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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5688 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 21030/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 1 0 3 0 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : r e s p o n s a b i l i t à c o n t r a t t u a l e
T R A
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv. Giovanni Sodano c.f. C.F._4
e c.f. pec C.F._5 Parte_5 C.F._6
Email_1 Email_2
ATTORI
E
in plrpt c.f. con l'avv. Francesco Picone c.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
pec C.F._7 Email_3
CONVENUTA
c.f. in plrpt con l'avv. Daniele Cutolo c.f. Controparte_3 P.IVA_2
, pec C.F._8 Email_4
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05.09.2022, gli attori hanno convenuto in giudizio
[...]
per sentirla condannare al pagamento della somma di €14.106,70 a titolo di CP_1
indennizzo per colpa grave e negligenza;
in "subordine " al pagamento di una ulteriore somma di €25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. L'impianto difensivo degli attori si fonda sulle seguenti argomentazioni: il sig. si sarebbe visto attribuire un contatore diverso da quello esistente nella Persona_1
sua abitazione, avrebbe pagato bollette relative ad una utenza fruita da soggetti terzi;
Cont scoperta l'inversione dei contatori, avrebbe proceduto al riallineamento ed effettuato il ricalcolo delle somme versate e degli importi di dare e avere riferibili ai due contatori coinvolti;
dai calcoli effettuati dagli attori, il cliente avrebbe maturato un credito di €14.106,70.
Il protrarsi della situazione per anni avrebbe cagionato ai convenuti un danno non patrimoniale quantificato in €1.666,00 per anno, per un totale di €25 .000,00.
si è costituita in giudizio con chiamata in causa di terzi del 23 novembre 2022, CP_1
chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata in causa, di essere manlevata e tenuta indenne da ltalgas Reti per ogni conseguenza pregiudizievole scaturente dalla controversia.
Il Giudice V. Pappalardo ha autorizzato la chiamata in causa di ltalgas Reti, che si è costituita chiedendo l'integrale rigetto delle domande di e degli attori. CP_1
Conclusosi negativamente il tentativo di mediazione e concessi all'udienza del 20.11.2023
i termini di cui all'art. 183 c. sesto cpc, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni introitandola poi a s e n t e n z a con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Cont La osserva che nel caso specifico si occupa della vendita del dettaglio dell'energia CP_1 al cliente finale, acquistando l'energia direttamente dai produttori, gestendo gli aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura di energia ed eseguendo la fatturazione al cliente. E' dunque quest'ultima l'azienda con cui viene stipulato il contratto con l'utente finale e che, pertanto, provvede ad inviare a questi le fatture relative ai consumi effettuati.
2 Orbene è emerso che la società di vendita ha inoltrato una voltura su un punto di CP_1
riconsegna errato e, pertanto, la società distributrice ha dato seguito, secondo quanto previsto dalla normativa settoriale, all'ordine ricevuto dalla società di vendita.
Il sistema ad oggi è stato riallineato.
L'ammontare delle somme ( € 3607,80) pagate dall'attore sul contratto annullato sono state riversate sul nuovo contratto abbinato al conto cliente n. 505495584011 ( quello con PDR abbinato al contatore che effettivamente serve l'abitazione degli attori) sotto forma di credito.
Tale credito è stato compensato con le bollette emesse in relazione al nuovo contratto.
La compensazione effettuata da ha estinto il credito dell'attore per le somme CP_1
pagate sul contratto annullato.
Gli attori non hanno prodotto in atti le prove di pagamento delle fatture emesse sul contratto annullato di cui chiedono il rimborso e l'istanza va dunque disattesa. E' emerso invece, come si diceva, che l'attore è stato rifuso di ogni maggior costo sostenuto a causa della diversa intestazione del contatore tramite il meccanismo della compensazione, tanto è vero che
[...]
asseriva che la controversia doveva intendersi cessata già prima dell'introduzione CP_1
del giudizio.
In tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità ( Cass. civ. sez. III
03/12/2015 n. 24632).
L'attore ha ottenuto il riconoscimento della prescrizione per l'importo di €5644,80 per i consumi relativi al periodo dal 12.07.2009 al 27.02.2018 e per l'importo di €1376,70 per i consumi relativi al periodo dal 1.1.2007 al 9.7.2009.
Quanto al danno non patrimoniale l'attore non ha provato né l'an né il quantum della pretesa.
Occorre l'allegazione e la prova dei fatti costituivi del diritto stesso, che devono essere specifici al caso concreto, non basta richiedere il danno per ottenerne il riconoscimento (Cass. SS.U.U.
n. 26972/2008; Cass.
9.11.2018 n. 27482). La domanda attorea dunque è inaccoglibile.
Neanche la liquidazione equitativa del giudice ai sensi dell'art. 1226 cc può dunque compiersi in quanto presuppone che sia provata l'esistenza di un danno risarcibile.
Le spese legali si compensano in considerazione delle dinamiche processuali, anche quelle derivanti dalla chiamata in causa di , stante la soccombenza degli attori. Controparte_3
PQM
3 Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la carenza di legittimazione passiva della;
Controparte_3 accertato l'inadempimento di in plrpt non accoglie la condanna di pagamento Controparte_1
a suo carico né del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, come in parte motiva;
dichiara inammissibile la richiesta di condanna in via equitativa;
compensa le spese legali fra le parti anche quelle derivanti dalla chiamata in causa di CP_3
.
[...]
