Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n.22628/2019rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE
DOTT.SSA Maria Tuccillo
Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22628/2019R.G. affari contenziosi civili cui risulta riunito il giudizio di opposizione n. 196/2020 affari contenziosi civili proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 9700/2018, e vertente
TRA
, , in persona del liquidatore, legale rappresentante Parte_1
p.t., ,nonché e e in Parte_2 CP_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te pt. rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Sagliocco presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Aversa alla via Atellana 19
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO
(già , in forma abbreviata Controparte_3 Controparte_4
, con sede in Parma, Via Università n. 1, in persona del responsabile del Servizio CP_5
Gestione Bad Loans Avv. Edoardo Mereu, giusta procura del 13.05.2019 a ministero
Notar rep. n. 46277, racc. n. 16230, rilasciata previa delibera del Persona_1
29.01.2019 del Consiglio di Amministrazione, in atti, e per essa quale manadataria
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d'Isernia n. 8,
CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI : le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 29.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori conveniva in giudizio la convenuta premettendo che ha accesso presso la Cassa di risparmio Parte_3
di Parma e di Piacenza oggi il conto corrente n. 556861504 Controparte_7
a quali risultano collegati i conti anticipi 56861605 accesso il 30.09.2008 ed estinto il
26.10.2011; il conto n. 56861706 acceso il 5.09.2008 ed estinto 31.08.2008 e il conto n.
56955874 accesso il 22.07.2011deduceva :
- Illegittima applicazione dell'anatocismo ;
- Applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non pattuiti;
- Usura;
- Illegittima applicazione della della valuta;
- Illegittime modifiche delle condizioni economiche in violazione dell'art 118 tub.
Ciò posto, gli attori domandavano con riferimento ai rapporti di cui in premessa, accertare l'applicazione di interessi usurari e comunque in misura ultra legali non pattuiti, la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta e la nullità parziale dei contratti per mancanza del disciplinare economico;
accertare la non debenze delle somme addebitate in applicazione dei cd giorni di valuta fittizi e accertare e rideterminare i saldi dei rapporti con vittoria di spese di lite in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario .
Con comparsa di costituzione si costituiva la convenuta che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, avendo la banca ottenuto nei confronti degli attori il decreto ingiuntivo n. 9700/2008 avente ad oggetto un credito discendente dai saldi dai rapporti oggetto di giudizio e dichiarato esecutivo per mancata opposizione e nel merito l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie e l'infondatezza della domanda , risultando il credito della banca provato dalla
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documentazione agli atti. Ciò posto, in via preliminare domandava dichiararsi inammissibile la domanda e nel merito il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con atto citazione ritualmente notificato alla convenuta gli istanti proponevano opposizione tardiva instaurando il giudizio iscritto al n. 196/2020 avverso il decreto ingiuntivo 9700/2018, deducendo di non aver avuto conoscenza prima della costituzione della convenuta nel giudizio n.22628/2019 rg dell'esistenza del decreto ingiuntivo, stante la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo effettuate, impugnandole con querela di falso e ribandendo le censure formulate nell'atto di citazione del giudizio n.22628/2019rg ed eccependo quanto alle fideiussioni la violazione degli artt. 1956 c. c.
e 1957 c.c. e infine la nullità delle clausole per violazione della disciplina antitrust, domandando la revoca del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 16.06.2020 emessa dal gi Dott. Alinante nel giudizio di opposizione il fascicolo veniva rimesso al Presidente di sezione dott. Tedesco per l'eventuale riunione al giudizio n. 22628/2019 . In data 14.12.2020 il Presidente rimetteva gli atti del giudizio di opposizione al dott. del giudizio n.22628/2019 per la CP_8
riunione.
Con ordinanza del 8.01.2021 il gi dott. , disposta la riunione , sospendeva la CP_8 efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. Con ordinanza dell'8.06.2021 il gi rilevando l' inammissibile della querela proposta per difetto di procura ex art 221 cp.c rinviava dando termine alle parti per interloquire sul punto.
