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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/07/2024, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2022 promossa da:
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Loredana Basile (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli C.F._1
alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52, (fax 0815463790; ; Email_1
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Gallicola, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta alla via Caduti sul Lavoro n. 38, (fax: 0823.212842; pec:
; Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la citava in giudizio il Parte_1
per ivi sentirlo condannare al pagamento di € 129.069,74 per Controparte_1 sorta capitale su fatture cedute dalla Audax Energia s.r.l., oltre interessi moratori per € 92.182,53 ed ulteriori interessi anatocistici.
In particolare, l'attore agiva per ivi sentire condannare il convenuto al pagamento della somma di “€
129.069,74 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1”.oltre pagina 1 di 9 “1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 23/5/22 ammontano ad Euro
2.804,09:• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) € 600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le 15 fatture di cui alla sorta capitale insoluta.
2) € 92.182,53 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli Controparte_1
costituenti la sorta capitale insoluta all. 1 e di cui alle Fatt. N.90000572 del 20/1/21 e N. 90001914 del 21/1/21 (all.3).”
Si costituiva tempestivamente il quale deduceva: “- in via Controparte_1
principale, che la domanda attorea è inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondata, per non essere provata, per le ragioni di fatto e diritto di cui in narrativa;
- in via subordinata, che il credito a titolo di sorta va ridotto, previa rideterminazione sulla base della esibizione del contratto con le condizioni generali e delle fatture con dettaglio analitico delle voci di debito;
mentre quanto preteso a titolo di interessi è illegittimo e non dovuto, in ogni caso, per l'effetto, condannare controparte alle spese e compensi di lite”.
Istruito il giudizio, venivano assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; parte attrice ha modificato, nella memoria ex art. 183, c.6, n. 3, c.p.c., le proprie conclusioni chiedendo il pagamento “per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi:
1a) gli interessi moratori sulla sorta capitale pagata in ritardo • “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
pagina 2 di 9 nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) € 600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le 15 fatture di cui alla sorta capitale insoluta.
2) € 92.182,53 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del crediti diversi da quelli Parte_2 costituenti la sorta capitale insoluta”.
Successivamente, senza ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 28 febbraio 2024 veniva trattenuta la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§Nel merito della pretesa creditoria, attivata da parte attrice, occorre premettere che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o del ritardato adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto, tempestivo adempimento (cfr. cass. 3373/2010, conf.: 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006 e S.S. U.U. n. 13533 del
2001).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. il regime della responsabilità contrattuale è quindi retto da una presunzione relativa di responsabilità in capo al debitore che non adempie o che non esegue esattamente la prestazione dovuta, pertanto, grava sul debitore fornire la prova dell'adempimento ovvero che l'inadempimento o il ritardo dell'adempimento siano dipesi da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ne deriva che il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, deve provare ex art. 2697 c.c. unicamente la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Nel caso in lite, a sostegno della propria domanda di pagamento, la società attrice ha prodotto la prova della intervenuta cessione del credito e la documentazione contrattuale, all'esito della contestazione di parte convenuta.
§Sulla fonte del credito, va osservato che nel caso in esame si controverte di tema di fornitura di servizi ad un ente pubblico ed è noto che i contratti della p.a. devono rivestire la forma scritta ad substantiam;
pagina 3 di 9 in particolare, per i contratti della P.A., pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.
La volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. 18.05.2011 n. 10910, nonché
Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n. 6406 del 1998; Cass., n. 6966 del
1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n. 20340). Per altro verso, poiché i contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria, non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 06/02/2004).
In sintesi, qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico (nella fattispecie al vaglio si tratta di un comune) richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. 5179/1995, 1650/1996, 6908/1996, 15488/01,
2067/03, 7962/03, 15570/04, 17703/05, 5782/2006).
La disciplina speciale, in deroga a quella generale, prevista per i contratti della pubblica amministrazione, è valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali (v. in termini anche Trib. Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n.1377).
1.Nel caso di specie è stato depositato da parte attrice il contratto di fornitura stipulato con la Audax
Energia s.r.l. (cfr. allegato 10 memoria di replica parte attrice), corredato dalle determine di pagamento, con il visto di regolarità tecnica e contabile, con il quale può dirsi provato la fonte del credito contestato relativamente alle somme da imputarsi alla fornitura di energia elettrica.
