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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione in data 20.05.2025, a seguito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, e vertente t r a
con l'avv. BIANCAREDDU MARIA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. CATTARINO DANIELA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) La responsabilità genitoriale sui figli e Persona_1 Per_2
sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali: dovranno tenersi
[...]
reciprocamente informati sugli aspetti importanti che riguardano la salute, la vita scolastica, l'educazione e la crescita dei figli;
dovranno confrontarsi preventivamente su tutte le decisioni da assumere in relazione alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro inclinazioni, delle
1 loro aspettative e dei loro propositi;
dovranno collaborare tra loro al fine di consentire ai figli di praticare le attività extrascolastiche che si riveleranno di loro interesse;
2) e manterranno la residenza prevalente Persona_1 Persona_2
presso la madre, attualmente presso la casa familiare sita in Majano via San Eliseo
n. 13; si dà atto che il sig. nulla oppone all'assegnazione della casa alla CP_1
sig.ra Pt_1
3) salvo diversi migliori accordi tra le parti, i minori trascorreranno con il padre i seguenti periodi fino al 31.12.2026: tutte le settimane dalle ore 18.30 del lunedì al mattino seguente fino alla partenza o all'ingresso a scuola nonché dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 18.00 del giorno successivo, quando rientreranno dalla madre;
4) Dal 01.01.2027, sempre salvo diversi migliori accordi tra le parti, i figli trascorreranno fine settimana alternati con i genitori, dal venerdì alle ore 18.30 fino alla domenica alle 20.00; nella settimana che termina con week end di competenza materna, il padre li terrà dalle ore 18.30 del mercoledì fino al mattino seguente;
nella settimana invece che termina con week end di competenza paterno, il papà li terrà dal lunedì dalle ore 18.30 fino al mattino successivo;
5) Fin dal corrente anno, sempre salvo diversi migliori accordi tra le parti, i figli trascorrano 7 giorni durante le vacanze natalizie con ciascun genitore, facendo in modo che gli stessi trascorrano, ad anni alterni, il giorno di Natale una volta con il padre ed una volta con la madre ed il successivo giorno di Capodanno una volta con la madre ed una volta con il padre, cominciando da Natale 2025 con la madre e Capodanno 2026 con il padre;
6) Fin dal corrente anno, i figli trascorreranno 3 giorni durante le vacanze pasquali, facendo in modo che i figli trascorrano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua una volta con la madre ed una volta con il padre ed il successivo Lunedì dell'Angelo una volta con il padre ed una volta con la madre, cominciando da Pasqua 2026 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2026 con il padre;
7) Fin dal corrente anno, i figli staranno con ciascun genitore durante l'estate per 2 settimane, anche non consecutive;
8) assegni di mantenimento ordinario a carico del padre pari ad euro 800,00 complessivi (400,00 per ciascun figlio) da versarsi alla sig.ra entro il giorno Pt_1
2 15 di ogni mese, oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT come per legge, con decorrenza da marzo 2025;
9) spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Udine suddivise al 50% tra le parti;
10) assegno unico universale attribuito alla sig.ra per l'intero; Pt_1
11) la giacenza del conto corrente nel quale viene e/o verrà accreditata l'indennità di invalidità percepita dal figlio maggiore verrà destinata alle PE
spese mediche straordinarie nell'interesse dello stesso;
12) spese compensate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Dalla relazione sentimentale tra le parti, ormai terminata, sono nati i figli PE
(01.05.2010) e (15.02.2019), riconosciuti da entrambi i genitori. Per_2
La sig.ra con ricorso iscritto a ruolo in data 20.02.2025, ha adito l'intestato Pt_1
Tribunale al fine di ottenere la conferma delle pattuizioni intervenute con l'ex compagno nel gennaio 2024 in ordine al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
Si è costituito il sig. , rappresentando la natura solo provvisoria e parziale CP_1
degli accordi intervenuti in passato, in un momento nel quale era necessario addivenire ad una certa stabilità per la gestione della crisi familiare;
rassegnava, quindi, conclusioni in parte difformi da quelle della ex compagna.
Alla prima udienza le parti sono comparse personalmente avanti al giudice relatore e, a seguito di confronto, hanno trovato un accordo complessivo. Le procuratrici hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa immediatamente in decisione al Collegio.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, essendo esse conformi agli interessi superiori, morali e materiali, dei figli e Nello specifico, il Collegio ritiene di dover PE Per_2
espressamente assegnare la casa familiare, di proprietà del padre del sig. , CP_1
alla madre, sig.ra essendo costei il genitore prevalentemente collocatario Pt_1
della prole e, del resto, non essendovi stata alcuna opposizione da parte del resistente.
Le spese sono compensate tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, e Persona_1
ad entrambi i genitori;
pertanto, la responsabilità genitoriale Persona_2
sugli stessi sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali: dovranno tenersi reciprocamente informati sugli aspetti importanti che riguardano la salute, la vita scolastica, l'educazione e la crescita dei figli;
dovranno confrontarsi preventivamente su tutte le decisioni da assumere in relazione alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro inclinazioni, delle loro aspettative e dei loro propositi;
dovranno collaborare tra loro al fine di consentire ai figli di praticare le attività extrascolastiche che si riveleranno di loro interesse;
2) dispone che e mantengano la residenza Persona_1 Persona_2
prevalente presso la madre, attualmente presso la casa familiare sita in Majano via
San Eliseo n. 13, immobile che viene dunque espressamente assegnato alla sig.ra
Parte_1
3) salvo diversi migliori accordi tra le parti, i minori trascorreranno con il padre i seguenti periodi fino al 31.12.2026: tutte le settimane dalle ore 18.30 del lunedì al mattino seguente fino alla partenza o all'ingresso a scuola nonché dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 18.00 del giorno successivo, quando rientreranno dalla madre;
4) dispone che dal 01.01.2027, sempre salvo diversi migliori accordi tra le parti, i figli trascorreranno fine settimana alternati con ciascun genitore, dal venerdì alle ore 18.30 fino alla domenica alle ore 20.00; inoltre, nella settimana che termina con week end di competenza materna, il padre li terrà dalle ore 18.30 del mercoledì fino al mattino seguente;
nella settimana, invece, che termina con week end di competenza paterna, il papà li terrà dal lunedì dalle ore 18.30 fino al mattino successivo;
5) fin dal corrente anno, sempre salvo diversi migliori accordi tra le parti, i figli trascorrano 7 giorni durante le vacanze natalizie con ciascun genitore, facendo in modo che gli stessi trascorrano, ad anni alterni, il giorno di Natale una volta con il padre ed una volta con la madre ed il successivo giorno di Capodanno una volta
4 con la madre ed una volta con il padre, cominciando da Natale 2025 con la madre e Capodanno 2026 con il padre;
6) fin dal corrente anno, sempre salvo diversi migliori accordi tra le parti, i figli trascorreranno 3 giorni durante le vacanze pasquali con ciascun genitore, facendo in modo che gli stessi trascorrano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua una volta con la madre ed una volta con il padre ed il successivo Lunedì dell'Angelo una volta con il padre ed una volta con la madre, cominciando da Pasqua 2026 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2026 con il padre;
7) fin dal corrente anno, sempre salvo diversi migliori accordi tra le parti, i figli staranno con ciascun genitore durante l'estate per 2 settimane, anche non consecutive;
8) dispone che il sig. versi, entro il giorno 15 di ogni mese, alla CP_1
sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli Parte_1
minori, un assegno mensile pari ad euro 800,00 complessivi (400,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT come per legge, con decorrenza da marzo 2025;
9) dispone che entrambi i genitori provvedano, ciascuno nei limiti del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, nell'interesse dei figli;
10) dispone che l'assegno unico universale rimanga attribuito per intero alla sig.ra ; Parte_1
11) dà atto che le parti concordano acché la giacenza del conto corrente nel quale viene e/o verrà accreditata l'indennità di invalidità percepita dal figlio maggiore venga destinata alle spese mediche straordinarie nell'interesse PE
dello stesso;
12) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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