Al verbale dell' udienza del 24.09.2021 i difensore degli attori faceva rilevare che
“l'istanza di querela di falso è stata formulata dalle parti attrici per mero tuziorismo difensivo” , non intendendo coltivare la relativa istanza .
Istruiti i giudizi riuniti con la nomina di una ctu, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 5.06.2023 i presenti giudizi venivano assegnati alla scrivente che con ordinanza del 14.10.2024 riservava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 cp.c.
Cio' posto, in primis , l'opposizione spiegata dagli istanti avverso il decreto ingiuntivo n. 9700/2008 è da ritenersi ammissibile ex art 650 cp.c., stante la nullità delle notifiche eseguite nei confronti dei debitori ingiunti.
Ed invero, l'art 143 c.p.c. presuppone invero che siano ignoti la residenza la dimora o il domicilio ( reale o eletto del destinatario) .
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Come è stato anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( v. da ultimo Cassazione civile n.9461/2024) i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art.143
c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (Cass. 19012/2017; Cass.
20971/2012).
Occorre poi ricordare che, mentre la notificazione effettuata ai sensi dell'art.140
c.p.c. "postula che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. come abilitate a ricevere tale atto", invece "la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti rientra nella previsione dell'art.143 c.p.c., per la cui applicabilità deve ricorrere tuttavia l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento - a cura del soggetto che promuove la notificazione - delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza" (Cass. 13218/2013).
Orbene, nella fattispecie in esame le notifiche effettuate del decreto ingiuntivo opposto sono da ritenersi nulle essendo state effettuate ai sensi dell'art 143 cp.c., pur non sussistendone i presupposti, atteso che alcuna indagine secondo l'ordinaria di diligenza è stata effettata dalla banca opponente, che bene avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza , per le società individuarne la sede , attraverso una visura camerale , ai fini della notifica ai sensi dell'art 145 cp.c. , e per le persone fisiche, in proprio o in qualità di legali rappresentati delle società opposte, provvedendo ad effettuare delle ricerche all'esito delle quali avrebbe potuto eseguire la notifica ai sensi degli art 139 e 145 cp.c.
o sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 140 cp.c ( v. ex multis Cass 3073/2009;
Cass 12526/2014)
Ciò posto, l'opposizione con cui è stato instaurato il giudizio n. 196/2020 è da ritenersi ammissibile e infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla banca convenuta con riferimento alla domanda spiegata dagli attori nel giudizio iscritto al n.
22628/2019.
La domanda spiegata nel giudizio iscritto al n.22628/2019 è da ritenersi altresì procedibile essendo stata espletata la mediazione ( v. verbale del 20.01.2021) .
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Passando all'esame delle censure formulate dagli attori va precisato quanto segue .
In relazione al contratto di conto corrente n. 56861504, va rilevato che agli atti risultano depositato contratto sottoscritto dalla correntista, ma privo del contenuto delle condizioni economiche, risultando apposta la sottoscrizione soltanto in calce alle clausole del contratto il cui contenuto viene soltanto richiamato ma non vien riportato.
Agli atti risultano altresì depositati molteplici documenti di sintesi , non sottoscritti dalla correntista relativi alle condizioni economiche praticate e altresì n.2 missive – recanti rispettivamente data 29.11.2013 e 26.05.2016-, entrambe prive di attestazione di cui non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte della correntista - concernenti proposte di modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate al rapporto.
Risulta , altresì, depositato contratto recante la data 08.09.2008, con cui l'istituto di credito ha concesso alla società correntista una linea affidativa di euro 50.000 per elasticità di cassa valida sino a revoca, che non reca alcuna indicazione delle condizioni economiche regolanti il finanziamento né, tantomeno, alcuna specifica approvazione .