2. Quanto, invece, alla somma di cui alle Fatt. N.90000572 del 20/1/21 e N. 90001914 del 21/1/21
Cont (all.3 atto di citazione), ed alla fattura ND emessa da a seguito della cessione di CP_3
avvenuta con atto di cessione Rep. 9895 del 3/4/20, si osserva che trattasi di richiesta di pagamento per ritardati pagamenti a far data dal 2014 e fino al 2016 per il servizio di riscossione dei tributi. Orbene, agli atti vi è la determina di affidamento diretto di suddetto servizio del 02-08-2017 ai sensi dell'art.107
pagina 4 di 9 Del D.Lgs.267/2000 nonché il documento relativo all'offerta contrattuale del 4.1.2018, privo di firma digitale.
Ne deriva che, quanto a questa seconda prestazione, non vi è prova né dell'assolvimento al richiamato onere di forma scritta, né della decorrenza degli interessi, non essendo prodotte le fatture con indicazione della scadenza del termine per l'adempimento, né il relativo contratto.
La domanda pertanto può trovare accoglimento solo in relazione alla prima obbligazione richiamata.
§ In merito alla contestata cessione del credito si osserva, in materia, che l'art. 1260 c.c. statuisce che:
“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.”.
La disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione ha, tuttavia, natura speciale rispetto alla disciplina codicistica richiamata, richiedendo, in particolare, affinché la cessione sia opponibile, il consenso dell'ente pubblico.
Fin dalla Legge n. 2248/1865, in materia, all'art. 9, terzo comma, dell'allegato E), veniva previsto che:
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Al contempo, l'art. 69, primo comma, del R.D. n. 2440/1923 prevede che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo
Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”.
L'art. 70 del medesimo testo normativo statuisce che: “Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare…Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351
e 355, allegato F, della legge medesima.”
Tali norme, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione per le sole cessioni di credito concernenti le amministrazioni statali: “L'art. 69 del r.d. n.
2440 del 1923 il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della
P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 32788/2019).
pagina 5 di 9 La normativa applicabile al caso in lite è invece rappresentata dall'art. 106, tredicesimo comma, del
D.lgs. n. 50/2016, a mente del quale: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Dagli atti del giudizio, emerge che la cessione di credito concernente gli interessi moratori ed
Co anatocistici maturati sulla sorta capitale veniva comunicate al Comune in Controparte_1
data 31/03/2022.
L'odierna parte convenuta non ha provato di aver provveduto a trasmettere formare rifiuto di adesione alla cessione;
per gli effetti, l'intervenuta cessione del credito riguardante gli interessi moratori ed anatocistici è opponibile al convenuto non essendo intervenuto tempestivo rifiuto da parte CP_1 dell'ente, di talché, l'eccezione va rigettata.
Ne discende che i pagamenti effettuati in favore del cedente, come affermato dalla parte convenuta
(trattasi di pagamenti non contestati dalla parte attrice, sebbene non provati) non possano dirsi satisfattivi della pretesa di pagamento, poiché effettuati in favore di un soggetto non più titolare del credito, allorquando l'ente convenuto aveva già avuto notizia dell'intervenuta cessione.
§ Nella fattispecie al vaglio la parte attrice, cessionaria del credito, nel lamentare il ritardo nell'adempimento della parte convenuta, generatore di interessi moratori, ha documentato i fatti costitutivi del credito, depositando altresì le fatture elettroniche, emesse dalla cedente Audax Energia
S.r.l., relative ai n. 2021E999009115 emessa il 21.10.2021, n. 2021E999009114 emessa il 27/10/2021,
n. 2021E999010489, n. 2021E999010490, n. 2021G999001474 emesse il 29.11.2021, n.
2021E999011920 e n. 2021E999011921 emesse il 23/12/2021, n. 2021G999001312 emessa il
25/10/2021, n. 2021G999001673 emessa il 22/12/2021, n. 2022E999000814, n. 2022E999000815 emesse il 25/01/2022, n. 2022E999002449 e n. 2022E999002450 emesse il 24/02/2022, n.
