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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1979/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile
2015, previa discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Lucibello (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3
Alfonso Morra (C.F. , elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._4
primo, in Castelnuovo Cilento Fraz. Vallo Scalo (SA), via Nazionale, n. 38,
AppellantI
E
C.F./P.I. ), in persona dell'Amministratore Delegato, con Controparte_1 P.IVA_1
gli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'On. Giudice adito, per tutti i motivi sopra illustrati, reietta ogni contraria istanza ed eccezione così provvedere: In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado per le ragioni sopra elencate. In via preliminare autorizzare la chiamata in causa della signora nata il [...] ad Agropoli (SA) in [...] titolare della Controparte_2 rivendita il “Salone dell'auto“ (p.i. ) con sede in Via Pio X n. 70 Agropoli (SA) e del P.IVA_2
1 signor nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 12 all'uopo differendo l'udienza di comparizione al fine di consentire la citazione dei suddetti terzi nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito - revocare e/o dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di cui in narrativa. In via subordinata in ipotesi di conferma del decreto opposto ovvero di accoglimento, totale e/o parziale delle domande di parte ricorrente dichiarare i terzi, nella loro descritta qualità, tenuti a garantire
e manlevare il Sig. contro gli effetti sottesi all'eventuale accoglimento della domanda e per Pt_1
l'effetto condannare i terzi al pagamento delle somme che dovessero essere poste a carico dell'opponente sig. anche a titolo di spese processuali, per le ragioni dedotte in narrativa. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre agli accessori come per legge;
” - con vittoria di spese di lite con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari per il doppio grado del giudizio.
Per l'appellata:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via pregiudiziale e/o preliminare, accertata la tardività dell'appello avversario per i motivi dedotti in narrativa, dichiararne l'inammissibilità con conseguente rigetto integrale dei motivi di opposizione.
Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertata la carenza di legittimazione ad impugnare la sentenza oggi appellata da parte della sig.ra , dichiararne l'estromissione dal Parte_2
presente giudizio.
In via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto pretestuoso, fondato su motivi smentiti per tabulas, ed in ogni caso destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per le ragioni sopra argomentate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 720/2023, R.G. n. 371/2018 del Tribunale di Paola, Giudice Dott.
Antonio Scortecci, pubblicata in data 28/09/2023. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato a in data 27 dicembre 2023, Controparte_1
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 720/2023 pubblicata Parte_1 Parte_2
il 28 settembre 2023, con la quale il Tribunale di Paola aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2018, con cui era stato ingiunto a il pagamento Parte_1 in favore dell'odierna appellata della somma di € 16.836,63, oltre interessi legali e spese di
2 procedura, a titolo di residuo insoluto relativo al contratto di finanziamento per acquisto di autovettura stipulato il 10 luglio 2007 con . CP_4
Si è costituita ccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in ragione della sua tardività, a fronte della notifica della sentenza di prime cure avvenuta 2 ottobre 2023.
Il Consigliere Istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'esito del deposito ex art. 127 ter c.p.c. delle note di trattazione in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 6 novembre 2024, ha rilevato la possibilità di definire il giudizio – sulla scorta della denunciata tardività del gravame
– mediante discussione orale ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
12 febbraio 2025.
In ragione dell'impedimento del relatore, è stata fissata nuova udienza collegiale del 23 aprile 2025 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di note.
A tanto hanno provveduto le parti.
II)
Così riepilogati gli essenziali snodi processuali, giova preliminarmente rilevare che l'atto di appello è stato dichiaratamente proposto nell'interesse di e Pt_1 Parte_2 quest'ultima risulta avere rilasciato rituale procura all'Avv. Giuseppe Lucibello.
Tanto, se da un laro comporta la assunzione di qualità di parte nell'odierno procedimento di , dall'altro impone di rilevare la sua carenza di legittimazione processuale e di Parte_2 interesse nella causa ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
E ciò determina l'inammissibilità del gravame in parte qua.
Fondata, poi, si profila l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Difesa della n ragione del mancato rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. Controparte_1
Ed invero, a fronte della documentata notifica, in data 2 ottobre 2023 alle ore 12:27:48 all'indirizzo della sentenza gravata, l'atto di impugnazione è stato Email_1
notificato in data 27 dicembre 2023, senza dunque il rispetto del termine dettato dall'articolo da ultimo menzionato.
Si è a cospetto di appello inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, parametro minimo, con esclusione degli onorari della fase istruttoria non tenuta.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della
3 sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti l'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , con atto notificato il 27 dicembre 2023 avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Paola n. 720/2023, pubblicata il 28 settembre 2023, notificata il 2 ottobre
2023, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna e in solido al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 Parte_2
di che liquida in euro 1.984 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, lì 23 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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