Con riferimento al c/anticipi n.56861605, accesso il 05.09.2008 ed estinto il
26.10.2011, dalla documentazione agli atti risulta, come evidenziato dal ctu nominato in corso di causa, che nel periodo 2008-2011, la banca ha liquidato interessi e competenze per il complessivo importo di euro 28.564,09 addebitato – mediante la pratica della
“girocontazione delle competenze” – nell'ambito del c/c n.56861504.
Anche con riferimento a tale rapporto agli atti risultano molteplici documenti di sintesi – non sottoscritti dalla società correntista – relativi alle condizioni economiche praticate nell'ambito del rapporto .
Con riferimento al conto anticipo 56861706, acceso in data il 05.09.2008 ed estinto il
13.09.2017 dagli atti risulta che nel periodo 2008-2017, la banca ha liquidato interessi e competenze per il complessivo importo di euro 59.726,30 , come rilevato dal ctu ( v. tabella allegata alla consulenza ) addebitato – mediante la pratica della “girocontazione delle competenze” – nell'ambito del c/c n.5686150411.
In atti risulta prodotto un contratto del 29.07.2011 relativo alla concessione di una linea
Part affidativa di euro 300.000,00, accordata per “sconto/incasso , valida sino a revoca, carente dell'indicazione delle condizioni economiche regolanti l'affidamento. Nella medesima data del 29.07.2011, risulta prodotto documento di sintesi relativo alla concessione di una linea affidativa di euro 300.000,00, accordata per sconto/incasso effetti“con durata paria 3 mesi”, recante l'indicazione delle seguenti condizioni Pt_5
economiche:
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tasso diinteresse: Euribor a tre mesi(base365) maggioratodell'1,45%; quotazione Euribor alla stipula:1,499%; tasso debitore entro fido:2,949%TAN; tasso debitore extrafido:12,45%TAN TAEG:6,40%14; commissione istruttoriafido:1,1‰calcolato sul“monte fidi operativinon inc/c”; spese e commissioni;
periodicità di liquidazione delle competenze: trimestrale.
Il documento di sintesi risulta sottoscritto dalla società correntista ma non reca alcuna specifica approvazione delle clausole sensi dell'art.1341 c.c..
Inoltre, la scheda negoziale non reca l'indicazione dei tassi annui effettivi.
Agli atti risulta altresì depositata una missiva del 29.11.2013 concernente proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate al rapporto di c/cn.56861706, di cui non vi è prova dell'avvenuta consegna alla correntista.
Per il conto anticipi n. 56955874 acceso il 27.07.2011 ed estinto il 30.06.2016 nel periodo 2011-2016, la banca ha liquidato interessi e competenze per il complessivo importo di euro 20.752,22 (per il dettaglio delle competenze liquidate dalla banca si rinvia alla lettura della tabella allegato n.9 della ctu ),addebitato – mediante la pratica della “girocontazione delle competenze” – nell'ambito del c/c n.56861504.
In atti risulta prodotto un contratto del 29.07.2011 relativo alla concessione di una linea affidativa di euro 400.000,00, accordata per anticipi fatture, valida sino a revoca Il ridetto documento, sebbene rechi la sottoscrizione - ai sensi dell'art.1341 c.c. - tanto della clausola anatocistica quanto della facoltà, alla banca riservata, di modificare – anche in senso sfavorevole alla correntista – le condizioni economiche del rapporto, risulta carente dell'indicazione delle condizioni economiche regolanti l'affidamento.
Nella medesima data del 29.07.2011, risulta prodotto documento di sintesi relativo alla concessione di una linea affidativa di euro 400.000,00, accordata per anticipi fatture e credito iva “con durata pari a 3 mesi”, recante l'indicazione delle seguenti condizioni economiche:
tasso di interesse: Euribor a tre mesi (base 365) maggiorato del 4%;
quotazione Euribor alla stipula: 1,499%;
tasso debitore iniziale: 5,96%17 TAN;
TAEG: 6,40%18;
tasso di mora: TAEG maggiorato del 50%, arrotondato allo “0,05 inferiore”;
commissione istruttoria fido: 1,1‰ calcolato sul “monte fidi operativi non in c/c”;
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spese e commissioni;
periodicità di liquidazione delle competenze: trimestrale.