2022G999000127 emessa il 24/01/2022, n. 2022G999000269 emessa il 22/02/2022 (cfr. all. 12 memoria attorea183, II termine) , assolvendo così al proprio onere probatorio.
pagina 6 di 9 Sono state, altresì, depositate le relative “note di debito” emesse il 19-07-2022, 19-04-2022, 21-04-
2022, 09-05-2022, 19-07-2022 con le quali l'amministrazione comunale ha autorizzato il pagamento di alcune delle fatture sopra richiamate alla cedente Audax Energia S.r.l., successivamente alla notifica dell'avvenuta cessione (cfr. all. 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 memoria attorea183, II termine).
Ne consegue che parte convenuta, avendo ricevuto la comunicazione della cessione in data 31.3.2022 - senza opporre un rifiuto- avrebbe dovuto corrispondere gli importi fatture al cessionario,
[...]
e non già al cedente, Audax Energia Srl, come invece risulta dai mandati di pagamento Parte_1
allegati; difatti non è rilevante la circostanza che, anche a seguito della cessione, la P.A. continui a corrispondere gli importi relativi alle fatture cedute direttamente all'originario appaltatore, trattandosi di pagamenti non liberatori nei confronti del cessionario.
§ Sul quantum debeatur
Invero, i contratti di cessione in lite hanno ad oggetto - oltre alla sorte capitale, per la quale la domanda non è stata riproposta dalla terza memoria nè in sede conclusionale e può pertanto ritenersi abbandonata (in senso conforme si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 : “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”) - anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello di scadenza in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto – non specificamente contestato - sino al saldo in virtù del D. Lgs. 231/02. Agli interessi moratori devono, infine, essere aggiunti a favore dell'istituto di credito gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi anch'essi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. Ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza ( cfr. Cassazione, sez. I, sen. 12 novembre 2014, n. 24160; Cassazione, sez. I, sen. 4 marzo 2011, n.
5218; Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10156; Cass., Sez. I, 4 marzo 20 11, n. 5218; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500) nel senso che il Giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che: 1) vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
2) alla data della domanda giudiziale erano pagina 7 di 9 già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, e cioè che il debito era esigibile e il debitore era in mora;
3) la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè deve trattarsi di crediti ultrasemestrali scaduti. Ciò premesso sull'interpretazione dell'art. 1283 c.c., si rileva, quanto alla prima condizione, che parte attrice ha avanzato domanda rivolta ad ottenere detta tipologia di accessori con la citazione introduttiva e che tale domanda è formulata in maniera specifica e inequivoca.
Tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del
16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In difetto di prova del maggior danno, la somma spettante a a titolo di risarcimento Parte_1
del danno deve essere determinata in euro 40,00 per ciascuna fattura insoluta, ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, co. 2..
Diversamente, l'ente convenuto, sul quale incombeva l'onere di dimostrare il tempestivo adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi, nulla ha provato o dimostrato, venendo meno così all'attività probatoria necessaria al superamento della presunzione di responsabilità a suo carico.
In definitiva in accoglimento della domanda, il convenuto va, dunque, condannato al CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.952,48 sui soli interessi maturati, a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale delle fatture per la fornitura di energia elettrica;
su tale importo sono dovuti gli interessi anatocistici di legge (interessi ex artt. 1283 e 1284, co. 4, c.c.), trattandosi di interessi scaduti e accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda ed avendoli la parte attrice richiesti in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi anatocistici.
Sono, altresì, dovute le cd. spese di recupero disciplinate dall'art. 6 d. lgs. cit., che sono cumulabili con gli interessi di mora e richieste nell'importo di € 840,00.
§Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare all'attrice la somma di € 3.952,48, oltre interessi
[...] Parte_1 anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 23/05/2022 (data di notifica pagina 8 di 9 della citazione) nonché gli ulteriori interessi sino al soddisfo, oltre l'ulteriore importo di € 840,00 a titolo di spese di recupero di cui all'art. 6 d. lgs. 231/2002;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte attrice le spese di lite, liquidate in € 786,00 per CP_1 esborsi ed € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge.
