiva;
€ 956,00 per la fase decisionale;
così per complessivi € 1.984,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Stante la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 e 348 bis c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 636/2023 emessa in data 14 luglio 2023 dal Tribunale di Alessandria;
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., VA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 259/2024 promossa da
, P.VA , con sede in San Giorgio del Parte_1 P.VA_1
Sannio (BN) alla via Aldo Moro n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Carlo Iannace del foro di Benevento, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Benevento, viale Email_1
Principe di Napoli n. 140
- APPELLANTE-
CONTRO
.VA con sede in Valenza (AL) alla via Sassi Controparte_1 P.VA_2
n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Siligardi del foro di Alessandria, PEC presso il cui Email_2 studio è elettivamente domiciliata in Alessandria, via S. Francesco d'Assisi n. 36
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in adesione all'eccezione di tardività dell'appello sollevata da controparte, tenuto conto della rinuncia all'azione contestualmente effettuata, così provvedere:
1). dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite”.
Per parte Appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cpc
[...]
2) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da in Parte_1 quanto proposto da soggetto inesistente
3) nel merito, respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto.
4) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con sentenza n. 636/2023 emessa in data 14 luglio 2023 nelle forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata in pari data mediante lettura alle parti in udienza ed allegazione al verbale, il
Tribunale di Alessandria ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2022 con il quale il Giudice le aveva ingiunto la somma
[...]
di € 16.800,98 in favore di sulla base di un presunto rapporto di Parte_2
fornitura di gioielli intercorso tra le parti, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2024 Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma e,
[...]
dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Parte appellata costituitasi nelle forme e nei termini di cui Parte_2
all'art. 347 c.p.c., ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto ovvero, in punto di legittimazione attiva, in quanto proposto da “soggetto inesistente”, stante l'avvenuta cancellazione della società appellante dal registro delle imprese in data 6 novembre 2023,
chiedendone comunque nel merito la reiezione, attesa la sua infondatezza.
Alla prima udienza, svoltasi in data 12 settembre 2024, la Corte, ritenuto che la causa dovesse essere decisa nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa veniva quindi rinviata per la discussione orale all'udienza del 26 febbraio 2025, con assegnazione del termine per il deposito delle note conclusionali.
II. Con le note conclusionali depositate in data 14 febbraio 2025, l'Appellante, aderendo all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte Appellata, in quanto proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ha dichiarato di “rinunciare” all'azione proposta, nonché
ad ogni diritto ad essa connesso, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
III. La parte appellante veniva invitata a produrre in giudizio idonea procura speciale per esercitare l'asserita rinuncia all'azione o la rinuncia agli atti, non essendo tali poteri inseriti nella procura in atti.
All'udienza del 26.02.2025 la parte rappresentava che, essendo ormai la società cancellata, non aveva reperito alcuno in grado di conferire la procura speciale richiesta, quindi, la Corte, previa discussione orale delle parti, visto l'art. 281 sexies c.p.c., riservava la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate.
***
L'appello proposto da è inammissibile, in quanto la Parte_1
sua notifica è avvenuta oltre il termine previsto per l'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., come correttamente sollevato da parte appellata.
L'art. 327 c.p.c. prevede, come noto, che “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395, non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”, non rilevando, quindi, la data di comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria.
Nel caso di specie, la sentenza gravata è stata emessa dal Tribunale di Alessandria all'udienza del
14 luglio 2023, pubblicata in pari data nelle forme e nei modi di cui all'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura alle parti in udienza e relativa allegazione al verbale, mentre l'atto di appello avverso tale sentenza è stato notificato a solo in data 19 febbraio 2024, quindi Parte_2 oltre il termine concesso dall'art. 327 c.p.c., sull'erroneo presupposto che il termine semestrale decorresse dalla data di comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria.
Parimenti l'Appellante, con successiva memoria del 14 febbraio 2025, si è associata all'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
Pertanto, l'appello deve ritenersi inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. in quanto tardivo.
Dal momento che la difesa della parte appellante non ha prodotto alcuna valida procura speciale che le conferisse il potere di rinunciare all'azione o agli atti, poteri non previsti nell'originaria procura alle liti in atti, non è possibile accogliere le conclusioni dalla stessa rassegnate con le note conclusionali del 14 febbraio 2025.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio, non essendo ravvisabile alcun presupposto per addivenire alla compensazione ex art. 92 c.p.c.
Difatti, come più volte osservato dalla Suprema Corte, “La pronuncia d'inammissibilità
dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendosi escludere che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis" introdotta dalla l. n. 69 del 2009" (v. Cass. 24/06/2020 n. 12484).
Ciò premesso, le spese di lite devono essere quindi liquidate - sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, con applicazione dei compensi minimi, tenuto conto della natura della controversia e dei temi concretamente trattati ai fini della sua definizione, senza che debbano essere riconosciuti compensi per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (Corte Cass.
16/04/2021 n. 10206) - come segue:
€ 567,00 per la fase di studio;
€ 461,00 per la fase introduttiva;
€ 956,00 per la fase decisionale;
così per complessivi € 1.984,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Stante la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 e 348 bis c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 636/2023 emessa in data 14 luglio 2023 dal Tribunale di Alessandria;
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., VA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino