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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/07/2024, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso depositato il 22.12.2023 da:
(CF ) difesa dall'avv. Bastianina Cocco Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(CF ) difesa dall'avv. Stefano Carboni Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Modifica delle statuizioni della sentenza di separazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 4.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 All'udienza del 04.07.2024 le parti hanno convenuto un accordo sulla revisione delle condizioni della separazione nei termini che seguono:
I) Il minore è affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori e manterrà quale Persona_1
residenza privilegiata quella materna;
II) i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori sono disciplinati concordemente come segue: il minore, a settimane alternate, starà con il padre dal sabato mattina (ovvero fine orario scolastico) fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola, mentre starà con la madre dal mercoledì (fine orario scolastico) al sabato mattina quando lo accompagnerà a scuola, invertendo la disciplina e i giorni della permanenza presso ciascun genitore nelle settimane altre due settimane del mese;
il principio dell'alternanza disciplinerà la permanenza del minore presso i genitori durante le principali festività religiose e civili dell'anno; per quanto riguarda le vacanze estive i tempi di permanenza verranno concordarti dai genitori entro il giorno 15 giugno di ogni anno;
III) il corrisponderà mensilmente a la somma mensile di euro 250,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da disciplinarsi secondo il protocollo CNF;
IV) l'assegno unico universale INPS per il minore sarà riscosso interamente dalla Persona_1
madre ; Parte_1
V) entrambi i genitori, ritenuta necessaria la prosecuzione da parte del minore figlio del percorso di psicoterapia intrapreso con la Dott.ssa si impegnano fin d'ora a sottoscrivere il Parte_2
consenso alla sottoposizione del minore alla continuazione del percorso sanitario.
VI) Spese di lite compensate.
Ritenuto che l'accordo intervenuto tra le parti (come sopra indicato) non si pone in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, il Collegio ritiene di poterlo recepire integralmente nella presente sede.
pagina 2 di 3 Spese di lite compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti così come riportato in motivazione, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Sassari oggi 8 luglio 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
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