AVELLINO, 9 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2022 promossa da:
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Loredana Basile (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli C.F._1
alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52, (fax 0815463790; ; Email_1
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Gallicola, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta alla via Caduti sul Lavoro n. 38, (fax: 0823.212842; pec:
; Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la citava in giudizio il Parte_1
per ivi sentirlo condannare al pagamento di € 129.069,74 per Controparte_1 sorta capitale su fatture cedute dalla Audax Energia s.r.l., oltre interessi moratori per € 92.182,53 ed ulteriori interessi anatocistici.
In particolare, l'attore agiva per ivi sentire condannare il convenuto al pagamento della somma di “€
129.069,74 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1”.oltre pagina 1 di 9 “1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 23/5/22 ammontano ad Euro
2.804,09:• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) € 600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le 15 fatture di cui alla sorta capitale insoluta.
2) € 92.182,53 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli Controparte_1
costituenti la sorta capitale insoluta all. 1 e di cui alle Fatt. N.90000572 del 20/1/21 e N. 90001914 del 21/1/21 (all.3).”
Si costituiva tempestivamente il quale deduceva: “- in via Controparte_1
principale, che la domanda attorea è inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondata, per non essere provata, per le ragioni di fatto e diritto di cui in narrativa;
- in via subordinata, che il credito a titolo di sorta va ridotto, previa rideterminazione sulla base della esibizione del contratto con le condizioni generali e delle fatture con dettaglio analitico delle voci di debito;
mentre quanto preteso a titolo di interessi è illegittimo e non dovuto, in ogni caso, per l'effetto, condannare controparte alle spese e compensi di lite”.
Istruito il giudizio, venivano assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; parte attrice ha modificato, nella memoria ex art. 183, c.6, n. 3, c.p.c., le proprie conclusioni chiedendo il pagamento “per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi:
1a) gli interessi moratori sulla sorta capitale pagata in ritardo • “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
pagina 2 di 9 nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) € 600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le 15 fatture di cui alla sorta capitale insoluta.
2) € 92.182,53 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del crediti diversi da quelli Parte_2 costituenti la sorta capitale insoluta”.
Successivamente, senza ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 28 febbraio 2024 veniva trattenuta la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§Nel merito della pretesa creditoria, attivata da parte attrice, occorre premettere che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o del ritardato adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto, tempestivo adempimento (cfr. cass. 3373/2010, conf.: 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006 e S.S. U.U. n. 13533 del
2001).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. il regime della responsabilità contrattuale è quindi retto da una presunzione relativa di responsabilità in capo al debitore che non adempie o che non esegue esattamente la prestazione dovuta, pertanto, grava sul debitore fornire la prova dell'adempimento ovvero che l'inadempimento o il ritardo dell'adempimento siano dipesi da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ne deriva che il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, deve provare ex art. 2697 c.c. unicamente la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Nel caso in lite, a sostegno della propria domanda di pagamento, la società attrice ha prodotto la prova della intervenuta cessione del credito e la documentazione contrattuale, all'esito della contestazione di parte convenuta.
§Sulla fonte del credito, va osservato che nel caso in esame si controverte di tema di fornitura di servizi ad un ente pubblico ed è noto che i contratti della p.a. devono rivestire la forma scritta ad substantiam;
pagina 3 di 9 in particolare, per i contratti della P.A., pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.
La volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. 18.05.2011 n. 10910, nonché
Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n. 6406 del 1998; Cass., n. 6966 del
1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n. 20340). Per altro verso, poiché i contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria, non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 06/02/2004).
In sintesi, qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico (nella fattispecie al vaglio si tratta di un comune) richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. 5179/1995, 1650/1996, 6908/1996, 15488/01,
2067/03, 7962/03, 15570/04, 17703/05, 5782/2006).
La disciplina speciale, in deroga a quella generale, prevista per i contratti della pubblica amministrazione, è valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali (v. in termini anche Trib. Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n.1377).
1.Nel caso di specie è stato depositato da parte attrice il contratto di fornitura stipulato con la Audax
Energia s.r.l. (cfr. allegato 10 memoria di replica parte attrice), corredato dalle determine di pagamento, con il visto di regolarità tecnica e contabile, con il quale può dirsi provato la fonte del credito contestato relativamente alle somme da imputarsi alla fornitura di energia elettrica.
