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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito della stessa nella causa iscritta al n. 2153/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso D'Amico e Gloria Beatrice Parte_1
Cantatore
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto, Avv. Paolo Sedda
- resistente -
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento Parte_1 ex art. 1 L. n. 18/1980, con decorrenza dal 28.2.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., prima e seconda fase, a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia M. Ricucci)
pagina 1 di 3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile totale con necessità di accompagnamento al fine di ottenere la relativa prestazione economica negli importi di legge, a far data dalla domanda amministrativa ovvero dalla successiva data da accertare in corso di causa, vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'udienza del 5.3.2025 è stata tenuta secondo le modalità indicate in epigrafe, pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa e acquisite brevi note di trattazione della parte, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640) e non è reversibile.
Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.10094).
Ciò posto, il nominato C.T.U., dott. nella presente fase di giudizio, delibata la nuova Persona_1 documentazione sanitaria e all'esito di nuovo esame del ricorrente, ha ritenuto questi non in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore e, dalla documentazione medica in atti, ha precisato che detta condizione è subentrata a partire dal 28.2.2024 (cfr. la consulenza tecnica in atti, depositata in data 15.12.2024).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti. pagina 2 di 3 Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento sin dal 28.2.2024. A tali conclusioni ha aderito la difesa di parte ricorrente, come indicato nelle note di trattazione scritta, depositate in data 25.2.2025.
3. La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' ricorrendo i requisiti di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c. CP_1
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia M. Ricucci)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito della stessa nella causa iscritta al n. 2153/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso D'Amico e Gloria Beatrice Parte_1
Cantatore
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto, Avv. Paolo Sedda
- resistente -
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento Parte_1 ex art. 1 L. n. 18/1980, con decorrenza dal 28.2.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., prima e seconda fase, a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia M. Ricucci)
pagina 1 di 3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile totale con necessità di accompagnamento al fine di ottenere la relativa prestazione economica negli importi di legge, a far data dalla domanda amministrativa ovvero dalla successiva data da accertare in corso di causa, vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'udienza del 5.3.2025 è stata tenuta secondo le modalità indicate in epigrafe, pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa e acquisite brevi note di trattazione della parte, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640) e non è reversibile.
Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.10094).
Ciò posto, il nominato C.T.U., dott. nella presente fase di giudizio, delibata la nuova Persona_1 documentazione sanitaria e all'esito di nuovo esame del ricorrente, ha ritenuto questi non in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore e, dalla documentazione medica in atti, ha precisato che detta condizione è subentrata a partire dal 28.2.2024 (cfr. la consulenza tecnica in atti, depositata in data 15.12.2024).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti. pagina 2 di 3 Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento sin dal 28.2.2024. A tali conclusioni ha aderito la difesa di parte ricorrente, come indicato nelle note di trattazione scritta, depositate in data 25.2.2025.
3. La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' ricorrendo i requisiti di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c. CP_1
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia M. Ricucci)
pagina 3 di 3