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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5158/2025 V.G. promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Claudia Lampis CP_1 C.F._1
e
RA LI ( ) con il patrocinio dell'avv. Christian Bernardini C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO CHE
1. Gli odierni ricorrenti dal 2015 al 2024, hanno avuto una relazione affettiva senza contrarre matrimonio;
Per_ Per_ 2. dalla prefata unione, in data 11/03/2016, è nata la di figlia mentre in data
Per_ 22/08/2018 è nato il di figlio regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, Per_3
come da estratto di nascita (all2);
3. entrambi i minori risultano essere collocati presso la Sig.ra LI RA in Perdaxius (SU)
nella via Cesare Battisti, 23 (all.3);
4. dopo i primi mesi di sereno rapporto e di armonia, sono emerse tra le parti, reciproche ed insuperabili incomprensioni per le quali è venuta meno l'unione familiare;
5. il Sig. svolge la mansione di operaio mentre la Sig.ra LI RA è inoccupata;
CP_1
E' intenzione pertanto del ricorrente regolare i rapporti nell'interesse dei figli minori, senza che alcuno dei due abbia diritto a ulteriori pretese.
TUTTO CIO' PREMESSO
stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia
CONGIUNTAMENTE
al solo fine di tutelare il benessere dei figli minori, visto l'art. 337 – ter c.c.
CHIEDONO CHE
l'Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito – Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi in favore dei propri figli minorenni secondo le seguenti modalità:
Pag. 2 a 5 1) I figli sono affidati a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente e avranno la residenza in Perdaxius (SU), nella via Cesare
Battisti n. 23;
2) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra LI RA, entro il cinque CP_1
di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo di mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
4) le spese di natura straordinaria dei di LO figli, saranno condivise al 50%, purché
previamente concordate e debitamente documentate tra le odierne parti rappresentate.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute,
mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN., come da Protocollo al quale ha aderito questo Tribunale;
5) l'Assegno Unico Universale continuerà a essere percepito integralmente dalla Sig.ra
LI RA;
6) nel caso di erogazione di altri sussidi a beneficio delle parti o dei minori, dovranno essere trattenuti dalla Sig.ra LI RA;
7) i minori, in una logica di suddivisione per quanto più possibile paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, salvo diversi accordi che i genitori di volta in volta prenderanno in caso di esigenze contingenti, rimarranno collocati presso di loro,
secondo il seguente calendario:
Pag. 3 a 5 8) durante la giornata della domenica, dalle 09:00 del mattino alle ore 21:00, i minori potranno stare dal padre;
9) il Sig. potrà, previa comunicazione alla Sig.ra LI, ritirare i propri figli da CP_1
scuola ogni qualvolta lo riterrà necessario;
10) quanto alle festività, i minori trascorreranno le vacanze di Natale (24-25), quelle di
Capodanno (31 dicembre – 1 gennaio – 5 gennaio 6 gennaio) quelle di Pasqua
(domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) e tutte le altre festività riconosciute nel calendario nazionale in modo alternato a partire dalla madre.
11) d'estate trascorreranno 7 giorni consecutivi di vacanza a luglio o 7 giorni consecutivi di vacanza ad agosto con ciascuno dei genitori, che si accorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti;
12) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia minore sui documenti di entrambi.
13) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra CP_1
e RA LI.
Gli accordi intervenuti tra e RA LI devono essere omologati non essendo CP_1
in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
Pag. 4 a 5 2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 15.12.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5