Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2308/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, dott. Domenico Stilo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2308/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09/10/2024, svoltasi in modalità cartolare, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190,
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'AVV. MANNO FRANCESCA, C.F._1
presso il cui studio, in Catania, Piazza Trento n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Attrice
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'AVV. GIARDINA CAROLA, presso C.F._2
il cui studio, in Pachino, via A. Brancati n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Convenuto
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'AVV. CASSONE GIUSEPPE, presso il cui studio, in
Siracusa, Viale Santa Panagia n. 81/B, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Convenuta
Oggetto: Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (L 392/1978 431/1998).
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, si omette lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e premettendo: Controparte_1 Controparte_2
- di essere proprietaria del terreno agricolo sito nel comune di Pachino, identificato al catasto dei terreni del predetto comune al foglio 19 particella 1822, che è confinante con il terreno censito nel catasto dei terreni di Pachino al foglio 19 mappale 315, mappale
467, mappale 468, mappale 1080, mappale 1081, Mappale 1082, mappale 1083,
1084,1085;
- di essere coltivatore diretto regolarmente iscritto all' AGEA nell'anno 2003 con autorizzazione alla coltivazione di ortaggi in piena aria nel detto terreno che ha appunto destinazione agricola;
- di non avere alienato fondi agricoli nell'ultimo biennio.
Ciò premesso, parte attrice ha esposto di avere appreso nel mese di marzo 2020 che il terreno confinante sopra descritto era stato alienato in data 8 aprile 2019 a CP_1
per l'importo di € 15.100,90; di avere, quindi, comunicato verbalmente al
[...]
convenuto l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto dell'immobile; che a causa dell'emergenza coronavirus non aveva potuto esercitare tale diritto nei modi previsti,
- 2 -
stante l'impossibilità di accedere agli uffici giudiziari a causa dell'emergenza coronavirus;
che, pertanto, intendeva esercitare tale diritto con la notifica dell'atto di citazione.
Radicato il contraddittorio, si costituiva eccependo, in primo luogo, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
in secondo luogo, l'intervenuta decadenza dell'esercizio del diritto di retratto per decorso del termine annuale;
nel merito, l'infondatezza della domanda per non avere provato parte attrice la sussistenza dei requisiti previsto dall'art. 8 della legge n. 590/1965.
Si costituiva altresì , sollevando sostanzialmente le medesime eccezioni Controparte_2
preliminari e di merito dedotte da . Controparte_1
Istruita mediante prova per testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di retratto agrario non è meritevole di accoglimento per i seguenti motivi:
“La dichiarazione di riscatto di fondo rustico, per poter produrre i suoi effetti di sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo, deve essere tempestivamente formulata ai sensi della L. n. 590 del
1965, art. 8, comma 5, e deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà; in particolare, essa deve contenere un espresso riferimento alla volontà del detraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile” (Cass. 2003/7287; si veda anche Cass.
Civ. 2013/8938, che in motivazione distingue tra diritto di prelazione e dichiarazione di riscatto).
“Il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n.
590, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, "ex lege", l'acquisto del fondo a favore del retraente, atteso che con la stessa il retraente comunica all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo. La dichiarazione di retratto deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà, con un espresso e
- 3 -
specifico riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2402 del 31/01/2008).
“In caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come autenticamente interpretato dall' articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, all'effettivo versamento del prezzo al retrattato” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13387 del 08/06/2007).
“Le parti necessarie del giudizio di riscatto - che tende a verificare la modificazione giuridica prodottasi per effetto della dichiarazione del retraente, e si conclude con una sentenza di accertamento - e nel quale confluisce la domanda di accertamento del valido esercizio del diritto di prelazione, sono il retraente ed il terzo acquirente, mentre non occorre che al giudizio partecipi il venditore del fondo, il quale non rivesta la qualità di litisconsorte necessario” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12934 del 04/06/2007).
Dalle pronunce riportate emerge che il riscatto agrario costituisce un istituto giuridico che viene in essere con una esplicita dichiarazione negoziale da parte del coltivatore diretto, e che tale dichiarazione può essere stragiudiziale, oppure anche contenuta nell'atto di citazione (quando è firmato anche dall'attore), ma deve necessariamente contenere l'offerta di pagamento diretta al soggetto acquirente.
Nel caso di specie, invece, la stessa parte attrice, oltre a non avere preso specifica posizione in merito all'eccepita decadenza, ha affermato di avere inteso esercitare il diritto di retratto soltanto mediante la notifica dell'atto di citazione, senza avere dimostrato alcuna precedente offerta all'acquirente del pagamento del prezzo di vendita.
La dichiarazione di offerta formulata per la prima volta dal difensore dell'attrice nell'atto di citazione non può che ritenersi tardiva in quanto effettuata oltre il termine decadenziale di un anno dall'avventa trascrizione dell'atto di compravendita, risalente al 12 aprile
2019.
Dallo specifico esame della corrispondenza anteriore al giudizio non emerge che la stessa avesse mai esercitato in via stragiudiziale il diritto potestativo al riscatto.
Per tale motivo la domanda di riscatto agrario non può essere accolta.
- 4 -
Le spese di lite, tra le parti costituite, seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, tenuto con del valore della controversia ed applicati i valori minimi
(stante la bassa complessità della lite) delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di riscatto agrario proposta dall'attrice;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
e , che si liquidano in € 2.540,00 in favore di ciascuno, oltre
[...] Controparte_2
rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Siracusa, il 28/04/2025.
Il Giudice
(dott. Domenico Stilo)
- 5 -