Il documento di sintesi risulta sottoscritto dalla società correntista ma non reca alcuna specifica approvazione ai sensi dell'art.1341 c.c..
Inoltre, la scheda negoziale - pur essendo successiva alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 – non reca l'indicazione dei tassi annui effettivi. In atti risulta depositata missiva del 29.11.2013 concernente proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate al rapporto di c/c n.56955874. La missiva risulta priva di attestazione di avvenuta consegna alla correntista.
Alla luce delle risultanze documentali e in ossequio ai criteri di riparto dell'onere della prova, tenuto conto delle specifiche contestazioni formulate dagli attori , ritiene il
Tribunale che la banca convenuta abbia in violazione delle disposizioni di cui agli artt.
117 e 118 TUB applicato condizioni economiche e tassi di interessi non indicate nei contratti sottoscritti dalla correntista ovvero frutto di modifiche unilaterali effettuate in spregio a quanto previsto dall'art 118 TUB.
Ciò posto, stante l'accertata nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali applicati, ai fini del calcolo del saldo del rapporto di conto corrente su cui risultano regolati i contratti di conto anticipo collegati il tasso di interesse creditore e debitore applicato dalla banca ai suddetti rapporti andrà sostituito con quello di cui al meccanismo di eterointegrazione ex art. 117 comma 7° del D.lgs. n. 385 del 1993.
Alle medesime conclusioni e per gli stessi motivi è dato addivenire con riferimento alle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e alle spese collegate alla tenuta ed alla gestione del conto nonché tutte le spese ed oneri applicate che andranno espunte dal calcolo del saldo .
Per quanto riguarda il censurato anatocimo va precisato quanto segue .
Quanto alla nullità della clausola del contratto che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi va rammentato che costituisce ius receptum il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario
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requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa deve fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9695/11).
Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 Delibera CICR citata).
Laddove il rapporto sia sorto prima del 2000 ma proseguito successivamente , la Suprema
Corte di Cassazione ha chiarito da ultimo che “La sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente”, con conseguente obbligo di epurazione dagli effetti dell'anatocismo illegittimo in mancanza di nuovo e diverso accordo tra le parti.
Quanto invece al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma
629, della L. n. 147/13 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini :
«il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
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In ordine all'immediata applicabilità della norma il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso in diverse pronunce di merito ( cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) che ritiene applicabile tale disciplina sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Secondo tale interpretazione – cui il Tribunale presta adesione-, “la verifica deve articolarsi su due versanti, dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall'altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da NC d'IT. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un'indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell'escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto
b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CICR. Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla NC d'IT, che, come Autorità di Vigilanza, si occupa exart. 5 TUB, dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza, mediante richiesta di documentazione, ispezioni, monitoraggio dei siti internet, interventi di sensibilizzazione e richiami, irrogazione di sanzioni. Una volta eliminato ogni plausibile intervento di raccomandazione dell'Organo di Vigilanza - alla luce del quale potrebbe essere diversa la valutazione circa la non scorrettezza della condotta della banca - è agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere, sia per quelli ancora da stipulare” ( sul punto ancora si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, CP_9 decisione n. 7854 dell'8 ottobre 2015).
[...]
Ebbene, applicando tali previsioni al caso di specie, tenuto conto della data di sottoscrizione dei contratti oggetto di causa ( post 2000) e considerato che non risulta pattuita la medesima periodicità nella capitalizzazione sia per gli interessi a debito che a credito della società correntista e alla luce dell'interpretazione di cui si è detto innanzi, il saldo del conto corrente su cui risultano regolamentati i collegati contratti di conto
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anticipo oggetto di causa, andrà calcolato eliminando ogni forma di capitalizzazione sia attiva che passiva degli interessi e delle commissioni;
Quanto all'eccepita usurarietà degli interessi , vanno sul punto richiamati i recenti arresti giurisprudenziali della Cassazione afferenti la questione della cd. usura sopravvenuta.