2. Quanto, invece, alla somma di cui alle Fatt. N.90000572 del 20/1/21 e N. 90001914 del 21/1/21
Cont (all.3 atto di citazione), ed alla fattura ND emessa da a seguito della cessione di CP_3
avvenuta con atto di cessione Rep. 9895 del 3/4/20, si osserva che trattasi di richiesta di pagamento per ritardati pagamenti a far data dal 2014 e fino al 2016 per il servizio di riscossione dei tributi. Orbene, agli atti vi è la determina di affidamento diretto di suddetto servizio del 02-08-2017 ai sensi dell'art.107
pagina 4 di 9 Del D.Lgs.267/2000 nonché il documento relativo all'offerta contrattuale del 4.1.2018, privo di firma digitale.
Ne deriva che, quanto a questa seconda prestazione, non vi è prova né dell'assolvimento al richiamato onere di forma scritta, né della decorrenza degli interessi, non essendo prodotte le fatture con indicazione della scadenza del termine per l'adempimento, né il relativo contratto.
La domanda pertanto può trovare accoglimento solo in relazione alla prima obbligazione richiamata.
§ In merito alla contestata cessione del credito si osserva, in materia, che l'art. 1260 c.c. statuisce che:
“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.”.
La disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione ha, tuttavia, natura speciale rispetto alla disciplina codicistica richiamata, richiedendo, in particolare, affinché la cessione sia opponibile, il consenso dell'ente pubblico.
Fin dalla Legge n. 2248/1865, in materia, all'art. 9, terzo comma, dell'allegato E), veniva previsto che:
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Al contempo, l'art. 69, primo comma, del R.D. n. 2440/1923 prevede che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo
Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”.
L'art. 70 del medesimo testo normativo statuisce che: “Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare…Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351
e 355, allegato F, della legge medesima.”
Tali norme, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione per le sole cessioni di credito concernenti le amministrazioni statali: “L'art. 69 del r.d. n.
2440 del 1923 il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della
P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 32788/2019).
pagina 5 di 9 La normativa applicabile al caso in lite è invece rappresentata dall'art. 106, tredicesimo comma, del
D.lgs. n. 50/2016, a mente del quale: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Dagli atti del giudizio, emerge che la cessione di credito concernente gli interessi moratori ed
Co anatocistici maturati sulla sorta capitale veniva comunicate al Comune in Controparte_1
data 31/03/2022.
L'odierna parte convenuta non ha provato di aver provveduto a trasmettere formare rifiuto di adesione alla cessione;
per gli effetti, l'intervenuta cessione del credito riguardante gli interessi moratori ed anatocistici è opponibile al convenuto non essendo intervenuto tempestivo rifiuto da parte CP_1 dell'ente, di talché, l'eccezione va rigettata.
Ne discende che i pagamenti effettuati in favore del cedente, come affermato dalla parte convenuta
(trattasi di pagamenti non contestati dalla parte attrice, sebbene non provati) non possano dirsi satisfattivi della pretesa di pagamento, poiché effettuati in favore di un soggetto non più titolare del credito, allorquando l'ente convenuto aveva già avuto notizia dell'intervenuta cessione.
§ Nella fattispecie al vaglio la parte attrice, cessionaria del credito, nel lamentare il ritardo nell'adempimento della parte convenuta, generatore di interessi moratori, ha documentato i fatti costitutivi del credito, depositando altresì le fatture elettroniche, emesse dalla cedente Audax Energia
S.r.l., relative ai n. 2021E999009115 emessa il 21.10.2021, n. 2021E999009114 emessa il 27/10/2021,
n. 2021E999010489, n. 2021E999010490, n. 2021G999001474 emesse il 29.11.2021, n.
2021E999011920 e n. 2021E999011921 emesse il 23/12/2021, n. 2021G999001312 emessa il
25/10/2021, n. 2021G999001673 emessa il 22/12/2021, n. 2022E999000814, n. 2022E999000815 emesse il 25/01/2022, n. 2022E999002449 e n. 2022E999002450 emesse il 24/02/2022, n.