Napoli, 5.6.2025
La Gop
Angela Ronconi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 1 0 3 0 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : r e s p o n s a b i l i t à c o n t r a t t u a l e
T R A
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv. Giovanni Sodano c.f. C.F._4
e c.f. pec C.F._5 Parte_5 C.F._6
Email_1 Email_2
ATTORI
E
in plrpt c.f. con l'avv. Francesco Picone c.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
pec C.F._7 Email_3
CONVENUTA
c.f. in plrpt con l'avv. Daniele Cutolo c.f. Controparte_3 P.IVA_2
, pec C.F._8 Email_4
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05.09.2022, gli attori hanno convenuto in giudizio
[...]
per sentirla condannare al pagamento della somma di €14.106,70 a titolo di CP_1
indennizzo per colpa grave e negligenza;
in "subordine " al pagamento di una ulteriore somma di €25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. L'impianto difensivo degli attori si fonda sulle seguenti argomentazioni: il sig. si sarebbe visto attribuire un contatore diverso da quello esistente nella Persona_1
sua abitazione, avrebbe pagato bollette relative ad una utenza fruita da soggetti terzi;
Cont scoperta l'inversione dei contatori, avrebbe proceduto al riallineamento ed effettuato il ricalcolo delle somme versate e degli importi di dare e avere riferibili ai due contatori coinvolti;
dai calcoli effettuati dagli attori, il cliente avrebbe maturato un credito di €14.106,70.
Il protrarsi della situazione per anni avrebbe cagionato ai convenuti un danno non patrimoniale quantificato in €1.666,00 per anno, per un totale di €25 .000,00.
si è costituita in giudizio con chiamata in causa di terzi del 23 novembre 2022, CP_1
chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata in causa, di essere manlevata e tenuta indenne da ltalgas Reti per ogni conseguenza pregiudizievole scaturente dalla controversia.
Il Giudice V. Pappalardo ha autorizzato la chiamata in causa di ltalgas Reti, che si è costituita chiedendo l'integrale rigetto delle domande di e degli attori. CP_1
Conclusosi negativamente il tentativo di mediazione e concessi all'udienza del 20.11.2023
i termini di cui all'art. 183 c. sesto cpc, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni introitandola poi a s e n t e n z a con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Cont La osserva che nel caso specifico si occupa della vendita del dettaglio dell'energia CP_1 al cliente finale, acquistando l'energia direttamente dai produttori, gestendo gli aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura di energia ed eseguendo la fatturazione al cliente. E' dunque quest'ultima l'azienda con cui viene stipulato il contratto con l'utente finale e che, pertanto, provvede ad inviare a questi le fatture relative ai consumi effettuati.
2 Orbene è emerso che la società di vendita ha inoltrato una voltura su un punto di CP_1
riconsegna errato e, pertanto, la società distributrice ha dato seguito, secondo quanto previsto dalla normativa settoriale, all'ordine ricevuto dalla società di vendita.
Il sistema ad oggi è stato riallineato.
L'ammontare delle somme ( € 3607,80) pagate dall'attore sul contratto annullato sono state riversate sul nuovo contratto abbinato al conto cliente n. 505495584011 ( quello con PDR abbinato al contatore che effettivamente serve l'abitazione degli attori) sotto forma di credito.
Tale credito è stato compensato con le bollette emesse in relazione al nuovo contratto.
La compensazione effettuata da ha estinto il credito dell'attore per le somme CP_1
pagate sul contratto annullato.
Gli attori non hanno prodotto in atti le prove di pagamento delle fatture emesse sul contratto annullato di cui chiedono il rimborso e l'istanza va dunque disattesa. E' emerso invece, come si diceva, che l'attore è stato rifuso di ogni maggior costo sostenuto a causa della diversa intestazione del contatore tramite il meccanismo della compensazione, tanto è vero che
[...]
asseriva che la controversia doveva intendersi cessata già prima dell'introduzione CP_1
del giudizio.
In tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità ( Cass. civ. sez. III
03/12/2015 n. 24632).
L'attore ha ottenuto il riconoscimento della prescrizione per l'importo di €5644,80 per i consumi relativi al periodo dal 12.07.2009 al 27.02.2018 e per l'importo di €1376,70 per i consumi relativi al periodo dal 1.1.2007 al 9.7.2009.
Quanto al danno non patrimoniale l'attore non ha provato né l'an né il quantum della pretesa.
Occorre l'allegazione e la prova dei fatti costituivi del diritto stesso, che devono essere specifici al caso concreto, non basta richiedere il danno per ottenerne il riconoscimento (Cass. SS.U.U.
n. 26972/2008; Cass.
9.11.2018 n. 27482). La domanda attorea dunque è inaccoglibile.
Neanche la liquidazione equitativa del giudice ai sensi dell'art. 1226 cc può dunque compiersi in quanto presuppone che sia provata l'esistenza di un danno risarcibile.
Le spese legali si compensano in considerazione delle dinamiche processuali, anche quelle derivanti dalla chiamata in causa di , stante la soccombenza degli attori. Controparte_3
PQM
3 Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la carenza di legittimazione passiva della;
Controparte_3 accertato l'inadempimento di in plrpt non accoglie la condanna di pagamento Controparte_1
a suo carico né del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, come in parte motiva;
dichiara inammissibile la richiesta di condanna in via equitativa;
compensa le spese legali fra le parti anche quelle derivanti dalla chiamata in causa di CP_3
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Napoli, 5.6.2025
La Gop
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