Come è noto, infatti, con riguardo ai contratti di mutuo la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017 ha di recente chiarito che, qualora il tasso degli interessi fissato contrattualmente superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alla Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della legge stessa o della clausola successiva di un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, ponendosi la questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta, non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto.
Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze. La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, 'non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". (SS.UU. n.
24675/2017). La seconda ipotesi, che viene in rilievo nel caso in esame, è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso
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variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione
Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione l'art. 1815, comma
2, c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art. 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia.
Tanto premesso , in applicazione ai principi innanzi evidenziati e facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il ctu nominato in corso di causa cui si rinvia sul punto e a cui il Tribunale ritiene aderire, stante la correttezza del metodo di indagine seguito , deve ritenersi che i tassi di interesse applicati dalla banca non hanno mai superato i limiti di usura tempo per tempo vigenti, sicchè la relativa contestazione sul punto formulata dagli attori va disattesa in quanto infondata .
In merito all'eccezione di prescrizione formulata tempestivamente dalla banca convenuta nella comparsa di costituzione , mette conto evidenziare in primis, che gli attori non hanno domandato la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca , ma esclusivamente chiesto la rideterminazione del saldo del rapporto del conto corrente e dei conti collegati regolamentati su detto conto, all'esito dell'accertamento delle dedotte nullità delle clausole apposte ai contratti de quibus .
Tuttavia, l'eccezione de qua è da ritenersi ammissibile sotto un duplice profilo . In primo luogo perché la banca ha soddisfatto l'onere di allegazione su di essa incombente avendo la stessa allegato l'inerzia del correntista nel domandare la ripetizione dell'indebito e avendo dichiarato di volerne profittare, non essendo necessario, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( v. cass. SU 15895/2019)
l'indicazione delle specifiche delle rimesse solutorie ritenute prescritte ( negli stessi termini anche Cass n. 7013/2020 e Cass n. 21225/2022).
Inoltre , l'interesse a invocare la prescrizione prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante, come nella fattispecie in esame, è da ritenersi “ speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione
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della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione”( v. Cass. 9756/2024, conf.v. Cassn. 16113/2024).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame dunque ai fini dell'accertamento del saldo del conto corrente oggetto di causa, dovranno prendersi considerazioni le eventuali rimesse , compiute dalla correntista nel decennio anteriore al 16.07.2009 ( decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione) avente natura solutoria, perché compiute su un conto in passivo , cui non accede un'apertura di credito o perché destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, determinando un vero e proprio spostamento patrimoniale, per verificare gli effetto contabili dell'eccepita prescrizione ai fini dell'esatto ricalcolo del saldo .
Alla luce del suddetto enunciato, dagli atti depositati in giudizio e dagli estratti scalari risulta che il conto corrente n.56861504, era affidato, atteso che la ha Parte_1 beneficiato, sin dall'accensione del rapporto, di un'unica linea affidativa dell'importo di euro 50.000,00.
Cio' posto , partendo da tali premesse, dalle verifiche contabili effettuate dal ctu – tanto considerando i saldi come annotati dalla banca in estratto conto, quanto avendo riguardo ai saldi ricostruiti secondo i criteri di cui ai questi disposti dal gi – il rapporto di c/c n.56861504 non ha mai presentato (nell'ultradecennio) un saldo eccedente il limite affidativo concesso alla società correntista. Alcuna rimessa effettuata dalla correntista, pertanto, presenta carattere solutorio nell'accezione in cui si è detto innanzi e in relazione alla quale assume rilevanza l'eccepita prescrizione ai fini dell'accertamento del saldo .