2022G999000127 emessa il 24/01/2022, n. 2022G999000269 emessa il 22/02/2022 (cfr. all. 12 memoria attorea183, II termine) , assolvendo così al proprio onere probatorio.
pagina 6 di 9 Sono state, altresì, depositate le relative “note di debito” emesse il 19-07-2022, 19-04-2022, 21-04-
2022, 09-05-2022, 19-07-2022 con le quali l'amministrazione comunale ha autorizzato il pagamento di alcune delle fatture sopra richiamate alla cedente Audax Energia S.r.l., successivamente alla notifica dell'avvenuta cessione (cfr. all. 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 memoria attorea183, II termine).
Ne consegue che parte convenuta, avendo ricevuto la comunicazione della cessione in data 31.3.2022 - senza opporre un rifiuto- avrebbe dovuto corrispondere gli importi fatture al cessionario,
[...]
e non già al cedente, Audax Energia Srl, come invece risulta dai mandati di pagamento Parte_1
allegati; difatti non è rilevante la circostanza che, anche a seguito della cessione, la P.A. continui a corrispondere gli importi relativi alle fatture cedute direttamente all'originario appaltatore, trattandosi di pagamenti non liberatori nei confronti del cessionario.
§ Sul quantum debeatur
Invero, i contratti di cessione in lite hanno ad oggetto - oltre alla sorte capitale, per la quale la domanda non è stata riproposta dalla terza memoria nè in sede conclusionale e può pertanto ritenersi abbandonata (in senso conforme si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 : “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”) - anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello di scadenza in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto – non specificamente contestato - sino al saldo in virtù del D. Lgs. 231/02. Agli interessi moratori devono, infine, essere aggiunti a favore dell'istituto di credito gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi anch'essi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. Ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza ( cfr. Cassazione, sez. I, sen. 12 novembre 2014, n. 24160; Cassazione, sez. I, sen. 4 marzo 2011, n.
5218; Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10156; Cass., Sez. I, 4 marzo 20 11, n. 5218; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500) nel senso che il Giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che: 1) vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
2) alla data della domanda giudiziale erano pagina 7 di 9 già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, e cioè che il debito era esigibile e il debitore era in mora;
3) la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè deve trattarsi di crediti ultrasemestrali scaduti. Ciò premesso sull'interpretazione dell'art. 1283 c.c., si rileva, quanto alla prima condizione, che parte attrice ha avanzato domanda rivolta ad ottenere detta tipologia di accessori con la citazione introduttiva e che tale domanda è formulata in maniera specifica e inequivoca.
Tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del
16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In difetto di prova del maggior danno, la somma spettante a a titolo di risarcimento Parte_1
del danno deve essere determinata in euro 40,00 per ciascuna fattura insoluta, ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, co. 2..
Diversamente, l'ente convenuto, sul quale incombeva l'onere di dimostrare il tempestivo adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi, nulla ha provato o dimostrato, venendo meno così all'attività probatoria necessaria al superamento della presunzione di responsabilità a suo carico.
In definitiva in accoglimento della domanda, il convenuto va, dunque, condannato al CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.952,48 sui soli interessi maturati, a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale delle fatture per la fornitura di energia elettrica;
su tale importo sono dovuti gli interessi anatocistici di legge (interessi ex artt. 1283 e 1284, co. 4, c.c.), trattandosi di interessi scaduti e accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda ed avendoli la parte attrice richiesti in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi anatocistici.
Sono, altresì, dovute le cd. spese di recupero disciplinate dall'art. 6 d. lgs. cit., che sono cumulabili con gli interessi di mora e richieste nell'importo di € 840,00.
§Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare all'attrice la somma di € 3.952,48, oltre interessi
[...] Parte_1 anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 23/05/2022 (data di notifica pagina 8 di 9 della citazione) nonché gli ulteriori interessi sino al soddisfo, oltre l'ulteriore importo di € 840,00 a titolo di spese di recupero di cui all'art. 6 d. lgs. 231/2002;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte attrice le spese di lite, liquidate in € 786,00 per CP_1 esborsi ed € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge.
AVELLINO, 9 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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