In conclusione, alla luce di quanto innanzi evidenziato, stante l'accertata violazione della disciplina in materia di trasparenza nei limiti innanzi enunciati , considerando per i singoli rapporti quale saldo iniziale quello risultante dal primo estratto conto presente negli atti, eliminando ogni forma di capitalizzazione sia attiva che passiva degli interessi e delle commissioni;
escludendo dal computo le commissioni di massimo scoperto e commissioni comunque denominate, che hanno comportato una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi, le spese collegate alla tenuta ed
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alla gestione dei rapporti , considerando la valuta corrispondente al giorno in cui la banca rispettivamente ha perso o acquisito la disponibilità del denaro, il saldo del conto corrente, su cui risultano regolati i conti anticipi oggetto di causa va rideterminato nella misura di euro 431756,11 a debito del correntista come correttamente accertato dal ctu, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di aderire stante la correttezza del metodo di indagine utilizzato in risposta ai quesiti specificamente formulati dal giudice istruttore .
Quanto alle censure formulate in merito alla fideiussione oggetto di causa va precisato quanto segue
In primis, deve ritenersi il rapporto di garanzia da cui discende il credito , provato dal contratto sottoscritto dai garanti e depositato in giudizio ( v. all.ti al fascicolo monitorio )
Quanto al richiamo operato dagli istanti all'art 1956 c.c , mette conto evidenziare che il divieto fatto al creditore di concedere al debitore principale divenuto insolvente ulteriori crediti, senza speciale autorizzazione del fideiussore, risiede nell'esigenza di scongiurare imprevedibili dilazioni del rischio assunto da quest'ultimo.
Ciò posto , laddove il fideiussore, avuto riguardo alle sue qualità e qualifiche personali, sia in grado di percepire tempestivamente i segnali di deterioramento della situazione patrimoniale del debitore garantito e quindi di esercitare il diritto di recesso dalla garanzia ovvero qualora si trovi con il debitore in comunione sostanziale di interessi tale da rendere lo stesso fideiussore beneficiario "reale" dell'ulteriore credito e, quindi, da escludere, per la parte a lui riferibile, una dualità effettiva tra garante e garantito, non si ravvedano i presupposti per l'applicazione al fideiussore delle tutele prescritte dall'art. 1956 né si configura la nullità di una clausola di dispensa, come anche nell ipotesi. Alle medesime conclusioni è dato addivenire nell'ipotesi in cui il fideiussore sia socio di minoranza della società garantita perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, ( v. Cass n. 16822 del
17.06.2024).
La mancata richiesta di autorizzazione non può dunque configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale.
Ciò premesso, nel caso di specie alla luce dei principi innanzi evidenziati e in mancanza di idonei elementi di prova forniti dagli opponenti, non puo' trovare applicazione l'art
1956 c.c. , atteso gli stessi sia per il rapporto di coniugio tra gli stessi esistente che per il
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ruolo ricoperto nella compagine amministrativa e sociale della garantita OY ET RL , di cui il sig. è stato il legale rappresentante e lo era al momento della Parte_2
richiesta delle linee di credito mentre la signora era socia, ben potevano CP_1
conoscere tempestivamente i segnali di deterioramento della situazione patrimoniale della garantita.
Destituita altresì di fondamento è l'eccezione di decadenza formulata dagli opponenti ex art 1957 c.c.
Sul punto, mette conto che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla libera disponibilità delle parti. Tale conclusione trova conferma nei principi in più occasioni ribaditi dalla Corte di Cassazione secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. Sez. Un., 29.1.2024 n.
2607).
Va altresì evidenziato inoltre che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia,
l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale” (Cass 22346 del
2017).
Sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte con ordinanza n. 31509 del
03.11.2021 secondo cui “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta" (come nel caso di specie), l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato
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mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. 22346/2017), tanto più che "la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente" ( v. anche
Cass 33470/2024).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato devono, dunque, ritenersi valide le clausole sub
5 e 6 del contratto di fideiussione, che prevedono il pagamento a semplice richiesta e la deroga all'art 1957 c.c., e l'eccezione formulata dagli attori- opponenti infondata, non essendo maturata alcuna decadenza, stante la richiesta stragiudiziale di pagamento effettuata dalla banca nei confronti del debitore principale .
Altresì infondata è da ritenersi l'eccezione di nullità per violazione della disciplina antitrust.
Ed invero , pur rientrando il contratto di garanzia de quo nel genus delle fideiussioni omnibus, le clausole riproducenti il contenuto delle clausole inserite nel modello
ABI di cui la NC d'IT ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con provvedimento n. 55/05, non possono "ex se" considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle, posto che il provvedimento sopra indicato ha natura di prova privilegiata solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della NC d'IT
(ottobre 2002-maggio 2005), ( v. ex multis Arbitro bancario finanziario, 29/12/2022,
n.16511; v. Tribunale Pescara, 06/03/2023)
Il contratto oggetto di causa è stato stipulato nel 2008 ben 3 anni dopo il provvedimento antitrust, ne consegue che gravava sull'istante, rectius fideiussori, l'onere di allegare e provare non solo che le clausole inserite nella fideiussione de qua fossero parte dello schema redatto dall' ABI sanzionato, ma altresì l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da parte delle banche da cui discenderebbe la denunciata nullità delle clausole del contratto stipulato “ a valle”( v. sul punto V. Cass SU sent. n.
41994/2021; Cass. sent n.13846/2019).
Piu' specificamente gli opponenti avrebbero, in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova, dovuto dimostrare ai fini dell'accertamento della dedotta
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nullità che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risulta stipulato il contratto impugnato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Tale prova tuttavia non è stata offerta.
Infine , stante il contenuto dell'art 1 del contratto di fideiussione , va ritenuta la debenza da parte dei fideiussori anche degli interessi moratori e dunque destituita di fondamento la relativa eccezione.
In conclusione , il Tribunale accoglie in parte l'opposizione spiegata e per l'effetto, accertato il saldo del conto corrente n.. 56861605 a quali risultano collegati e su cui risultano regolamentati i conti anticipi n. 56861605 e n. 56861706 e n. 56955874 nella misura di euro 431756,11 a debito della correntista , per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 9700/2018 emesso dal Tribunale di Napoli e condanna gli attori – opponenti in solido la pagamento in favore della convenuta – opposta dell'importo di euro 431756,11 oltre interessi al tasso legale ex art 1284 4 co c.c. dalla domanda sino al soddisfo.
Stante l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura della metà , ponendo la residua parte e il compenso liquidato al ctu a carico degli opponenti – attori che si liquida in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda , pronunciando sulla domanda proposta nell'interesse di , , in persona del liquidatore, legale Parte_1
rappresentante p.t., ,nonché e e Parte_2 CP_1 CP_2
nei confronti di e per essa quale
[...] Controparte_3 mandataria e sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo Controparte_6
n. 9700/2018, così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- accoglie la domanda proposta dagli attori per quanto di ragione e per l'effetto ridetermina il saldo del conto corrente n.. 56861605 a quali risultano collegati e su cui risultano regolamentati i conti anticipi n. 56861605 e n. 56861706 e n. 56955874
[... nella misura di euro 431756,11 a debito della correntista Parte_1
; Parte_1
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- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
9700/2018 emesso dal Tribunale di Napoli e condanna gli attori – opponenti – in solido la pagamento in favore della convenuta – opposta dell'importo di euro 431756,11 oltre interessi al tasso legale ex art 1284 4 co c.c. dalla domanda sino al soddisfo
- Compensa nella misura del 50% le spese di lite dei due giudizi riuniti , ponendo la residua parte in capo agli attori- opponenti in solido che si liquidano in euro 12.000,00, per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014 ;
- condanna gli attori- opponenti in solido al pagamento del compenso liquidato al ctu di euro 10.256,34 giusta decreto di liquidazione dell'11.07.2022
Napoli, 13.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
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